Art. 24. 1. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che alla data del 24 aprile 1982 svolgeva le mansioni tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , puo' accedere nei predetti ruoli tecnici, qualora ne faccia domanda entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme degli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 .
Articolo 24 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
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Articolo 24 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
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1 novembre 1986
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