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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1176/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4989/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AT - Piazza Vitt.emanuele N. 32 95011 AT CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/6/2024 la signora Ricorrente_1 con i propri difensori proponeva ricorso contro il comune di AT , avverso l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n. 597, cron. n. 22040 del
25.03.2024, notificato a mezzo posta raccomandata AG 38629656752-4 il 12.04.2024, relativamente alla posizione debitoria: ingiunzione 516 notificata il 09.01.2018 relativa all'Avviso di Accertamento n. 31494 notificato il 17.12.2014 per IMU relativo all'anno 2010; e Avviso di Accertamento n. 32258 notificato il
07.01.2015 per IMU relativo all'anno 2011, di complessivi euro 1.213,95, oltre spese di procedura.
Eccepiva:
Illegittimità degli atti impugnati, stante che nessuna notifica, prodromica agli stessi è mai pervenuta all'istante da parte del Comune impositore per gli avvisi di accertamento contestati IMU 2010 e 2011;
Nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione, stante che, le richieste per la prima volta a distanza di ben tredici anni per la prima e dodici anni per la seconda dal momento in cui doveva essere effettuato il pagamento, pertanto la suddetta richiesta è ampiamente prescritta per il decorso quinquennale dalla scadenza, citava giurisprudenza di legittimità;
nullità degli atti impugnati per intervenuta decadenza ex L. 296/2006 art. 1 comma 163, che recita :”per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo 3 anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo”, oppure nel caso in cui non vi sia stata notifica di titolo “o quello per il quale la tassa è dovuta” (Cass. Civ. n. 10590/2007). Precisava che, l'iscrizione e la notificazione sono tardive, quindi, non possono più costituire titolo esecutivo e non dà diritto al concessionario di agire nei confronti del ricorrente per richiederne il pagamento delle somme iscritte. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati. Chiedeva, altresì, la discussione in pubblica udienza.
Allegava: 1) l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento N. 597, cron. n. 22040 del
25.03.2024, notificato a mezzo posta raccomandata AG 38629656752-4 il 12.04.2024.
Il comune resistente non si costituiva.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui agli atti impugnati è relativa ad IMU anni 2010 e 2011;
che nessun atto sottostante agli atti impugnato è stato notificato alla ricorrente, tanto è vero che nulla è stato provato in senso contrario;
che l'omessa notifica degli atti sottostanti, determina la nullità degli atti impugnati non solo per assenza di titolo e presupposto, ma anche per intervenuta prescrizione e decadenza. Invero la riscossione dei tributi locali è disciplinata dalla L. 296/2006 art. 1, comma 163, che recita :”per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto” per cui appare pacifico che nel caso in esame la pretesa appare tardiva. Inoltre, la medesima pretesa appare estinta anche per intervenuta prescrizione, così come stabilito dalla Corte di Cassazione la quale già con sentenza n. 4283. del 23/02/2010, ha stabilito che i tributi locali si prescrivono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato;
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di AT al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di AT al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano in euro 300,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato. Così deciso in Catania il 23/01/2023 IL
GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4989/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AT - Piazza Vitt.emanuele N. 32 95011 AT CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/6/2024 la signora Ricorrente_1 con i propri difensori proponeva ricorso contro il comune di AT , avverso l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n. 597, cron. n. 22040 del
25.03.2024, notificato a mezzo posta raccomandata AG 38629656752-4 il 12.04.2024, relativamente alla posizione debitoria: ingiunzione 516 notificata il 09.01.2018 relativa all'Avviso di Accertamento n. 31494 notificato il 17.12.2014 per IMU relativo all'anno 2010; e Avviso di Accertamento n. 32258 notificato il
07.01.2015 per IMU relativo all'anno 2011, di complessivi euro 1.213,95, oltre spese di procedura.
Eccepiva:
Illegittimità degli atti impugnati, stante che nessuna notifica, prodromica agli stessi è mai pervenuta all'istante da parte del Comune impositore per gli avvisi di accertamento contestati IMU 2010 e 2011;
Nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione, stante che, le richieste per la prima volta a distanza di ben tredici anni per la prima e dodici anni per la seconda dal momento in cui doveva essere effettuato il pagamento, pertanto la suddetta richiesta è ampiamente prescritta per il decorso quinquennale dalla scadenza, citava giurisprudenza di legittimità;
nullità degli atti impugnati per intervenuta decadenza ex L. 296/2006 art. 1 comma 163, che recita :”per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo 3 anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo”, oppure nel caso in cui non vi sia stata notifica di titolo “o quello per il quale la tassa è dovuta” (Cass. Civ. n. 10590/2007). Precisava che, l'iscrizione e la notificazione sono tardive, quindi, non possono più costituire titolo esecutivo e non dà diritto al concessionario di agire nei confronti del ricorrente per richiederne il pagamento delle somme iscritte. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati. Chiedeva, altresì, la discussione in pubblica udienza.
Allegava: 1) l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento N. 597, cron. n. 22040 del
25.03.2024, notificato a mezzo posta raccomandata AG 38629656752-4 il 12.04.2024.
Il comune resistente non si costituiva.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui agli atti impugnati è relativa ad IMU anni 2010 e 2011;
che nessun atto sottostante agli atti impugnato è stato notificato alla ricorrente, tanto è vero che nulla è stato provato in senso contrario;
che l'omessa notifica degli atti sottostanti, determina la nullità degli atti impugnati non solo per assenza di titolo e presupposto, ma anche per intervenuta prescrizione e decadenza. Invero la riscossione dei tributi locali è disciplinata dalla L. 296/2006 art. 1, comma 163, che recita :”per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto” per cui appare pacifico che nel caso in esame la pretesa appare tardiva. Inoltre, la medesima pretesa appare estinta anche per intervenuta prescrizione, così come stabilito dalla Corte di Cassazione la quale già con sentenza n. 4283. del 23/02/2010, ha stabilito che i tributi locali si prescrivono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato;
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di AT al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di AT al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano in euro 300,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato. Così deciso in Catania il 23/01/2023 IL
GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES