Art. 10-quinquies. (( (Esercizio del potere di autotutela facoltativa). )) (( 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria puo' comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimita' o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater. ))
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater. ))