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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 698 /2024
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, nato/a a MESSINA (ME) il 29/08/1975 , c.f. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. MASTRANTONIO CATENA che lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
- ATTORE OPPONENTE-
CONTRO nato/a a MESSINA (ME) il 20/04/1953 , c.f. Controparte_1
con l'avv. RICCHIAZZI ANTONINO che lo/a rappresenta e difende C.F._2 per procura in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato telematicamente il 21.6.2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 136/2024 del Tribunale di Patti emesso in data 08/5/2024 RG 484/2024, con pedissequo atto di precetto, con il quale si ingiunge il pagamento della somma di 13.393,45 per le causali di cui in ricorso a titolo di pagamenti di canoni di locazione, oneri accessori oltre le spese del procedimento.
Lamentava l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
l'erroneo calcolo delle somme ingiunte, nonché l'illegittimità dello stesso per nullità del contratto di locazione che, in ogni caso, doveva intendersi già risolto stante l'operatività della clausola risolutiva espressa.
Ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse – previa sospensione della provvisoria esecutività – revocare il decreto ingiuntivo e, nel merito, dichiarare che nulla esso ricorrente doveva alla convenuta opposta, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio contestando le tesi avversarie Controparte_1
e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente quindi, preso atto del fallimento del tentativo di mediazione e fatte depositare le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le istanze e conclusioni delle parti, veniva decisa con la presente sentenza.
2.-Va premesso che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento o il ritardo, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento tempestivo, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass., n. 826/15; Cass., n. 15659/11;
Cass., ss.uu., n. 13533/01).
Sul punto, la creditrice opposta ha depositato in atti il contratto di locazione del
26.2.2009, quindi ha provato il titolo ed ha allegato l'inadempimento del locatore relativamente al pagamento dei canoni maturati da gennaio 2019 a giugno 2021, oltre che delle utenze idriche e degli oneri condominiali la cui quantificazione, operata nel ricorso monitorio, appare corrispondente alla documentazione a corredo ed a quella prodotta nella presente sede di opposizione (v. in particolare l'attestazione dell'amministratore di condominio, relativa alle somme corrisposte dalla proprietaria dell'immobile, nonché le fatture relative ai consumi idrici dell'appartamento locato, in atti).
Nel merito, l'opponente non deduce di aver corrisposto le somme richieste, ma denuncia nullità del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso emesso in assenza della documentazione attestante l'esistenza del credito, sotto svariati profili.
Viene, sul punto, eccepita l'inesistenza del contratto di locazione per omessa registrazione della presunta proroga del termine dello stesso, e viene altresì eccepita l'avvenuta risoluzione ipso iure dello stesso, stante l'operatività della clausola di cui all'art. 17 del contratto.
La doglianza non è fondata.
Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che la mancata comunicazione della proroga agli uffici tributari e l'omesso pagamento dell'imposta di registro per le annualità successive a quella di registrazione, non comporta la nullità del contratto di locazione regolarmente registrato all'atto della sua stipulazione.
In caso di mancato pagamento dell'imposta di bollo per le annualità successive, sussiste, semmai, un inadempimento di un incombente, diverso da quello della registrazione iniziale del contratto, la cui inosservanza viene sanzionata dalla normativa fiscale, senza con ciò interferire sulla validità negoziale del contratto (Cass., n. 20938/15). Ad ogni modo, nella specie, parte resistente ha allegato di aver comunicato al convenuto di aver optato per il regime fiscale della cd. “cedolare secca” a fare data dal 2012 con conseguente esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, a fronte di un pagamento di un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall'affitto dell'immobile.
Sul punto, si precisa che a norma dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2011, “la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione”.
Non coglie nel segno neppure l'eccepita avvenuta risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto di locazione, a mente del quale “l'inadempienza da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti in questo contratto, produrrà, ipso jure, la risoluzione dello stesso”.
Parte opponente intende valorizzare l'effetto risolutivo automatico di tale previsione contrattuale per la quale il contratto di locazione, posto alla base della richiesta monitoria, andrebbe considerato automaticamente risolto da quando il locatore aveva chiesto con autonomo ricorso monitorio il pagamento di precedenti canoni pregressi.
A ben vedere, però, una siffatta clausola non può qualificarsi come valida clausola risolutiva espressa dovendo essere più propriamente interpretata come una mera clausola di stile, inidonea a determinare lo scioglimento automatico del rapporto.
Ad ogni buon conto, ritenere che il debitore inadempiente si giovi del proprio stesso inadempimento per liberarsi dal vincolo contrattuale invocando l'applicazione della suddetta clausola risolutiva espressa apparirebbe oltremodo contrario alla buona fede contrattuale in executivis.
E ciò, a tacer del fatto che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il contraente non inadempiente, così come può rinunciare ad eccepire l'inadempimento che potrebbe dar causa alla pronuncia di risoluzione, può, del pari, rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto o della clausola risolutiva espressa o dello spirare del termine essenziale o della diffida ad adempiere e può anche rinunciare ad avvalersi della risoluzione già dichiarata giudizialmente, ripristinando contestualmente l'obbligazione contrattuale ed accettandone l'adempimento (Trib. Modena sez. I, 04/06/2013, n. 894, nel caso di specie, la parte non inadempiente azionava in monitorio il credito derivante dal contratto, così tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della clausola risolutiva ivi prevista).
Dalle superiori considerazioni discende che il contratto non poteva dirsi risolto alla data del deposito del ricorso monitorio, nel lontano luglio 2017, né tanto meno in epoca ancora anteriore, avendo peraltro il ricorrente confermato, in ricorso, di aver rilasciato l'immobile soltanto nel mese di giugno 2021.
In definitiva deve essere affermata l'infondatezza dell'opposizione che, come tale, va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 698 /2024 vertente tra
(opponenti), contro (opposta), disattesa e Parte_1 Controparte_1
respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna al pagamento, in favore della opposta, delle spese del Parte_1
giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti il 05/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena