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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3155/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. JESSICA AQUILA Parte_1
GRECO
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO ADAMO opposta
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso la Sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 03420240005988639802, notificata il 28.06.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della somma di euro € 1.785,60, per la mancata corresponsione di rate premio riferite agli anni 2022 e 2023.
A sostegno della domanda la parte opponente ha dedotto di non essere tenuta al pagamento dei premi richiesti, avendo ella esercitato il diritto di recesso con effetto immediato dalla Parte_2
[..
[...] l 15/01/2015.
[...]
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella di pagamento opposta.
L e l' si sono costituiti in giudizio, CP_1 Controparte_2
resistendo al ricorso.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 03.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 1° novembre 2025.
L'opponente ha riscontrato il proprio assunto difensivo, documentando il recesso dalla Parte_2
La questione relativa agli effetti del recesso è chiaramente una questione di merito, attenendo alla sussistenza di un obbligo di versamento dei premi in capo alla ricorrente e, pertanto, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
Si è trattato di un recesso per giusta causa ex art. 2285 comma 2° c.c. formalizzato con atto notarile del 15 gennaio 2015 e comunicato al registro delle imprese (a tale adempimento si era impegnato il Notaio, come risulta dall'art. 2 dell'Atto di Recesso e l'adempimento è stato puntualmente eseguito come emerge dalla Visura Camerale: “L'atto di recesso è stato consegnato per la notifica nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario in data 21 gennaio
2015. L'atto di recesso è stato notificato in data 6/02/2015”).
Non vi sono ragioni per ritenere che il recesso non sia stato validamente esercitato e non abbia prodotto i suoi effetti (in particolare il recesso non richiedeva l'osservanza di un preavviso agli altri soci di almeno tre mesi, previsto, dal comma 3°, per la sola ipotesi di cui al primo comma dell'art. 2285 c.c.: “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”).
Devono, pertanto, trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il regime di cui agli artt. 2290 e
2300 c. c.. in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la 2 propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscem.za della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge” (Cass. Sez. N', 7688/13;
v. Cass. n. 20447/11, 8649/10, 2284/07, 2215/06; Cass., Sez.
6-5 n.
17154/2017).
Ancora: “il socio di società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (arti. 2290, 2291, 2269, 2267 e 2300
c. c.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria ex art. 2304 c.c.”
(Cass. Sez. V, 24795/14; Cass. 20447/11; Cass., Sez.
6-5 n. 17154/2017).
Più di recente “Il socio recedente di società di persone cessa ad ogni effetto di essere tale nel momento in cui la comunicazione di recesso giunge a conoscenza della società” (Cassazione sez. II, 23/02/2024, n. 4821).
Quanto alle spese di lite se ne dispone la compensazione;
nei confronti dell , atteso l'accoglimento del ricorso per Controparte_2 ragioni attinenti al merito della pretesa;
con riferimento all' non CP_1 essendovi prova che del recesso sia stata data comunicazione ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, TU 1124/1965.
P.Q.M.
Annulla la cartella esattoriale n. 03420240005988639802.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 04/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
3
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3155/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. JESSICA AQUILA Parte_1
GRECO
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO ADAMO opposta
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso la Sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 03420240005988639802, notificata il 28.06.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della somma di euro € 1.785,60, per la mancata corresponsione di rate premio riferite agli anni 2022 e 2023.
A sostegno della domanda la parte opponente ha dedotto di non essere tenuta al pagamento dei premi richiesti, avendo ella esercitato il diritto di recesso con effetto immediato dalla Parte_2
[..
[...] l 15/01/2015.
[...]
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella di pagamento opposta.
L e l' si sono costituiti in giudizio, CP_1 Controparte_2
resistendo al ricorso.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 03.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 1° novembre 2025.
L'opponente ha riscontrato il proprio assunto difensivo, documentando il recesso dalla Parte_2
La questione relativa agli effetti del recesso è chiaramente una questione di merito, attenendo alla sussistenza di un obbligo di versamento dei premi in capo alla ricorrente e, pertanto, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
Si è trattato di un recesso per giusta causa ex art. 2285 comma 2° c.c. formalizzato con atto notarile del 15 gennaio 2015 e comunicato al registro delle imprese (a tale adempimento si era impegnato il Notaio, come risulta dall'art. 2 dell'Atto di Recesso e l'adempimento è stato puntualmente eseguito come emerge dalla Visura Camerale: “L'atto di recesso è stato consegnato per la notifica nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario in data 21 gennaio
2015. L'atto di recesso è stato notificato in data 6/02/2015”).
Non vi sono ragioni per ritenere che il recesso non sia stato validamente esercitato e non abbia prodotto i suoi effetti (in particolare il recesso non richiedeva l'osservanza di un preavviso agli altri soci di almeno tre mesi, previsto, dal comma 3°, per la sola ipotesi di cui al primo comma dell'art. 2285 c.c.: “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”).
Devono, pertanto, trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il regime di cui agli artt. 2290 e
2300 c. c.. in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la 2 propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscem.za della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge” (Cass. Sez. N', 7688/13;
v. Cass. n. 20447/11, 8649/10, 2284/07, 2215/06; Cass., Sez.
6-5 n.
17154/2017).
Ancora: “il socio di società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (arti. 2290, 2291, 2269, 2267 e 2300
c. c.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria ex art. 2304 c.c.”
(Cass. Sez. V, 24795/14; Cass. 20447/11; Cass., Sez.
6-5 n. 17154/2017).
Più di recente “Il socio recedente di società di persone cessa ad ogni effetto di essere tale nel momento in cui la comunicazione di recesso giunge a conoscenza della società” (Cassazione sez. II, 23/02/2024, n. 4821).
Quanto alle spese di lite se ne dispone la compensazione;
nei confronti dell , atteso l'accoglimento del ricorso per Controparte_2 ragioni attinenti al merito della pretesa;
con riferimento all' non CP_1 essendovi prova che del recesso sia stata data comunicazione ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, TU 1124/1965.
P.Q.M.
Annulla la cartella esattoriale n. 03420240005988639802.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 04/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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