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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.1.25 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall' avv. Avv. LOPES Alessandro, il quale ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione proposta per i motivi meglio spiegati in ricorso, letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c. ed all'art. 15 del Dlgs n. 150 del 2011, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 7/2024 R.G. avente per oggetto: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del CTU promosso da
Alessandro Lopes (c.f. ) elettivamente C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
- ricorrente opponente -
contro
(C.F.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore) elettivamente domiciliato in Roma presso l'avvocatura Generale dello Stato.
convenuto contumace avente ad oggetto: opposizione ex artt. art. 15, D.LGS. N. 150/2011
(già 116, 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002)
In fatto e in diritto
sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con ricorso depositato il 3.1.2024, il ricorrente in intestazione ha interposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio dell'imputato insolvente e/o di fatto irreperibile - depositato il 24.11.2023 dal Giudice per le
Indagini Preliminari nell'ambito del procedimento penale n.
1994/18 RGNR Procura della Repubblica di Barcellona P.G. comunicato in data 18.12.2023 - chiedendone la riforma e, per l'effetto, la liquidazione in suo favore anche di spese, diritti e onorari relativi alle “procedure di recupero del credito non andate a buon fine”, per complessivi € 2.085,70 (oltre cpa) per compensi ed € 159,26 per spese vive documentate, in aggiunta a quanto già liquidato a titolo di spese e onorari inerenti al processo penale in cui il mandato è stato esperito - la cui quantificazione non è oggetto di opposizione – o, comunque, il compenso che ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del
D.M. 55/2014, valori medi, comprensivo di tutte le fasi processuali. pag. 2/13 Tra le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, il ricorrente
– senza contestare la liquidazione dei compensi professionali relativi al procedimento penale in cui ha rivestito il ruolo di difensore d'ufficio, già operata dal Giudice investito dell'istanza di liquidazione evasa col decreto opposto, nella misura pari alla complessiva somma di € 990,00 a titolo di onorario per la difesa nel giudizio penale (per le fasi di studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale, tabella GIP, parametri minimi) oltre 15% per spese generali e accessori di legge – ha invocato l'esegesi propugnata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata dell'art. 116, comma 1, del D.P.R nr. 115/2002 laddove, in particolare, riconosce la estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa.
Il procedimento è stato trattato nella contumacia del Ministero resistente – dichiarata con ordinanza pubblicata il 12.7.2024 - e, istruito documentalmente, viene deciso con sentenza ex art. 15
d.lgs 150/2011 (applicandosi, a decorrere dal 28.2.2023, la modifica recata dall'articolo 15, comma 3, lettera f) punto 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
∞ ∞ ∞ ∞
Richiamata l'ordinanza del 12.7.2024 - in punto di declaratoria di contumacia del resistente - il ricorso si rivela, anzitutto, CP_1
ammissibile perché proposto (3.1.2024) nel termine di trenta giorni pag. 3/13 dalla comunicazione (18.12.2023) del decreto di pagamento opposto
(cfr. doc. n. 25 fascicolo opponente).
Il ricorso, in sostanza, affida la richiesta di riforma del decreto opposto ad un unico motivo.
Si censura, infatti, la decisione contenuta nel decreto di liquidazione di non liquidare le spese ed i compensi relativi alle iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito, in quanto assunta come “contraria al consolidato insegnamento della Suprema
Corte e merita di essere riformata”.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto la attivazione, a seguito della decisione sulla prima istanza di liquidazione presentata in data
15/04/2022, ai sensi dell'art. 116, comma 1, D.P.R. 115/2002, attraverso il portale SIAMM – esitata con decreto di rigetto del
14/07/2022 stante l'assenza di riscontro di tentativo di pignoramento nei confronti del debitore-assistito ed a fronte della CP_2
titolarità, in testa al medesimo, di “diversi rapporti bancari”, senza che tutti gli istituti interpellati, abbiano “fornito risposta negativa” – operata “in ossequio alle indicazioni ivi poste”, attraverso: a) la notifica al debitore in data 16/02/2023, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., di atto di precetto in rinnovazione e successivo tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza anagrafica del debitore, negativamente esitato in quanto il soggetto risulta trasferito “in luogo sconosciuto da diverso tempo”; b) la notifica di due successivi pignoramenti presso terzi presso tutti gli istituti di credito elencati nelle risultanze dell'interrogazione alla banca dati dell'anagrafe pag. 4/13 tributaria, conseguendo, nell'ambito del pignoramento mobiliare n.
570/2023 RGE iscritto presso il Tribunale di Lucca, l'assegnazione della sola somma di euro 39,98; c) ulteriori verifiche su consistenze immobiliari, aventi esito negativo cui è seguita la decisione sulla nuova istanza di liquidazione presentata in data 13/11/2023, tacciata di illegittimità in quanto in contrasto con l'invito – sotteso alla prima decisione di rigetto -allo svolgimento di attività di recupero del credito tramite almeno un tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore.
La fattispecie in trattazione si presta all'applicazione dei principi elaborati dalla suprema corte.
Al riguardo, anche volendo prescindere dalla condizione di irreperibilità dell'assistito – comunque desumibile dalla documentazione relativa alle attività di recupero del credito professionale (cfr. docc. n. 8, n. 15, n. 16 fascicolo opponente) - dalla quale discende il diritto al rimborso, per il difensore d'ufficio, delle spese delle procedure di recupero dei compensi - «senza la necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile». (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 11/06/2021, n.16585) – vale, in ogni caso, osservare che «Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e
pag. 5/13 degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale affermazione trova giustificazione nel riferimento strumentale e funzionale ad una procedente attività professionale comunque resa nell'interesse dello Stato» (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 13/03/2023, n. 7275; conf. Cassazione civile, sez. VI, 07/01/2022, n. 278 e Cassazione civile, sez. VI,
10/09/2021, n. 24522).
Nel caso a mano – premesso che la documentazione versata in atti dall'opponente non consente di formulare un giudizio di insufficienza probatoria, così rendendo superflua l'attivazione dei poteri di istruzione officiosa pur consentiti dall'art. 15 d.lgs.
150/2011 (cfr. arg ex Cassazione civile sez. II, 13/03/2023, n.7275 nel senso della non necessità di acquisizione officiosa a cospetto di quadro probatorio documentale esaustivo rispetto alla prova dei fatti costitutivi) – ribadito, altresì, che la liquidazione correlata alla procedura ex art. 116 T.U.S.G. affascia tanto il rimborso delle spese quanto il riconoscimento degli onorari per le attività di recupero del credito verso l'assistito inadempiente rimaste infruttuose, dal coacervo di documenti versati in atti emerge che per il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 30/2021 – per il quale è stato, poi, adottato il decreto di liquidazione del 24.11.2023, comunicato il
18.12.2023 ed oggi opposto limitatamente al profilo sopra evidenziato – il professionista odierno ricorrente ha svolto attività concretamente dirette alla riscossione coattiva del credito.
Tra queste, segnatamente, per ciò che rileva in questa sede – al netto, quindi, di attività consistenti in mera formulazione di istanze o,
pag. 6/13 comunque, di attività prive di esborso come quella di cui all'art. 492 bis c.p.c. (cfr. docc. n. 9, n. 21 fascicolo opponente) – i) la esecuzione di pignoramento presso terzi esitata in ordinanza di assegnazione del G.E. per un importo irrisorio (euro 39,98) rispetto al credito professionale incorporato nel decreto ingiuntivo n. 31/2021
(cfr. doc. n. 20 fascicolo opponente); ii) la esecuzione di pignoramento mobiliare con verbale del 6.3.2023 avente esito negativo per irreperibilità (cfr. doc. n. 16 fascicolo opponente); iii) la notifica di precetto in rinnovazione - con compenso indicato in misura pari ad € 155,25 (di cui € 135,00 per compenso tabellare ed €
20,25 per Spese generali al 15%)– (cfr. doc. n. 15 fascicolo opponente).
A monte, peraltro, risulta - in difetto di spontaneo adempimento a seguito di richiesta inoltrata con raccomandata ricevuta il 18.2.2019, poi seguita da invito alla negoziazione assistita - la proposizione di ricorso monitorio positivamente esitato nel decreto ingiuntivo basato sul parere d congruità del C.O.A. e non opposto (cfr. docc. n.
3, n. 4, n. 7 fascicolo opponente).
Sicché, ferma l'esclusione di esborsi non effettivamente sostenuti, come le spese già di per sé classificabili come esenti (quali quelle per notifica in relazione alla materia) come risulta già dalla documentazione in atti – peraltro nemmeno richieste – va, in linea con i principi superiormente esposti, riconosciuta la liquidazione dei compensi maturati per decreto ingiuntivo (già oggetto di liquidazione dal Giudice del monitorio) per pignoramento presso terzi (già oggetto di liquidazione dal G.E. del Tribunale di Lucca) nonché di pag. 7/13 quelli per redazione atto di precetto (nei limiti del petitum) e per pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore.
Sicché, ponendo a confronto la tabella ricognitiva dei compensi per attività strumentali al recupero del credito professionale, con l'ulteriore documentazione dimostrativa delle prestazioni in concreto rese, può – in questa sede, in ragione dell'approdo al quale è giunta la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, prendendo le mosse dall'indirizzo maggioritario nato in [...] alla giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione ed al cospetto di ambiguità nella portata dell'art. 116 D.P.R. 115/2002, di cui dà riscontro il decreto opposto (cfr. doc. n. 24 fascicolo opponente) - riconoscersi il compenso richiesto: a) in misura pari ad € 400,00 corrispondente alla liquidazione operata dal Giudice del monitorio oltre rimborso generale al 15% - per un totale di euro 460,00 - (cfr. doc. n. 7 fascicolo opponente); b) in misura pari ad € 1.000,00 corrispondente alla liquidazione operata dal G.E. del Tribunale di
Lucca, oltre rimborso generale al 15% - per un totale di euro
1.047,25 – (cfr. doc. n. 20 fascicolo opponente); c) in misura pari a complessivi € 155,25 per compensi legati alla redazione del precetto in rinnovazione datato 1.9.2022 spedito per la notifica in data
26.1.2023 – stante la congruità in virtù dell'applicazione dello scaglione di valore ex artt. 10 c.p.c. e 3, 4, 5 DM 55/2014 in linea con il quantum precettato (sorte capitale euro 3.622,50 con accessori euro 4.262,46) –(cfr. doc. n. fascicolo opponente); d) in misura pari a complessivi € 423,20 per redazione pignoramento mobiliare esitato nel verbale negativo del 6.3.2023 – stante la congruità in base al pag. 8/13 valore della causa e la considerazione dello scaglione per la sola fase studio - (cfr. doc. n. 16 fascicolo opponente)
Ne segue, allora, il riconoscimento alla liquidazione della complessiva somma pari ad € 2.085,70, a titolo di onorari per le attività compiute all'infuori del procedimento penale, al fine di potersi avvalere della liquidazione del compenso ex art. 116 DPR n.
115/2002.
A tal proposito, su tale importo non va operata la decurtazione prevista, in generale, ai sensi dell'art. 106 bis T.U.S.G mancando, nella specie, i relativi presupposti applicativi.
Non si verte, infatti, come detto, in ambito di liquidazione di attività attinenti al processo penale.
Né, inoltre, risulta la originaria ammissione dell'assistito inadempiente al beneficio del gratuito patrocinio a CP_2
spese dello Stato – ciò ricavandosi, tra le altre, anche dal decreto opposto oltreché dalla esposizione narrativa cristallizzata in ricorso
(cfr. doc. n. 24 fascicolo opponente) – o, ancora, la irreperibilità dell'indagato (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/02/2024, n.3606).
È, a tale ultimo riguardo, lo stesso opponente ad allegare la propria nomina a difensore d'ufficio in vista dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di reato, eseguito dai Carabinieri di Milazzo
– udienza al cui interno si è esaurita la attività di difesa tecnica nel procedimento penale – oltreché la prosecuzione dei colloqui con l'assistito “sino al 17/09/2018, giorno di celebrazione del giudizio
pag. 9/13 direttissimo a carico dell'imputato, in cui il sig. ha tuttavia CP_2
ritenuto di nominare un difensore di fiducia”.
Sicché - risultando, dal verbale dell'udienza di convalida, non già
l'irreperibilità ma, piuttosto, l'assenza dell'indagato (cfr. CP_2
doc. n. 2 fascicolo opponente) - e, altresì, avendo, lo stesso difensore opponente, dedotto circostanze incompatibili con l'irreperibilità in sede penale – ovvero la prosecuzione di colloqui fino alla nomina di difensore di fiducia per la celebrazione del giudizio direttissimo, circostanza, quest'ultima, comunque risultante dal verbale del
26.8.2018 recante dichiarazione ex art. 96 c.p.c., accluso tra i documenti di cui all'istanza di liquidazione (cfr. doc. n. 22 fascicolo opponente)– non può predicarsi, nella fattispecie, la sussistenza della condizione di irreperibilità alla pretesa della ricorrente.
È, dunque, esclusa la decurtazione ex art. 106 bis T.U.S.G.
Va, invero, esclusa la liquidazione della voce a titolo di “spese vive”
– nella misura richiesta pari ad € 159,26 – mancando, già sotto il profilo espositivo, la piena riconducibilità e corrispondenza degli esborsi reclamati quali “spese postali e di contrassegno” ai costi per le attività di notifica (diverse da quelle esenti).
Dalla documentazione in atti, del resto, si evince che anche il
Giudice del monitorio ha escluso, dal perimetro delle spese liquidate col decreto ingiuntivo n. 31/2021, quelle chieste nel ricorso a titolo di “spese postali documentate” liquidando, infatti, l'importo di euro
3.662,50 (incluso già il rimborso generale al 15%) (cfr. doc. n. 7 fascicolo opponente).
pag. 10/13 La natura travagliata del percorso che ha condotto la giurisprudenza ad assestarsi, di recente, superando l'originaria ambiguità nell'approccio sulla portata dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 – di cui, come detto, dà riscontro lo stesso decreto opposto – giustifica la compensazione della metà delle spese del presente procedimento contenzioso. La tecnica redazionale adoperata, invero, legittima l'incremento del 30% ai sensi del comma 1 bis dell'art. secondo «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto ».
Le voci liquidabili ai fini della determinazione del compenso – parametrato ai minimi tabellari stante la assenza di difficoltà nello snodo procedurale, come dimostra il rito applicabile ex lege - escludono la fase istruttoria trattazione, stante la natura documentale della attività istruttoria.
Sicché, al compenso complessivo pari ad euro 852,00 – che, decurtato della metà per compensazione, è pari ad euro 426,00 - va operato l'incremento del 30%, in guisa da riconoscere la liquidazione per compensi pari ad euro 553,80 oltre rimborso al 15%, iva e cpa come per legge, oltre ad euro 49,00 per spese vive C.U.) già decurtato quello pari ad euro 98,00.
pag. 11/13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. R.G.
7/2024 così statuisce:
Parte
ACCOGLIE l'opposizione spiegata da Avv. Alessandro Lopes e, per l'effetto - dichiarata la contumacia del in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore – in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso il 24.11.2023 dal Giudice per le Indagini Preliminari e comunicato il 18.12.2023 - riconosce il diritto alla liquidazione degli importi, a titolo di onorari ovvero in misura pari alla complessiva somma di € 2.085,70 (oltre cpa) così ponendo il relativo pagamento a favore di Avv. Alessandro Lopes
a carico dell'Erario;
CONDANNA il resistente alla refusione della metà delle spese CP_1
del procedimento che si liquidano in complessivi euro 602,80 (di cui euro
553,80 per compensi ed euro 49,00 per spese vive a titolo di c.u., importi già dimezzati per la compensazione) compensando la restante quota della metà per le causali di cui in parte motiva.
Barcellona P.G. 1.2.2025
La Giudice
dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.1.25 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall' avv. Avv. LOPES Alessandro, il quale ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione proposta per i motivi meglio spiegati in ricorso, letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c. ed all'art. 15 del Dlgs n. 150 del 2011, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 7/2024 R.G. avente per oggetto: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del CTU promosso da
Alessandro Lopes (c.f. ) elettivamente C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
- ricorrente opponente -
contro
(C.F.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore) elettivamente domiciliato in Roma presso l'avvocatura Generale dello Stato.
convenuto contumace avente ad oggetto: opposizione ex artt. art. 15, D.LGS. N. 150/2011
(già 116, 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002)
In fatto e in diritto
sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con ricorso depositato il 3.1.2024, il ricorrente in intestazione ha interposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio dell'imputato insolvente e/o di fatto irreperibile - depositato il 24.11.2023 dal Giudice per le
Indagini Preliminari nell'ambito del procedimento penale n.
1994/18 RGNR Procura della Repubblica di Barcellona P.G. comunicato in data 18.12.2023 - chiedendone la riforma e, per l'effetto, la liquidazione in suo favore anche di spese, diritti e onorari relativi alle “procedure di recupero del credito non andate a buon fine”, per complessivi € 2.085,70 (oltre cpa) per compensi ed € 159,26 per spese vive documentate, in aggiunta a quanto già liquidato a titolo di spese e onorari inerenti al processo penale in cui il mandato è stato esperito - la cui quantificazione non è oggetto di opposizione – o, comunque, il compenso che ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del
D.M. 55/2014, valori medi, comprensivo di tutte le fasi processuali. pag. 2/13 Tra le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, il ricorrente
– senza contestare la liquidazione dei compensi professionali relativi al procedimento penale in cui ha rivestito il ruolo di difensore d'ufficio, già operata dal Giudice investito dell'istanza di liquidazione evasa col decreto opposto, nella misura pari alla complessiva somma di € 990,00 a titolo di onorario per la difesa nel giudizio penale (per le fasi di studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale, tabella GIP, parametri minimi) oltre 15% per spese generali e accessori di legge – ha invocato l'esegesi propugnata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata dell'art. 116, comma 1, del D.P.R nr. 115/2002 laddove, in particolare, riconosce la estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa.
Il procedimento è stato trattato nella contumacia del Ministero resistente – dichiarata con ordinanza pubblicata il 12.7.2024 - e, istruito documentalmente, viene deciso con sentenza ex art. 15
d.lgs 150/2011 (applicandosi, a decorrere dal 28.2.2023, la modifica recata dall'articolo 15, comma 3, lettera f) punto 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
∞ ∞ ∞ ∞
Richiamata l'ordinanza del 12.7.2024 - in punto di declaratoria di contumacia del resistente - il ricorso si rivela, anzitutto, CP_1
ammissibile perché proposto (3.1.2024) nel termine di trenta giorni pag. 3/13 dalla comunicazione (18.12.2023) del decreto di pagamento opposto
(cfr. doc. n. 25 fascicolo opponente).
Il ricorso, in sostanza, affida la richiesta di riforma del decreto opposto ad un unico motivo.
Si censura, infatti, la decisione contenuta nel decreto di liquidazione di non liquidare le spese ed i compensi relativi alle iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito, in quanto assunta come “contraria al consolidato insegnamento della Suprema
Corte e merita di essere riformata”.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto la attivazione, a seguito della decisione sulla prima istanza di liquidazione presentata in data
15/04/2022, ai sensi dell'art. 116, comma 1, D.P.R. 115/2002, attraverso il portale SIAMM – esitata con decreto di rigetto del
14/07/2022 stante l'assenza di riscontro di tentativo di pignoramento nei confronti del debitore-assistito ed a fronte della CP_2
titolarità, in testa al medesimo, di “diversi rapporti bancari”, senza che tutti gli istituti interpellati, abbiano “fornito risposta negativa” – operata “in ossequio alle indicazioni ivi poste”, attraverso: a) la notifica al debitore in data 16/02/2023, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., di atto di precetto in rinnovazione e successivo tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza anagrafica del debitore, negativamente esitato in quanto il soggetto risulta trasferito “in luogo sconosciuto da diverso tempo”; b) la notifica di due successivi pignoramenti presso terzi presso tutti gli istituti di credito elencati nelle risultanze dell'interrogazione alla banca dati dell'anagrafe pag. 4/13 tributaria, conseguendo, nell'ambito del pignoramento mobiliare n.
570/2023 RGE iscritto presso il Tribunale di Lucca, l'assegnazione della sola somma di euro 39,98; c) ulteriori verifiche su consistenze immobiliari, aventi esito negativo cui è seguita la decisione sulla nuova istanza di liquidazione presentata in data 13/11/2023, tacciata di illegittimità in quanto in contrasto con l'invito – sotteso alla prima decisione di rigetto -allo svolgimento di attività di recupero del credito tramite almeno un tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore.
La fattispecie in trattazione si presta all'applicazione dei principi elaborati dalla suprema corte.
Al riguardo, anche volendo prescindere dalla condizione di irreperibilità dell'assistito – comunque desumibile dalla documentazione relativa alle attività di recupero del credito professionale (cfr. docc. n. 8, n. 15, n. 16 fascicolo opponente) - dalla quale discende il diritto al rimborso, per il difensore d'ufficio, delle spese delle procedure di recupero dei compensi - «senza la necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile». (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 11/06/2021, n.16585) – vale, in ogni caso, osservare che «Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e
pag. 5/13 degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale affermazione trova giustificazione nel riferimento strumentale e funzionale ad una procedente attività professionale comunque resa nell'interesse dello Stato» (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 13/03/2023, n. 7275; conf. Cassazione civile, sez. VI, 07/01/2022, n. 278 e Cassazione civile, sez. VI,
10/09/2021, n. 24522).
Nel caso a mano – premesso che la documentazione versata in atti dall'opponente non consente di formulare un giudizio di insufficienza probatoria, così rendendo superflua l'attivazione dei poteri di istruzione officiosa pur consentiti dall'art. 15 d.lgs.
150/2011 (cfr. arg ex Cassazione civile sez. II, 13/03/2023, n.7275 nel senso della non necessità di acquisizione officiosa a cospetto di quadro probatorio documentale esaustivo rispetto alla prova dei fatti costitutivi) – ribadito, altresì, che la liquidazione correlata alla procedura ex art. 116 T.U.S.G. affascia tanto il rimborso delle spese quanto il riconoscimento degli onorari per le attività di recupero del credito verso l'assistito inadempiente rimaste infruttuose, dal coacervo di documenti versati in atti emerge che per il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 30/2021 – per il quale è stato, poi, adottato il decreto di liquidazione del 24.11.2023, comunicato il
18.12.2023 ed oggi opposto limitatamente al profilo sopra evidenziato – il professionista odierno ricorrente ha svolto attività concretamente dirette alla riscossione coattiva del credito.
Tra queste, segnatamente, per ciò che rileva in questa sede – al netto, quindi, di attività consistenti in mera formulazione di istanze o,
pag. 6/13 comunque, di attività prive di esborso come quella di cui all'art. 492 bis c.p.c. (cfr. docc. n. 9, n. 21 fascicolo opponente) – i) la esecuzione di pignoramento presso terzi esitata in ordinanza di assegnazione del G.E. per un importo irrisorio (euro 39,98) rispetto al credito professionale incorporato nel decreto ingiuntivo n. 31/2021
(cfr. doc. n. 20 fascicolo opponente); ii) la esecuzione di pignoramento mobiliare con verbale del 6.3.2023 avente esito negativo per irreperibilità (cfr. doc. n. 16 fascicolo opponente); iii) la notifica di precetto in rinnovazione - con compenso indicato in misura pari ad € 155,25 (di cui € 135,00 per compenso tabellare ed €
20,25 per Spese generali al 15%)– (cfr. doc. n. 15 fascicolo opponente).
A monte, peraltro, risulta - in difetto di spontaneo adempimento a seguito di richiesta inoltrata con raccomandata ricevuta il 18.2.2019, poi seguita da invito alla negoziazione assistita - la proposizione di ricorso monitorio positivamente esitato nel decreto ingiuntivo basato sul parere d congruità del C.O.A. e non opposto (cfr. docc. n.
3, n. 4, n. 7 fascicolo opponente).
Sicché, ferma l'esclusione di esborsi non effettivamente sostenuti, come le spese già di per sé classificabili come esenti (quali quelle per notifica in relazione alla materia) come risulta già dalla documentazione in atti – peraltro nemmeno richieste – va, in linea con i principi superiormente esposti, riconosciuta la liquidazione dei compensi maturati per decreto ingiuntivo (già oggetto di liquidazione dal Giudice del monitorio) per pignoramento presso terzi (già oggetto di liquidazione dal G.E. del Tribunale di Lucca) nonché di pag. 7/13 quelli per redazione atto di precetto (nei limiti del petitum) e per pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore.
Sicché, ponendo a confronto la tabella ricognitiva dei compensi per attività strumentali al recupero del credito professionale, con l'ulteriore documentazione dimostrativa delle prestazioni in concreto rese, può – in questa sede, in ragione dell'approdo al quale è giunta la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, prendendo le mosse dall'indirizzo maggioritario nato in [...] alla giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione ed al cospetto di ambiguità nella portata dell'art. 116 D.P.R. 115/2002, di cui dà riscontro il decreto opposto (cfr. doc. n. 24 fascicolo opponente) - riconoscersi il compenso richiesto: a) in misura pari ad € 400,00 corrispondente alla liquidazione operata dal Giudice del monitorio oltre rimborso generale al 15% - per un totale di euro 460,00 - (cfr. doc. n. 7 fascicolo opponente); b) in misura pari ad € 1.000,00 corrispondente alla liquidazione operata dal G.E. del Tribunale di
Lucca, oltre rimborso generale al 15% - per un totale di euro
1.047,25 – (cfr. doc. n. 20 fascicolo opponente); c) in misura pari a complessivi € 155,25 per compensi legati alla redazione del precetto in rinnovazione datato 1.9.2022 spedito per la notifica in data
26.1.2023 – stante la congruità in virtù dell'applicazione dello scaglione di valore ex artt. 10 c.p.c. e 3, 4, 5 DM 55/2014 in linea con il quantum precettato (sorte capitale euro 3.622,50 con accessori euro 4.262,46) –(cfr. doc. n. fascicolo opponente); d) in misura pari a complessivi € 423,20 per redazione pignoramento mobiliare esitato nel verbale negativo del 6.3.2023 – stante la congruità in base al pag. 8/13 valore della causa e la considerazione dello scaglione per la sola fase studio - (cfr. doc. n. 16 fascicolo opponente)
Ne segue, allora, il riconoscimento alla liquidazione della complessiva somma pari ad € 2.085,70, a titolo di onorari per le attività compiute all'infuori del procedimento penale, al fine di potersi avvalere della liquidazione del compenso ex art. 116 DPR n.
115/2002.
A tal proposito, su tale importo non va operata la decurtazione prevista, in generale, ai sensi dell'art. 106 bis T.U.S.G mancando, nella specie, i relativi presupposti applicativi.
Non si verte, infatti, come detto, in ambito di liquidazione di attività attinenti al processo penale.
Né, inoltre, risulta la originaria ammissione dell'assistito inadempiente al beneficio del gratuito patrocinio a CP_2
spese dello Stato – ciò ricavandosi, tra le altre, anche dal decreto opposto oltreché dalla esposizione narrativa cristallizzata in ricorso
(cfr. doc. n. 24 fascicolo opponente) – o, ancora, la irreperibilità dell'indagato (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/02/2024, n.3606).
È, a tale ultimo riguardo, lo stesso opponente ad allegare la propria nomina a difensore d'ufficio in vista dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di reato, eseguito dai Carabinieri di Milazzo
– udienza al cui interno si è esaurita la attività di difesa tecnica nel procedimento penale – oltreché la prosecuzione dei colloqui con l'assistito “sino al 17/09/2018, giorno di celebrazione del giudizio
pag. 9/13 direttissimo a carico dell'imputato, in cui il sig. ha tuttavia CP_2
ritenuto di nominare un difensore di fiducia”.
Sicché - risultando, dal verbale dell'udienza di convalida, non già
l'irreperibilità ma, piuttosto, l'assenza dell'indagato (cfr. CP_2
doc. n. 2 fascicolo opponente) - e, altresì, avendo, lo stesso difensore opponente, dedotto circostanze incompatibili con l'irreperibilità in sede penale – ovvero la prosecuzione di colloqui fino alla nomina di difensore di fiducia per la celebrazione del giudizio direttissimo, circostanza, quest'ultima, comunque risultante dal verbale del
26.8.2018 recante dichiarazione ex art. 96 c.p.c., accluso tra i documenti di cui all'istanza di liquidazione (cfr. doc. n. 22 fascicolo opponente)– non può predicarsi, nella fattispecie, la sussistenza della condizione di irreperibilità alla pretesa della ricorrente.
È, dunque, esclusa la decurtazione ex art. 106 bis T.U.S.G.
Va, invero, esclusa la liquidazione della voce a titolo di “spese vive”
– nella misura richiesta pari ad € 159,26 – mancando, già sotto il profilo espositivo, la piena riconducibilità e corrispondenza degli esborsi reclamati quali “spese postali e di contrassegno” ai costi per le attività di notifica (diverse da quelle esenti).
Dalla documentazione in atti, del resto, si evince che anche il
Giudice del monitorio ha escluso, dal perimetro delle spese liquidate col decreto ingiuntivo n. 31/2021, quelle chieste nel ricorso a titolo di “spese postali documentate” liquidando, infatti, l'importo di euro
3.662,50 (incluso già il rimborso generale al 15%) (cfr. doc. n. 7 fascicolo opponente).
pag. 10/13 La natura travagliata del percorso che ha condotto la giurisprudenza ad assestarsi, di recente, superando l'originaria ambiguità nell'approccio sulla portata dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 – di cui, come detto, dà riscontro lo stesso decreto opposto – giustifica la compensazione della metà delle spese del presente procedimento contenzioso. La tecnica redazionale adoperata, invero, legittima l'incremento del 30% ai sensi del comma 1 bis dell'art. secondo «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto ».
Le voci liquidabili ai fini della determinazione del compenso – parametrato ai minimi tabellari stante la assenza di difficoltà nello snodo procedurale, come dimostra il rito applicabile ex lege - escludono la fase istruttoria trattazione, stante la natura documentale della attività istruttoria.
Sicché, al compenso complessivo pari ad euro 852,00 – che, decurtato della metà per compensazione, è pari ad euro 426,00 - va operato l'incremento del 30%, in guisa da riconoscere la liquidazione per compensi pari ad euro 553,80 oltre rimborso al 15%, iva e cpa come per legge, oltre ad euro 49,00 per spese vive C.U.) già decurtato quello pari ad euro 98,00.
pag. 11/13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. R.G.
7/2024 così statuisce:
Parte
ACCOGLIE l'opposizione spiegata da Avv. Alessandro Lopes e, per l'effetto - dichiarata la contumacia del in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore – in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso il 24.11.2023 dal Giudice per le Indagini Preliminari e comunicato il 18.12.2023 - riconosce il diritto alla liquidazione degli importi, a titolo di onorari ovvero in misura pari alla complessiva somma di € 2.085,70 (oltre cpa) così ponendo il relativo pagamento a favore di Avv. Alessandro Lopes
a carico dell'Erario;
CONDANNA il resistente alla refusione della metà delle spese CP_1
del procedimento che si liquidano in complessivi euro 602,80 (di cui euro
553,80 per compensi ed euro 49,00 per spese vive a titolo di c.u., importi già dimezzati per la compensazione) compensando la restante quota della metà per le causali di cui in parte motiva.
Barcellona P.G. 1.2.2025
La Giudice
dott.ssa Elisa Di Giovanni
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