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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 18663/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18663/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA MAZZINI 32/P 10091 ALPIGNANO presso lo studio dell'avv. MORELLI MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
11/06/2016.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 2.06.2014, il 24.08.2016 e il 20/04/2020. Per_1 Per_2 Per_3
nata il [...] è figlia naturale della sig.ra , adottata dal Persona_4 Parte_2
con sentenza n. 202/2018 del Tribunale dei Minori di Torino. Parte_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi altresì
a comunicarsi eventuali cambi di residenza.
DISPONE che le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e manterranno la residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo gli accordi tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori e gli impegni lavorativi paterni ed in difetto di accordo, con le seguenti modalità attuali spiegate dai coniugi nell'allegato piano genitoriale, e per sommi capi come di seguito: Durante il periodo scolastico: Cinque giorni feriali a settimana con la madre, ed un week-end a testa con ogni genitore, alternandosi tra loro. Circa le vacanze estive e festività: Due settimane, eventualmente anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il primo di maggio, con ciascun genitore salvo diversi accordi tra le parti. In ogni caso, durante le vacanze estive le pagina 2 di 4 minori trascorreranno, inoltre, due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di Luglio/Agosto negli anni pari e le ultime due settimane di Luglio/Agosto negli anni dispari). Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: il periodo globale di festa verrà suddiviso in maniera equa a seconda del periodo di sospensione delle attività scolastiche, come previsto dal calendario ufficiale scolastico, mentre i giorni festivi saranno alternati tra le parti al fine di permettere ai figli di godere della presenza di entrambi i genitori in dato periodo. In base alle esigenze lavorative i genitori concorderanno tra loro i giorni e le festività in cui gestiranno le figlie. Per la tipologia di lavoro svolto da entrambi non è possibile prevedere con anticipo i turni di lavoro assegnati. In difetto di accordo, le figlie minori passeranno i periodi di festa alternati tra presso l'abitazione di un genitore o invertendo poi l'anno successivo, come segue: -per metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
- per metà delle vacanze pasquali, con l'alternanza del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
Visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi e spostamenti, che i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale/familiare, sita in Rivoli (TO), Via Assisi n.16, nell'immobile identificato e Censito al Comune di Rivoli (TO), NCEU: Foglio14 Particella 62 Subalterno 16, (alloggio), di proprietà al 57% della sig.ra ed al 43% del sig. , Parte_2 Parte_1 immobili acquistati in regime di separazione dei beni, che resterà di proprietà di proprietà al 57% della sig.ra ed al 43% del sig. , come stabilito nell'atto di rogito, alla sig.ra Parte_2 Parte_1
con tutti i mobili, arredi e suppellettili, elettrodomestici di proprietà comune dei coniugi, Parte_2 ivi contenuti, da considerarsi inalienabili, alla moglie, che la abiterà esclusivamente con le figlie minori, in qualità di genitore collocatario.
PRENDE ATTO che, entro sei mesi dalla pronuncia giudiziale di separazione consensuale, la sig.ra riscatterà il 43% della quota di proprietà del sig. relativa alla suddetta Parte_2 Parte_1 casa coniugale, sita in Rivoli (TO), Via Assisi n.16, -immobile identificato e Censito al Comune di Rivoli (TO), NCEU: Foglio14 Particella 62 Subalterno 16, (alloggio), versando al la Parte_1 somma di € 5.000,00 (cinquemila/00); a completamento di tale operazione la sig.ra si Parte_2 accollerà per intero, il pagamento della parte di mutuo ancora restante (come sopra dettagliato), liberando totalmente sig. dinnanzi all'Istituto Bancario erogante il mutuo. A seguito di ciò la Parte_1 sig.ra diverrà proprietaria per l'intero, dell'immobile sito in Rivoli (TO), Via Assisi n.16, Parte_2 immobile identificato e Censito al Comune di Rivoli (TO), NCEU: Foglio14 Particella 62 Subalterno 16,
(alloggio). Circa il suddetto accordo relativo al pagamento ed accollo del mutuo bancario, le parti sono consapevoli, che le loro intese non sono opponibili a terzi, ma in ogni caso la sig.ra Parte_2 pagherà interamente il rateo mensile del mutuo acceso sull'immobile suddetto a far data dal mese successivo al deposito del suddetto ricorso innanzi al Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che il marito si allontanerà definitivamente dalla casa coniugale portando con sé i propri beni ed effetti personali, entro e non la data di udienza di comparizione (anche se con note scritte) dinnanzi al Tribunale adito, in ragione di ciò cambierà il proprio indirizzo di residenza.
PRENDE ATTO che dal momento del rilascio definitivo della casa coniugale da parte del marito, la moglie si farà carico di tutte le spese abitative, anche condominiali ordinarie, nonché le tasse sull'immondizia e tutte le utenze domestiche, nessuna esclusa, volturando e/o intestando immediatamente le utenze a proprio nome.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra le figlie con pagina 3 di 4 ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna specialmente dinnanzi ai minori.
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse delle minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime. Sarà, inoltre, onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole, perlomeno tramite comunicazioni via mail.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le terrà con sé. Il marito corrisponderà, inoltre, alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, una somma periodica di € 600,00 (seicento/00) mensili - in ragione di 150,00 (centocinquanta/00 per ciascuna figlia) - da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate per iscritto - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, richiamandosi espressamente sulla loro definizione il Protocollo d'intesa in vigore tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno Unico di recente introduzione, sostitutivo degli assegni famigliari, verrà diviso equamente tra le parti, che utilizzeranno le somme per le rispettive esigenze delle figlie minori.
16) I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividersi equamente le somme sui conti correnti bancari, ed altresì dichiarano di rinunciare, allo stato, reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, e/o assegno di separazione, fatto salvo quanto sopra pattuito, inoltre dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto coniugale, salvo quanto qui diversamente pattuito. 4 17) per quanto attiene ai veicoli: -Fiat Multipla tg. EB795MS, resterà di proprietà -Ford NE tg. GM019DC e UK GS tg. CU22077, resteranno entrambi Parte_2 di proprietà Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/ rinnovo del passaporto relativo ai figli minorenni.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18663/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA MAZZINI 32/P 10091 ALPIGNANO presso lo studio dell'avv. MORELLI MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
11/06/2016.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 2.06.2014, il 24.08.2016 e il 20/04/2020. Per_1 Per_2 Per_3
nata il [...] è figlia naturale della sig.ra , adottata dal Persona_4 Parte_2
con sentenza n. 202/2018 del Tribunale dei Minori di Torino. Parte_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi altresì
a comunicarsi eventuali cambi di residenza.
DISPONE che le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e manterranno la residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo gli accordi tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori e gli impegni lavorativi paterni ed in difetto di accordo, con le seguenti modalità attuali spiegate dai coniugi nell'allegato piano genitoriale, e per sommi capi come di seguito: Durante il periodo scolastico: Cinque giorni feriali a settimana con la madre, ed un week-end a testa con ogni genitore, alternandosi tra loro. Circa le vacanze estive e festività: Due settimane, eventualmente anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il primo di maggio, con ciascun genitore salvo diversi accordi tra le parti. In ogni caso, durante le vacanze estive le pagina 2 di 4 minori trascorreranno, inoltre, due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di Luglio/Agosto negli anni pari e le ultime due settimane di Luglio/Agosto negli anni dispari). Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: il periodo globale di festa verrà suddiviso in maniera equa a seconda del periodo di sospensione delle attività scolastiche, come previsto dal calendario ufficiale scolastico, mentre i giorni festivi saranno alternati tra le parti al fine di permettere ai figli di godere della presenza di entrambi i genitori in dato periodo. In base alle esigenze lavorative i genitori concorderanno tra loro i giorni e le festività in cui gestiranno le figlie. Per la tipologia di lavoro svolto da entrambi non è possibile prevedere con anticipo i turni di lavoro assegnati. In difetto di accordo, le figlie minori passeranno i periodi di festa alternati tra presso l'abitazione di un genitore o invertendo poi l'anno successivo, come segue: -per metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
- per metà delle vacanze pasquali, con l'alternanza del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
Visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi e spostamenti, che i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale/familiare, sita in Rivoli (TO), Via Assisi n.16, nell'immobile identificato e Censito al Comune di Rivoli (TO), NCEU: Foglio14 Particella 62 Subalterno 16, (alloggio), di proprietà al 57% della sig.ra ed al 43% del sig. , Parte_2 Parte_1 immobili acquistati in regime di separazione dei beni, che resterà di proprietà di proprietà al 57% della sig.ra ed al 43% del sig. , come stabilito nell'atto di rogito, alla sig.ra Parte_2 Parte_1
con tutti i mobili, arredi e suppellettili, elettrodomestici di proprietà comune dei coniugi, Parte_2 ivi contenuti, da considerarsi inalienabili, alla moglie, che la abiterà esclusivamente con le figlie minori, in qualità di genitore collocatario.
PRENDE ATTO che, entro sei mesi dalla pronuncia giudiziale di separazione consensuale, la sig.ra riscatterà il 43% della quota di proprietà del sig. relativa alla suddetta Parte_2 Parte_1 casa coniugale, sita in Rivoli (TO), Via Assisi n.16, -immobile identificato e Censito al Comune di Rivoli (TO), NCEU: Foglio14 Particella 62 Subalterno 16, (alloggio), versando al la Parte_1 somma di € 5.000,00 (cinquemila/00); a completamento di tale operazione la sig.ra si Parte_2 accollerà per intero, il pagamento della parte di mutuo ancora restante (come sopra dettagliato), liberando totalmente sig. dinnanzi all'Istituto Bancario erogante il mutuo. A seguito di ciò la Parte_1 sig.ra diverrà proprietaria per l'intero, dell'immobile sito in Rivoli (TO), Via Assisi n.16, Parte_2 immobile identificato e Censito al Comune di Rivoli (TO), NCEU: Foglio14 Particella 62 Subalterno 16,
(alloggio). Circa il suddetto accordo relativo al pagamento ed accollo del mutuo bancario, le parti sono consapevoli, che le loro intese non sono opponibili a terzi, ma in ogni caso la sig.ra Parte_2 pagherà interamente il rateo mensile del mutuo acceso sull'immobile suddetto a far data dal mese successivo al deposito del suddetto ricorso innanzi al Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che il marito si allontanerà definitivamente dalla casa coniugale portando con sé i propri beni ed effetti personali, entro e non la data di udienza di comparizione (anche se con note scritte) dinnanzi al Tribunale adito, in ragione di ciò cambierà il proprio indirizzo di residenza.
PRENDE ATTO che dal momento del rilascio definitivo della casa coniugale da parte del marito, la moglie si farà carico di tutte le spese abitative, anche condominiali ordinarie, nonché le tasse sull'immondizia e tutte le utenze domestiche, nessuna esclusa, volturando e/o intestando immediatamente le utenze a proprio nome.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra le figlie con pagina 3 di 4 ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna specialmente dinnanzi ai minori.
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse delle minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime. Sarà, inoltre, onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole, perlomeno tramite comunicazioni via mail.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le terrà con sé. Il marito corrisponderà, inoltre, alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, una somma periodica di € 600,00 (seicento/00) mensili - in ragione di 150,00 (centocinquanta/00 per ciascuna figlia) - da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate per iscritto - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, richiamandosi espressamente sulla loro definizione il Protocollo d'intesa in vigore tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno Unico di recente introduzione, sostitutivo degli assegni famigliari, verrà diviso equamente tra le parti, che utilizzeranno le somme per le rispettive esigenze delle figlie minori.
16) I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividersi equamente le somme sui conti correnti bancari, ed altresì dichiarano di rinunciare, allo stato, reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento, e/o assegno di separazione, fatto salvo quanto sopra pattuito, inoltre dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto coniugale, salvo quanto qui diversamente pattuito. 4 17) per quanto attiene ai veicoli: -Fiat Multipla tg. EB795MS, resterà di proprietà -Ford NE tg. GM019DC e UK GS tg. CU22077, resteranno entrambi Parte_2 di proprietà Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/ rinnovo del passaporto relativo ai figli minorenni.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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