Decreto cautelare 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2025, proposto da
La Spiga Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B60022BD5F, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Pratella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Limbiate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mastice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Milano e Ufficio Unico Associato tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti, Giorgio Giulio Grandesso, IAluisa Bernadette Pozzi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura provinciale, in Milano, via Vivaio, 1;
nei confronti
ID – Società Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale R.G. n. 1531 del 4 giugno 2025 della S.U.P. Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano, notificata in data 5 giugno 2025, recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura dei gara per l'affidamento dei servizi di gestione dei centri estivi del Comune di Limbiate, C.I.G. B60022BD5F - Lotto 2;
- del provvedimento 17 giugno 2025 di avvenuta aggiudicazione della procedura a favore dell'impresa ID Società Cooperativa Sociale (C.F. 07775050961), corrente in Legano, via Fedele Borghi n. 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Limbiate e della Città Metropolitana di Milano - Ufficio Unico Associato tra la città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa VI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determina n. 253 del 10.3.2025 il Comune di Limbiate ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, all’affidamento dei servizi di gestione dei centri estivi, demandando le funzioni di stazione appaltante all’ufficio unico associato tra la Provincia di Monza-Brianza e la Città Metropolitana di Milano.
2. Con determinazione n. 1531 del 4 giugno 2025 la SUA ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara (lotto 2) della cooperativa La Spiga per irregolarità fiscali definitivamente accertate.
3. Il provvedimento è stato impugnato dalla cooperativa La Spiga unitamente al provvedimento del 17 giugno 2025, di aggiudicazione del servizio a favore dell’impresa ID Società Cooperativa Sociale.
4. Queste le censure dedotte: violazione del principio di legalità e di buona fede; violazione dell’art. 94, co. 6, del d.lgs. 36/2023; eccesso di potere per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza, sviamento della causa tipica, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà interna.
5. La ricorrente ha, inoltre, domandato il risarcimento dei danni subiti.
6. Si è costituita in giudizio la Città metropolitana di Milano, anche per l’Ufficio Unico associato con la Provincia di Monza e Brianza, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Limbiate, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per mancata contestazione di tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione.
8. Con ordinanza n. 799/2025 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata rigettata con questa motivazione:
“la ricorrente non appare avere chiarito nel corso del procedimento avviato dalla stazione appaltante con le richieste di chiarimenti del 20.5.2025 e del 26.5.2025, e neppure nel corso del giudizio, le motivazioni poste a fondamento dello sgravio delle somme iscritte al ruolo, disposto dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 26.5.2025, e non appare avere fornito pertanto la prova che esso sia dovuto a una ragione diversa dall’avvenuto pagamento;
non appare inoltre giovare alla ricorrente la circostanza che l’istanza di sgravio non sia stata presentata a seguito della comunicazione emessa all’esito del controllo automatizzato effettuato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 ma solo successivamente alla notifica della cartella di pagamento ed altresì allo scadere del termine di presentazione delle offerte;
la stazione appaltante ha inoltre ritenuto che l’omessa dichiarazione della violazione fiscale configura un grave illecito professionale e questa parte della motivazione del provvedimento di esclusione non appare adeguatamente contestata”.
9. All’udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del Comune di Limbiate stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
11. Con un unico motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione dell’art. 94, c. 6, d.lgs. n. 36/2023: il debito fiscale contestato dalla stazione appaltante sarebbe inesistente poiché annullato in autotutela dall’amministrazione finanziaria. La stazione appaltante avrebbe, quindi, erroneamente ritenuto che la regolarizzazione della posizione della ricorrente derivi dal pagamento dell’importo di euro 15.353,48 euro, quando invece è conseguente all’accertamento dell’insussistenza della pretesa tributaria di cui alla cartella esattoriale annullata con effetti ex tunc .
Non assumerebbe pertanto alcun rilievo la circostanza che il provvedimento di sgravio sia stato adottato cinque giorni dopo il termine di presentazione delle domande, come pure l’omessa dichiarazione dell’esistenza della cartella di pagamento.
12. Il Collegio non ravvisa elementi utili per discostarsi, in questa sede, dalle conclusioni già raggiunte in sede di cognizione sommaria del gravame, e da intendersi qui richiamate, per confermare l'infondatezza del motivo di ricorso.
13. È utile soltanto aggiungere che neanche in vista dell’udienza fissata per la trattazione del merito del ricorso è stata fornita, da parte della ricorrente, la prova di quanto affermato e cioè che il provvedimento di sgravio adottato in data 26.5.2025 dall’Agenzia delle entrate sia dovuto a una ragione diversa dall’avvenuto pagamento e che smentisca dunque quanto affermato nel provvedimento impugnato dalla stazione appaltante.
14. La stazione appaltante ha quindi legittimamente disposto l’esclusione della ricorrente, in applicazione di quanto previsto all’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 – ai sensi del quale “ è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta ” - non potendo attribuire rilievo al pagamento di quanto dovuto in un momento successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
15. Per queste ragioni le domande di annullamento e di risarcimento del danno sono infondate e devono essere, pertanto, respinte.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 (duemila/00) a favore del Comune di Limbiate e 2.000,00 (duemila/00) a favore della Città metropolitana di Milano - Ufficio Unico Associato tra la città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza - oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD SO, Presidente
VI TA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI TA | IA AD SO |
IL SEGRETARIO