Art. 3. Sicilcassa S.p.a. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtu' dell' articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513 .
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513 (Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione), e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Nell'ambito del programma di risanamento della Sicilcassa S.p.a., in amministrazione straordinaria, e in considerazione dei suoi effetti sull'occupazione, i dipendenti della predetta societa', i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato almeno 25 anni di anzianita' di servizio, indipendentemente dall'eta' anagrafica, ovvero almeno 60 anni di eta' se uomini e 55 se donne e 17 anni di anzianita' assicurativa, conseguono il diritto al trattamento pensionistico a carico del fondo integrativo aziendale exesonerativo a condizione che l'estinzione dei rapporti di lavoro consegua ad accordi collettivi, concernenti la riduzione dei dipendenti in esubero, tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In mancanza degli accordi o in caso di insufficienza degli esodi volontari rispetto a quanto indicato negli accordi stessi, i commissari straordinari attivano la procedura di riduzione del personale prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 . Gli accordi predetti o il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 233 del 1991 , assorbono e sostituiscono le procedure di analoga natura contemplate nei contratti collettivi, con esclusione di oneri a carico della banca, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto. La procedura della citata legge n. 223 del 1991 si applica anche al personale direttivo. Ai soli fini della individuazione dei dipendenti interessati dalla medesima procedura, prevale il criterio della maggiore anzianita' ai fini pensionistici".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513 (Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione), e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Nell'ambito del programma di risanamento della Sicilcassa S.p.a., in amministrazione straordinaria, e in considerazione dei suoi effetti sull'occupazione, i dipendenti della predetta societa', i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato almeno 25 anni di anzianita' di servizio, indipendentemente dall'eta' anagrafica, ovvero almeno 60 anni di eta' se uomini e 55 se donne e 17 anni di anzianita' assicurativa, conseguono il diritto al trattamento pensionistico a carico del fondo integrativo aziendale exesonerativo a condizione che l'estinzione dei rapporti di lavoro consegua ad accordi collettivi, concernenti la riduzione dei dipendenti in esubero, tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In mancanza degli accordi o in caso di insufficienza degli esodi volontari rispetto a quanto indicato negli accordi stessi, i commissari straordinari attivano la procedura di riduzione del personale prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 . Gli accordi predetti o il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 233 del 1991 , assorbono e sostituiscono le procedure di analoga natura contemplate nei contratti collettivi, con esclusione di oneri a carico della banca, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto. La procedura della citata legge n. 223 del 1991 si applica anche al personale direttivo. Ai soli fini della individuazione dei dipendenti interessati dalla medesima procedura, prevale il criterio della maggiore anzianita' ai fini pensionistici".