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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. v.g. 3800/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIERO Parte_1 C.F._1
FEDERICO e dell'avv. DAL ZOTTO OTELLO elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIERO FEDERICO e CP_1 C.F._2 dell'avv. DAL ZOTTO OTELLO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Valli del Pasubio (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
pagina 1 di 3 2) dare atto che nulla è dovuto dal sig. e dalla sig.ra per il Controparte_2 CP_1
mantenimento ordinario dei figli e , siccome Persona_1 Controparte_3
maggiorenni e da poco divenuti autosufficienti, tuttavia, le parti si impegnano a far fronte alle loro necessità, qualora servisse in pari misura ciascuno.
3) Nulla disporsi per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti.
4) Nulla per le spese”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Valli del Pasubio (VI) in data 6/09/1997, che dall'unione erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il Persona_1 Controparte_3
31.7.2002) e che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi venivano invitati offrire alcuni chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate (in punto di collocamento dei figli maggiorenni, non espressamente dichiarati autosufficienti). Alla successiva udienza del 17/4/2025 i coniugi presenti personalmente davanti al Giudice hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- i figli maggiorenni sono altresì divenuti economicamente autosufficienti e concordemente le parti hanno dichiarato di essere reciprocamente economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla sulle spese in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 [...]
uniti in matrimonio in Valli del Pasubio (VI) in data 6/09/1997 con atto trascritto al n. 10, CP_1
Parte 2, Serie A, Anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate;
pagina 2 di 3 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valli del Pasubio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. v.g. 3800/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIERO Parte_1 C.F._1
FEDERICO e dell'avv. DAL ZOTTO OTELLO elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIERO FEDERICO e CP_1 C.F._2 dell'avv. DAL ZOTTO OTELLO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Valli del Pasubio (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
pagina 1 di 3 2) dare atto che nulla è dovuto dal sig. e dalla sig.ra per il Controparte_2 CP_1
mantenimento ordinario dei figli e , siccome Persona_1 Controparte_3
maggiorenni e da poco divenuti autosufficienti, tuttavia, le parti si impegnano a far fronte alle loro necessità, qualora servisse in pari misura ciascuno.
3) Nulla disporsi per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti.
4) Nulla per le spese”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Valli del Pasubio (VI) in data 6/09/1997, che dall'unione erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il Persona_1 Controparte_3
31.7.2002) e che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi venivano invitati offrire alcuni chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate (in punto di collocamento dei figli maggiorenni, non espressamente dichiarati autosufficienti). Alla successiva udienza del 17/4/2025 i coniugi presenti personalmente davanti al Giudice hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- i figli maggiorenni sono altresì divenuti economicamente autosufficienti e concordemente le parti hanno dichiarato di essere reciprocamente economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla sulle spese in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 [...]
uniti in matrimonio in Valli del Pasubio (VI) in data 6/09/1997 con atto trascritto al n. 10, CP_1
Parte 2, Serie A, Anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate;
pagina 2 di 3 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valli del Pasubio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3