Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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7 settembre 2003
7 settembre 2003
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 01/06/2006, n. 213Provvedimento: SENTENZA N. 213 ANNO 2006 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: AN BILE, Giovanni RI FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, PA AL, FI HI, Alfonso QUARANTA, AN LO, GI ZZ, AN SI, NO SE, RI IT AU, IU UR, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), degli artt. 4, commi 1, lettera a ), e 2, lettera a ), 6, comma 2, lettera e ), 7, comma 1, lettera f ), e 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio …Leggi di più...
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