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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10444/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 10444 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
- (di seguito, per brevità, “ ”), con sede in Eboli (SA),
[...] Pt_2
Salita Ripa snc, C.F./P.IVA , in forza del DM n. 159 del P.IVA_1
19/04/2016, in persona del Commissario Liquidatore, Avv. , Controparte_1
CF. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Morelli C.F._1
in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Antonio Bertoloni, 41
RICORRENTE
CONTRO (C.F. e P.IVA n. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale dell , quale legale rappresentante p.t., Dr. Parte_3
, domiciliato per la carica in , alla via Nizza n.146, Controparte_3 CP_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Lucia Fiorillo,
Gennaro Sasso ed Emma Tortora, con i quali elettivamente domicilia presso la
Funzione Affari legali dell , in alla Via Nizza n. 146. Parte_3 CP_2
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Controparte_4
rappresentava che si era trovata nella impossibilità di chiudere la
[...]
struttura gestita dalla cooperativa attinta dalla procedura concorsuale per la presenza in essa di 26 degenti gravemente infermi e non trasferibili. Nell'attesa che la provvedesse a designare le strutture ove trasferire i malati, P_
il Ministero dello Sviluppo Economico era stato, pertanto, costretto a decretare Parte l'esercizio provvisorio della struttura a spese della stessa fino al trasferimento dei degenti, con una serie di provvedimenti. Sicché nel periodo di esercizio provvisorio, compreso tra l'8 luglio 2016 e il 18 gennaio 2018, la
Liquidazione spendeva per il mantenimento dei degenti la somma di
2.039.499,88, di cui, in forza dei decreti Ministeriali precitati, chiedeva la Parte rifusione alla In subordine, la ricorrente invocava l'art. 2041 c.c., deducendo che, a causa della mancata tempestiva ricollocazione dei pazienti da Parte parte dell vi sarebbe stato un ingiustificato arricchimento in capo alla medesima corrispondente alle spese affrontate dalla Controparte_2
struttura per garantire la continuità assistenziale.
Si costituiva in giudizio, in data 15.03.2019, la che, nel P_
contestare la richiesta, chiedeva: in via pregiudiziale che il giudizio venisse convertito in ordinario;
in via preliminare che la domanda venisse dichiarata inammissibile e/o improcedibile, previa disapplicazione dei provvedimenti del
MISE, per difetto di legittimazione passiva dell;
nel merito P_
dichiararsi infondata in fatto e diritto la domanda dell assumendo che, Pt_2
in assenza di un rapporto contrattuale o di un valido accreditamento della struttura, non vi sarebbe titolo per pretendere alcunché. Chiedeva, infine, dichiararsi inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., per difetto dei presupposti, considerato che l'azienda sanitaria non avrebbe tratto alcun vantaggio diretto né indiretto dalle attività svolte dalla ricorrente, e che, comunque, la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di agire mediante strumenti ordinari nei confronti dei pazienti o dei loro familiari.
Con provvedimento del 21 maggio 2019 il Tribunale, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava l'udienza del 12 novembre 2019, concedendo successivamente i termini per note ex art. 183 c.p.c.
Sulle richieste istruttorie il Tribunale non disponeva alcuna attività e, concesso il termine per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza del giorno
31.03.2025 assumeva in decisione la causa concedendo i termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Corre l'obbligo per il Tribunale adito di decidere la questione preliminare sottoposta al suo esame, concernente la legittimazione passiva dell' P_
, considerato che la resistente ha evidenziato che la struttura non
[...]
risultava più accreditata e che l'intervento ministeriale non avrebbe potuto Parte generare obblighi in capo all in assenza di presupposti normativi. Tale eccezione va esaminata unitamente al merito, dal momento che dalla stessa dipende la soluzione dell'intera controversia.
Passando, pertanto, all'esame del merito, la domanda non è fondata e va respinta alla luce della normativa che regola l'accreditamento delle strutture sanitarie;
il riferimento normativo è rappresentato fondamentalmente dal D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dalla L. Reg. Campania n. 15/2002.
Nella valutazione della vicenda si premette che l'art.
8-bis, commi 1 e 3, del
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4 del D.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale, avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del sono subordinate al Controparte_6
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da tali disposizioni si desume che le prestazioni sono remunerate dal
[...]
solo se la struttura privata è accreditata dalla Regione e ha Controparte_6
stipulato il contratto ex art.
8-quinquies. È alla luce di questo assunto che va valutata l'intera vicenda con riferimento al periodo tra l'8 luglio 2016 e il 18 gennaio 2018.
Dalle prospettazioni delle parti si acclara che la struttura veniva autorizzata con provvedimento n. 490 dell'1.2.1983 dal Presidente della Giunta Regionale all'erogazione, agli aventi diritto, dell'assistenza sociosanitaria specifica ex art. 26 della L.833/78. Successivamente, la cooperativa era iscritta all'Albo delle strutture convenzionabili con delibera della Giunta Regionale n. 2368 del
26.05.1987 e, nel maggio del 1989, diveniva titolare di una Convenzione in forza della quale erogava prestazioni per la P.A. All'entrata in vigore della riforma sanitaria del d.lgs. 502/1992, grazie alla sussistenza della precedente Convenzione, l rientrava tra le strutture Pt_2
cui veniva rilasciato l'accreditamento provvisorio.
Nel prosieguo, l chiedeva che si procedesse con il Parte_4
riconoscimento dell'accreditamento definitivo in suo favore con domande rubricate al n. ST04632, per l'assistenza ambulatoriale e al n. ST04314 per il convitto. Il 19.11.2013 veniva sottoscritto il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs n. 502/1992 con la , a valere per il periodo 01 gennaio – 31 P_
dicembre 2013.
Di fatto il 31.01.2014, con Deliberazione n. 94 del Direttore Generale della
[...]
, in accoglimento delle domande formulate, l' veniva P_ Pt_2
riconosciuta come accreditabile;
senonché, con successive deliberazioni nn.
1018, 1019/2014 e 174/2015 la attestava che l' non era P_ Pt_2
accreditabile con riferimento, sia alla domanda ST04314, sia a quella ST04632 per “la presenza di un appartamento abitato all'interno della struttura” e diffidava, perciò, il sindaco p. t. di Eboli a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria concessa nel 2007.
Ebbene, il 24 giugno 2016 il Sindaco di Eboli prorogava di altri 3 mesi l'efficacia del provvedimento di autorizzazione sanitaria;
dopo le diffide da
Parte parte dell con ordinanza del 21 marzo 2017 n. 45, il sindaco sospendeva poi per 90 giorni l'autorizzazione rilasciata nel 2007. Successivamente la Parte ricorrente proponeva ricorso al Tar, sia contro i provvedimenti emessi dall che contro l'ordinanza del Il Tar respingeva entrambi i ricorsi Controparte_7
Parte e, avverso la sentenza n. 1904/2015, relativa alle delibere di non accreditabilità della struttura, l proponeva ricorso al Consiglio di Stato Pt_2
sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello con sentenza n. 683 del 2017. Medio tempore, con decreto del MISE n. 159 del 19 aprile 2016 l' è Pt_2
stato posto in liquidazione coatta amministrativa. Al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa intervenuta in data 19.04.2016, la struttura ospitava n. 26 degenti.
Decorsi i 90 giorni di sospensione previsti nell'ordinanza del sindaco, non essendo stato adottato provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del Comune di Eboli, la ricorrente continuava a svolgere la propria attività in virtù dell'originaria autorizzazione.
Orbene, durante il periodo al quale si riferiscono le richieste dell' Pt_2
accadeva che il commissario liquidatore continuasse a mantenere aperta la
Parte struttura, ma chiedesse ripetutamente all di attivarsi per definire la questione del ricollocamento dei pazienti. Sosteneva il commissario liquidatore che, considerata la delicatezza del settore in cui operava l'Istituto, era
Parte impossibile sospendesse immediatamente la propria attività senza che l i attivasse per spostare i pazienti in altra struttura.
Parte L tuttavia, procrastinava e chiedeva tempo, in quanto occorreva elaborare
Parte un piano ed un cronoprogramma. L più volte con note e deliberazioni succedutesi nel tempo ribadiva che la struttura non era più accreditata e produceva documentazione a sostegno.
Il MISE, interpellato dal Commissario Liquidatore dell' per far fronte Pt_2
alla situazione delicata, già in data 08 luglio 2016 autorizzava l'esercizio provvisorio, precisando di inserire nell'attività esclusivamente un numero di lavoratori necessari ai trattamenti per detti 26 pazienti. Da tale data nasce la richiesta portata dinanzi a questo Tribunale dall' Pt_2
Parte Di fronte al ritardo dell i provvedimenti di proroga del MISE venivano ripetuti più volte e, a partire dal 09 agosto 2016, il MISE, nel prorogare l'esercizio provvisorio, addebitava in capo alla competente P_ tutte le spese necessarie all'assolvimento dei doveri assistenziali nei confronti dei 26 pazienti ospitati presso il Centro.
La ricorrente fondava la sua pretesa sulle seguenti argomentazioni: i provvedimenti promananti dal MISE, che prorogavano l'esercizio provvisorio a partire dall'08 luglio 2016, addirittura ponendo, dal 09 agosto 2016 al 01 Parte gennaio 2018, a carico dell e spese necessarie all'assolvimento dei doveri assistenziali nei confronti dei pazienti in attesa della collocazione presso altra struttura;
l'esercizio continuativo dell'attività assistenziale in favore degli utenti del Servizio Sanitario Regionale (art. 1 comma 237 decies l. r. C.
4/2011); l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, rilasciata dal
Sindaco p. t. di Eboli, mai revocata;
le ordinanze contingibili ed urgenti, con le quali il Sindaco, a partire dal 02 marzo 2017, concedeva addirittura l'uso temporaneo di una nuova struttura di sua proprietà, allo scopo di garantire la temporanea allocazione dei pazienti del centro di riabilitazione, affetti da gravi deficit psicomotori, a seguito di sfratto esecutivo dalla precedente struttura;
il Parte preventivo parere favorevole della sulle ordinanze in questione;
una nota Parte del direttore del dipartimento di prevenzione, dr. , dell assunta Persona_1
al protocollo della Regione Campania il 16 giugno 2017 al n. 0419931, con riferimento alla nella quale si rappresentava che con l'avvenuto Pt_2
trasferimento dell'attività in struttura idonea erano venute meno le motivazioni Parte poste alla base del provvedimento sanzionatorio dell e che le attività esercitate dall , nel periodo intercorso tra il giudizio di non Pt_4
accreditabilità della vecchia sede e di trasferimento nella nuova sede non sarebbero mai state interrotte;
la sentenza n. 01803/2019 con cui il Tar della
Campania aveva annullato il decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro della Campania n. 02 del 15.01.2019, con il quale si era disposto il diniego d'accreditamento istituzionale delle domande, presentate dalla “con obbligo, in chiave conformativa, per le Amministrazioni Pt_2 coinvolte, di riprendere il procedimento, dal punto in cui si sono manifestate, ad avviso del Collegio, le cennate criticità”.
Ebbene su tutti questi presupposti l chiedeva la Tribunale adito le spese Pt_2
sostenute dal giorno 8 luglio 2016 al 18 Gennaio 2018 per il pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dei lavoratori impegnati nell'assistenza, dei costi delle locazioni, dei costi delle utenze, del vettovagliamento e dei medicinali per complessivi euro 2.039.499,88.
Si rende necessario valutare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa creditoria fatta valere, tra i quali la presenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale tra le parti, giustificativo delle prestazioni sanitarie eseguite e, necessariamente richiesto, ai fini della loro remunerazione.
Appare al riguardo opportuno rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nella materia relativa al pagamento da parte Parte della delle prestazioni sanitarie, rese da strutture private, rappresentano fatti costitutivi della pretesa il provvisorio o definitivo accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
la prova di tali fatti rientra negli oneri a carico dell'istante ex art. 2697, comma 2, c.c., di talché
è onere della struttura sanitaria creditrice allegare e provare la loro sussistenza
(ex multis sent. trib. Salerno n. 678/2023; Cass. n. 13884/2020). Per tale ragione, se anche si potesse desumere da tali pronunciamenti la conferma della tesi della ricorrente in punto di accreditamento, l'obbligo della resistente di remunerare le prestazioni sociosanitarie è comunque subordinato, oltre che all'accreditamento regionale della singola struttura, anche alla stipula di un apposito accordo contrattuale per l'esercizio di dette attività per conto (ex multis Trib. Salerno Sentenza 1732/2023).
Tanto premesso, ad avviso di questo Tribunale, la pretesa azionata dall' Pt_4
con la proposizione della domanda non può essere riconosciuta, non avendo la struttura sanitaria dato prova del fondamento del suo diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite per conto dell . P_
Va rammentato che, secondo un indirizzo consolidato, nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8, e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art.
6 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessorio. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi del citato D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per
“facta concludentia”, atteso che, in base al disposto del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. S.U. n. 7019/2020; Cass. n. 17588/2018, con riferimento all'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex L. n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta Parte con la “ territorialmente competente anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
Cass. n. 5234/2004; Corte d'Appello di Salerno sent. N. 637/2024).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, qui pienamente condivisi, nel caso di specie certamente non sono remunerabili le prestazioni rese in epoca successiva alla revoca dell'accreditamento e, precisamente, nel periodo che va da luglio
2016 a gennaio 2018, in quanto la ricorrente non ha prodotto alcun contratto relativo a tale periodo. Nella specie, la ricorrente invocava il contratto del 29 novembre 2013, stipulato ai sensi dell'art.
8-quinqueis, comma 2, del D.Lgs n 502/1992 e s.m.i., “per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della Riabilitazione da erogarsi nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013”, quindi relativo ad un periodo temporale diverso da quello a cui si riferiscono le pretese portate all'esame di questo
Tribunale.
L'accreditamento di una struttura sanitaria, infatti, non può prescindere dall'emanazione di un atto amministrativo e non può fondarsi sulla circostanza che la stessa sia stata autorizzata all'esercizio dell'attività. sanitaria, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43, comma 1 per essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 4.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'esaminare - sebbene ai fini di una pronuncia sulla giurisdizione - il regime dell'accreditamento introdotto dal
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, come integrato dalla L. 23 dicembre
1994, n. 724, art. 6, e successive modificazioni, hanno escluso che il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello basato sull'accreditamento, di cui alle predette norme, abbia modificato la natura del rapporto esistente tra l'amministrazione e le strutture private;
in proposito hanno precisato che detto rapporto era e resta di natura sostanzialmente concessoria, con l'unica particolarità che nel nuovo assetto si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, fermo e incondizionato, peraltro, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo delle stesse sull'espletamento delle attività oggetto di concessione da parte delle istituzioni sanitarie private (Cass. S.U. n. 14335/2005). La giurisprudenza amministrativa ha poi precisato che tali poteri di controllo sono inerenti non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, ma anche alla valutazione del fabbisogno di quelle prestazioni da parte dell'utenza; valutazione correlata all'impossibilità che le stesse siano fornite direttamente dalle strutture pubbliche (Cons. di Stato n. 454/2010).
Sia l'accreditamento, dunque, che il contratto integrano, unitamente all'esecuzione delle prestazioni sanitarie, i fatti costitutivi del diritto alla loro remunerazione (Corte d'Appello di Salerno N. 637/2024).
Quanto poi alla disciplina di cui all'art. 6, comma 6, l. n. 724/1994, la stessa riconosce il diritto all'accreditamento provvisorio alle strutture in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che accettino il sistema della remunerazione a prestazione, ma ciò non significa che questo possa ritenersi operante tout court, al di fuori di qualsivoglia atto amministrativo;
incombe infatti sull'amministrazione verificare se l'accreditamento delle singole strutture sanitarie corrisponda o meno alle scelte di programmazione regionale nell'ambito delle direttive nazionali;
in altri termini, la scelta dei destinatari dei provvedimenti di accreditamento, anche nel regime di accreditamento transitorio o provvisorio, deve avvenire previa verifica della rispondenza delle strutture che ne facciano domanda ai requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle Regioni, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8, commi 4 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria. (Cass. n. 1740/2011; Cass. n.
23657/2015).
Non potrebbe pervenirsi del resto a diversa conclusione se non obliterando il dato normativo, dal quale si evince che l'accreditamento provvisorio “può essere concesso” ed essere soggetto a “sospensione automatica”.
L'art.
8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Accreditamento istituzionale), che fa riferimento anche all'accreditamento “temporaneo» ed a quello «provvisorio», infatti, stabilisce, al comma 6, che “entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre già operanti” e al comma 7 che “nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”.
La Cassazione di recente ha anche affermato che non può essere condivisa la tesi per cui, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendere effettivo il passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell'accreditamento della struttura, si sarebbe instaurata una prassi basata sulla prosecuzione di fatto del regime di accreditamento provvisorio (Cass. n.5682/2024). L'inerzia degli organi amministrativi, infatti, non consente l'instaurazione di rapporti di accreditamento di mero fatto in contrasto con la normativa nazionale che puntualmente ne disciplina i presupposti per il riconoscimento, anche se in via temporanea o provvisoria, prevedendo altresì forme di monitoraggio, da parte degli organi regionali, per la valutazione della permanenza dei requisiti di operatività in regime e rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
Non può dunque negarsi la necessità, per la nascita del rapporto di accreditamento, di un provvedimento amministrativo costitutivo, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lgs., che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti (Cass. n. 17711/2014) Alla stregua dei rilievi che precedono il soggetto privato che richiede la prestazione è onerato alla dimostrazione in giudizio della sussistenza del provvedimento amministrativo regionale di accreditamento (provvedimento regionale non surrogabile da altro tipo di provvedimento amministrativo e nemmeno da riconoscimento esplicito o implicito contenuto in altri provvedimenti regionali).
In definitiva, ritenuta la carenza di prova della sussistenza del provvedimento regionale di accreditamento, nonché rilevata anche la carenza di un accordo contrattuale per le prestazioni erogate negli anni in questione, va rigettata la domanda proposta dall' Pt_2
Quanto all'efficacia vincolante dei decreti emessi dal Ministero su istanza dell' in LCA, sul punto si rappresenta che la agiva per Pt_4 P_
ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dei provvedimenti direttoriali del Mise n. 311392 del 5 ottobre 2016 e n. 441632 del 30 dicembre 2016 nella parte in cui, a conferma del quadro convenzionale esistente tra le parti, prevedono che rimangano a carico della ricorrente P_
i costi dell'esercizio provvisorio all'interno della procedura di
[...]
liquidazione coatta amministrativa decretata a carico della Società con D.M.
n.159 del 19 aprile 2016.
Parte ricorrente adduce che i provvedimenti del Ministero dello Sviluppo sono Parte tutti divenuti definitivi e la loro impugnazione da parte della è stata rigettata, su parere del Consiglio di Stato, dal Presidente della Repubblica, sul presupposto che “la struttura privata ha continuato ad erogare le prestazioni per le quali aveva ottenuto l'accreditamento; tali prestazioni sono state erogate in una sede riconosciuta idonea dalla stessa;
le autorizzazioni P_
rilasciate dal Sindaco del comune di Eboli hanno legittimato l'esercizio dell'attività sanitaria;
le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco di Eboli, sulle quali ha espresso parere favorevole la stessa , hanno P_
giustificato l'imputazione dei costi a carico della ”. Controparte_8
Pur prendendo atto di quanto addotto dall , si rileva che l'esito del Pt_4
ricorso al Presidente della Repubblica non può condizionare il pronunciamento di questo Tribunale nella direzione indicata da parte ricorrente. Delimitando
l'ambito della trattazione a quanto di competenza di questo Tribunale, si osserva che il contenuto nei decreti del MISE non supplisce alla mancanza dei presupposti normativi per l'esistenza dell'accreditamento, come ampiamente esposto in precedenza, atteso che la materia dell'accreditamento è di competenza delle Regioni e considerato quanto dettagliata e stringente sia la disciplina normativa in materia.
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dalla resistente è fondata e va accolta. La stessa si palesa idonea a definire il presente giudizio, impregiudicata ogni altra valutazione.
Le spese – stante la complessità e l'obiettiva controvertibilità di talune delle ragioni fondanti la decisione – possono essere conseguentemente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda
- Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 30 set. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 10444 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
- (di seguito, per brevità, “ ”), con sede in Eboli (SA),
[...] Pt_2
Salita Ripa snc, C.F./P.IVA , in forza del DM n. 159 del P.IVA_1
19/04/2016, in persona del Commissario Liquidatore, Avv. , Controparte_1
CF. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Morelli C.F._1
in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Antonio Bertoloni, 41
RICORRENTE
CONTRO (C.F. e P.IVA n. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale dell , quale legale rappresentante p.t., Dr. Parte_3
, domiciliato per la carica in , alla via Nizza n.146, Controparte_3 CP_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Lucia Fiorillo,
Gennaro Sasso ed Emma Tortora, con i quali elettivamente domicilia presso la
Funzione Affari legali dell , in alla Via Nizza n. 146. Parte_3 CP_2
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Controparte_4
rappresentava che si era trovata nella impossibilità di chiudere la
[...]
struttura gestita dalla cooperativa attinta dalla procedura concorsuale per la presenza in essa di 26 degenti gravemente infermi e non trasferibili. Nell'attesa che la provvedesse a designare le strutture ove trasferire i malati, P_
il Ministero dello Sviluppo Economico era stato, pertanto, costretto a decretare Parte l'esercizio provvisorio della struttura a spese della stessa fino al trasferimento dei degenti, con una serie di provvedimenti. Sicché nel periodo di esercizio provvisorio, compreso tra l'8 luglio 2016 e il 18 gennaio 2018, la
Liquidazione spendeva per il mantenimento dei degenti la somma di
2.039.499,88, di cui, in forza dei decreti Ministeriali precitati, chiedeva la Parte rifusione alla In subordine, la ricorrente invocava l'art. 2041 c.c., deducendo che, a causa della mancata tempestiva ricollocazione dei pazienti da Parte parte dell vi sarebbe stato un ingiustificato arricchimento in capo alla medesima corrispondente alle spese affrontate dalla Controparte_2
struttura per garantire la continuità assistenziale.
Si costituiva in giudizio, in data 15.03.2019, la che, nel P_
contestare la richiesta, chiedeva: in via pregiudiziale che il giudizio venisse convertito in ordinario;
in via preliminare che la domanda venisse dichiarata inammissibile e/o improcedibile, previa disapplicazione dei provvedimenti del
MISE, per difetto di legittimazione passiva dell;
nel merito P_
dichiararsi infondata in fatto e diritto la domanda dell assumendo che, Pt_2
in assenza di un rapporto contrattuale o di un valido accreditamento della struttura, non vi sarebbe titolo per pretendere alcunché. Chiedeva, infine, dichiararsi inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., per difetto dei presupposti, considerato che l'azienda sanitaria non avrebbe tratto alcun vantaggio diretto né indiretto dalle attività svolte dalla ricorrente, e che, comunque, la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di agire mediante strumenti ordinari nei confronti dei pazienti o dei loro familiari.
Con provvedimento del 21 maggio 2019 il Tribunale, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava l'udienza del 12 novembre 2019, concedendo successivamente i termini per note ex art. 183 c.p.c.
Sulle richieste istruttorie il Tribunale non disponeva alcuna attività e, concesso il termine per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza del giorno
31.03.2025 assumeva in decisione la causa concedendo i termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Corre l'obbligo per il Tribunale adito di decidere la questione preliminare sottoposta al suo esame, concernente la legittimazione passiva dell' P_
, considerato che la resistente ha evidenziato che la struttura non
[...]
risultava più accreditata e che l'intervento ministeriale non avrebbe potuto Parte generare obblighi in capo all in assenza di presupposti normativi. Tale eccezione va esaminata unitamente al merito, dal momento che dalla stessa dipende la soluzione dell'intera controversia.
Passando, pertanto, all'esame del merito, la domanda non è fondata e va respinta alla luce della normativa che regola l'accreditamento delle strutture sanitarie;
il riferimento normativo è rappresentato fondamentalmente dal D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dalla L. Reg. Campania n. 15/2002.
Nella valutazione della vicenda si premette che l'art.
8-bis, commi 1 e 3, del
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4 del D.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale, avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del sono subordinate al Controparte_6
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da tali disposizioni si desume che le prestazioni sono remunerate dal
[...]
solo se la struttura privata è accreditata dalla Regione e ha Controparte_6
stipulato il contratto ex art.
8-quinquies. È alla luce di questo assunto che va valutata l'intera vicenda con riferimento al periodo tra l'8 luglio 2016 e il 18 gennaio 2018.
Dalle prospettazioni delle parti si acclara che la struttura veniva autorizzata con provvedimento n. 490 dell'1.2.1983 dal Presidente della Giunta Regionale all'erogazione, agli aventi diritto, dell'assistenza sociosanitaria specifica ex art. 26 della L.833/78. Successivamente, la cooperativa era iscritta all'Albo delle strutture convenzionabili con delibera della Giunta Regionale n. 2368 del
26.05.1987 e, nel maggio del 1989, diveniva titolare di una Convenzione in forza della quale erogava prestazioni per la P.A. All'entrata in vigore della riforma sanitaria del d.lgs. 502/1992, grazie alla sussistenza della precedente Convenzione, l rientrava tra le strutture Pt_2
cui veniva rilasciato l'accreditamento provvisorio.
Nel prosieguo, l chiedeva che si procedesse con il Parte_4
riconoscimento dell'accreditamento definitivo in suo favore con domande rubricate al n. ST04632, per l'assistenza ambulatoriale e al n. ST04314 per il convitto. Il 19.11.2013 veniva sottoscritto il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs n. 502/1992 con la , a valere per il periodo 01 gennaio – 31 P_
dicembre 2013.
Di fatto il 31.01.2014, con Deliberazione n. 94 del Direttore Generale della
[...]
, in accoglimento delle domande formulate, l' veniva P_ Pt_2
riconosciuta come accreditabile;
senonché, con successive deliberazioni nn.
1018, 1019/2014 e 174/2015 la attestava che l' non era P_ Pt_2
accreditabile con riferimento, sia alla domanda ST04314, sia a quella ST04632 per “la presenza di un appartamento abitato all'interno della struttura” e diffidava, perciò, il sindaco p. t. di Eboli a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria concessa nel 2007.
Ebbene, il 24 giugno 2016 il Sindaco di Eboli prorogava di altri 3 mesi l'efficacia del provvedimento di autorizzazione sanitaria;
dopo le diffide da
Parte parte dell con ordinanza del 21 marzo 2017 n. 45, il sindaco sospendeva poi per 90 giorni l'autorizzazione rilasciata nel 2007. Successivamente la Parte ricorrente proponeva ricorso al Tar, sia contro i provvedimenti emessi dall che contro l'ordinanza del Il Tar respingeva entrambi i ricorsi Controparte_7
Parte e, avverso la sentenza n. 1904/2015, relativa alle delibere di non accreditabilità della struttura, l proponeva ricorso al Consiglio di Stato Pt_2
sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello con sentenza n. 683 del 2017. Medio tempore, con decreto del MISE n. 159 del 19 aprile 2016 l' è Pt_2
stato posto in liquidazione coatta amministrativa. Al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa intervenuta in data 19.04.2016, la struttura ospitava n. 26 degenti.
Decorsi i 90 giorni di sospensione previsti nell'ordinanza del sindaco, non essendo stato adottato provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del Comune di Eboli, la ricorrente continuava a svolgere la propria attività in virtù dell'originaria autorizzazione.
Orbene, durante il periodo al quale si riferiscono le richieste dell' Pt_2
accadeva che il commissario liquidatore continuasse a mantenere aperta la
Parte struttura, ma chiedesse ripetutamente all di attivarsi per definire la questione del ricollocamento dei pazienti. Sosteneva il commissario liquidatore che, considerata la delicatezza del settore in cui operava l'Istituto, era
Parte impossibile sospendesse immediatamente la propria attività senza che l i attivasse per spostare i pazienti in altra struttura.
Parte L tuttavia, procrastinava e chiedeva tempo, in quanto occorreva elaborare
Parte un piano ed un cronoprogramma. L più volte con note e deliberazioni succedutesi nel tempo ribadiva che la struttura non era più accreditata e produceva documentazione a sostegno.
Il MISE, interpellato dal Commissario Liquidatore dell' per far fronte Pt_2
alla situazione delicata, già in data 08 luglio 2016 autorizzava l'esercizio provvisorio, precisando di inserire nell'attività esclusivamente un numero di lavoratori necessari ai trattamenti per detti 26 pazienti. Da tale data nasce la richiesta portata dinanzi a questo Tribunale dall' Pt_2
Parte Di fronte al ritardo dell i provvedimenti di proroga del MISE venivano ripetuti più volte e, a partire dal 09 agosto 2016, il MISE, nel prorogare l'esercizio provvisorio, addebitava in capo alla competente P_ tutte le spese necessarie all'assolvimento dei doveri assistenziali nei confronti dei 26 pazienti ospitati presso il Centro.
La ricorrente fondava la sua pretesa sulle seguenti argomentazioni: i provvedimenti promananti dal MISE, che prorogavano l'esercizio provvisorio a partire dall'08 luglio 2016, addirittura ponendo, dal 09 agosto 2016 al 01 Parte gennaio 2018, a carico dell e spese necessarie all'assolvimento dei doveri assistenziali nei confronti dei pazienti in attesa della collocazione presso altra struttura;
l'esercizio continuativo dell'attività assistenziale in favore degli utenti del Servizio Sanitario Regionale (art. 1 comma 237 decies l. r. C.
4/2011); l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, rilasciata dal
Sindaco p. t. di Eboli, mai revocata;
le ordinanze contingibili ed urgenti, con le quali il Sindaco, a partire dal 02 marzo 2017, concedeva addirittura l'uso temporaneo di una nuova struttura di sua proprietà, allo scopo di garantire la temporanea allocazione dei pazienti del centro di riabilitazione, affetti da gravi deficit psicomotori, a seguito di sfratto esecutivo dalla precedente struttura;
il Parte preventivo parere favorevole della sulle ordinanze in questione;
una nota Parte del direttore del dipartimento di prevenzione, dr. , dell assunta Persona_1
al protocollo della Regione Campania il 16 giugno 2017 al n. 0419931, con riferimento alla nella quale si rappresentava che con l'avvenuto Pt_2
trasferimento dell'attività in struttura idonea erano venute meno le motivazioni Parte poste alla base del provvedimento sanzionatorio dell e che le attività esercitate dall , nel periodo intercorso tra il giudizio di non Pt_4
accreditabilità della vecchia sede e di trasferimento nella nuova sede non sarebbero mai state interrotte;
la sentenza n. 01803/2019 con cui il Tar della
Campania aveva annullato il decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro della Campania n. 02 del 15.01.2019, con il quale si era disposto il diniego d'accreditamento istituzionale delle domande, presentate dalla “con obbligo, in chiave conformativa, per le Amministrazioni Pt_2 coinvolte, di riprendere il procedimento, dal punto in cui si sono manifestate, ad avviso del Collegio, le cennate criticità”.
Ebbene su tutti questi presupposti l chiedeva la Tribunale adito le spese Pt_2
sostenute dal giorno 8 luglio 2016 al 18 Gennaio 2018 per il pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dei lavoratori impegnati nell'assistenza, dei costi delle locazioni, dei costi delle utenze, del vettovagliamento e dei medicinali per complessivi euro 2.039.499,88.
Si rende necessario valutare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa creditoria fatta valere, tra i quali la presenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale tra le parti, giustificativo delle prestazioni sanitarie eseguite e, necessariamente richiesto, ai fini della loro remunerazione.
Appare al riguardo opportuno rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nella materia relativa al pagamento da parte Parte della delle prestazioni sanitarie, rese da strutture private, rappresentano fatti costitutivi della pretesa il provvisorio o definitivo accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
la prova di tali fatti rientra negli oneri a carico dell'istante ex art. 2697, comma 2, c.c., di talché
è onere della struttura sanitaria creditrice allegare e provare la loro sussistenza
(ex multis sent. trib. Salerno n. 678/2023; Cass. n. 13884/2020). Per tale ragione, se anche si potesse desumere da tali pronunciamenti la conferma della tesi della ricorrente in punto di accreditamento, l'obbligo della resistente di remunerare le prestazioni sociosanitarie è comunque subordinato, oltre che all'accreditamento regionale della singola struttura, anche alla stipula di un apposito accordo contrattuale per l'esercizio di dette attività per conto (ex multis Trib. Salerno Sentenza 1732/2023).
Tanto premesso, ad avviso di questo Tribunale, la pretesa azionata dall' Pt_4
con la proposizione della domanda non può essere riconosciuta, non avendo la struttura sanitaria dato prova del fondamento del suo diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite per conto dell . P_
Va rammentato che, secondo un indirizzo consolidato, nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8, e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art.
6 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessorio. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi del citato D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per
“facta concludentia”, atteso che, in base al disposto del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. S.U. n. 7019/2020; Cass. n. 17588/2018, con riferimento all'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex L. n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta Parte con la “ territorialmente competente anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
Cass. n. 5234/2004; Corte d'Appello di Salerno sent. N. 637/2024).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, qui pienamente condivisi, nel caso di specie certamente non sono remunerabili le prestazioni rese in epoca successiva alla revoca dell'accreditamento e, precisamente, nel periodo che va da luglio
2016 a gennaio 2018, in quanto la ricorrente non ha prodotto alcun contratto relativo a tale periodo. Nella specie, la ricorrente invocava il contratto del 29 novembre 2013, stipulato ai sensi dell'art.
8-quinqueis, comma 2, del D.Lgs n 502/1992 e s.m.i., “per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della Riabilitazione da erogarsi nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013”, quindi relativo ad un periodo temporale diverso da quello a cui si riferiscono le pretese portate all'esame di questo
Tribunale.
L'accreditamento di una struttura sanitaria, infatti, non può prescindere dall'emanazione di un atto amministrativo e non può fondarsi sulla circostanza che la stessa sia stata autorizzata all'esercizio dell'attività. sanitaria, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43, comma 1 per essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 4.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'esaminare - sebbene ai fini di una pronuncia sulla giurisdizione - il regime dell'accreditamento introdotto dal
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, come integrato dalla L. 23 dicembre
1994, n. 724, art. 6, e successive modificazioni, hanno escluso che il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello basato sull'accreditamento, di cui alle predette norme, abbia modificato la natura del rapporto esistente tra l'amministrazione e le strutture private;
in proposito hanno precisato che detto rapporto era e resta di natura sostanzialmente concessoria, con l'unica particolarità che nel nuovo assetto si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, fermo e incondizionato, peraltro, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo delle stesse sull'espletamento delle attività oggetto di concessione da parte delle istituzioni sanitarie private (Cass. S.U. n. 14335/2005). La giurisprudenza amministrativa ha poi precisato che tali poteri di controllo sono inerenti non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, ma anche alla valutazione del fabbisogno di quelle prestazioni da parte dell'utenza; valutazione correlata all'impossibilità che le stesse siano fornite direttamente dalle strutture pubbliche (Cons. di Stato n. 454/2010).
Sia l'accreditamento, dunque, che il contratto integrano, unitamente all'esecuzione delle prestazioni sanitarie, i fatti costitutivi del diritto alla loro remunerazione (Corte d'Appello di Salerno N. 637/2024).
Quanto poi alla disciplina di cui all'art. 6, comma 6, l. n. 724/1994, la stessa riconosce il diritto all'accreditamento provvisorio alle strutture in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che accettino il sistema della remunerazione a prestazione, ma ciò non significa che questo possa ritenersi operante tout court, al di fuori di qualsivoglia atto amministrativo;
incombe infatti sull'amministrazione verificare se l'accreditamento delle singole strutture sanitarie corrisponda o meno alle scelte di programmazione regionale nell'ambito delle direttive nazionali;
in altri termini, la scelta dei destinatari dei provvedimenti di accreditamento, anche nel regime di accreditamento transitorio o provvisorio, deve avvenire previa verifica della rispondenza delle strutture che ne facciano domanda ai requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle Regioni, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8, commi 4 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria. (Cass. n. 1740/2011; Cass. n.
23657/2015).
Non potrebbe pervenirsi del resto a diversa conclusione se non obliterando il dato normativo, dal quale si evince che l'accreditamento provvisorio “può essere concesso” ed essere soggetto a “sospensione automatica”.
L'art.
8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Accreditamento istituzionale), che fa riferimento anche all'accreditamento “temporaneo» ed a quello «provvisorio», infatti, stabilisce, al comma 6, che “entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre già operanti” e al comma 7 che “nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”.
La Cassazione di recente ha anche affermato che non può essere condivisa la tesi per cui, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendere effettivo il passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell'accreditamento della struttura, si sarebbe instaurata una prassi basata sulla prosecuzione di fatto del regime di accreditamento provvisorio (Cass. n.5682/2024). L'inerzia degli organi amministrativi, infatti, non consente l'instaurazione di rapporti di accreditamento di mero fatto in contrasto con la normativa nazionale che puntualmente ne disciplina i presupposti per il riconoscimento, anche se in via temporanea o provvisoria, prevedendo altresì forme di monitoraggio, da parte degli organi regionali, per la valutazione della permanenza dei requisiti di operatività in regime e rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
Non può dunque negarsi la necessità, per la nascita del rapporto di accreditamento, di un provvedimento amministrativo costitutivo, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lgs., che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti (Cass. n. 17711/2014) Alla stregua dei rilievi che precedono il soggetto privato che richiede la prestazione è onerato alla dimostrazione in giudizio della sussistenza del provvedimento amministrativo regionale di accreditamento (provvedimento regionale non surrogabile da altro tipo di provvedimento amministrativo e nemmeno da riconoscimento esplicito o implicito contenuto in altri provvedimenti regionali).
In definitiva, ritenuta la carenza di prova della sussistenza del provvedimento regionale di accreditamento, nonché rilevata anche la carenza di un accordo contrattuale per le prestazioni erogate negli anni in questione, va rigettata la domanda proposta dall' Pt_2
Quanto all'efficacia vincolante dei decreti emessi dal Ministero su istanza dell' in LCA, sul punto si rappresenta che la agiva per Pt_4 P_
ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dei provvedimenti direttoriali del Mise n. 311392 del 5 ottobre 2016 e n. 441632 del 30 dicembre 2016 nella parte in cui, a conferma del quadro convenzionale esistente tra le parti, prevedono che rimangano a carico della ricorrente P_
i costi dell'esercizio provvisorio all'interno della procedura di
[...]
liquidazione coatta amministrativa decretata a carico della Società con D.M.
n.159 del 19 aprile 2016.
Parte ricorrente adduce che i provvedimenti del Ministero dello Sviluppo sono Parte tutti divenuti definitivi e la loro impugnazione da parte della è stata rigettata, su parere del Consiglio di Stato, dal Presidente della Repubblica, sul presupposto che “la struttura privata ha continuato ad erogare le prestazioni per le quali aveva ottenuto l'accreditamento; tali prestazioni sono state erogate in una sede riconosciuta idonea dalla stessa;
le autorizzazioni P_
rilasciate dal Sindaco del comune di Eboli hanno legittimato l'esercizio dell'attività sanitaria;
le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco di Eboli, sulle quali ha espresso parere favorevole la stessa , hanno P_
giustificato l'imputazione dei costi a carico della ”. Controparte_8
Pur prendendo atto di quanto addotto dall , si rileva che l'esito del Pt_4
ricorso al Presidente della Repubblica non può condizionare il pronunciamento di questo Tribunale nella direzione indicata da parte ricorrente. Delimitando
l'ambito della trattazione a quanto di competenza di questo Tribunale, si osserva che il contenuto nei decreti del MISE non supplisce alla mancanza dei presupposti normativi per l'esistenza dell'accreditamento, come ampiamente esposto in precedenza, atteso che la materia dell'accreditamento è di competenza delle Regioni e considerato quanto dettagliata e stringente sia la disciplina normativa in materia.
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dalla resistente è fondata e va accolta. La stessa si palesa idonea a definire il presente giudizio, impregiudicata ogni altra valutazione.
Le spese – stante la complessità e l'obiettiva controvertibilità di talune delle ragioni fondanti la decisione – possono essere conseguentemente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda
- Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 30 set. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva