Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00836/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2023, proposto dai sig.ri NI OS, IA LO, DR AS, OV RC EL, LL IS, CO RR, RC D’FR, AN EG, IN HI, IO CI, RA AP, IA ON e IO TI, rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’accertamento
e la declaratoria del diritto al riconoscimento dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza in servizio presso i reparti Scuola Orvieto e Scuola cinofila Castiglione del lago, hanno agito per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio.
Evidenziano i ricorrenti che, a decorrere dal 31 dicembre 2021 con decorrenza dal 2022, l’indennità spettante ai sensi dell’art. 27, comma 4, d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00 (fino al grado di Capitano).
1.1. In diritto la parte ricorrente ha lamentato: violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164 del 2002, dell’art. 28, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2007, dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 51 del 2009 e dell’art. 27, comma 4, d.P.R. n. 39 del 2018, nonché violazione e/o falsa applicazione della Circolare n. 120000/105 del 23 giugno 2014, del Manuale S.I.R.I.S. n. 372041/2017 approvato con atto prot. 8996/2017, della Circolare n. 289086/017 del 28 novembre 2017, del Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza (pubblicato con il D.M. 30 novembre 1991 e sss. mm.), della Circolare n. 282581/6212 del 12 agosto 2002 e della Circolare prot. n. 311707/09 del 22 luglio 2009; eccesso di potere per illogicità manifesta e/o per travisamento dei fatti.
Ha evidenziato la difesa attorea che, sulla base delle previsioni normative rubricate, al diritto dell’Amministrazione di impiegare il proprio personale per esigenze di servizio anche nelle giornate domenicali destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, corrisponde tanto l’obbligo di garantire al personale impiegato di riposare adeguatamente che di riconoscere le maggiorazioni retributive spettanti, ovvero l’indennità di compensazione. Ad avviso di parte ricorrente, la prestazione del servizio in giornata festiva (domenica o festivo infrasettimanale) va comunque remunerata con la speciale indennità giornaliera di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale ai sensi dell’art. 43 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza.
La parte ricorrente ha altresì evidenziato ulteriori criticità attinenti all’impossibilità di fruire del prescritto recupero della giornata prestata la domenica, ovvero in altro giorno festivo infrasettimanale, oltre il termine di quattro settimane indicato dalla norma. La previsione di un termine più stringente per la fruizione dell’anzidetto recupero è espressione di una forma di garanzia a tutela del militare e non dovrebbe divenire una limitazione temporale alla fruizione di tale diritto, scontrandosi con le impellenti esigenze istituzionali da cui derivano condizioni di impiego del personale che mal si conciliano con la possibilità di fruire, effettivamente, di tali riposi nel termine breve assegnato.
Al riguardo l’art. 27 del d.P.R. n. 39 del 2018, ai commi 4 e 5, conterrebbe due distinte statuizioni: a) una riguardante il diritto al recupero per il servizio prestato, per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio, nel giorno pianificato per il riposo settimanale, ove esso cada di domenica ovvero in un festivo infrasettimanale (senza alcun limite); b) un’altra circoscritta al personale impiegato in turni continuativi, per i quali nel caso il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive, dovendo operare il citato limite di quattro settimane soltanto per la fattispecie sub b).
Con riguardo alla situazione di singoli ricorrenti, si evidenzia che negli IP1WEB viene descritta l’articolazione dei turni di servizio, specificando in quali giorni si verificava la coincidenza tra il giorno di riposo settimanale o il giorno festivo infrasettimanale e lo svolgimento dello straordinario.
2. A seguito della trattazione all’udienza pubblica del 22 luglio 2025, con ordinanza 28 luglio 2055 n. 628 è stata disposta l’acquisizione agli atti di causa della documentazione citata nel corpo del ricorso e non depositata dalla parte ricorrente – segnatamente degli “IP1 WEB dei singoli ricorrenti, certificati con autodichiarazione” di cui al n. 2 del foliario – con fissazione per il prosieguo della trattazione dell’udienza pubblica del 18 novembre 2025.
3. La parte ricorrente ha depositato documenti in data 19 settembre 2025.
4. Il Ministero dell’Economia e delle finanze si è solo formalmente costituito in giudizio.
6. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
7.1. L’art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002 (recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”) – invocato dalla parte ricorrente unitamente alle analoghe previsioni sopravvenute – prevede che « Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero ».
La previsione è stata ripresa con formulazione pressoché identica (fatto salvo l’ammontare dell’indennità dovuta) in una pluralità di disposizioni successive, tra cui l’art. 27 del d.P.R. n. 39 del 2018 (recante “Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ‘Triennio normativo ed economico 2016-2018’”) e l’art. 41 del d.P.R. n. 57 del 2022 (recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare ‘Triennio 2019-2021’”).
Ai sensi dell’art. 43 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza « 1. Tutti i militari hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale da fruire, di norma, in giorno festivo. 2. Quando l’attività di servizio viene esplicata in giorno festivo ovvero già prefissato come riposo settimanale, l’interessato può richiedere di fruire del giorno di recupero possibilmente entro la settimana o, comunque, entro le 4 settimane successive. 3. È consentita la concessione cumulativa del riposo settimanale relativo a due settimane consecutive. 4. Il responsabile di ogni ufficio o comando deve programmare, settimanalmente e mensilmente, i turni di fruizione del riposo compatibilmente con le esigenze di servizio... ».
7.2. Sull’interpretazione della disciplina inerente l’indennità per cui è causa è possibile rinvenire nell’ambito della giustizia amministrativa due distinti orientamenti interpretativi.
Il primo, richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui « stante l’art. 43 comma 1 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, per giorno destinato al riposo settimanale debba intendersi sia - di norma - la domenica, cui è equiparato il “festivo infrasettimanale”, sia il (diverso) giorno già programmato come riposo settimanale, allorché – in quest’ultimo caso - sopravvenute inderogabili esigenze di servizio inducano l’amministrazione a chiamare il militare a prestare servizio. Dunque, la prestazione del servizio in giornata festiva (domenica) va comunque remunerata con la speciale indennità giornaliera di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale » (T.A.R. Liguria, sez. I, 16 maggio 2025, n. 385, confermata in appello C.d.S., sez. II, 4 luglio 2025, n. 5810).
Secondo un diverso orientamento, invece, « [c]ome emerge pianamente dalla semplice lettura della norma di cui all’art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, costituisce presupposto per la corresponsione dell’indennità in questione la circostanza che, per una “sopravvenuta e inderogabile esigenza di servizio”, il dipendente venga chiamato a prestare attività lavorativa in una giornata che, secondo la programmazione settimanale, sarebbe stata destinata al riposo (in tali termini dovendosi intendere, infatti, il riferimento al “giorno destinato al riposo settimanale”). L’indennità in parola ha, dunque, la precipua finalità di compensare il militare per il disagio derivante dall’annullamento di una giornata di riposo intervenuto a ridosso della data già programmata. In quest’ottica assume rilievo decisivo, al fine di poter decidere circa la spettanza o meno dell’indennità di cui è causa, la programmazione settimanale dei turni di servizio effettuata dal Comandante di Reparto. Quest’ultimo, secondo quanto specificato nelle circolari in materia (circolare n. 120000/14 del Comando Generale Guardia di Finanza – I Reparto e circolare n. 38891/6212 del 4 febbraio 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria, richiamate dal Ministero e non contestate in parte qua dai ricorrenti), deve accordare il riposo settimanale in giornata diversa da quella corrispondente ad una festività infrasettimanale, facendolo coincidere con la domenica almeno una volta ogni due mesi e, secondo quanto stabilito con le circolari n. 327647/62111 del 24 settembre 2002, del Servizio Amministrativo – I Divisione del Comando Generale e n. 0311707/09 del 22 settembre 2009 dell’Ufficio Programmazione Finanziaria del Comando Generale della Guardia di Finanza (parimenti richiamate dal Ministero e non contestate in parte qua dai ricorrenti), deve procedere ad una “[…] corretta programmazione del giorno destinato al riposo settimanale per i militari che per esigenze di servizio vengono comandati di servizio in giornata festiva domenicale”. Orbene, in ossequio alle previsioni di cui al citato art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, una volta definita la programmazione settimanale dei turni di servizio il Comandante di Reparto, prima del riposo pianificato, può annullare lo stesso, purché ricorrano esigenze concretamente impreviste, in tal caso spettando al militare la corresponsione dell’indennità di compensazione di cui si controverte. In altri termini, l’indennità de qua deve essere corrisposta per intero solo quando l’interessato, comandato dall’Amministrazione per sopravvenute e inderogabili esigenze, sia chiamato a prestare servizio nel giorno libero e non quando vengano svolte attività programmate, ancorché ricadenti nella giornata di domenica » (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 25 agosto 2021 n. 1949; in termini cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 marzo 2024, n. 94; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 novembre 2024, n. 3712; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 12 maggio 2025, n. 1021).
7.3. Il Collegio intende aderire al secondo e più restrittivo dei due filoni esegetici richiamati, ritenendolo maggiormente rispettoso della lettera e della ratio della norma.
In tal senso si è espresso anche il giudice d’appello evidenziando che « [s]econdo la regola preordinata dal sistema normativo per interpretare "la legge" (art. 12, comma 1, delle "Disposizioni della legge in generale"), "Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". 7.3. Secondo l’interpretazione comunemente data a tale disposizione, se ne trae la norma che l’interprete di una previsione normativa deve tener conto del significato proprio e grammaticale delle parole, considerate non isolatamente ma nella loro connessione sintattica (interpretazione letterale) e, oltre a ciò, in presenza di problemi interpretativi per insufficienza del dato letterale o equivocità, deve anche considerare l’intenzione del legislatore riferita non tanto alla volontà di coloro che hanno formulato il testo, quanto alla norma immessa nel sistema di norme che disciplinano la stessa materia (interpretazione logica). 7.3.1. In sostanza, ove l’interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della “mens legis”, il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa (cfr., Cass. Civ., Sez. 3, n. 24165 del 4/10/2018). 7.4. Ciò posto, pare al Collegio che la ricordata lettura offerta dal TAR lombardo alla previsione in parola costituisca l’unica capace di rispettare la lettera della norma che, come ripetuto, riconosce l’indennità in parola solo nel caso in cui il militare “...per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale...”. Invero, il termine “sopravvenute”, riferito alle esigenze di servizio, implica necessariamente l’esistenza di una precedente programmazione dell’attività lavorativa che venga poi modificata per effetto di nuove esigenze inderogabili; e il termine “destinato”, riferito al giorno di "riposo settimanale" o al “festivo infrasettimanale”, parimenti evoca una precedente programmazione del lavoro, tale da comportare una determinata destinazione alle singole giornate. 7.5. Né a quest’ultimo proposito, può condividersi l’argomento degli appellanti secondo il quale la domenica costituisca sempre e comunque giornata destinata al riposo settimanale, atteso che, come sopra ricordato, le previsioni normative che disciplinano la prestazione dei militari appartenenti alla Guardia di Finanza dispongono che gli stessi hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale e che questo venga fruito, “di norma”, in giorno festivo, così implicitamente ammettendosi che possa anche essere altrimenti, e ciò proprio sulla base della programmazione dei turni operativi » (C.d.S., sez. II, 3 luglio 2023, n. 6454).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, alla luce del dettato normativo sopra richiamato deve ritenersi che, per la maturazione del diritto all’indennità di compensazione di cui trattasi, non sia sufficiente che il militare abbia prestato servizio in una giornata festiva (domenica o festivo infrasettimanale), essendo piuttosto necessario che tale dato fattuale sia affiancato dalla necessità per l’Amministrazione, « per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio », di comandare detto personale a prestare servizio in una giornata destinata, secondo la programmazione, a giorno di riposo settimanale, tenuto conto della peculiare funzione di tale indennità.
8. Ciò posto, rileva il Collegio che gli odierni ricorrenti non hanno compiutamente adempiuto all’onere probatorio sugli stessi incombente a comprova del diritto fatto valere in questa sede giurisdizionale.
Difatti, la documentazione depositata – peraltro solo a seguito di istruttoria collegiale – consta di un unico file contenente oltre centocinquanta tabelle riferite ai tredici ricorrenti, nessuna delle quali risulta sottoscritta (contrariamente a quanto affermato nel ricorso per cui la spettanza « dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, [è] documentata dagli IP1 WEB dei singoli ricorrenti, certificati con autodichiarazione », cfr. pag. 3) o reca data certa. Da dette tabelle non è possibile dedurre se e in quali occasioni « per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio » il servizio sia stato prestato nella giornata festiva originariamente destinata, secondo la programmazione, a giorno di riposo settimanale.
9. Per quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti alla luce del rilevato contrasto giurisprudenziale sulla fattispecie oggetto dell’odierna controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
LA LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LI | IE UN |
IL SEGRETARIO