TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 873/2023 R.G.L., avente a oggetto “malattia professionale”, promosso da
, con l'avv. Carolina Macrì; Parte_1
- ricorrente - contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'8 agosto 2023, ha adito la Parte_1
presente sede per ivi sentire accertare di essere affetto da malattia professionale, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, e di soffrire della condizione d'inabile permanente nella misura pari al 12 per cento “o in misura maggiore o minore che sarà accertata dal 02/01/2020 ovvero dalla diversa data che il Signor Giudice del Lavoro riterrà spettante nonché un danno biologico nella entità e forma prevista dall'art. 13 co.2 lett. B D. Lgs n. 388/2000”. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della relativa rendita, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno delle proprie pretese, deduce di aver lavorato dal 1986 a Pt_1 tutt'oggi alle dipendenze di numerosi ditte, con la mansione di “operaio tubista”; che, tale attività lo avrebbe esposto a una “continua esposizione a forti pressioni sonore, per la costruzione di tubazioni, lavori in ferro con mole e molettine, motosaldatrici, impianti costantemente in marcia”, come specificato in ricorso;
che l'esposizione ai fattori di rischio in parola ha determinato l'insorgere di “ipoacusia bilaterale neurosensoriale; che in data 2 gennaio 2020 ha proposto all' domanda di CP_1
riconoscimento della malattia professionale, che è stata rigettata;
che anche la successiva istanza di revisione non è stata accolta;
che, pertanto, ha rivolto domanda giurisdizionale innanzi a questo Ufficio.
Si è costituito tardivamente in giudizio L' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 stante l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'attività svolta.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove orali e la disposizione di
CTU medico-legale.
L'udienza del 9 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in
2 cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in
3 riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del
1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per
4 le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, la patologia contratta e il necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra.
Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso non è specificamente contestato dall' convenuto e, CP_1 inoltre, risulta suffragato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
Ed invero, ciò è emerso dall'istruttoria orale svolta che ha confermato come il ricorrente abbia svolto la dedotta attività di tubista, e che, nello svolgimento di tale mansione, stato esposto ai fattori di rischio descritti in ricorso.
In particolare, all'udienza del 13 novembre 2024 e a quella del 10 marzo 2022, il teste , premettendo di essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ex Tes_1
collega del ricorrente, ha dichiarato che il ricorrente, è stato quotidianamente sottoposto a continui rumori, fisiologicamente presenti sul luogo di lavoro, e che, nonostante l'uso dei tappi, spesso il rumore non era sufficientemente attutito (cfr. verbale d'udienza).
Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza della patologia allegata e del necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, è stato conferito incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio con formulazione dei seguenti quesiti:
“a) valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, la patologia sofferta da parte ricorrente;
b) indichi se la patologia sofferta dal ricorrente sia tabellata;
c) nel caso in cui la malattia non risulti tabellata, valuti l'eventuale sussistenza del nesso causale con l'attività professionale svolta;
d) infine, determini il grado di menomazione dell'integrità psico- fisica conseguente secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000”.
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha conclusivamente affermato che, quanto alla patologia sofferta dal ricorrente: “a) Il sig.
è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale di natura Parte_1
5 tecnopatica. b) La patologia è tabellata. c) Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente, secondo le tabelle di cui al DM 12.07.2000, è pari al 10%.”.
Il C.T.U., non ha ricevuto controdeduzioni dalle parti, pertanto le sue conclusioni, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia all'accertamento della patologia sofferta dal ricorrente, sia alla sussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta, sia alla quantificazione delle conseguenti menomazioni permanenti, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Si ritengono, poi, tardive le critiche depositate unitamente alle note scritte odierne da parte dell' , che peraltro, non colgono nel segno argomentando CP_1 sull'assenza di nesso casale a fronte di una patologia tabellata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene questo giudicante che la patologia accertata in capo a parte ricorrente sia derivata da causa di lavoro, con conseguente diritto della predetta parte all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs.
38/2000 nella misura complessiva del 10%.
In conseguenza, l' resistente va condannato al pagamento in favore del CP_1
ricorrente dell'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 10%.
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C.
Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente.
Parimenti, le spese di C.T.U. seguono la soccombenza e, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, in conseguenza della malattia professionale accertata, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 10%, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 10%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 43,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Gela, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 873/2023 R.G.L., avente a oggetto “malattia professionale”, promosso da
, con l'avv. Carolina Macrì; Parte_1
- ricorrente - contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'8 agosto 2023, ha adito la Parte_1
presente sede per ivi sentire accertare di essere affetto da malattia professionale, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, e di soffrire della condizione d'inabile permanente nella misura pari al 12 per cento “o in misura maggiore o minore che sarà accertata dal 02/01/2020 ovvero dalla diversa data che il Signor Giudice del Lavoro riterrà spettante nonché un danno biologico nella entità e forma prevista dall'art. 13 co.2 lett. B D. Lgs n. 388/2000”. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della relativa rendita, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno delle proprie pretese, deduce di aver lavorato dal 1986 a Pt_1 tutt'oggi alle dipendenze di numerosi ditte, con la mansione di “operaio tubista”; che, tale attività lo avrebbe esposto a una “continua esposizione a forti pressioni sonore, per la costruzione di tubazioni, lavori in ferro con mole e molettine, motosaldatrici, impianti costantemente in marcia”, come specificato in ricorso;
che l'esposizione ai fattori di rischio in parola ha determinato l'insorgere di “ipoacusia bilaterale neurosensoriale; che in data 2 gennaio 2020 ha proposto all' domanda di CP_1
riconoscimento della malattia professionale, che è stata rigettata;
che anche la successiva istanza di revisione non è stata accolta;
che, pertanto, ha rivolto domanda giurisdizionale innanzi a questo Ufficio.
Si è costituito tardivamente in giudizio L' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 stante l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'attività svolta.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove orali e la disposizione di
CTU medico-legale.
L'udienza del 9 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in
2 cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in
3 riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del
1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per
4 le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, la patologia contratta e il necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra.
Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso non è specificamente contestato dall' convenuto e, CP_1 inoltre, risulta suffragato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
Ed invero, ciò è emerso dall'istruttoria orale svolta che ha confermato come il ricorrente abbia svolto la dedotta attività di tubista, e che, nello svolgimento di tale mansione, stato esposto ai fattori di rischio descritti in ricorso.
In particolare, all'udienza del 13 novembre 2024 e a quella del 10 marzo 2022, il teste , premettendo di essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ex Tes_1
collega del ricorrente, ha dichiarato che il ricorrente, è stato quotidianamente sottoposto a continui rumori, fisiologicamente presenti sul luogo di lavoro, e che, nonostante l'uso dei tappi, spesso il rumore non era sufficientemente attutito (cfr. verbale d'udienza).
Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza della patologia allegata e del necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, è stato conferito incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio con formulazione dei seguenti quesiti:
“a) valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, la patologia sofferta da parte ricorrente;
b) indichi se la patologia sofferta dal ricorrente sia tabellata;
c) nel caso in cui la malattia non risulti tabellata, valuti l'eventuale sussistenza del nesso causale con l'attività professionale svolta;
d) infine, determini il grado di menomazione dell'integrità psico- fisica conseguente secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000”.
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha conclusivamente affermato che, quanto alla patologia sofferta dal ricorrente: “a) Il sig.
è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale di natura Parte_1
5 tecnopatica. b) La patologia è tabellata. c) Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente, secondo le tabelle di cui al DM 12.07.2000, è pari al 10%.”.
Il C.T.U., non ha ricevuto controdeduzioni dalle parti, pertanto le sue conclusioni, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia all'accertamento della patologia sofferta dal ricorrente, sia alla sussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta, sia alla quantificazione delle conseguenti menomazioni permanenti, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Si ritengono, poi, tardive le critiche depositate unitamente alle note scritte odierne da parte dell' , che peraltro, non colgono nel segno argomentando CP_1 sull'assenza di nesso casale a fronte di una patologia tabellata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene questo giudicante che la patologia accertata in capo a parte ricorrente sia derivata da causa di lavoro, con conseguente diritto della predetta parte all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs.
38/2000 nella misura complessiva del 10%.
In conseguenza, l' resistente va condannato al pagamento in favore del CP_1
ricorrente dell'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 10%.
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C.
Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente.
Parimenti, le spese di C.T.U. seguono la soccombenza e, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, in conseguenza della malattia professionale accertata, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 10%, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 10%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, oltre al rimborso di € 43,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Gela, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
7