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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 dicembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1926, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. ZAZA D'AULISIO LUIGI,
- ricorrente -
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore,
- convenuti -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in Parte_1 epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 8 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia l'adito Tribunale, fissata la comparizione delle parti davanti a sé, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto:
-in via principale, condannare i convenuti, in solido tra loro oppure ciascuno per quanto di ragione e competenza, a porre in essere tutti gli atti necessari all'accreditamento di complessivi euro 1.000,00 sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
- in via subordinata, nel caso in cui, al momento della redigenda sentenza, il ricorrente non dovesse prestare servizio, condannare controparte al risarcimento del danno (da accertare in via presuntiva anche sulla base degli allegati contratti, come affermato dalla sentenza della
Cassazione n. 29961/23) da commisurare in via equitativa al valore della prestazione ineseguita e, quindi, al pagamento dell'importo di € 1.000,00.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Le parti convenute sono rimaste contumaci.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
Nel caso di specie, la parte ricorrente – premesso di avere lavorato negli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 alle dipendenze del convenuto come CP_1 docente a tempo determinato – lamenta l'illegittimità della condotta tenuta
2 dall'amministrazione scolastica, la quale non ha riconosciuto alla parte ricorrente, in relazione ai suddetti periodi di lavoro a tempo determinato, il diritto di beneficiare della c.d. “Carta del docente” di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., c.d. “Buona scuola”, attuata con D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015.
Nel dettaglio, la parte ricorrente sostiene che il diritto in questione spetti a tutto il personale docente – tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato – anche in considerazione del fatto che le mansioni assegnate e svolte dei docenti non di ruolo sono del tutto identiche a quelle assegnate e svolte dai docenti di ruolo e che pertanto, ad opinare diversamente, vi sarebbe una ingiusta discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo, in aperto contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea e agli artt. 20 e
21 della CDFUE.
In punto di diritto va premesso, a tale riguardo, che l'art. 1, co. 121, della
L. n. 107/2015 e s.m.i. stabilisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_3 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
3 piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
In merito ai criteri e alle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui sopra, l'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 – attuativo della predetta disposizione di fonte primaria – prevede che i destinatari della
Carta (nominativa, personale e non trasferibile) sono da individuarsi nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e, al co. 4, che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il D.P.C.M. del 28/11/2016 ribadisce nel medesimo senso, al comma 1 dell'art. 3, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” e specifica poi, al comma 2 dell'art. 6 (rubricato “Uso della carta”), che “2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, generati dall'applicazione web dedicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi: a) libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
b) hardware e software;
c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il;
d) iscrizione a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
e) titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
f) titoli per
4 l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
g) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
4. L'accettazione del buono da parte delle strutture, degli esercenti e degli enti previsti all'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
7. Le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo”.
In base alla disciplina appena illustrata, dunque, (a) i docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della suddetta carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche se ancora impiegati nel periodo di prova e perfino se dichiarati inidonei per motivi di salute o in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, mentre (b) risultano esclusi dal beneficio suddetto soltanto i docenti a tempo determinato.
Invero l'art. 63 del CCNL per comparto scuola del 29.11.2007
(rubricato “Formazione in servizio”) prevede – in modo parzialmente difforme dalla disciplina sopra illustrata – che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le
5 innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa” e inoltre, all'art. 64 (rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”), che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.”
Il predetto CCNL di comparto prevede quindi che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio di tutto il personale docente, senza fare alcuna distinzione fra il personale docente di ruolo e il personale docente non di ruolo.
La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito, riguardo alla questione controversa in questa sede, che la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “sistema di formazione a doppia trazione” (cioè una formazione differenziata all'interno del corpo docente a seconda della diversa durata contrattuale dell'impiego), “[da un lato] quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo
6 economico con l'erogazione della Carta, e [dall'altro] quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. […] In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. […] la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Consiglio di Stato , sez. VII ,
16/03/2022 , n. 1842).
Nella stessa prospettiva si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che – facendo applicazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, di cui alla Direttiva
7 1999/70/CE (la quale stabilisce che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e che
“4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”) – ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. […] l'indennità di cui al procedimento principale [cioè la Carta elettronica del docente] deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali CP_1
a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti…38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non
è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego…45. Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto
8 di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato” (C. Giust. UE, ord. 18 maggio 2022, C-450/21).
Da ultimo è intervenuta, in argomento, la Suprema Corte che – in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata – ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito i seguenti principi di diritto: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti CP_1
9 di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.
29961).
Nel medesimo senso si è poi espressa nuovamente la Suprema Corte
(cfr. Cass., ord. 19/03/2024, n. 7254) che – nell'escludere la necessità di
10 procedere a un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di chiarire se sussistano ulteriori ipotesi di incarichi temporanei di docenza dai quali discende (per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea) il diritto alla “Carta del docente” prevista dalla normativa nazionale – ha riconfermato l'orientamento di cui alla pronuncia sopra ricordata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) e precisato altresì che il diritto in questione non deriva dall'avvenuto svolgimento di più periodi di servizio non di ruolo che, sommati, sono pari ad almeno 180 giorni (non applicandosi, nella materia in esame, né il combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n.
124/1999 né la previsione di cui all'art. 527 co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994).
Alla luce di quanto sopra illustrato va dunque disapplicato l'art. 1, co.
121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude dalla fruizione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista i docenti che, pur non essendo di ruolo, hanno prestato servizio in forza di incarichi annuali (fino al 31 agosto dell'a.s.)
o in forza di incarichi fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno dell'a.s.).
Nel caso di specie, in base alla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente a tempo determinato, nei seguenti periodi:
- nell'a.s. 2021/2022: dal 12.10.2021 al 30.06.2022 (vd. all.ti al fascicolo di parte ricorrente);
- nell'a.s. 2023/2024: dal 6.11.2023 al 30.06.2024 (vd. all.ti al fascicolo di parte ricorrente).
Dall'applicazione, rispetto al caso di specie, dei principi giurisprudenziali stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961, cit.) deriva quindi che la parte ricorrente
11 ha diritto – in riferimento agli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 (nei quali ha prestato servizio, in qualità di docente non di ruolo, con incarichi annuali fino al termine dell'a.s. o fino al termine delle attività di didattiche) – al pagamento dei buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente (c.d. “Carta del docente”) di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i. e al D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, per un totale di euro 1.000,00;
Va precisato, a tale riguardo, che la parte ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica dell'obbligazione di pagamento della c.d.
“Carta del docente” – e non al risarcimento del danno derivato dalla mancata erogazione della stessa – poiché la predetta parte ricorrente non è fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze o per cessazione dal servizio di ruolo (vd. all.to unico alla nota di deposito di parte ricorrente del 19.11.2025).
In conclusione, il ricorso deve essere quindi accolto, nei termini sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro: tali spese sono liquidate nella misura complessiva di euro 600,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA).
P.Q.M.
- disapplicato l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall'erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l'erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 1.000,00;
12 - per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall'art. 5, del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 600,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e
CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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