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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella causa civile n.8847/24 R.G. avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e ruolo decisa all'udienza del 9.4.25
TRA
(cf ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ambrogio Del Deo
-RICORRENTE -
E
, con sede in Roma, in Controparte_1
persona del procuratore speciale , in virtù della Controparte_2 procura rilasciata dall'avv. Ernesto Maria Ruffini, Presidente del
Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto per Notar in data 22.06.2023 Rep. 180134 Raccolta 12348, Per_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra
Perez - RESISTENTE–
NONCHÉ
, con sede in Roma Controparte_3 in persona del Presidente rappresentato e difeso dall'avvocato CP_4 Anna di Stefano in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_2
- RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate verso;
Controparte_1
3) Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dell' CP_3 che si liquidano in €. 2697,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12.4.24 il ricorrente esponeva che in data
22.3.24 Agenzia delle Entrate Riscossione gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 071 80 2024000031 00 000 relativa all'avviso di addebito n. 371 2017 0010201316 000, attinente all'omesso versamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2016 - 2017 per €. 5.400,16, eccependo la prescrizione quinquennale del credito, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del DLGS nr. 46/1999, che la cartella di pagamento deve obbligatoriamente contenere una dettagliata indicazione delle modalità con cui gli interessi sono stati calcolati e dei relativi tassi. In mancanza, la cartella che è stata recapitata è interamente nulla; eccepiva altresì l'assenza di valida notifica dell'avviso di addebito.
Tanto premesso chiedeva: dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti e per
l'effetto dichiarare inefficace e nulla la cartella di pagamento impugnata per i motivi sopra esposti e per insussistenza del diritto dell'ente impositore, e si dichiarino nulli i ruoli stessi, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente.
Con vittoria di spese diritti ed onorai di causa da liquidarsi all'antistatario avvocato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Agenzia delle Entrate
Riscossione, eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica ad e litisconsorte necessario, la nullità del CP_3 CP_5
ricorso per il mancato rispetto del termine a comparire, la inammissibilità della domanda, vista la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, il proprio difetto di legittimazione passiva, la inammissibilità dei dedotti vizi di forma della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, la interruzione del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica dell'avviso (31.07.2019), il 22.03.2024 con la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400003100000 opposta, vista anche la sospesnione della prescrzione in forza della normativa emergenziale.
Tanto premesso instava perché questo giudice volesse:
1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per omessa notifica del ricorso nei confronti della cessionaria del credito litisconsorte necessaria unitamente al mancato rispetto dei termini a CP_5 comparire nei confronti dell' e di;
CP_3 CP_6
2) Dichiarare la nullità del ricorso per i vizio della vocatio in ius e, conseguentemente, disporsi la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire;
3) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7
limitatamente all'attività di accertamento e notifica
[...] dell'avviso di addebito presupposto;
4) Nel merito, rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto con condanna dell'opponente alle spese di lite;
5) In ogni caso rigettare la condanna alle spese di giudizio nei confronti dell' che ha diligentemente Controparte_7 notificato gli atti di sua competenza ed è del tutto estranea all'attività di accertamento e notifica delle sanzioni amministrative poste in essere dall' . CP_3
L' si costituiva in Controparte_3
giudizio con memoria depositata in data 27.01.2025, essendo stato rimesso in termini a causa di un problema informatico PCT, con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento era inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 3bis D.l. n. 146/2021;
- che l'istante era a conoscenza del debito contributivo già prima della notifica dell'atto impugnato avendo versato l'importo di euro 2.210,35;
- che l'azione era inammissibile per tardiva impugnazione del titolo esecutivo essendo stato il ricorso in opposizione depositato il 12.4.2024, mentre il ricorrente aveva avuto notizia dei contribuiti omessi a titolo di Gestione Commercianti già nel
2019, quindi oltre il termine di 40 giorni dalla effettiva conoscenza;
- che le eccezioni formali erano inammissibili in quanto non sollevate entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.;
- che anche l'eccezione di decadenza doveva essere in quanto la norma richiamata ex adverso era inapplicabile, facendo riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre
2010;
- che invece, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, la formazione del titolo esecutivo era effettuata direttamente dall'Istituto, il quale provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito;
- che infatti l'atto impugnato non era una cartella esattoriale, ma un avviso di addebito;
- che il termine di prescrizione non si era perfezionato in quanto l'istante lo aveva interrotto mediante plurimi pagamenti;
- che inoltre l'Agenzia aveva effettuato plurime attività esecutive, interrompendo ulteriormente il termine;
- che infine, per effetto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid 19, non si era perfezionata alcuna prescrizione;
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire con vittoria di spese;
sempre in via principale e preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per tardiva impugnazione, con vittoria di spese;
- in subordine, rigettare il ricorso siccome del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese;
- infine, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta ammissibile
l'opposizione tenere indenne l'istituto di previdenza attesa la piena legittimità del proprio operato.”
*****
Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente deve rilevarsi la assenza di legittimazione passiva di
CP_ posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_5
(art. 13 della l. 448/98 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre
1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402) riguarda solo i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 2005) ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi anno 2021 per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_5
Quanto alla tardività della notifica, la stessa è sanata dalla rinotifica nel termine concesso e dalla concessione di un termine a sanatoria a
Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art . 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis che prevede «4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Dunque l'estratto di ruolo ed avviso di addebito o cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La ratio della norma specifica e precisa, con una presunzione iuris et de jure l'interesse ad agire e dunque anche i ricorsi notificati prima della predetta disposizione vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14073/2020) secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipi e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
Nella fattispecie che interessa l'istante afferma di impugnare una intimazione di pagamento, la quale ha notoriamente la funzione di riattivare la procedura esecutiva e non già direttamente il ruolo per cui avverso tale atto è non è ammissibile la presente opposizione. Invero non si tratta di intimazione di pagamento, bensì di preavviso di fermo amministrativo. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6034/17, cui per brevità espressamente ed integralmente si rimanda (unitamente a Cass.
20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016), ha statuito che “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli
a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa (cfr art 1, commi 537 a
543, della l. 228/12, n.d.r.) da rivolgere direttamente all'amministrazione nel termine a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
L'istante non ha presentato al concessionario, a fronte del preavviso di fermo di cui è causa che è atto cautelare della procedura di riscossione, l'istanza di sgravio di cui al predetto comma 537.
Ne deriva l'improponibilità del ricorso sulla scorta dell'indicato orientamento della cassazione, cui si rimanda e, dunque, la irrilevanza delle questioni relative al difetto del contraddittorio con il concessionario.
Detto orientamento trova conferma, da un punto di vista sistematico, nell'art 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che, pur riguardando la materia tributaria indica gli atti impugnabili, per ciò che qui interessa:
… d) il ruolo e la cartella di pagamento;
…
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
…
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212..
È ben vero che le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dal D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al
1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc)
e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto" ma dette disposizioni hanno una importanza sistematica e confermano il predetto orientamento della
Corte di cassazione confermando che la ammissibilità della tutela giurisdizionale necessita della previa fase amministrativa.
Le spese di lite sono integralmente compensate verso stante il CP_6
rigetto delle sue eccezioni preliminari. Le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo verso l . CP_3
Napoli lì 9.4.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella causa civile n.8847/24 R.G. avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e ruolo decisa all'udienza del 9.4.25
TRA
(cf ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ambrogio Del Deo
-RICORRENTE -
E
, con sede in Roma, in Controparte_1
persona del procuratore speciale , in virtù della Controparte_2 procura rilasciata dall'avv. Ernesto Maria Ruffini, Presidente del
Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto per Notar in data 22.06.2023 Rep. 180134 Raccolta 12348, Per_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra
Perez - RESISTENTE–
NONCHÉ
, con sede in Roma Controparte_3 in persona del Presidente rappresentato e difeso dall'avvocato CP_4 Anna di Stefano in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_2
- RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate verso;
Controparte_1
3) Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dell' CP_3 che si liquidano in €. 2697,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12.4.24 il ricorrente esponeva che in data
22.3.24 Agenzia delle Entrate Riscossione gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 071 80 2024000031 00 000 relativa all'avviso di addebito n. 371 2017 0010201316 000, attinente all'omesso versamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2016 - 2017 per €. 5.400,16, eccependo la prescrizione quinquennale del credito, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del DLGS nr. 46/1999, che la cartella di pagamento deve obbligatoriamente contenere una dettagliata indicazione delle modalità con cui gli interessi sono stati calcolati e dei relativi tassi. In mancanza, la cartella che è stata recapitata è interamente nulla; eccepiva altresì l'assenza di valida notifica dell'avviso di addebito.
Tanto premesso chiedeva: dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti e per
l'effetto dichiarare inefficace e nulla la cartella di pagamento impugnata per i motivi sopra esposti e per insussistenza del diritto dell'ente impositore, e si dichiarino nulli i ruoli stessi, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente.
Con vittoria di spese diritti ed onorai di causa da liquidarsi all'antistatario avvocato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Agenzia delle Entrate
Riscossione, eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica ad e litisconsorte necessario, la nullità del CP_3 CP_5
ricorso per il mancato rispetto del termine a comparire, la inammissibilità della domanda, vista la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, il proprio difetto di legittimazione passiva, la inammissibilità dei dedotti vizi di forma della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, la interruzione del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica dell'avviso (31.07.2019), il 22.03.2024 con la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400003100000 opposta, vista anche la sospesnione della prescrzione in forza della normativa emergenziale.
Tanto premesso instava perché questo giudice volesse:
1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per omessa notifica del ricorso nei confronti della cessionaria del credito litisconsorte necessaria unitamente al mancato rispetto dei termini a CP_5 comparire nei confronti dell' e di;
CP_3 CP_6
2) Dichiarare la nullità del ricorso per i vizio della vocatio in ius e, conseguentemente, disporsi la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire;
3) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7
limitatamente all'attività di accertamento e notifica
[...] dell'avviso di addebito presupposto;
4) Nel merito, rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto con condanna dell'opponente alle spese di lite;
5) In ogni caso rigettare la condanna alle spese di giudizio nei confronti dell' che ha diligentemente Controparte_7 notificato gli atti di sua competenza ed è del tutto estranea all'attività di accertamento e notifica delle sanzioni amministrative poste in essere dall' . CP_3
L' si costituiva in Controparte_3
giudizio con memoria depositata in data 27.01.2025, essendo stato rimesso in termini a causa di un problema informatico PCT, con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento era inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 3bis D.l. n. 146/2021;
- che l'istante era a conoscenza del debito contributivo già prima della notifica dell'atto impugnato avendo versato l'importo di euro 2.210,35;
- che l'azione era inammissibile per tardiva impugnazione del titolo esecutivo essendo stato il ricorso in opposizione depositato il 12.4.2024, mentre il ricorrente aveva avuto notizia dei contribuiti omessi a titolo di Gestione Commercianti già nel
2019, quindi oltre il termine di 40 giorni dalla effettiva conoscenza;
- che le eccezioni formali erano inammissibili in quanto non sollevate entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.;
- che anche l'eccezione di decadenza doveva essere in quanto la norma richiamata ex adverso era inapplicabile, facendo riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre
2010;
- che invece, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, la formazione del titolo esecutivo era effettuata direttamente dall'Istituto, il quale provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito;
- che infatti l'atto impugnato non era una cartella esattoriale, ma un avviso di addebito;
- che il termine di prescrizione non si era perfezionato in quanto l'istante lo aveva interrotto mediante plurimi pagamenti;
- che inoltre l'Agenzia aveva effettuato plurime attività esecutive, interrompendo ulteriormente il termine;
- che infine, per effetto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid 19, non si era perfezionata alcuna prescrizione;
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire con vittoria di spese;
sempre in via principale e preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per tardiva impugnazione, con vittoria di spese;
- in subordine, rigettare il ricorso siccome del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese;
- infine, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta ammissibile
l'opposizione tenere indenne l'istituto di previdenza attesa la piena legittimità del proprio operato.”
*****
Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente deve rilevarsi la assenza di legittimazione passiva di
CP_ posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_5
(art. 13 della l. 448/98 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre
1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402) riguarda solo i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 2005) ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi anno 2021 per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_5
Quanto alla tardività della notifica, la stessa è sanata dalla rinotifica nel termine concesso e dalla concessione di un termine a sanatoria a
Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art . 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis che prevede «4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Dunque l'estratto di ruolo ed avviso di addebito o cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La ratio della norma specifica e precisa, con una presunzione iuris et de jure l'interesse ad agire e dunque anche i ricorsi notificati prima della predetta disposizione vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14073/2020) secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipi e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
Nella fattispecie che interessa l'istante afferma di impugnare una intimazione di pagamento, la quale ha notoriamente la funzione di riattivare la procedura esecutiva e non già direttamente il ruolo per cui avverso tale atto è non è ammissibile la presente opposizione. Invero non si tratta di intimazione di pagamento, bensì di preavviso di fermo amministrativo. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6034/17, cui per brevità espressamente ed integralmente si rimanda (unitamente a Cass.
20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016), ha statuito che “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli
a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa (cfr art 1, commi 537 a
543, della l. 228/12, n.d.r.) da rivolgere direttamente all'amministrazione nel termine a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
L'istante non ha presentato al concessionario, a fronte del preavviso di fermo di cui è causa che è atto cautelare della procedura di riscossione, l'istanza di sgravio di cui al predetto comma 537.
Ne deriva l'improponibilità del ricorso sulla scorta dell'indicato orientamento della cassazione, cui si rimanda e, dunque, la irrilevanza delle questioni relative al difetto del contraddittorio con il concessionario.
Detto orientamento trova conferma, da un punto di vista sistematico, nell'art 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che, pur riguardando la materia tributaria indica gli atti impugnabili, per ciò che qui interessa:
… d) il ruolo e la cartella di pagamento;
…
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
…
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212..
È ben vero che le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dal D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al
1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc)
e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto" ma dette disposizioni hanno una importanza sistematica e confermano il predetto orientamento della
Corte di cassazione confermando che la ammissibilità della tutela giurisdizionale necessita della previa fase amministrativa.
Le spese di lite sono integralmente compensate verso stante il CP_6
rigetto delle sue eccezioni preliminari. Le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo verso l . CP_3
Napoli lì 9.4.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola