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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto:
dr. Marcello Buscema Presidente
dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est.
dr.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3556/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente il Parte_1 Parte_2 primo dall'avv. Testa Daiana e il secondo dagli Avv.ti Diana Marco e Cacciatore Debora giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ
con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in ER ( FR ) l'11/5/19; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia
( il 4/11/20 ); che con sentenza n. 132 del Tribunale di Frosinone dell'1- Per_1
7/10/24 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER il giorno 11.05.2019, tra il sig. e , iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di ER (FR), Nr. 6, Parte_1 Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 2019, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER di effettuare le annotazioni conseguenti;
2.Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti volti a confermare le condizioni stabilite in sede di separazione come segue:
3. confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, in Frosinone Piazza Risorgimento n. 10, Int. 16/C;
4. la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori: quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione, esse saranno assunte separatamente, mentre per le questioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ovvero alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
5. confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore di , con ogni suo arredo e pertinenza, Parte_1 avendo la sig.ra rinunciato all'assegnazione in suo favore per essersi trasferita a Frosinone in Parte_2
Piazza Risorgimento n. 10, Int. 16/C, dove attualmente risiede con la piccola;
6.quanto alla regolamentazione Per_1 del diritto di visita della minore con il padre, quest'ultimo potrà continuare a vedere e tenere con sé la bambina liberamente, con visite e pernottamenti concordati di volta in volta con la madre, e comunque, in caso di disaccordo, nel concordare le modalità di visita si stabilisce il seguente regime di frequentazione tra padre e figlia: il padre avrà facoltà di vedere e tenere con se la bambina almeno due pomeriggi la settimana e precisamente il lunedì e mercoledì dalle ore
16,00 alle ore 21,00. La bambina trascorrerà con il padre almeno due fine settimana (alternati) al mese, dal giorno del venerdì alle ore 18,00 al lunedì mattina alle ore 8:30, con accompagnamento della bambina a scuola da parte del sig.
. La bambina trascorrerà con il padre almeno 20 giorni durante le vacanze estive, di cui almeno 10 consecutivi, Pt_1 in periodi da concordarsi tra i coniugi. La bambina trascorrerà con il padre almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie, da concordarsi tra i genitori, con impegno di tali ultimi a far sì che il giorno di Natale o la Vigilia e il Capodanno vengano trascorsi alternativamente con uno dei due;
durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre almeno tre giorni consecutivi in maniera da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, e così dicasi per il criterio dell'alternanza annuale relativamente alle ulteriori festività calendarizzate, nonché per i compleanni. I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti e frequentazioni con i nonni e zii materni e paterni;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico-patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
8. quanto agli oneri di mantenimento della figlia minore, confermare il regime del mantenimento cd. “diretto” della piccola , secondo il quale ogni genitore provvederà dunque, in modo diretto ed autonomo a quanto Per_1 necessario alla piccola nei giorni di propria spettanza senza che sia disposto alcun assegno di mantenimento Per_1 dell'uno in favore dell'altro genitore, ciò in considerazione del fatto che la bambina trascorre con i genitori tempi paritetici e che i redditi dei due coniugi sono pressoché identici;
9.confermare l'attribuzione dell'assegno unico ed universale, nella misura del 100%, in favore del Sig. ; 10.confermare a carico esclusivo del sig. le Parte_1 Parte_1 spese per la retta dell'asilo privato frequentato dalla piccola , attualmente pari ad € 185,00 mensili – che a far Per_1 data dal mese di settembre 2025 saranno pari ad € 200,00 mensili;
11.tutte le altre spese straordinarie relative alla figlia minori vengono poste a carico di ambedue i coniugi, rispettivamente nella misura del 50%, e comunque sulla base del
“Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio”, siglato il 15.12.2017 tra il
Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone che deve intendersi richiamato integralmente;
12.tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) devono essere prese concordemente dai genitori. 13.Dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il Giudice rel. col decreto del 24/7/25 disponeva in conformità fissando alle parti termine perentorio fino al 4/9/25 per il deposito di una memoria congiunta per la trattazione scritta in sostituzione d'udienza.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 27/8/25 le parti dichiaravano “di non volersi riconciliare;
- di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 5/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L.
132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione i coniugi comparivano figurativamente innanzi al Giudice rel. ex art. 127-ter c.p.c. il 27/9/24, e vista la citata sentenza di questo Tribunale dell'1-7/10/24 ( cfr. doc. allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Per_1
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER
( FR ) l'11/5/19 da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ER dell'anno 2019,
Atto n. 6, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, 9/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto:
dr. Marcello Buscema Presidente
dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est.
dr.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3556/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente il Parte_1 Parte_2 primo dall'avv. Testa Daiana e il secondo dagli Avv.ti Diana Marco e Cacciatore Debora giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ
con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in ER ( FR ) l'11/5/19; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia
( il 4/11/20 ); che con sentenza n. 132 del Tribunale di Frosinone dell'1- Per_1
7/10/24 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER il giorno 11.05.2019, tra il sig. e , iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di ER (FR), Nr. 6, Parte_1 Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 2019, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER di effettuare le annotazioni conseguenti;
2.Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti volti a confermare le condizioni stabilite in sede di separazione come segue:
3. confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, in Frosinone Piazza Risorgimento n. 10, Int. 16/C;
4. la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori: quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione, esse saranno assunte separatamente, mentre per le questioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ovvero alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
5. confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore di , con ogni suo arredo e pertinenza, Parte_1 avendo la sig.ra rinunciato all'assegnazione in suo favore per essersi trasferita a Frosinone in Parte_2
Piazza Risorgimento n. 10, Int. 16/C, dove attualmente risiede con la piccola;
6.quanto alla regolamentazione Per_1 del diritto di visita della minore con il padre, quest'ultimo potrà continuare a vedere e tenere con sé la bambina liberamente, con visite e pernottamenti concordati di volta in volta con la madre, e comunque, in caso di disaccordo, nel concordare le modalità di visita si stabilisce il seguente regime di frequentazione tra padre e figlia: il padre avrà facoltà di vedere e tenere con se la bambina almeno due pomeriggi la settimana e precisamente il lunedì e mercoledì dalle ore
16,00 alle ore 21,00. La bambina trascorrerà con il padre almeno due fine settimana (alternati) al mese, dal giorno del venerdì alle ore 18,00 al lunedì mattina alle ore 8:30, con accompagnamento della bambina a scuola da parte del sig.
. La bambina trascorrerà con il padre almeno 20 giorni durante le vacanze estive, di cui almeno 10 consecutivi, Pt_1 in periodi da concordarsi tra i coniugi. La bambina trascorrerà con il padre almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie, da concordarsi tra i genitori, con impegno di tali ultimi a far sì che il giorno di Natale o la Vigilia e il Capodanno vengano trascorsi alternativamente con uno dei due;
durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre almeno tre giorni consecutivi in maniera da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, e così dicasi per il criterio dell'alternanza annuale relativamente alle ulteriori festività calendarizzate, nonché per i compleanni. I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti e frequentazioni con i nonni e zii materni e paterni;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico-patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
8. quanto agli oneri di mantenimento della figlia minore, confermare il regime del mantenimento cd. “diretto” della piccola , secondo il quale ogni genitore provvederà dunque, in modo diretto ed autonomo a quanto Per_1 necessario alla piccola nei giorni di propria spettanza senza che sia disposto alcun assegno di mantenimento Per_1 dell'uno in favore dell'altro genitore, ciò in considerazione del fatto che la bambina trascorre con i genitori tempi paritetici e che i redditi dei due coniugi sono pressoché identici;
9.confermare l'attribuzione dell'assegno unico ed universale, nella misura del 100%, in favore del Sig. ; 10.confermare a carico esclusivo del sig. le Parte_1 Parte_1 spese per la retta dell'asilo privato frequentato dalla piccola , attualmente pari ad € 185,00 mensili – che a far Per_1 data dal mese di settembre 2025 saranno pari ad € 200,00 mensili;
11.tutte le altre spese straordinarie relative alla figlia minori vengono poste a carico di ambedue i coniugi, rispettivamente nella misura del 50%, e comunque sulla base del
“Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio”, siglato il 15.12.2017 tra il
Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone che deve intendersi richiamato integralmente;
12.tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) devono essere prese concordemente dai genitori. 13.Dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il Giudice rel. col decreto del 24/7/25 disponeva in conformità fissando alle parti termine perentorio fino al 4/9/25 per il deposito di una memoria congiunta per la trattazione scritta in sostituzione d'udienza.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 27/8/25 le parti dichiaravano “di non volersi riconciliare;
- di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 5/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L.
132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione i coniugi comparivano figurativamente innanzi al Giudice rel. ex art. 127-ter c.p.c. il 27/9/24, e vista la citata sentenza di questo Tribunale dell'1-7/10/24 ( cfr. doc. allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Per_1
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER
( FR ) l'11/5/19 da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ER dell'anno 2019,
Atto n. 6, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, 9/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )