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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 11255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11255 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR IA BE, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 30100/2021 ha pronunziato la seguente SENTENZA
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (c.f. ), Persona_1 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Poliziano n. 27, presso lo studio degli Avv.ti Gian Paolo Tomei che li rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTI
E
(c.f. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, P.IVA_1
Via Carlo Mirabello n.14, presso lo studio dell'Avv. AR Chiara Mazzuca che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
NONCHE'
Controparte_2
CHIAMATO CONTUMACE
[...]
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 PARTE OPPONENTE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, ogni diversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento della presente azione: I) Iin via principale, revocare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 3789/2021 emesso dal Tribunale civile di Rom e quivi opposto in quanto fondato su un credito inesistente, avendo il Sig. già provveduto al suo adempimento, per Persona_1 quanto esposto nel presente e nei precedenti scritti difensivi e per quanto documentato;
II-in via subordinata, laddove il Giudice ritenesse di convalidare il decreto ingiuntivo opposto, manlevare parte attrice per ogni onere di spesa, tanto per la sorte quanto per gli accessori e le spese, anche del presente giudizio di opposizione, ponendo ogni onere a carico della terza chiamata in manleva e garanzia Controparte_2
;
[...]
III-in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi in sentenza o, in via gradata ed in considerazione della chiamata di manleva e del già avvenuto versamento della somma indicata quale credito nel decreto ingiuntivo opposto, disporre la compensazione delle spese di lite”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: In via principale, accertare e dichiarare dovuta alla somma di euro 5.224,09 (ad oggi corrisposta da parte attrice opponente), oltre a interessi come per legge, spese, competenze ed onorari come da decreto ingiuntivo R.G. N. 8259/2021, n. 3789/2021 e tutte le successive spese, e voler concedere e confermare la provvisoria esecutorietà del succitato Decreto ingiuntivo, tanto più che parte attrice opponente non ha mai contestato il quantum né la fondatezza della domanda avanzata dal . CP_1
In via subordinata, di voler accertare e dichiarare infondata la contestazione di parte attrice opponente anche in considerazione della pretestuosità dell'opposizione. Nel merito, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto di diritto, e, voler pertanto, confermare il decreto ingiuntivo emesso in favore del Controparte_1
.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 da liquidarsi in Sentenza, oltre al rimborso delle spese forfetarie, c.p.a. e successive spese occorrende, o, diversamente voler disporre la compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 La presente controversia prende avvio dall'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3789/2021 (R.G. n. 8259/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 19 febbraio 2021 con il quale è stato ingiunto a Persona_1
il pagamento in favore del
[...] Controparte_3 [...] della somma di euro 5.224,09, oltre interessi e spese della procedura, per oneri Pt_4 condominiali non corrisposti. Nel monitorio il ha fondato il proprio complessivo credito come derivante CP_1 da due delibere assembleari e, precisamente, (i) la delibera del 17.11.2016 con la quale l'assemblea approvava “1. A. Consuntivo di gestione lavori straordinari del periodo 10/07/2009-30/11/2014 e relativo piano di riparto;
B. Rendiconto di gestione condominiale del periodo 01.01.13- 31.12.13 e relativo piano di riparto;
C. Rendiconto di gestione condominiale del periodo 01.01.2014- 31.12.2014 e relativo piano di riparto;
D. Rendiconto di gestione condominiale del periodo 01.01.15- 31.12.15 e relativo piano di riparto;
E. Preventivo di gestione condominiale del periodo 01/01/2016- 31/12/2016 e relativo piano di riparto.” (cfr. ricorso monitorio), (ii) la delibera del 25.10.2018 con la quale veniva approvato “
2.A. rendiconto gestione condominiale del periodo 01/01/2016-31/12/2016 e relativo piano di riparto;
B. consuntivo di gestione lavori ascensori ed.83 scale B/C del periodo 01/12/2016- 28/02/2017 e relativo piano di riparto;
C. rendiconto gestione condominiale del periodo 01/01/2017-31/12/2017 e relativo piano di riparto;
D. consuntivo di gestione Ing.
[...] del periodo 01/06/2017-30/06/2017 e relativo piano di riparto;
E. preventivo di Pt_5 gestione condominiale del periodo 01/'1/2018-31/12/2018 e relativo piano di riparto.” (cfr. ricorso monitorio). L'opponente nel censurare la predetta ingiunzione, ha specificato che gli oneri si Pt_1 riferivano a spese straordinarie sostenute dal per l'esecuzione di alcuni CP_1 lavori condominiali eseguiti nel periodo 2009/2014 ma che la propria quota parte nella misura ingiunta sarebbe stata direttamente corrisposta da esso opponente alla ditta incaricata dal Condominio di Controparte_2 eseguire i lavori di rifacimento dello stabile. Ha evidenziato, infatti, che in occasione di detti lavori, l'opponente provvedeva al pagamento diretto della complessiva somma di euro 5.500,00 in favore del legale rappresentante p.t. della predetta impresa edile, Abele Di NN, poiché quest'ultimo rappresentava la necessità di avere liquidità in attesa di riscuotere le somme dal Condominio. Il pagamento veniva eseguito dietro presentazione di fattura (la n. 15 del 6.4.2016) dell'impresa edile che veniva quietanzata Controparte_2 dal predetto legale rappresentante e veniva specificato che il pagamento veniva eseguito dal “per manutenzioni edili delle facciate presso condominio in Roma, Piazza Pt_1 pagina 3 di 9 n. 82- 83 vs/quota dei lavori condominiali eseguiti”. La ditta, Controparte_1 inoltre, rassicurava l'opponente che avrebbe comunicato all'Amministratore l'avvenuto pagamento della quota a carico del Pt_1
A seguito della richiesta di pagamento della quota dei predetti lavori, l'opponente apprendeva, pertanto, che alcuna comunicazione era stata effettuata dalla ditta D.C.M. e che il Condominio aveva, viceversa, saldato le somme dovute per i lavori eseguiti. L'opponente ha ritenuto, in ogni caso, estinto il proprio debito per avere corrisposto la propria quota seppur direttamente all'impresa esecutrice dei lavori nel condominio. Si è costituito il convenuto impugnando e contestando le domande CP_1 dell'opponente e chiedendone il rigetto. Ha precisato che solo il nella CP_1 persona dell'amm.re pro tempore avrebbe eventualmente potuto autorizzare il a Pt_1 corrispondere personalmente la quota dovuta alla Società appaltatrice dei lavori mentre non vi era prova di avvenuto pagamento (bonifico o assegno) né il si era Pt_1 adoperato affinché, documenti alla mano, il Condominio potesse provvedere a scomputare dal saldo dovuto alla ditta la somma asseritamente pagata dall'opponente. Ha, pertanto, contestato l'avvenuta estinzione del credito ingiunto fondato su delibere approvate e non impugnate e costituenti titoli validi per l'ingiunzione di pagamento. Autorizzata la chiamata della CP_2 Controparte_2
, quest'ultima, seppur regolarmente citata non si costituiva in giudizio.
[...]
Veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e le parti venivano inviate in mediazione che si concludeva con esito negativo. A seguito del decesso di veniva dichiarata l'interruzione del Persona_1 processo ex art. 300 c.p.c. e la causa è stata riassunta dagli odierni opponenti i quali hanno fatto proprie le richieste avanzate in prima istanza. Concessi i temini istruttori, è stata ammesso l'interrogatorio formale nei confronti di Abele Di NN, liquidatore della e, Controparte_2 all'esito della mancata risposta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza resa in data 24 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****************** Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_2
chiamata in manleva da parte opponente e non costituita in
[...] giudizio. Ciò premesso va operata una distinzione tra l'opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 3789/2021 (R.G. n. 8259/2021) emesso in favore del Controparte_3 pagina 4 di 9 e la domanda in manleva avanzata nei confronti della Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Quanto all'opposizione, va ritenuta infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio a cognizione piena, del tutto eventuale, con il quale l'ingiunto può contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). L'ingiunto, pertanto, nel giudizio di opposizione ha soltanto la posizione processuale di attore, ma sostanzialmente è convenuto in giudizio, gravando sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. Ne consegue che - ai fini della distribuzione fra le parti dell'onere probatorio -, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., il creditore opposto, che assume la veste sostanziale di attore, ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale deve provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi eventualmente allegati al fine di paralizzare la domanda attorea. In materia condominiale l'amministratore dispone di uno speciale mezzo per recuperare gli oneri (ordinari e straordinari) che gravano su tutti i condomini ai sensi dell'art. 1123 c.c. qualora non corrisposti. Così l'art. 63, co. 1, disp. att. c.c. dispone che “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali, il creditore ingiungente – ossia il condominio - soddisfa l'onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea con cui le spese oggetto dell'ingiunzione sono state deliberate nonché i relativi documenti (Cass. 15696/2020; Cass. 7569/1994). Pertanto, è onere del dimostrare l'esistenza del credito, la CP_1 sua esigibilità e la titolarità dello stesso. La delibera assembleare di approvazione della spesa, pertanto, (i) costituisce titolo sufficiente del credito, (ii) legittima la concessione del decreto ingiuntivo, (iii) legittima, altresì, la condanna del a pagare le CP_1 somme nel processo di opposizione. L'approvazione dello stato di riparto della spesa, pertanto, è presupposto necessario per ottenere, secondo la previsione contenuta nell'art. 63 disp. att. c.c., un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, posto che il legislatore ha ad essa riconosciuto valore pagina 5 di 9 probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, al pari dei documenti previsti dall'art. 642, co. 1, c.p.c. Inoltre, nel giudizio di opposizione, il giudice deve verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera di approvazione della spesa e di (eventuale) ripartizione dell'onere, posto che essa costituisce il titolo del relativo credito. In sede di opposizione, il giudice può sindacare (i) la nullità della delibera – posta a fondamento dell'ingiunzione – dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, (ii) l'annullabilità della delibera, purché sia dedotta con apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione ex art. 1137 c. 2 c.c. nel termine perentorio di 30 giorni ivi previsto, e non in via di eccezione (cfr. Cass. SS. UU. n. 9839/2021). Invero, ciò che assume rilievo ai fini della prova del credito è l'efficacia della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione che, se non venuta meno (in quanto sospesa in via cautelare, annullata o dichiarata nulla oppure revocata dallo stesso organo deliberante mediante delibera successiva) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione restando fuori dall'ambito cognitivo del giudizio di opposizione le questioni relative alla legittimità delle delibere assembleari poste a fondamento della pretesa creditoria per le quale esiste lo specifico strumento dell'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. L'azione esercitata dal opposto in sede monitoria era diretta al recupero CP_1 degli oneri non corrisposti dal proprio sulla base delle delibere di approvazione Pt_1 dei consuntivi di spesa e dello stato di ripartizione, i quali sono stati prodotti dal fin dal monitorio fondando, con ciò, il credito ingiunto (cfr. all. fascicolo CP_1 monitorio). Parte opponente, di contro, non ha negato l'esistenza del rapporto dedotto dal opposto a fondamento della richiesta di pagamento delle quote CP_1 condominiali né ha contestato la sua qualità di condomino o l'ammontare delle quote condominiali poste a suo carico o la loro approvazione in sede di consuntivo mediante delibera assembleare né, infine, l'ammontare della spesa straordinaria e la effettiva esecuzione, ad opera dell'appaltatore, dei lavori commissionati. Parte opponente ha ritenuto, invece, estinto il proprio debito per avere versato la somma direttamente all'appaltatore in bonis. Tale pagamento, tuttavia, non può dirsi sufficiente all'estinzione del debito nei confronti del Condominio. In materia di oneri condominiali straordinari, infatti, va distinta la posizione debitoria che il condòmino assume, da un lato, nei confronti del condominio per la sua quota parte e, dall'altro, nei confronti di terzi creditori. Il singolo condòmino non è titolare di una posizione contrattuale distinta da quella dell'ente di gestione per cui è tenuto a versare pagina 6 di 9 gli oneri (sulla base della delibera di approvazione della spesa e la sua ripartizione) nei confronti del solo condominio. Se, pertanto, la delibera adottata dall'assemblea per l'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, è diventata inoppugnabile, ogni singolo condòmino è obbligato a versare la propria quota al condominio rimanendo l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende del verso i suoi creditori/fornitori (Cass. civ., sez. II, 29/01/2013, n. 2049). CP_1
Ponendosi il , nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e CP_1 degli obblighi dei singoli condòmini – attinenti alle parti comuni -, l'amministratore dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del le CP_1 volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino(cfr. Cass. civ., sez. VI, 17/02/2014, n. 3636). Ne consegue che, nella specie di causa, il pagamento eseguito dal in epoca Pt_1 precedente al ricorso monitorio direttamente nelle mani del terzo appaltatore, in mancanza di un titolo esecutivo (per mancato pagamento dei compensi delle opere appaltate), non estingue l'obbligazione pro quota del contributo che grava sul condòmino ai sensi dell'art. 1123 c.c. Quanto alla domanda avanzata nei confronti della Controparte_2
come osservato dalla stessa parte opponente, la mancata
[...] costituzione in giudizio non costituisce prova delle ragioni creditorie essendo il giudice chiamato a valutare, sulla base dell'onere probatorio gravante sulla parte, la fondatezza delle ragioni. La scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo, non solleva la controparte dall'onere della prova né rappresenta un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, co.1, c.p.c. per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr. Cass. n. 14860 del 13\06\2023). Diversa è, invece, la fattispecie prevista dall'art. 232 c.p.c. che consente al giudice, ove la parte non fornisca risposta o non si presenti in udienza, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale, di ritenere ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. La legge valuta la mancata risposta non per quella che avrebbe potuto essere la risposta ma come comportamento omissivo qualificato. Non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione (come potrebbe pagina 7 di 9 essere in ipotesi di espletamento del mezzo), ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea, da sola, a fondare la decisione. Ciò premesso, parte opponente ha avanzato nei confronti del terzo chiamato la sola domanda di manleva ritenendo, con ciò tenuto al pagamento della somma ingiunta dal Condominio opposto, la sola CP_2 Controparte_2 alla quale avrebbe versato direttamente la propria quota parte riferita ai lavori eseguiti nello stabile condominiale. Ciò sul presupposto che, al momento del pagamento, tra le parti ( Persona_1
ed Abele Di NN) vi sarebbe stato l'accordo in base al quale il
[...] CP_2 si sarebbe obbligato a tenere indenne il da ogni richiesta di pagamento da parte Pt_1 del Condominio per quote riferite a detti lavori. Ebbene, se senz'altro va riconosciuta valenza probatoria alla fattura quietanzata (va osservato che la quietanza costituisce confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c. – v. Cass. n. 5945/2023), tuttavia tale documento non è sufficiente a dimostrare l'accordo di garanzia che sarebbe intercorso tra l'opponente ed il legale rappresentante della Controparte_2
, non contendo alcuna espressa dichiarazione di garanzia ma limitandosi
[...] ad indicare la sola causa del pagamento (“per manutenzioni edili delle facciate presso condominio in Roma, Piazza Aruleno Celio Sabino n. 82- 83 vs/quota dei lavori condominiali eseguiti”). Né la mancata risposta all'interrogatorio formale sulle circostanze indicate nella memoria istruttoria dall'opponente può valutarsi come prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del predetto accordo essendo, tra le altre, il capitolato formulato in modo tale da non consentire un pieno riconoscimento del dedotto rapporto di garanzia. Pertanto, anche la domanda di manleva avanzata dall'opponente va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente (non ripetibili quelle per la domanda di manleva per la mancata costituzione della CP_2 [...]
). Queste si liquidano in dispositivo in Controparte_2 applicazione dei parametri di legge (ex DM n. 55/2014 come modificato da D.M. n. 147/2022) con riferimento allo scaglione di riferimento (tra i minimi e medi tariffari).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 3789/2021 (R.G. n. 8259/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 19 febbraio 2021;
pagina 8 di 9 - rigetta la domanda di manleva avanzata nei confronti della
[...]
; Controparte_2
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore del
[...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_4
3.000,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Così deciso in Roma il 26 luglio 2025
Il Giudice
AR IA BE
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR IA BE, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 30100/2021 ha pronunziato la seguente SENTENZA
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (c.f. ), Persona_1 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Poliziano n. 27, presso lo studio degli Avv.ti Gian Paolo Tomei che li rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTI
E
(c.f. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, P.IVA_1
Via Carlo Mirabello n.14, presso lo studio dell'Avv. AR Chiara Mazzuca che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
NONCHE'
Controparte_2
CHIAMATO CONTUMACE
[...]
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 PARTE OPPONENTE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, ogni diversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento della presente azione: I) Iin via principale, revocare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 3789/2021 emesso dal Tribunale civile di Rom e quivi opposto in quanto fondato su un credito inesistente, avendo il Sig. già provveduto al suo adempimento, per Persona_1 quanto esposto nel presente e nei precedenti scritti difensivi e per quanto documentato;
II-in via subordinata, laddove il Giudice ritenesse di convalidare il decreto ingiuntivo opposto, manlevare parte attrice per ogni onere di spesa, tanto per la sorte quanto per gli accessori e le spese, anche del presente giudizio di opposizione, ponendo ogni onere a carico della terza chiamata in manleva e garanzia Controparte_2
;
[...]
III-in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi in sentenza o, in via gradata ed in considerazione della chiamata di manleva e del già avvenuto versamento della somma indicata quale credito nel decreto ingiuntivo opposto, disporre la compensazione delle spese di lite”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: In via principale, accertare e dichiarare dovuta alla somma di euro 5.224,09 (ad oggi corrisposta da parte attrice opponente), oltre a interessi come per legge, spese, competenze ed onorari come da decreto ingiuntivo R.G. N. 8259/2021, n. 3789/2021 e tutte le successive spese, e voler concedere e confermare la provvisoria esecutorietà del succitato Decreto ingiuntivo, tanto più che parte attrice opponente non ha mai contestato il quantum né la fondatezza della domanda avanzata dal . CP_1
In via subordinata, di voler accertare e dichiarare infondata la contestazione di parte attrice opponente anche in considerazione della pretestuosità dell'opposizione. Nel merito, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto di diritto, e, voler pertanto, confermare il decreto ingiuntivo emesso in favore del Controparte_1
.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 da liquidarsi in Sentenza, oltre al rimborso delle spese forfetarie, c.p.a. e successive spese occorrende, o, diversamente voler disporre la compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 La presente controversia prende avvio dall'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3789/2021 (R.G. n. 8259/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 19 febbraio 2021 con il quale è stato ingiunto a Persona_1
il pagamento in favore del
[...] Controparte_3 [...] della somma di euro 5.224,09, oltre interessi e spese della procedura, per oneri Pt_4 condominiali non corrisposti. Nel monitorio il ha fondato il proprio complessivo credito come derivante CP_1 da due delibere assembleari e, precisamente, (i) la delibera del 17.11.2016 con la quale l'assemblea approvava “1. A. Consuntivo di gestione lavori straordinari del periodo 10/07/2009-30/11/2014 e relativo piano di riparto;
B. Rendiconto di gestione condominiale del periodo 01.01.13- 31.12.13 e relativo piano di riparto;
C. Rendiconto di gestione condominiale del periodo 01.01.2014- 31.12.2014 e relativo piano di riparto;
D. Rendiconto di gestione condominiale del periodo 01.01.15- 31.12.15 e relativo piano di riparto;
E. Preventivo di gestione condominiale del periodo 01/01/2016- 31/12/2016 e relativo piano di riparto.” (cfr. ricorso monitorio), (ii) la delibera del 25.10.2018 con la quale veniva approvato “
2.A. rendiconto gestione condominiale del periodo 01/01/2016-31/12/2016 e relativo piano di riparto;
B. consuntivo di gestione lavori ascensori ed.83 scale B/C del periodo 01/12/2016- 28/02/2017 e relativo piano di riparto;
C. rendiconto gestione condominiale del periodo 01/01/2017-31/12/2017 e relativo piano di riparto;
D. consuntivo di gestione Ing.
[...] del periodo 01/06/2017-30/06/2017 e relativo piano di riparto;
E. preventivo di Pt_5 gestione condominiale del periodo 01/'1/2018-31/12/2018 e relativo piano di riparto.” (cfr. ricorso monitorio). L'opponente nel censurare la predetta ingiunzione, ha specificato che gli oneri si Pt_1 riferivano a spese straordinarie sostenute dal per l'esecuzione di alcuni CP_1 lavori condominiali eseguiti nel periodo 2009/2014 ma che la propria quota parte nella misura ingiunta sarebbe stata direttamente corrisposta da esso opponente alla ditta incaricata dal Condominio di Controparte_2 eseguire i lavori di rifacimento dello stabile. Ha evidenziato, infatti, che in occasione di detti lavori, l'opponente provvedeva al pagamento diretto della complessiva somma di euro 5.500,00 in favore del legale rappresentante p.t. della predetta impresa edile, Abele Di NN, poiché quest'ultimo rappresentava la necessità di avere liquidità in attesa di riscuotere le somme dal Condominio. Il pagamento veniva eseguito dietro presentazione di fattura (la n. 15 del 6.4.2016) dell'impresa edile che veniva quietanzata Controparte_2 dal predetto legale rappresentante e veniva specificato che il pagamento veniva eseguito dal “per manutenzioni edili delle facciate presso condominio in Roma, Piazza Pt_1 pagina 3 di 9 n. 82- 83 vs/quota dei lavori condominiali eseguiti”. La ditta, Controparte_1 inoltre, rassicurava l'opponente che avrebbe comunicato all'Amministratore l'avvenuto pagamento della quota a carico del Pt_1
A seguito della richiesta di pagamento della quota dei predetti lavori, l'opponente apprendeva, pertanto, che alcuna comunicazione era stata effettuata dalla ditta D.C.M. e che il Condominio aveva, viceversa, saldato le somme dovute per i lavori eseguiti. L'opponente ha ritenuto, in ogni caso, estinto il proprio debito per avere corrisposto la propria quota seppur direttamente all'impresa esecutrice dei lavori nel condominio. Si è costituito il convenuto impugnando e contestando le domande CP_1 dell'opponente e chiedendone il rigetto. Ha precisato che solo il nella CP_1 persona dell'amm.re pro tempore avrebbe eventualmente potuto autorizzare il a Pt_1 corrispondere personalmente la quota dovuta alla Società appaltatrice dei lavori mentre non vi era prova di avvenuto pagamento (bonifico o assegno) né il si era Pt_1 adoperato affinché, documenti alla mano, il Condominio potesse provvedere a scomputare dal saldo dovuto alla ditta la somma asseritamente pagata dall'opponente. Ha, pertanto, contestato l'avvenuta estinzione del credito ingiunto fondato su delibere approvate e non impugnate e costituenti titoli validi per l'ingiunzione di pagamento. Autorizzata la chiamata della CP_2 Controparte_2
, quest'ultima, seppur regolarmente citata non si costituiva in giudizio.
[...]
Veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e le parti venivano inviate in mediazione che si concludeva con esito negativo. A seguito del decesso di veniva dichiarata l'interruzione del Persona_1 processo ex art. 300 c.p.c. e la causa è stata riassunta dagli odierni opponenti i quali hanno fatto proprie le richieste avanzate in prima istanza. Concessi i temini istruttori, è stata ammesso l'interrogatorio formale nei confronti di Abele Di NN, liquidatore della e, Controparte_2 all'esito della mancata risposta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza resa in data 24 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****************** Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_2
chiamata in manleva da parte opponente e non costituita in
[...] giudizio. Ciò premesso va operata una distinzione tra l'opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 3789/2021 (R.G. n. 8259/2021) emesso in favore del Controparte_3 pagina 4 di 9 e la domanda in manleva avanzata nei confronti della Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Quanto all'opposizione, va ritenuta infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio a cognizione piena, del tutto eventuale, con il quale l'ingiunto può contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). L'ingiunto, pertanto, nel giudizio di opposizione ha soltanto la posizione processuale di attore, ma sostanzialmente è convenuto in giudizio, gravando sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. Ne consegue che - ai fini della distribuzione fra le parti dell'onere probatorio -, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., il creditore opposto, che assume la veste sostanziale di attore, ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale deve provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi eventualmente allegati al fine di paralizzare la domanda attorea. In materia condominiale l'amministratore dispone di uno speciale mezzo per recuperare gli oneri (ordinari e straordinari) che gravano su tutti i condomini ai sensi dell'art. 1123 c.c. qualora non corrisposti. Così l'art. 63, co. 1, disp. att. c.c. dispone che “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali, il creditore ingiungente – ossia il condominio - soddisfa l'onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea con cui le spese oggetto dell'ingiunzione sono state deliberate nonché i relativi documenti (Cass. 15696/2020; Cass. 7569/1994). Pertanto, è onere del dimostrare l'esistenza del credito, la CP_1 sua esigibilità e la titolarità dello stesso. La delibera assembleare di approvazione della spesa, pertanto, (i) costituisce titolo sufficiente del credito, (ii) legittima la concessione del decreto ingiuntivo, (iii) legittima, altresì, la condanna del a pagare le CP_1 somme nel processo di opposizione. L'approvazione dello stato di riparto della spesa, pertanto, è presupposto necessario per ottenere, secondo la previsione contenuta nell'art. 63 disp. att. c.c., un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, posto che il legislatore ha ad essa riconosciuto valore pagina 5 di 9 probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, al pari dei documenti previsti dall'art. 642, co. 1, c.p.c. Inoltre, nel giudizio di opposizione, il giudice deve verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera di approvazione della spesa e di (eventuale) ripartizione dell'onere, posto che essa costituisce il titolo del relativo credito. In sede di opposizione, il giudice può sindacare (i) la nullità della delibera – posta a fondamento dell'ingiunzione – dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, (ii) l'annullabilità della delibera, purché sia dedotta con apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione ex art. 1137 c. 2 c.c. nel termine perentorio di 30 giorni ivi previsto, e non in via di eccezione (cfr. Cass. SS. UU. n. 9839/2021). Invero, ciò che assume rilievo ai fini della prova del credito è l'efficacia della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione che, se non venuta meno (in quanto sospesa in via cautelare, annullata o dichiarata nulla oppure revocata dallo stesso organo deliberante mediante delibera successiva) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione restando fuori dall'ambito cognitivo del giudizio di opposizione le questioni relative alla legittimità delle delibere assembleari poste a fondamento della pretesa creditoria per le quale esiste lo specifico strumento dell'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. L'azione esercitata dal opposto in sede monitoria era diretta al recupero CP_1 degli oneri non corrisposti dal proprio sulla base delle delibere di approvazione Pt_1 dei consuntivi di spesa e dello stato di ripartizione, i quali sono stati prodotti dal fin dal monitorio fondando, con ciò, il credito ingiunto (cfr. all. fascicolo CP_1 monitorio). Parte opponente, di contro, non ha negato l'esistenza del rapporto dedotto dal opposto a fondamento della richiesta di pagamento delle quote CP_1 condominiali né ha contestato la sua qualità di condomino o l'ammontare delle quote condominiali poste a suo carico o la loro approvazione in sede di consuntivo mediante delibera assembleare né, infine, l'ammontare della spesa straordinaria e la effettiva esecuzione, ad opera dell'appaltatore, dei lavori commissionati. Parte opponente ha ritenuto, invece, estinto il proprio debito per avere versato la somma direttamente all'appaltatore in bonis. Tale pagamento, tuttavia, non può dirsi sufficiente all'estinzione del debito nei confronti del Condominio. In materia di oneri condominiali straordinari, infatti, va distinta la posizione debitoria che il condòmino assume, da un lato, nei confronti del condominio per la sua quota parte e, dall'altro, nei confronti di terzi creditori. Il singolo condòmino non è titolare di una posizione contrattuale distinta da quella dell'ente di gestione per cui è tenuto a versare pagina 6 di 9 gli oneri (sulla base della delibera di approvazione della spesa e la sua ripartizione) nei confronti del solo condominio. Se, pertanto, la delibera adottata dall'assemblea per l'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, è diventata inoppugnabile, ogni singolo condòmino è obbligato a versare la propria quota al condominio rimanendo l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende del verso i suoi creditori/fornitori (Cass. civ., sez. II, 29/01/2013, n. 2049). CP_1
Ponendosi il , nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e CP_1 degli obblighi dei singoli condòmini – attinenti alle parti comuni -, l'amministratore dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del le CP_1 volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino(cfr. Cass. civ., sez. VI, 17/02/2014, n. 3636). Ne consegue che, nella specie di causa, il pagamento eseguito dal in epoca Pt_1 precedente al ricorso monitorio direttamente nelle mani del terzo appaltatore, in mancanza di un titolo esecutivo (per mancato pagamento dei compensi delle opere appaltate), non estingue l'obbligazione pro quota del contributo che grava sul condòmino ai sensi dell'art. 1123 c.c. Quanto alla domanda avanzata nei confronti della Controparte_2
come osservato dalla stessa parte opponente, la mancata
[...] costituzione in giudizio non costituisce prova delle ragioni creditorie essendo il giudice chiamato a valutare, sulla base dell'onere probatorio gravante sulla parte, la fondatezza delle ragioni. La scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo, non solleva la controparte dall'onere della prova né rappresenta un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, co.1, c.p.c. per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr. Cass. n. 14860 del 13\06\2023). Diversa è, invece, la fattispecie prevista dall'art. 232 c.p.c. che consente al giudice, ove la parte non fornisca risposta o non si presenti in udienza, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale, di ritenere ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. La legge valuta la mancata risposta non per quella che avrebbe potuto essere la risposta ma come comportamento omissivo qualificato. Non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione (come potrebbe pagina 7 di 9 essere in ipotesi di espletamento del mezzo), ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea, da sola, a fondare la decisione. Ciò premesso, parte opponente ha avanzato nei confronti del terzo chiamato la sola domanda di manleva ritenendo, con ciò tenuto al pagamento della somma ingiunta dal Condominio opposto, la sola CP_2 Controparte_2 alla quale avrebbe versato direttamente la propria quota parte riferita ai lavori eseguiti nello stabile condominiale. Ciò sul presupposto che, al momento del pagamento, tra le parti ( Persona_1
ed Abele Di NN) vi sarebbe stato l'accordo in base al quale il
[...] CP_2 si sarebbe obbligato a tenere indenne il da ogni richiesta di pagamento da parte Pt_1 del Condominio per quote riferite a detti lavori. Ebbene, se senz'altro va riconosciuta valenza probatoria alla fattura quietanzata (va osservato che la quietanza costituisce confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c. – v. Cass. n. 5945/2023), tuttavia tale documento non è sufficiente a dimostrare l'accordo di garanzia che sarebbe intercorso tra l'opponente ed il legale rappresentante della Controparte_2
, non contendo alcuna espressa dichiarazione di garanzia ma limitandosi
[...] ad indicare la sola causa del pagamento (“per manutenzioni edili delle facciate presso condominio in Roma, Piazza Aruleno Celio Sabino n. 82- 83 vs/quota dei lavori condominiali eseguiti”). Né la mancata risposta all'interrogatorio formale sulle circostanze indicate nella memoria istruttoria dall'opponente può valutarsi come prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del predetto accordo essendo, tra le altre, il capitolato formulato in modo tale da non consentire un pieno riconoscimento del dedotto rapporto di garanzia. Pertanto, anche la domanda di manleva avanzata dall'opponente va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente (non ripetibili quelle per la domanda di manleva per la mancata costituzione della CP_2 [...]
). Queste si liquidano in dispositivo in Controparte_2 applicazione dei parametri di legge (ex DM n. 55/2014 come modificato da D.M. n. 147/2022) con riferimento allo scaglione di riferimento (tra i minimi e medi tariffari).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 3789/2021 (R.G. n. 8259/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 19 febbraio 2021;
pagina 8 di 9 - rigetta la domanda di manleva avanzata nei confronti della
[...]
; Controparte_2
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore del
[...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_4
3.000,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Così deciso in Roma il 26 luglio 2025
Il Giudice
AR IA BE
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