Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 40697/2022, pendente tra
(C.F./P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alberto Gava, Dario De Blasi e Francesco Renda, del
Foro di Roma;
attrice contro
(C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ferrante Paveri-Fontana e dall'avvocato
Michele Delfini del Foro di Milano;
convenuta
OGGETTO: appalto;
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel punto I in diritto dell'atto di citazione e nel presente atto, il grave inadempimento della alle Controparte_1 prestazioni/obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti della con la stipula del contratto del 07.04.2020 e/o con i Parte_1
Contratti Integrativi e, per l'effetto, disporre/dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto del 07.04.2020 e/o dei Contratti
Integrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; b) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel punto II in diritto dell'atto di citazione
e nel presente atto e/o, comunque, in ragione dell'inadempimento alle obbligazioni di cui al contratto del 07.04.2020 e/o ai Contratti
Integrativi, il diritto della alla restituzione, da parte della Parte_1
della somma di € 25.424,80 o della diversa Controparte_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia (oltre agli interessi a qualsivoglia titolo maturati su tale somma) e, per l'effetto, condannare la alla restituzione di tale importo Controparte_1 in favore della;
c) accertare e dichiarare, per i motivi esposti Parte_1 nel punto II in diritto dell'atto di citazione e nel presente atto e/o, comunque, in ragione dell'inadempimento alle obbligazioni di cui al contratto del 07.04.2020 e/o ai Contratti Integrativi, il diritto della al risarcimento del danno patito e, per l'effetto, Parte_1 condannare la risarcimento in favore della Controparte_1
dell'anzidetto danno, come quantificato nel punto II in diritto Parte_1 dell'atto di citazione, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia (e con corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria); d) condannare sin d'ora la Controparte_1
pagina 2 di 15 a restituire/corrispondere alla , per le ragioni Pt_1 Parte_1 evidenziate nell'atto di citazione, gli importi che quest'ultima fosse mai condannata (o comunque tenuta) a pagare in favore della CP_2 Pt_2 in relazione al contratto del 7.05.2020, nella misura di €
[...]
33.549,70 già richiesta da quest'ultima o nella diversa maggiore o minore misura che sarà eventualmente oggetto dell'anzidetto obbligo/condanna di pagamento (in capo alla ). Con vittoria Parte_1 di diritti, spese ed onorari oltre spese generali, CPA e IVA.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, in via principale respingere tutte le domande formulate da Parte_1 in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi ad oggi esposti
[...] nelle difese di in ogni caso con vittoria di Controparte_1 spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato alla controparte, dalla società la quale, sul Parte_1 presupposto dell'esistenza con la società di Controparte_1 un contratto avente ad oggetto lo “sviluppo e implementazione/integrazione, nella struttura organizzativa e di impresa” della “del sistema gestionale Parte_1 CP_3
e dell'asserito inadempimento contrattuale della predetta
[...]
ha domandato a questo Tribunale di risolvere ex Controparte_1 art. 1453 c.c. il contratto inter partes e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla restituzione in proprio favore della somma di €
31.138,98 -somma in tesi corrisposta alla convenuta nel corso del pagina 3 di 15 rapporto contrattuale- oltre al risarcimento dei danni in tesi patiti, nonché al pagamento, sempre in proprio favore, della somma che la medesima attrice “fosse mai condannata … a pagare in favore della in relazione al contratto del 7.5.2020”. Controparte_4
A sostegno di tali domande, parte attrice ha, in sintesi, dedotto: a) che in data 7.4.2020 essa attrice aveva stipulato con - in CP_5 qualità di system integrator della un contratto Controparte_4 avente ad oggetto l'implementazione del sistema gestionale CP_3 mediante le seguenti prestazioni: “installazione e configurazione
[...] del backoffice di Retail, Import fidelity e creazione prototipo Team
System Retail FrontEnd;
Formazione utilizzo del modulo “Promozioni
Fidelity”; Formazione utilizzo Retail agli store manager;
Installazione e configurazione Retail per punto vendita:1/2 gg cadauno – avvio iniziale
5 negozi”; b) che la convenuta avrebbe dovuto eseguire il contratto in venticinque giornate lavorative, a fronte di un corrispettivo pari a €
14.000,00; c) che, in data 7.5.2020, essa attrice aveva concluso con la società un contratto – da reputarsi collegato con Controparte_4 quello già stipulato con – avente ad oggetto, Controparte_1 tra l'altro, le licenze d'uso dei software “Gamma Retail” e “WMS”, necessarie all'implementazione del sistema gestionale CP_3
d) che, nonostante tra il 16.4.2020 e il 21.4.2022, essa attrice avesse corrisposto alla convenuta la complessiva somma di € 31.138,98 a titolo di corrispettivi contrattuali, a distanza di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo, la predetta convenuta non aveva ancora adempiuto alle sue obbligazioni contrattuali, non avendo essa né
“ultimato e/o integrato” nella struttura di essa attrice “il gestionale
Alyante Retail”, né eseguito “le attività formative”, né implementato le pagina 4 di 15 ulteriori “funzionalità del sistema previste” nel contratto;
e) che, pertanto, in data 5.5.2022, essa attrice aveva comunicato alla società convenuta la propria volontà di risolvere il contratto inter partes, domandando, altresì, la restituzione di quanto corrisposto e il risarcimento del danno patito;
f) che tale richiesta formulata in via stragiudiziale era rimasta senza esito. Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice ha, dunque, formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la società chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree. Al riguardo, la convenuta ha, in sintesi, dedotto: a) che, in data 8.2.2019, le odierne parti in causa avevano sottoscritto un
“contratto quadro di fornitura di servizi tecnico-applicativi a consuntivo per attività di consulenza e di assistenza tecnico-applicativa su prodotti di , dall'installazione software, all'istruzione e CP_4 all'aggiornamento degli applicativi”; b) che essa convenuta aveva regolarmente eseguito il predetto contratto;
c) che, successivamente, le odierne parti in causa, in data 7.4.2020, avevano sottoscritto il contratto denominato “Offerta ”, richiamato in citazione dalla CP_1 controparte e che riguardava “un massimo di n. 5 punti vendita”; d) che, dopo la sottoscrizione del su citato contratto, ma prima che iniziasse l'esecuzione, aveva domandato di estendere le Parte_1 prestazioni contrattuali ad ulteriori settanta punti vendita, in aggiunta ai cinque originariamente previsti, lasciando tuttavia immutata la misura del corrispettivo, pattuita in € 14.000,00; e) che essa convenuta si era rifiutata di estendere l'oggetto del contratto, ed aveva dunque lasciato ad altra società ( ) “la CP_4 contrattualizzazione diretta con per un'offerta di delivery Parte_1
pagina 5 di 15 specifica sul progetto Retail che sostitui[sse] l'Offerta ”; f) che, CP_1 conseguentemente, in data 7.5.2020, e Parte_1 CP_4 avevano sottoscritto un contratto – appunto sostitutivo di quello originariamente sottoscritto da e il Parte_1 Controparte_1
7.4.2020- avente ad oggetto “l'attività di delivery, da parte di
[...]
, del software TeamSystem oggetto di licenza”, mentre essa CP_4 convenuta veniva incaricata da della “sola attività di Parte_1 configurazione base del ciclo attivo e passivo propedeutica alle attività di per il Retail”; g) che, in relazione a tale attività, le CP_4 odierne parti in causa avevano stipulato, dapprima in data 18.6.2020
e poi in data 15.9.2020, due contratti “aventi entrambi ad oggetto la implementazione Team System Alyante Retail” e prevedenti “n. 5 giorni di lavoro ed un complessivo di n. 40 ore lavorate, per un corrispettivo totale di € 2.720,00, oltre iva”; h) che aveva versato il Parte_1 corrispettivo pattuito senza sollevare alcuna contestazione;
i) che nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 essa convenuta aveva continuato ad eseguire, in favore di , le prestazioni di “assistenza a Parte_1 consuntivo sul gestionale di ” di cui al contratto-quadro CP_4 del 2019, incassando complessivamente a titolo di corrispettivo la somma di € 10.987,50 oltre iva, nell'anno 2021, e di € 2.061,24, oltre iva, nell'anno 2022; l) che, dunque, tutti i suddetti importi, diversamente da quanto affermato dall'attrice, non afferivano all'
“Offerta ” bensì costituivano il corrispettivo delle prestazioni CP_1 eseguite da essa convenuta in relazione ai su citati contratti
(contratto-quadro del 2019 e contratti di fornitura del 2020); m) che non sussisteva alcun fatto di inadempimento imputabile ad essa convenuta, di guisa che le domande attoree dovevano essere rigettate.
pagina 6 di 15 La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza dell'11.10.2024, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che le domande proposte dall'attrice sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte, per le ragioni di seguito esposte.
Giova, innanzitutto, rilevare che, in punto di fatto, costituisce circostanza pacifica tra le parti, nonché risultante documentalmente,
l'avvenuta stipulazione da parte delle odierne parti in causa, in data
7.4.2020, di un contratto avente ad oggetto l'implementazione da parte di , a fronte del corrispettivo di € 14.000,00, Controparte_1 del software Alyante Retail, mediante l'esecuzione delle attività indicate al paragrafo 3 del contratto e di seguito elencate – attività da compiersi in 25 giornate lavorative: “installazione, configurazione del backoffice di Retail, Import fidelity e creazione prototipo Team System
Retail FrontEnd”; “formazione” all'utilizzo del modulo “Promozioni
Fidelity”; “formazione” all'utilizzo del Retail “agli store manager”; installazione e configurazione di Retail per punto vendita (“1/2 gg cadauno”) con “avvio iniziale 5 negozi”1.
Ciò posto, parte attrice, come sopra cennato, ha lamentato che, a distanza di due anni dalla sottoscrizione del predetto contratto, e nonostante il pagamento di oltre € 30.000,00 a titolo di corrispettivi contrattuali, “il gestionale non risulta[va] ultimato e/o CP_3
pagina 7 di 15 integrato nella struttura della , né risultavano essere Parte_1 state “eseguite le attività formative” e “implementate le funzionalità del sistema previste a carico della ”. Al riguardo va, Controparte_1 in primo luogo, rilevata l'estrema genericità delle allegazioni attoree le quali, di per sé sole considerate, si appalesano invero inidonee a costituire una efficace contestazione di inadempimento contrattuale, avendo la predetta attrice del tutto omesso finanche di spiegare in che cosa, dal punto di vista fattuale, si sarebbe sostanziato l'inadempimento della convenuta, non avendo essa neppure indicato in che cosa sarebbero consistite le attività, in tesi, non ultimate, quali sarebbero state le funzionalità attese del sistema e, in tesi, non realizzate, quali le modalità previste e sempre in tesi non adottate. E ciò ricordato che l'inadempimento non può essere rappresentato da chi lo adduce in senso astratto, “bensì deve essere identificato in modo concreto”, giacché “altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica”; e ciò in quanto “l'allegazione … racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”2.
Ciò posto deve, poi, in ogni caso, osservarsi che, come appresso spiegato, il contratto del 7.4.2020 in relazione al quale l'attrice ha pagina 8 di 15 lamentato l'inadempimento della convenuta, risulta, invero, non essere stato eseguito da alcuna delle parti, avendo esse tenuto un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di attuare il programma negoziale in esso previsto. Al riguardo, giova richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “atteso il principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso emergente da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita”3.
Orbene, depongono nel senso di ritenere che le parti abbiano inteso risolvere tacitamente il contratto del 7.4.2020 i seguenti elementi fattuali.
In primo luogo, deve valorizzarsi il fatto che, in data 7.5.2020, e dunque soltanto un mese dopo la sottoscrizione del contratto su citato tra e , ha stipulato Parte_1 Controparte_1 Parte_1 con la società fornitrice del software, un Controparte_4 contratto4, prodotto in giudizio dalla convenuta nella sua versione integrale e non contestato nella sua efficacia rappresentativa dall'attrice, avente ad oggetto, oltre alle licenze d'uso del software in parola, anche l'esecuzione delle stesse attività di implementazione e formazione già affidate originariamente a con il Controparte_1 contratto del 7.4.20205, prevedendone, tuttavia la realizzazione in pagina 9 di 15 favore di settantacinque punti vendita in luogo dei cinque previsti nell'“Offerta ” -v. all. 2 del “contratto delivery”, pag. 28): CP_1
“installazione, configurazione del backoffice di Retail, Import fidelity e creazione prototipo Team System Retail FrontEnd;
Formazione utilizzo del modulo “Promozioni-Fidelity”; Formazione utilizzo Retail agli store manager;
Installazione e configurazione Retail per punto vendita:1/2 gg cadauno (1 punto cassa per negozio, 75 negozi)”. Peraltro, a fronte dell'allegazione della convenuta per cui l'attrice aveva inteso affidare l'esecuzione dei servizi di implementazione del software in parola a per tutti i suoi 75 negozi, anziché per i cinque CP_4 inizialmente contemplati nell'offerta di del Controparte_1
7.4.2020, l'attrice, nei termini decadenziali di rito, non ha minimamente specificato che l'inadempimento (come visto genericamente) contestato a riguardava soltanto Controparte_1 quei cinque punti vendita, né ha dedotto alcunché circa la sorte degli altri 75 punti vendita per i quali, come visto, l'implementazione del software era stata affidata a . CP_4
D'altronde, che i due contratti (quello tra e Parte_1 [...]
e quello tra e ) siano due CP_1 Parte_1 CP_4 contratti autonomi -e sostitutivi l'uno dell'altro- anziché, come inizialmente dedotto dall'attrice, due contratti tra loro collegati, risulta dall'esame del loro contenuto, atteso che, come sopra già detto, il secondo contratto, oltre alle licenze d'uso del software, aveva ad oggetto anche l'esecuzione di quelle stesse attività, già oggetto del primo contratto tra e , di “software Parte_1 Controparte_1 delivery” volte, appunto, all'implementazione del software medesimo
(“contratto delivery”…“la presente offerta ha ad oggetto la prestazione
pagina 10 di 15 da parte di in favore di … di servizi CP_4 CP_6 professionali volti all'implementazione e all'avviamento del nuovo sistema informatico del cliente per i seguenti processi e aree funzionali: implementazione retail back office e punti vendita”).
E dovendosi, ancora, al riguardo, valorizzare il fatto, risultante documentalmente, che in data 5.5.2020 e, dunque, solo due giorni prima della stipulazione del contratto tra e , Parte_1 CP_4
aveva inviato a quest'ultima società una e-mail, Controparte_1 avente quale oggetto “Cliente ”, dal seguente tenore: “come Parte_1
d'accordi […] l'implementazione del retail lo fatturerete direttamente voi”6.
Costituisce, poi, un ulteriore elemento indiziario della volontà delle parti di non dare esecuzione al contratto del 7.4.2020, il quale prevedeva, giova ribadirlo, la complessiva attività di configurazione e personalizzazione del software il fatto che , nei CP_3 Parte_1 mesi successivi, e precisamente in data 18.6.2020 e 15.9.20207, abbia incaricato per iscritto dell'esecuzione di Controparte_1 singole attività di implementazione del predetto software di CP_3 portata ridotta rispetto all'originario incarico del 7.4.2020 ma in esso ricomprese e in relazione alle quali, ove le parti avessero reputato ancora efficace quest'ultimo contratto, non sarebbero stati necessari ulteriori e appositi ordinativi.
Né può accogliersi la spiegazione fornita dall'attrice, secondo la quale i due su menzionati contratti del 18.6.2020 e 15.9.2020 costituirebbero meri “documenti attuativi/esecutivi” del primo contratto del 7.4.2020,
pagina 11 di 15 non trovando essa alcuna conferma nella documentazione sopra citata.
Quanto, poi, all'asserita esecuzione da parte dell'attrice della sua obbligazione di pagamento dei corrispettivi pattuiti nel contratto del
7.4.2020, deve osservarsi che risulta, invero, del tutto inverosimile che la predetta attrice, per circa due anni, abbia saldato le fatture via via emesse da senza, in tesi, ricevere alcuna delle Controparte_1 prestazioni promesse e, soprattutto, senza sollevare al riguardo alcuna contestazione e senza neppure richiamare o sollecitare la convenuta all'adempimento.
Risulta, invece, maggiormente credibile oltre che rispondente alla documentazione esaminata che, come dedotto da , Controparte_1 posto che tra le parti intercorrevano molteplici rapporti contrattuali, regolati, come sopra visto, dal contratto-quadro del 2019 e dai successivi contratti stipulati dalle parti8, i pagamenti via via effettuati da Dyprintech -e richiesti in ripetizione nel presente giudizio- si riferissero proprio ai suddetti contratti, non rinvenendosi, del resto, dagli atti di causa, elementi di segno contrario, neppure recando i
“partitari” prodotti dall'attrice9 e le fatture via via emesse dalla convenuta specifici ed univoci riferimenti al contratto del 7.4.2020.
Né, infine, parte attrice può realmente dolersi della mancata ammissione delle istanze di prova orale, essendosi la genericità dei suoi asserti inevitabilmente riversata sui capitoli di prova all'uopo formulati, rendendoli, conseguentemente, inammissibili.
pagina 12 di 15 Orbene, alla luce di tutto quanto esposto, ritiene il Tribunale, che gli elementi fattuali sopra esaminati, globalmente considerati, siano idonei, in quanto dotati dei prescritti caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729, 1° comma, c.c., a far ritenere che le parti, dopo la sottoscrizione del contratto del 7.4.2020, abbiano consensualmente deciso di non dare esecuzione al contratto medesimo, provocandone, dunque, tacitamente, la risoluzione.
Discende da quanto appena detto in ordine all'avvenuto scioglimento per mutuo consenso del contratto del 7.4.2020, il rigetto della domanda attorea di risoluzione del medesimo contratto per l'asserito inadempimento della convenuta. Quanto, poi, ai “contratti integrativi” dei quali, pure, l'attrice ha richiesto la risoluzione, va ribadito anche in questa sede quanto sopra detto circa l'assenza di elementi che facciano ritenere come effettivamente sussistente l'asserito collegamento negoziale tra il contratto del 7.4.2020 e gli ulteriori contratti intercorsi tra le parti e sopra menzionati, di guisa che, posto che questi ultimi vanno considerati in modo autonomo, non può non rilevarsi l'irrimediabile genericità e lacunosità delle contestazioni di inadempimento al riguardo svolte dall'attrice.
L'insussistenza del fatto di inadempimento attribuito alla convenuta determina poi, logicamente, anche il rigetto della domanda risarcitoria pure avanzata dall'attrice, e ciò in disparte ogni considerazione circa l'irrimediabile genericità degli asserti attorei in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata.
Parimenti, va rigettata la domanda attorea di ripetizione della somma di € 31.138,98 (successivamente ridotta dalla stessa attrice ad €
25.424,80), dovendosi ribadire anche in questa sede quanto sopra pagina 13 di 15 detto circa l'assenza di prova della riconducibilità dei pagamenti chiesti in ripetizione al contratto del 7.4.2020 rimasto ineseguito.
Neppure, infine, può accogliersi la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento degli importi che l'attrice
“fosse mai condannata (o comunque tenuta) a pagare in favore della in relazione al contratto del 7.05.2020”. Al Controparte_4 riguardo, deve, infatti, rilevarsi l'estraneità della convenuta rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra e , Parte_1 CP_4 nonché l'assenza di uno specifico titolo contrattuale in base al quale la medesima convenuta dovrebbe essere tenuta al pagamento dei corrispettivi derivanti dal contratto tra l'attrice e la società terza
[...]
. CP_4
Ove, poi, la domanda de qua fosse da qualificarsi in termini di risarcimento del danno, la stessa dovrebbe ugualmente essere rigettata atteso quanto sopra detto circa l'insussistenza del fatto di inadempimento attribuito a . Controparte_1
Quanto, infine, all'assunto difensivo dell'attrice secondo cui, per effetto della cessione del ramo di azienda di in favore di CP_4
quest'ultima sarebbe in ogni caso subentrata nel Controparte_1 rapporto contrattuale tra e , osserva il Parte_1 CP_4
Tribunale che il predetto assunto non può essere accolto, risultando per tabulas10 l'anteriorità della cessione del ramo di azienda (avvenuta l'11.3.2020) rispetto alla stipulazione del suddetto contratto (avvenuta il 7.5.2020), con conseguente esclusione dell'asserita automatica trasferibilità del relativo rapporto contrattuale.
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore delle domande attoree e all'attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande proposte da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in € 6.900,00 per Controparte_1 compensi professionali oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 27 Marzo 2025
La Giudice
Francesca Avancini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria De Lorenzo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 2 in produzione di parte attrice. 2 Cfr. Cass. n. 6618/2018. Afferma la Suprema Corte: “Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810); e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”. 3 Cfr. Cass. n.3245/2012; vd. anche Cass. n.21764/2015. 4 Cfr. doc. 6 in produzione di parte convenuta. 5 Vd. prospetto n. 3 del doc. 2 in produzione di parte attrice e “allegato 2” del doc. 6 in produzione di parte convenuta. 6 Cfr. doc. 5 di parte convenuta. 7 Cfr. docc. 7a e 8a del fascicolo di parte convenuta. 8 Vd., oltre agli ordinativi del 18.6.2020 e del 15.9.2020 sub docc. 7a e 8a di parte convenuta, anche gli ulteriori ordinativi prodotti dalla convenuta sub docc. 4.7, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 e 9.6. 9 Cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice. 10 Cfr. doc. 10 di parte attrice.