Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1503/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 'Avv. Andrea De Paola;
e
DE , nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea De Paola;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) in data 23.02.2013, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, dell'anno 2013, al N. 3, Parte II, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- i figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] l' 8 Aprile 2019 Per_1 Per_2 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- i figli risiederanno in via prevalente presso l'abitazione materna sita in Civitavecchia via Santa Fermina numero 45, mentre l'altro coniuge potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il
- la casa coniugale sita in Civitavecchia via Giotto numero 1 è divenuta interamente di proprietà del signor mediante atto di cessione dei diritti redatto in data 26 ottobre 2022 dal notaio CP_1 dottor registrato a Roma il 28 ottobre 2022 al numero 7171 1T repertorio numero Persona_3
320, raccolta 250; mentre la signora è diventata proprietaria successivamente alla Parte_1 stipula di atto di cessione dei diritti av ottobre 2022 e registrato a Roma il 28 ottobre 2022 al numero 7 171 1T repertorio numero 320 raccolta 250, dell'immobile sito in Civitavecchia via Santa Fermina numero 45. Contestualmente alla stipula del suddetto atto di cessione dei diritti le parti si impegnano ad adempiere ciascuna in via esclusiva alle rispettive posizioni debitorie aventi la fonte in due distinti contratti di mutuo.
- i ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento con mezzi propri, essendo entrambi economicamente indipendenti.
- corrisponderà a titolo di mantenimento per i figli minori la somma mensile di 300 Pt_2 CP_1
€ gni figlio, versando sul conto corrente numero [...], intestato alla signora entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base Parte_1 degli indici Istat rel ni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
- i ricorrenti concordano che l'assegno unico per i due figli, attualmente pari a 450 € verrà percepito interamente dalla signora Le parti concordano altresì che il genitore collocatario si Parte_1 impegna a comunicare al g catario l'eventuale variazione in difetto del predetto assegno unico, la quale andrà ad incidere sul relativo aumento dell'assegno di mantenimento corrisposto dal signor il quale, in tal caso, corrisponderà un assegno di mantenimento per entrambi i figli non CP_1 superiore a 500 €. Mentre in caso di aumento dell'assegno unico (di una somma rilevante pari a 200 €) la signora provvederà ad informare ai fini della quantificazione delle sole spese straordinarie, Parte_1 il signor senza però che tale aumento vada ad incidere sull'importo dell'assegno di CP_1 mantenim arti concordano in relazione al buono spesa che entrambi i genitori ricevono per l'acquisto dei prodotti per la celiachia del figlio pari attualmente a 100 € che il medesimo venga Per_1 percepito interamente dalla signora Parte_1
- le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria scolastica sportiva tra il ricreativa - purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno. I genitori si impegnano a garantire, compatibilmente con le rispettive risorse economiche una attività sportiva a ciascun figlio nonché le ulteriori attività extra purché certificate come necessarie per il benessere psicofisico dei minori.
- i ricorrenti confermano tutte le ulteriori condizioni già stabilite nel precedente ricorso per separazione.
Ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Civitavecchia, 24.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso