TAR Milano, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 530
TAR
Decreto cautelare 14 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità esclusione per debito fiscale inesistente

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito prova che lo sgravio sia dovuto a ragione diversa dal pagamento e che smentisca quanto affermato dalla stazione appaltante. La stazione appaltante ha legittimamente escluso la ricorrente ai sensi dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, non potendo attribuire rilievo al pagamento effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

  • Rigettato
    Violazione principio di legalità e buona fede

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel merito, rigettando le domande di annullamento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel merito, rigettando le domande di annullamento.

  • Rigettato
    Illegittimità aggiudicazione a favore di ID Società Cooperativa Sociale

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel merito, rigettando le domande di annullamento.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La Corte ha ritenuto infondate le domande di annullamento e di risarcimento del danno, respingendole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 530
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 530
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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