CA
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/08/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 574/2021 R. G., concernente l'impugnazione l'ordinanza n. 4489/2021 del 22.06.2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. a conclusione del procedimento sommario di cognizione istaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., n. 1060/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
- in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nata a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_1
residente in Milazzo (ME), Via Tukory, con sede legale in Milazzo (ME), Via Tukory, 41, cod.
fisc. e P.IVA ; P.IVA_1
- n persona del suo amministratore e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nato a [...], il [...], cod. fisc. Controparte_2 [...]
, residente in Milazzo (ME), Via Tukory, con sede legale in Milazzo (ME), Via C.F._2
Tukory, 41, cod. fisc. e P.IVA ; P.IVA_2
- in persona del suo amministratore e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, nato a [...], il [...], cod. Controparte_4
fisc. , residente in Milazzo (ME), Via Tukory, con sede legale in CodiceFiscale_3
1 Milazzo (ME), Via Tukory, 41, cod. fisc. e P.IVA ; P.IVA_3
- in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, nata a [...], il [...], cod. fisc. Controparte_6 [...]
, residente in Merì (ME), Via Longano, con sede legale in Merì (ME), Via C.F._4
Longano, cod. fisc. e P.IVA P.IVA_4
- , nato a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_3 CodiceFiscale_5
residente in [...];
- nata a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_4 CodiceFiscale_6
residente in [...], tutti rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Adriana
Lucia Cornelia Cernea e Giuseppe Tindaro Ignazzitto presso il cui studio in Gioiosa Marea
(ME), Fraz. S. Stefano 19, sono elettivamente per procura in atti;
appellanti
contro
, nata a [...] P. G. (ME), il 19.12.1975, cod. fisc. Controparte_7 [...]
, elettivamente domiciliata in via Roma n.299, presso lo studio dell'Avv. C.F._7
Giuseppina Coppolino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 3.10.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a mezzo pec in data 10.09.2020, gli odierni appellanti, ricorrenti in primo grado, sono risultati aggiudicatari di vari lotti nella procedura esecutiva immobiliare già iscritta al n. 165/1994 R.G.Es. del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, tanto a seguito della vendita che si è tenuta in data 28 maggio 2014. Hanno agito in
2 giudizio per ottenere, ex art. 2043 c.c., la dichiarazione di responsabilità in capo al professionista delegato per la mancata restituzione delle somme versate dagli aggiudicatari a titolo di cauzione;
per farsi accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato al momento della partecipazione all'asta giudiziaria, chiedendo la condanna dell'Avv.
– che nel predetto procedimento esecutivo ha esercitato la funzione di Controparte_7
professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. – al risarcimento dei danni, quantificati nel medesimo ammontare versato a titolo di cauzione, sul presupposto che le somme da loro versate ai sensi dell'art. 571, comma 2, c.p.c. non avrebbero potuto costituire oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente da parte del Giudice dell'esecuzione, così
come invece avvenuto con provvedimento del 22 novembre 2018, dal momento che gli stessi non sono stati mai dichiarati formalmente decaduti ai sensi dell'art. 587 c.p.c.
Si costituiva contestando e contrastando le domande attore, vinte le spese, con CP_7
condanna enche ex art. 96 c.p.c., chidendo di essere autorizzzata a chiamare la Compagnia
di assicurazioni “ , al fine di essere garantita e manlevata Controparte_8
da quest'ultima, in virtù dei polizza assicurativa stipulata.
Sulla scorta delle prove documentali in atti, il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava la richiesta di chiamata in causa dell'assicuratore dell'avv. per manifesta infondatezza della CP_7
domanda, rilevava l'assenza di nesso eziologico tra la condotta del delagato e l'asserito danno nonché antigiuridicità del danno per essere, la perdita della cauzione, conseguenza legale dell'inadempimento degli aggiudicatari, rilevando in fine l'omessa opposizione nei termini del provvedimento di assegnazione pronunciato dal giudice dell'esecuzione il
22.11.2028 e, con ordinanza n. 4489/2021, tanto statuiva: “rigetta la domanda dei ricorrenti
e condanna gli stessi, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. delle Controparte_7
spese processuali che liquida in € 380,00 per spese ed € 3.980,00 per compensi professionali,
oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna i ricorrenti,
3 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della resistente di ulteriori €
3.980,00”.
Con atto di citazione, il 5.7.2021, i socombenti proponevano appello avverso il provvedimento di prime cure, affidando il gravame a due motivi: 1) carenza di motivazione.
Interpretazione erronea delle risultanze istruttorie. Error in iudicando;
2) erronea condanna ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa del 23.11.2021 si costituiva hiedendo in via preliminare la chiamata CP_7
in causa e/o in garanzia dell'Agenzia Compagnia di Assicurazioni “ Controparte_8
, nel merito il rigetto di tutte le domande, con condanna anche ex art. 96
[...]
c.p.c., ed in subordine, qualora fosse ravvisabile una qualsivoglia responsabilità, essere garantita e manlevata dalla Compagnia di Assicurazioni “ Controparte_8
Con ordinanza del 16.12.2021 La Corte, rilevando che non può trovare ingresso in questa fase del giudizio la domanda di chiamata in garanzia formulata da domanda disattesa CP_7
in primo grado, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, assolto tale incombente, all'udienza cartolare del 3.10.2024, assumeva la causa in decisione,
assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I.- Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano carenza di motivazione.
Interpretazione erronea delle risultanze istruttorie. in iudicando. CP_9
Ritengono che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che “ la decadenza e la
perdita della cauzione deve essere implicitamente ricollegata al provvedimento di
assegnazione pronunciato dal Giudice dell'esecuzione il 22 novembre 2018” per poi aggiungere al secondo capoverso: “ è solo quest'ultimo il provvedimento da cui è derivato il
concreto pregiudizio lamentato, provvedimento avverso il quale i ricorrenti avrebbero dovuto
far valere le proprie ragioni e che, in tutti i casi, è ormai divenuto irrevocabile a seguito
dell'omessa opposizione nei termini……(pagina 3, primo capoverso, Ordinanza impugnata).
4 Sostengono gli appellanti che mai hanno avuto conoscenza del provvedimento di assegnazione del 22 novembre 2018, richiamato dal Giudice di prime cure, non essendo parte di quel processo esecutivo, né avendolo mai saputo aliunde.
L'unico provvedimento avverso il quale gli appellanti avrebbero avuto interesse e diritto ad opporre doveva essere il decreto di decadenza, decreto che però non è mai stato pronunciato,
per relazioni incomplete presentate dal profesionista delegato, così violando il diritto di difesa perché non si può proporre opposizione ex art. 617 contro un provvedimento implicito,
inesistente.
Il motivo di gravame è infondato
L'affermazione secondo la quale gli appellanti mai hanno avuto conoscenza del provvedimento
di assegnazione del 22 novembre 2018, richiamato dal Giudice di prime cure, non essendo
parte di quel processo esecutivo né avendolo mai saputo aliunde è palesemente smentita dagli atti di causa. Ne hanno avuto conoscenza quantomeno in data anteriore e prossima al
8.10.2019 essendo agli atti del fascicolo di primo grado di parte resistente una raccomandata a.r indirizzata al professionista delegato, in cui i ricorrenti con l'avv. Ignazzitto, asserendo di avere avuto conoscenza dell'esito della procedura esecutiva immobiliare avendo effettuati accesso presso gli uffici, chiedono la restituzione della cauzione, nonché a seguire pec dell'avv. he dettagliatamente relaziona . CP_7
Altresì gli appellanti, nel merito, non adducono allegazioni e prove a sostegno della fondatezza del gravame, essendo incontrovertibile che gli stessi non hanno effettuato il versamento del saldo del prezzo nei termini indiati dall'avviso di vendita, né hanno mai spiegato cosa impedì
loro di prendere tempestiva conoscenza .
E' onere degli aggiudicatari attivarsi e farsi parte diligente per effettuare il versamento del saldo prezzo nei termini indicati nell'avviso di vendita, come si desume dall'art. 585, comma 1, c.p.c.,
a mente del quale «L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati
dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576».
5 La decadenza, ai sensi dell'art. 587, comma 1, c.p.c., si verifica per effetto del mancato versamento del saldo del prezzo nei termini indicati nell'avviso di vendita, per cui l'acquisizione delle cauzioni all'attivo della procedura è un atto dovuto da parte del Giudice dell'esecuzione.
La perdita delle cauzioni deve essere implicitamente ricollegata al provvedimento di assegnazione pronunciato dal Giudice dell'esecuzione il 22 novembre 2018, è solo quest'ultimo il provvedimento da cui è derivato il concreto pregiudizio lamentato,
provvedimento avverso il quale gli odierni appellanti avrebbero dovuto far valere le proprie ragioni e che, in tutti i casi, è ormai divenuto irrevocabile a seguito dell'omessa opposizione nei termini (che decorrono pacificamente dalla conoscenza effettiva dell'atto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità) e nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (cfr. art. 617 c.p.c.).
Manca il nesso eziologico tra la condotta del delegato e l'asserito danno, posto che è pacifico che sono stati gli odierni appellanti a non attivarsi per verificare modalità e tempi di versamento del saldo prezzo, né per accertarsi presso la Cancelleria del Tribunale dell'esito delle istanze del 17 maggio 2017, peraltro positivamente evase – come rilevato dagli stessi “danneggiati” –
con provvedimento depositato il 22 maggio 2017.
Tale provvedimento del 22.5.2017 non rientra tra quelli soggetti a comunicazione (cfr. 136
c.p.c.), tanto da parte della Cancelleria quanto, a maggior ragione, del professionista delegato,
per cui – come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in analoghe fattispecie di provvedimenti del Giudice dell'esecuzione non soggetti a comunicazione (cfr. Cass. Civ., sez.
III, sent. 12 giugno 2020, n. 11291) – ove il ricorrente lasci scadere il termine perentorio fissato incorre in decadenza. Altresì proprio l'istanza del 17 maggio 2017, direttamente rivolta al
Giudice dell'esecuzione, ed il successivo accoglimento in data 22 maggio 2017, elidono qualunque nesso causale tra l'asserito danno e la precedente condotta del professionista delegato, a prescindere perciò da qualunque ipotetico e ipotizzabile inadempimento.
L'omesso versamento del saldo prezzo nel termine prorogato dal Giudice dell'esecuzione e
6 l'assegnazione delle cauzioni al creditore hanno comportato l'assenza dell'antigiuridicità del danno, posto che la perdita della cauzione è una conseguenza legale dell'inadempimento degli aggiudicatari.
ll.- Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Sostengono di aver subito un danno economico considerevole ed è del tutto attendibile e coerente azionare al fine di recuperare la somma perduta.
Il motivo di gravame è infondato
La richiesta risarcitoria, oltre ad essere destituita di fondamento, si appalesa temeraria,
mirando ad addossare in capo ad altri – nella fattispecie, il professionista delegato – gli effetti della condotta propria degli appellanti e del proprio palese e dichiarato inadempimento.
La domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c. proposta da nel presente grado, viene CP_7
respinta per genericità, non avendo specificato in modo chiaro e dettagliato le ragioni per cui gli appellanti avrebbe agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né ha fornito prove concrete del danno subito a causa di tale comportamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 574/2021 R. G.,
concernente l'impugnazione l'ordinanza n. 4489/2021 del 22.06.2021, emessa dal Tribunale
di Barcellona P.G. a conclusione del procedimento sommario di cognizione istaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., n. 1060/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma il provvedimento di primo grado;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di delle Controparte_7
spese del presente grado, che liquida, in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso
7 forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.8.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 574/2021 R. G., concernente l'impugnazione l'ordinanza n. 4489/2021 del 22.06.2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. a conclusione del procedimento sommario di cognizione istaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., n. 1060/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
- in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nata a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_1
residente in Milazzo (ME), Via Tukory, con sede legale in Milazzo (ME), Via Tukory, 41, cod.
fisc. e P.IVA ; P.IVA_1
- n persona del suo amministratore e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nato a [...], il [...], cod. fisc. Controparte_2 [...]
, residente in Milazzo (ME), Via Tukory, con sede legale in Milazzo (ME), Via C.F._2
Tukory, 41, cod. fisc. e P.IVA ; P.IVA_2
- in persona del suo amministratore e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, nato a [...], il [...], cod. Controparte_4
fisc. , residente in Milazzo (ME), Via Tukory, con sede legale in CodiceFiscale_3
1 Milazzo (ME), Via Tukory, 41, cod. fisc. e P.IVA ; P.IVA_3
- in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, nata a [...], il [...], cod. fisc. Controparte_6 [...]
, residente in Merì (ME), Via Longano, con sede legale in Merì (ME), Via C.F._4
Longano, cod. fisc. e P.IVA P.IVA_4
- , nato a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_3 CodiceFiscale_5
residente in [...];
- nata a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_4 CodiceFiscale_6
residente in [...], tutti rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Adriana
Lucia Cornelia Cernea e Giuseppe Tindaro Ignazzitto presso il cui studio in Gioiosa Marea
(ME), Fraz. S. Stefano 19, sono elettivamente per procura in atti;
appellanti
contro
, nata a [...] P. G. (ME), il 19.12.1975, cod. fisc. Controparte_7 [...]
, elettivamente domiciliata in via Roma n.299, presso lo studio dell'Avv. C.F._7
Giuseppina Coppolino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 3.10.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a mezzo pec in data 10.09.2020, gli odierni appellanti, ricorrenti in primo grado, sono risultati aggiudicatari di vari lotti nella procedura esecutiva immobiliare già iscritta al n. 165/1994 R.G.Es. del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, tanto a seguito della vendita che si è tenuta in data 28 maggio 2014. Hanno agito in
2 giudizio per ottenere, ex art. 2043 c.c., la dichiarazione di responsabilità in capo al professionista delegato per la mancata restituzione delle somme versate dagli aggiudicatari a titolo di cauzione;
per farsi accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato al momento della partecipazione all'asta giudiziaria, chiedendo la condanna dell'Avv.
– che nel predetto procedimento esecutivo ha esercitato la funzione di Controparte_7
professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. – al risarcimento dei danni, quantificati nel medesimo ammontare versato a titolo di cauzione, sul presupposto che le somme da loro versate ai sensi dell'art. 571, comma 2, c.p.c. non avrebbero potuto costituire oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente da parte del Giudice dell'esecuzione, così
come invece avvenuto con provvedimento del 22 novembre 2018, dal momento che gli stessi non sono stati mai dichiarati formalmente decaduti ai sensi dell'art. 587 c.p.c.
Si costituiva contestando e contrastando le domande attore, vinte le spese, con CP_7
condanna enche ex art. 96 c.p.c., chidendo di essere autorizzzata a chiamare la Compagnia
di assicurazioni “ , al fine di essere garantita e manlevata Controparte_8
da quest'ultima, in virtù dei polizza assicurativa stipulata.
Sulla scorta delle prove documentali in atti, il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava la richiesta di chiamata in causa dell'assicuratore dell'avv. per manifesta infondatezza della CP_7
domanda, rilevava l'assenza di nesso eziologico tra la condotta del delagato e l'asserito danno nonché antigiuridicità del danno per essere, la perdita della cauzione, conseguenza legale dell'inadempimento degli aggiudicatari, rilevando in fine l'omessa opposizione nei termini del provvedimento di assegnazione pronunciato dal giudice dell'esecuzione il
22.11.2028 e, con ordinanza n. 4489/2021, tanto statuiva: “rigetta la domanda dei ricorrenti
e condanna gli stessi, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. delle Controparte_7
spese processuali che liquida in € 380,00 per spese ed € 3.980,00 per compensi professionali,
oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna i ricorrenti,
3 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della resistente di ulteriori €
3.980,00”.
Con atto di citazione, il 5.7.2021, i socombenti proponevano appello avverso il provvedimento di prime cure, affidando il gravame a due motivi: 1) carenza di motivazione.
Interpretazione erronea delle risultanze istruttorie. Error in iudicando;
2) erronea condanna ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa del 23.11.2021 si costituiva hiedendo in via preliminare la chiamata CP_7
in causa e/o in garanzia dell'Agenzia Compagnia di Assicurazioni “ Controparte_8
, nel merito il rigetto di tutte le domande, con condanna anche ex art. 96
[...]
c.p.c., ed in subordine, qualora fosse ravvisabile una qualsivoglia responsabilità, essere garantita e manlevata dalla Compagnia di Assicurazioni “ Controparte_8
Con ordinanza del 16.12.2021 La Corte, rilevando che non può trovare ingresso in questa fase del giudizio la domanda di chiamata in garanzia formulata da domanda disattesa CP_7
in primo grado, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, assolto tale incombente, all'udienza cartolare del 3.10.2024, assumeva la causa in decisione,
assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I.- Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano carenza di motivazione.
Interpretazione erronea delle risultanze istruttorie. in iudicando. CP_9
Ritengono che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che “ la decadenza e la
perdita della cauzione deve essere implicitamente ricollegata al provvedimento di
assegnazione pronunciato dal Giudice dell'esecuzione il 22 novembre 2018” per poi aggiungere al secondo capoverso: “ è solo quest'ultimo il provvedimento da cui è derivato il
concreto pregiudizio lamentato, provvedimento avverso il quale i ricorrenti avrebbero dovuto
far valere le proprie ragioni e che, in tutti i casi, è ormai divenuto irrevocabile a seguito
dell'omessa opposizione nei termini……(pagina 3, primo capoverso, Ordinanza impugnata).
4 Sostengono gli appellanti che mai hanno avuto conoscenza del provvedimento di assegnazione del 22 novembre 2018, richiamato dal Giudice di prime cure, non essendo parte di quel processo esecutivo, né avendolo mai saputo aliunde.
L'unico provvedimento avverso il quale gli appellanti avrebbero avuto interesse e diritto ad opporre doveva essere il decreto di decadenza, decreto che però non è mai stato pronunciato,
per relazioni incomplete presentate dal profesionista delegato, così violando il diritto di difesa perché non si può proporre opposizione ex art. 617 contro un provvedimento implicito,
inesistente.
Il motivo di gravame è infondato
L'affermazione secondo la quale gli appellanti mai hanno avuto conoscenza del provvedimento
di assegnazione del 22 novembre 2018, richiamato dal Giudice di prime cure, non essendo
parte di quel processo esecutivo né avendolo mai saputo aliunde è palesemente smentita dagli atti di causa. Ne hanno avuto conoscenza quantomeno in data anteriore e prossima al
8.10.2019 essendo agli atti del fascicolo di primo grado di parte resistente una raccomandata a.r indirizzata al professionista delegato, in cui i ricorrenti con l'avv. Ignazzitto, asserendo di avere avuto conoscenza dell'esito della procedura esecutiva immobiliare avendo effettuati accesso presso gli uffici, chiedono la restituzione della cauzione, nonché a seguire pec dell'avv. he dettagliatamente relaziona . CP_7
Altresì gli appellanti, nel merito, non adducono allegazioni e prove a sostegno della fondatezza del gravame, essendo incontrovertibile che gli stessi non hanno effettuato il versamento del saldo del prezzo nei termini indiati dall'avviso di vendita, né hanno mai spiegato cosa impedì
loro di prendere tempestiva conoscenza .
E' onere degli aggiudicatari attivarsi e farsi parte diligente per effettuare il versamento del saldo prezzo nei termini indicati nell'avviso di vendita, come si desume dall'art. 585, comma 1, c.p.c.,
a mente del quale «L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati
dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576».
5 La decadenza, ai sensi dell'art. 587, comma 1, c.p.c., si verifica per effetto del mancato versamento del saldo del prezzo nei termini indicati nell'avviso di vendita, per cui l'acquisizione delle cauzioni all'attivo della procedura è un atto dovuto da parte del Giudice dell'esecuzione.
La perdita delle cauzioni deve essere implicitamente ricollegata al provvedimento di assegnazione pronunciato dal Giudice dell'esecuzione il 22 novembre 2018, è solo quest'ultimo il provvedimento da cui è derivato il concreto pregiudizio lamentato,
provvedimento avverso il quale gli odierni appellanti avrebbero dovuto far valere le proprie ragioni e che, in tutti i casi, è ormai divenuto irrevocabile a seguito dell'omessa opposizione nei termini (che decorrono pacificamente dalla conoscenza effettiva dell'atto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità) e nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (cfr. art. 617 c.p.c.).
Manca il nesso eziologico tra la condotta del delegato e l'asserito danno, posto che è pacifico che sono stati gli odierni appellanti a non attivarsi per verificare modalità e tempi di versamento del saldo prezzo, né per accertarsi presso la Cancelleria del Tribunale dell'esito delle istanze del 17 maggio 2017, peraltro positivamente evase – come rilevato dagli stessi “danneggiati” –
con provvedimento depositato il 22 maggio 2017.
Tale provvedimento del 22.5.2017 non rientra tra quelli soggetti a comunicazione (cfr. 136
c.p.c.), tanto da parte della Cancelleria quanto, a maggior ragione, del professionista delegato,
per cui – come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in analoghe fattispecie di provvedimenti del Giudice dell'esecuzione non soggetti a comunicazione (cfr. Cass. Civ., sez.
III, sent. 12 giugno 2020, n. 11291) – ove il ricorrente lasci scadere il termine perentorio fissato incorre in decadenza. Altresì proprio l'istanza del 17 maggio 2017, direttamente rivolta al
Giudice dell'esecuzione, ed il successivo accoglimento in data 22 maggio 2017, elidono qualunque nesso causale tra l'asserito danno e la precedente condotta del professionista delegato, a prescindere perciò da qualunque ipotetico e ipotizzabile inadempimento.
L'omesso versamento del saldo prezzo nel termine prorogato dal Giudice dell'esecuzione e
6 l'assegnazione delle cauzioni al creditore hanno comportato l'assenza dell'antigiuridicità del danno, posto che la perdita della cauzione è una conseguenza legale dell'inadempimento degli aggiudicatari.
ll.- Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Sostengono di aver subito un danno economico considerevole ed è del tutto attendibile e coerente azionare al fine di recuperare la somma perduta.
Il motivo di gravame è infondato
La richiesta risarcitoria, oltre ad essere destituita di fondamento, si appalesa temeraria,
mirando ad addossare in capo ad altri – nella fattispecie, il professionista delegato – gli effetti della condotta propria degli appellanti e del proprio palese e dichiarato inadempimento.
La domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c. proposta da nel presente grado, viene CP_7
respinta per genericità, non avendo specificato in modo chiaro e dettagliato le ragioni per cui gli appellanti avrebbe agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né ha fornito prove concrete del danno subito a causa di tale comportamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 574/2021 R. G.,
concernente l'impugnazione l'ordinanza n. 4489/2021 del 22.06.2021, emessa dal Tribunale
di Barcellona P.G. a conclusione del procedimento sommario di cognizione istaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., n. 1060/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma il provvedimento di primo grado;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di delle Controparte_7
spese del presente grado, che liquida, in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso
7 forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.8.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
8