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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice est.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 230/2025 per lo scioglimento del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. POCATERRA YLENIA
e
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio Controparte_1
dall'avv. POCATERRA YLENIA
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 7/02/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha apposto il visto in data 12.2.2025.
Con nota del 7.3.2025 i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ORi Parte_1
, nata a [...], il giorno 29.12.1976 (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_1
1 residente in [...] Piazzetta Bivio, n. 7, Interno 16, ed il
OR , nato a [...], il giorno 13.5.1974 (C.F. Controparte_1 [...]
), residente in [...], C.F._2
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valle di Cadore (BL),
al n. 2, Parte I, Anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alle trascrizioni ed alle annotazioni di legge;
2. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, ma avrà residenza e Per_1
vivrà con la madre;
i genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, anche delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio medesimo;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente per i periodi in cui il minore permarrà presso ciascun genitore;
3. il OR , posti anche gli impegni lavorativi e gli orari del medesimo, avrà CP_1
facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana sino a dopo Per_1
cena, riportando il minore presso la madre entro le ore 22.00, oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera, terminato il lavoro, sino alla domenica sera alle
21.30; il tutto, naturalmente, previo accordo fra i coniugi e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore;
4. il OR potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio minore per 7 CP_1 Per_1
giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie, e per 3 giorni sempre anche non consecutivi durante quelle pasquali, nonché per 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I giorni di Natale, Capodanno e Pasqua di ogni anno, saranno trascorsi dal figlio minore in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore, impregiudicata altresì ogni variazione, sotto il profilo della gestione del bambino, anche sotto il profilo di maggiore frequentazione e/o permanenza dello stesso col padre, che i coniugi concorderanno tra loro di comune accordo in relazione alle
2 esigenze del minore ed ai propri impegni di lavoro;
5. il OR verserà alla ORa , entro l'ultimo giorno utile di ogni CP_1 Pt_1
mese, in unica soluzione o mediante più versamenti nell'arco del mese stesso, e, in ogni caso già dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione, a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente intestato alla ORa - IBAN: Parte_1
IT 34 W 03069 11906 100000006399, la complessiva somma di € 300,00 (Euro trecento/00)
mensili, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore;
Per_1
6. i genitori concorreranno alle spese straordinarie del figlio minore nella misura del
50% cadauno, come ex lege previsto; tra dette spese, si ricordano, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque tutte quelle relative alla salute, compresi “tickets”; spese scolastiche
(rette di asili, scuola materna, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto ecc.). Sono considerate altresì spese straordinarie, quelle per attività sportive (ad esempio vestiario), artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza a corsi ed attrezzature necessarie;
per tutte le spese sopra elencate, si rinvia, in ogni caso, al Protocollo sottoscritto dalla Presidente del
Tribunale di Belluno, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno e dalle
Associazioni operanti in materia sul territorio, in data 21.10.2021. Per quanto concerne la spesa relativa all'apparecchio odontoiatrico, la medesima sarà interamente sostenuta dal
OR . CP_1
Le spese straordinarie andranno rimborsate entro 7gg. dalla richiesta formulata dal genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione giustificativa di spesa;
la comunicazione potrà intervenire anche a mezzo di posta elettronica;
7. sia dato atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento iure proprio, dandosi atto di aver regolato separatamente i propri rapporti patrimoniali;
8. sia dato atto che le spese della presente procedura rimarranno ad integrale carico della
ORa ; Pt_1
3 9. le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.”
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi sono conformi alla legge e rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.7.2001 a Valle di Cadore (BL) dai ricorrenti, trascritto al n. 2, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come concordate dalle parti:
1. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, ma avrà residenza e Per_1
vivrà con la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio,
relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, anche delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio medesimo;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente per i periodi in cui il minore permarrà presso ciascun genitore;
2. il OR , posti anche gli impegni lavorativi e gli orari del medesimo, avrà facoltà di CP_1
vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana sino a dopo cena, riportando il Per_1
minore presso la madre entro le ore 22.00, oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera, terminato il lavoro, sino alla domenica sera alle 21.30; il tutto, naturalmente, previo accordo fra i coniugi e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore;
3. il OR potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio minore per 7 giorni, CP_1 Per_1
anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie, e per 3 giorni sempre anche non
4 consecutivi durante quelle pasquali, nonché per 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I giorni di Natale, Capodanno e Pasqua di ogni anno, saranno trascorsi dal figlio minore in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore, impregiudicata altresì ogni variazione, sotto il profilo della gestione del bambino, anche sotto il profilo di maggiore frequentazione e/o permanenza dello stesso col padre, che i coniugi concorderanno tra loro di comune accordo in relazione alle esigenze del minore ed ai propri impegni di lavoro;
4. il OR verserà alla ORa , entro l'ultimo giorno utile di ogni mese, in CP_1 Pt_1
unica soluzione o mediante più versamenti nell'arco del mese stesso, e, in ogni caso già dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione, a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente intestato alla ORa - IBAN: IT 34 W 03069 11906 100000006399, Parte_1
la complessiva somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore;
Per_1
5. i genitori concorreranno alle spese straordinarie del figlio minore nella misura del 50%
cadauno; tra dette spese, si ricordano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese mediche,
sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque tutte quelle relative alla salute, compresi “tickets”; spese scolastiche (rette di asili, scuola materna, tasse d'iscrizione,
libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto ecc.). Sono
considerate altresì spese straordinarie, quelle per attività sportive (ad esempio vestiario),
artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza a corsi ed attrezzature necessarie;
per tutte le spese sopra elencate, si rinvia, in ogni caso, al Protocollo sottoscritto dalla Presidente
del Tribunale di Belluno, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno e dalle
Associazioni operanti in materia sul territorio, in data 21.10.2021. Per quanto concerne la spesa relativa all'apparecchio odontoiatrico, la medesima sarà interamente sostenuta dal OR
. CP_1
5 Le spese straordinarie andranno rimborsate entro 7gg. dalla richiesta formulata dal genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione giustificativa di spesa;
la comunicazione potrà intervenire anche a mezzo di posta elettronica;
6. dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento iure
proprio, avendo regolato separatamente i propri rapporti patrimoniali;
Part
7. dà atto che le spese della presente procedura rimarranno ad integrale carico della ORa
;
[...]
8. dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso il 10/03/2025
Il presidente
Dr. Umberto Giacomelli
Il giudice est.
dott.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice est.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 230/2025 per lo scioglimento del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. POCATERRA YLENIA
e
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio Controparte_1
dall'avv. POCATERRA YLENIA
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 7/02/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha apposto il visto in data 12.2.2025.
Con nota del 7.3.2025 i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ORi Parte_1
, nata a [...], il giorno 29.12.1976 (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_1
1 residente in [...] Piazzetta Bivio, n. 7, Interno 16, ed il
OR , nato a [...], il giorno 13.5.1974 (C.F. Controparte_1 [...]
), residente in [...], C.F._2
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valle di Cadore (BL),
al n. 2, Parte I, Anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alle trascrizioni ed alle annotazioni di legge;
2. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, ma avrà residenza e Per_1
vivrà con la madre;
i genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, anche delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio medesimo;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente per i periodi in cui il minore permarrà presso ciascun genitore;
3. il OR , posti anche gli impegni lavorativi e gli orari del medesimo, avrà CP_1
facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana sino a dopo Per_1
cena, riportando il minore presso la madre entro le ore 22.00, oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera, terminato il lavoro, sino alla domenica sera alle
21.30; il tutto, naturalmente, previo accordo fra i coniugi e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore;
4. il OR potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio minore per 7 CP_1 Per_1
giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie, e per 3 giorni sempre anche non consecutivi durante quelle pasquali, nonché per 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I giorni di Natale, Capodanno e Pasqua di ogni anno, saranno trascorsi dal figlio minore in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore, impregiudicata altresì ogni variazione, sotto il profilo della gestione del bambino, anche sotto il profilo di maggiore frequentazione e/o permanenza dello stesso col padre, che i coniugi concorderanno tra loro di comune accordo in relazione alle
2 esigenze del minore ed ai propri impegni di lavoro;
5. il OR verserà alla ORa , entro l'ultimo giorno utile di ogni CP_1 Pt_1
mese, in unica soluzione o mediante più versamenti nell'arco del mese stesso, e, in ogni caso già dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione, a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente intestato alla ORa - IBAN: Parte_1
IT 34 W 03069 11906 100000006399, la complessiva somma di € 300,00 (Euro trecento/00)
mensili, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore;
Per_1
6. i genitori concorreranno alle spese straordinarie del figlio minore nella misura del
50% cadauno, come ex lege previsto; tra dette spese, si ricordano, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque tutte quelle relative alla salute, compresi “tickets”; spese scolastiche
(rette di asili, scuola materna, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto ecc.). Sono considerate altresì spese straordinarie, quelle per attività sportive (ad esempio vestiario), artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza a corsi ed attrezzature necessarie;
per tutte le spese sopra elencate, si rinvia, in ogni caso, al Protocollo sottoscritto dalla Presidente del
Tribunale di Belluno, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno e dalle
Associazioni operanti in materia sul territorio, in data 21.10.2021. Per quanto concerne la spesa relativa all'apparecchio odontoiatrico, la medesima sarà interamente sostenuta dal
OR . CP_1
Le spese straordinarie andranno rimborsate entro 7gg. dalla richiesta formulata dal genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione giustificativa di spesa;
la comunicazione potrà intervenire anche a mezzo di posta elettronica;
7. sia dato atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento iure proprio, dandosi atto di aver regolato separatamente i propri rapporti patrimoniali;
8. sia dato atto che le spese della presente procedura rimarranno ad integrale carico della
ORa ; Pt_1
3 9. le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.”
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi sono conformi alla legge e rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.7.2001 a Valle di Cadore (BL) dai ricorrenti, trascritto al n. 2, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come concordate dalle parti:
1. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, ma avrà residenza e Per_1
vivrà con la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio,
relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, anche delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio medesimo;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente per i periodi in cui il minore permarrà presso ciascun genitore;
2. il OR , posti anche gli impegni lavorativi e gli orari del medesimo, avrà facoltà di CP_1
vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana sino a dopo cena, riportando il Per_1
minore presso la madre entro le ore 22.00, oltre ad un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera, terminato il lavoro, sino alla domenica sera alle 21.30; il tutto, naturalmente, previo accordo fra i coniugi e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore;
3. il OR potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio minore per 7 giorni, CP_1 Per_1
anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie, e per 3 giorni sempre anche non
4 consecutivi durante quelle pasquali, nonché per 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. I giorni di Natale, Capodanno e Pasqua di ogni anno, saranno trascorsi dal figlio minore in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore, impregiudicata altresì ogni variazione, sotto il profilo della gestione del bambino, anche sotto il profilo di maggiore frequentazione e/o permanenza dello stesso col padre, che i coniugi concorderanno tra loro di comune accordo in relazione alle esigenze del minore ed ai propri impegni di lavoro;
4. il OR verserà alla ORa , entro l'ultimo giorno utile di ogni mese, in CP_1 Pt_1
unica soluzione o mediante più versamenti nell'arco del mese stesso, e, in ogni caso già dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione, a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente intestato alla ORa - IBAN: IT 34 W 03069 11906 100000006399, Parte_1
la complessiva somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore;
Per_1
5. i genitori concorreranno alle spese straordinarie del figlio minore nella misura del 50%
cadauno; tra dette spese, si ricordano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese mediche,
sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque tutte quelle relative alla salute, compresi “tickets”; spese scolastiche (rette di asili, scuola materna, tasse d'iscrizione,
libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto ecc.). Sono
considerate altresì spese straordinarie, quelle per attività sportive (ad esempio vestiario),
artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza a corsi ed attrezzature necessarie;
per tutte le spese sopra elencate, si rinvia, in ogni caso, al Protocollo sottoscritto dalla Presidente
del Tribunale di Belluno, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno e dalle
Associazioni operanti in materia sul territorio, in data 21.10.2021. Per quanto concerne la spesa relativa all'apparecchio odontoiatrico, la medesima sarà interamente sostenuta dal OR
. CP_1
5 Le spese straordinarie andranno rimborsate entro 7gg. dalla richiesta formulata dal genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione giustificativa di spesa;
la comunicazione potrà intervenire anche a mezzo di posta elettronica;
6. dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento iure
proprio, avendo regolato separatamente i propri rapporti patrimoniali;
Part
7. dà atto che le spese della presente procedura rimarranno ad integrale carico della ORa
;
[...]
8. dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso il 10/03/2025
Il presidente
Dr. Umberto Giacomelli
Il giudice est.
dott.ssa Chiara Sandini
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