Articolo 10 quinquies della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 10 quaterArticolo 10 sexies
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30 marzo 2024
Art. 10-quinquies. (( (Esercizio del potere di autotutela facoltativa). )) (( 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria puo' comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimita' o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater. ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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