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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/09/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2490/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32 MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRUCCI CLAUDIO e dell'avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1
MASINI UBERT, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 236 VIGNOLA presso il difensore avv. PERRUCCI CLAUDIO
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER CONSEGNA DI BENI MOBILI DETERMINATI -
CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOVETTURE - DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA
PRIVATA E CONSULENZA TECNICA GRAFOLOGICA.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente difesa non può anzitutto che insistere affinché la causa venga rimessa in istruttoria, con ammissione dei residui mezzi di prova e supplemento di CTU al fine di approfondire le tematiche sollevate dal Consulente Tecnico di Parte. Nel merito, la scrivente difesa:
- Insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo lo stesso stato richiesto per ottenere la consegna di TRE autoveicoli, di cui uno mai consegnato al Pt_1
- Insite per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in sede di opposizione.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica,
1 di 8 in via preliminare accertare e dichiarare che la detenzione e possesso dell'autovettura Marca GE OV Modello VO targa FG284PA risulta far capo a soggetto diverso (sig.ra ) dal sig. Parte_2 Parte_1 e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 420
[...]
/ 2023 DI - n. 588 / 2023 RG), poiché relativo a beni in parte non detenuti, posseduti o nella disponibilità del sig. Parte_1 in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare che i seguenti beni:
- autovettura marca GE OV modello VO targa FG284PA
- autovettura marca ER modello GL 420 targa DN387RR
- autovettura marca PO modello NA targa GE591TK sono legittimamente detenuti e posseduti dal sig. e/o dalla sig.ra in Parte_1 Parte_2 forza di contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra i suddetti e la società “Comital Srl”; e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 420 / 2023 DI
- n. 588 / 2023 RG), poiché relativo a beni legittimamente e regolarmente detenuti, posseduti o nella disponibilità del sig. e/o della sig.ra ; Parte_1 Parte_2 Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione NEL MERITO confermare per tutte le ragioni esposte il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare il sig. alla riconsegna in favore di Comital S.r.l. delle autovetture ER – Benz tg. Parte_1 DN387RR, GE OV VO tg. FG284PA e PO NA tg. GE591TK di proprietà della convenuta opposta. IN OGNI CASO: con condanna al pagamento del compenso e delle spese della procedura monitoria come da liquidazione nel decreto ingiuntivo opposto e del compenso professionale per il presente procedimento. SE DEL CASO: con condanna del sig. al risarcimento del danno che dovesse essere ritenuto Parte_1 equo ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III comma, c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2023, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2023 emesso dal Tribunale di Modena il 13 febbraio
2023, con il quale era stato condannato alla riconsegna in favore di COMITAL S.R.L. di tre autovetture: una NZ tg. DN387RR, una GE OV VO tg. FG284PA e una PO NA tg.
GE591TK.
L'opponente eccepiva la legittima detenzione delle autovetture ER e PO in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito asseritamente sottoscritto con Comital S.r.l. in data 15 luglio 2021, nonché il difetto di legittimazione passiva rispetto alla GE OV, sostenendo che quest'ultima sarebbe detenuta dalla moglie sig.ra Parte_2
2 di 8 Si costituiva Comital S.r.l. contestando integralmente l'opposizione e disconoscendo formalmente il contratto di comodato prodotto dall'opponente, eccependone la manifesta falsità per una serie di elementi di fatto e di diritto dettagliatamente esposti. La convenuta opposta chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Con ordinanza del 29 novembre 2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle autovetture PO e ER, rilevando la sussistenza di plurimi elementi che inducevano a dubitare dell'attendibilità del contratto di comodato.
Seguiva fase istruttoria con deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. L'opponente richiedeva consulenza tecnica grafologica per verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di comodato, mentre la convenuta opposta si opponeva all'istanza per mancata produzione dell'originale del documento e assenza di scritture comparative.
All'udienza del 9 aprile 2024, il Giudice ammetteva la prova testimoniale e l'interrogatorio formale delle parti, nonché la consulenza tecnica grafologica richiesta dall'opponente, disponendo la nomina della dott.ssa quale consulente tecnico d'ufficio. Persona_1
All'udienza del 9 ottobre 2024 si procedeva all'assunzione della prova testimoniale e all'interrogatorio formale delle parti. La consulenza tecnica grafologica si concludeva con deposito di elaborato peritale in data 21 febbraio 2025.
Con ordinanza del 6 maggio 2025, il Giudice rigettava l'istanza di revisione della CTU formulata dall'opponente e, ritenendo sufficientemente istruita la causa, rinviava all'udienza del 5 luglio 2025 per la discussione con termine per note conclusive.
Le parti depositavano le rispettive note conclusive nei termini assegnati, confermando le conclusioni già spiegate negli atti introduttivi.
***
I. Premesse processuali e inquadramento dell'azione.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 420/2023 emesso dal Tribunale di Modena il 13 febbraio 2023, con il quale era stato condannato alla riconsegna in favore di Comital S.r.l. di tre autovetture: una NZ tg.
DN387RR, una GE OV VO tg. FG284PA e una PO NA tg. GE591TK.
Prima di procedere all'esame del merito della controversia, occorre inquadrare i principi che governano l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
3 di 8 Come noto, nell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena avente ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Pur verificandosi un'inversione meramente formale dei ruoli processuali, con il debitore ingiunto che assume la veste di attore in opposizione e il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le rispettive posizioni originarie. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato.
Nel caso di specie, Comital S.r.l. deve dimostrare il proprio diritto alla restituzione dei beni, mentre sul sig. grava l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale pretesa. Pt_1
II. Qualificazione giuridica del rapporto e dell'azione.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie, tra le parti è intercorso un rapporto di comodato avente ad oggetto i beni mobili in questione. Tale rapporto, pur non formalizzato per iscritto, ha trovato la propria origine nella volontà di Comital S.r.l. di concedere in uso gratuito i veicoli al sig.
nell'ambito dei pregressi rapporti societari e della volontà di alleviare le difficoltà economiche Pt_1 dell'ex socio.
Che si tratti di comodato e non di mera tolleranza è possibile affermarlo, tenuto conto della natura e qualità dei beni oggetto di uso (autovetture di pregio del valore complessivo di diverse decine di migliaia di euro). Non può infatti qualificarsi come semplice tolleranza un rapporto che ha comportato la consegna stabile e continuativa di beni mobili di rilevante valore economico per un periodo così prolungato.
Tuttavia, tale rapporto deve qualificarsi come comodato di tipo precario, e non come comodato a termine come invece qualificato dall'opponente.
Come definito dall'art. 1803 del Codice civile, il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, ed è essenzialmente gratuito.
Le risultanze istruttorie hanno chiaramente evidenziato quanto segue:
- in relazione alla NZ targata DN387RR, il teste ha confermato che Testimone_1
l'autovettura "veniva acquistata in data 10 marzo 2011 da Comital S.r.l. e fin da subito utilizzata, senza formalità alcuna, dal Signor quale socio”; Parte_1
- in relazione alla PO NA targata GE591TK, dalle testimonianze è emerso che anche tale veicolo fu messo a disposizione del sig. senza il rispetto di particolari formalità, Pt_1 nell'ambito dei rapporti esistenti tra le parti;
4 di 8 - in relazione alla GE OV VO targata FG284PA, le deposizioni testimoniali hanno chiarito che, pur essendo il veicolo utilizzato dalla moglie del sig. sig.ra la Pt_1 Parte_2 consegna dello stesso fu effettuata direttamente in favore del sig. Come dichiarato dal Pt_1
"era stato lui ad intercedere col Signor affinché concedesse Testimone_1 Parte_3
l'utilizzo anche di detta vettura al e che fosse poi questi a farla guidare anche alla moglie”. Pt_1
Emerge quindi con chiarezza che tutti e tre i veicoli erano stati concessi in uso al sig. ell'ambito Pt_1 di un rapporto di comodato precario, caratterizzato dall'assenza di formalità e dalla fiducia della concessione.
Ne consegue che l'azione promossa da Comital S.r.l. deve essere qualificata come personale restitutoria fondata su un rapporto di comodato precario, e non come azione di rivendicazione basata sul più gravoso onere probatorio della proprietà.
Infatti, nel contratto di comodato, poiché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione ha soltanto l'onere di dimostrare la consegna e il rifiuto della restituzione e non anche di provare il suo diritto di proprietà.
III. L'inopponibilità del contratto di comodato scritto.
L'opponente ha tentato di dimostrare l'esistenza di un contratto scritto di comodato a termine datato 15 luglio 2021, che avrebbe legittimato la detenzione dei veicoli fino al 2031.
Tuttavia, tale documento è risultato apocrifo e quindi inopponibile alla società convenuta.
A) I risultati della consulenza tecnica grafologica.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ha concluso che "le sottoscrizioni Persona_1 apposte sul documento 'Contratto di comodato d'uso' identificate con la sigla x1 e x2, non sono riconducibili alla mano del Signor ma sono apocrife frutto di imitazione a mano libera Parte_3 di un campione di firma autografo".
Tale risultanza, ottenuta attraverso un'analisi comparativa rigorosa con le firme sicuramente olografe del sig. costituisce prova decisiva della non autenticità del documento. Come stabilito da Parte_3 consolidata giurisprudenza, la consulenza tecnica grafologa che accerti con alta probabilità l'attribuibilità
o meno delle firme costituisce prova del fatto in base al principio della preponderanza dell'evidenza.
B) Le incongruenze cronologiche.
Ulteriori elementi hanno confermato l'inattendibilità del documento:
- data di immatricolazione della PO: il contratto reca la data del 15 luglio 2021 e indica la targa
GE591TK della PO NA, ma dalla carta di circolazione risulta che il veicolo è stato
5 di 8 immatricolato solo il 29 luglio 2021, rendendo impossibile la conoscenza della targa al momento della presunta sottoscrizione;
- assenza del sig. nel periodo dal 10 al 21 luglio 2021, il sig. si trovava Parte_3 Parte_3 in vacanza in Sardegna, come attestato dai biglietti aerei prodotti e confermato dalla testimonianza della moglie, sig.ra Testimone_2
- mancata trascrizione al PRA: il contratto non è mai stato trascritto presso il Pubblico Registro
Automobilistico, come previsto dalle circolari ministeriali per i comodati di durata superiore a 30 giorni.
C) Le testimonianze assunte in corso di causa.
Anche le testimonianze acquisite non consentono di affermare che tra le parti sia intervenuta la conclusione del contratto di comodato scritto allegato dall'opponente.
Il teste, ha smentito l'esistenza del contratto: la testimonianza del figlio Testimone_1 dell'opponente, lungi dall'essere inficiata dai rapporti difficili intercorsi con il padre, trova corrispondenza con tutti gli altri elementi probatori sopra indicati, confermando l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Il teste indicato dall'opponente, nulla ha saputo riferire circa l'effettiva sottoscrizione del Tes_3 contratto de quo, limitandosi a dichiarare di aver visto e firmare un Parte_1 Parte_3 documento sulla scrivania", senza però essere in grado di identificarlo con certezza come il contratto prodotto.
IV. La legittimazione passiva rispetto alla GE OV.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla sostenendo CP_3 che il veicolo sarebbe detenuto dalla moglie, sig.ra Tale eccezione è priva di fondamento. Parte_2
Dalle risultanze istruttorie è emerso che:
- la GE OV è stata acquistata da Comital S.r.l. dal concordato preventivo di nel CP_4
2020, come documentato dalla fattura e dalla contabile bancaria prodotte;
- la consegna del veicolo è avvenuta direttamente al sig. come confermato dalla prova Pt_1 orale. In particolare, il teste ha dichiarato che "in vigenza del concordato Testimone_1 preventivo di e in attesa della vendita concorsuale della vettura GE OV tg FG CP_4
284PA, veniva acconsentito al Signor di conservarne il possesso, il quale la Parte_1 lasciava in uso alla moglie OR e che il sig. "aveva chiesto Parte_2 Parte_1 al Signor di acquistare la vettura GE OV dal concordato preventivo di Parte_3 per evitarne la vendita a terzi perché egli aveva la necessità di concederla in uso alla CP_4
6 di 8 moglie". Lo stesso teste ha precisato che era stato lui ad intercedere col Signor Parte_3 affinché concedesse l'utilizzo anche di detta vettura al e che fosse poi questi a farla Pt_1 guidare anche alla moglie;
- anche lo stesso opponente, durante l'interrogatorio formale, ha confermato che "in vigenza del concordato preventivo di e in attesa della vendita concorsuale della vettura GE CP_4
OV tg FG 284PA, veniva acconsentito al Signor di conservarne il possesso, Parte_1 il quale la lasciava in uso alla moglie OR . Parte_2
Non è mai intervenuto alcun rapporto diretto tra Comital S.r.l. e la sig.ra essendo la Parte_2 consegna avvenuta esclusivamente nei confronti del sig. Pt_1
Anche qualora si ammettesse che il veicolo sia utilizzato dalla moglie dell'opponente, ciò non escluderebbe la legittimazione passiva del sig. che rimane il soggetto che ha ricevuto la Pt_1 consegna del bene e che deve rispondere della sua restituzione.
La prova orale ha quindi dimostrato che la GE OV è stata consegnata direttamente al sig. Pt_1 nell'ambito del rapporto di comodato precario sopra descritto, e che l'eventuale uso da parte della moglie costituisce una mera articolazione interna di tale rapporto, senza alcuna rilevanza nei confronti di Comital
S.r.l.
V. La cessazione del rapporto di comodato precario.
Il rapporto di comodato precario intercorso tra le parti deve ritenersi concluso con la richiesta di restituzione formulata da Comital S.r.l.
Come previsto dall'art. 1810 del Codice civile, nel comodato senza determinazione di durata il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Nel caso di specie, il deterioramento dei rapporti tra le parti, documentato dalle denunce presentate e dalle diffide inviate, ha legittimato Comital S.r.l. a richiedere la restituzione immediata dei veicoli, venendo meno le ragioni di fiducia che avevano giustificato la concessione in uso.
Come noto, nel rapporto di comodato precario senza determinazione di durata, il comodante può richiedere ad nutum la restituzione del bene mediante semplice richiesta, determinando l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa.
VI. L'opposizione risulta pertanto infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
VII. Sulle spese processuali
Le spese processuali e di consulenza tecnica seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc, dovendo pertanto essere poste a carico dell'opponente soccombente.
7 di 8 La liquidazione viene effettuata in base ai parametri medi previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. modd., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa), della natura della controversia e dell'attività svolta dai difensori della convenuta vittoriosa.
Non ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc. essendo comunque emerso dall'istruttoria che tra le parti vi era in effetti un rapporto di comodato, seppure non nei termini prospettati dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2023 del 13 febbraio 2023 e per l'effetto condanna il sig. alla riconsegna in favore di Comital S.r.l. delle autovetture ER- Parte_1
Benz tg. DN387RR, GE OV VO tg. FG284PA e PO NA tg. GE591TK;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta opposta;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta in euro 7.616 per compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 8 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2490/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32 MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRUCCI CLAUDIO e dell'avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1
MASINI UBERT, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 236 VIGNOLA presso il difensore avv. PERRUCCI CLAUDIO
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER CONSEGNA DI BENI MOBILI DETERMINATI -
CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOVETTURE - DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA
PRIVATA E CONSULENZA TECNICA GRAFOLOGICA.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente difesa non può anzitutto che insistere affinché la causa venga rimessa in istruttoria, con ammissione dei residui mezzi di prova e supplemento di CTU al fine di approfondire le tematiche sollevate dal Consulente Tecnico di Parte. Nel merito, la scrivente difesa:
- Insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo lo stesso stato richiesto per ottenere la consegna di TRE autoveicoli, di cui uno mai consegnato al Pt_1
- Insite per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in sede di opposizione.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica,
1 di 8 in via preliminare accertare e dichiarare che la detenzione e possesso dell'autovettura Marca GE OV Modello VO targa FG284PA risulta far capo a soggetto diverso (sig.ra ) dal sig. Parte_2 Parte_1 e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 420
[...]
/ 2023 DI - n. 588 / 2023 RG), poiché relativo a beni in parte non detenuti, posseduti o nella disponibilità del sig. Parte_1 in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare che i seguenti beni:
- autovettura marca GE OV modello VO targa FG284PA
- autovettura marca ER modello GL 420 targa DN387RR
- autovettura marca PO modello NA targa GE591TK sono legittimamente detenuti e posseduti dal sig. e/o dalla sig.ra in Parte_1 Parte_2 forza di contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra i suddetti e la società “Comital Srl”; e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 420 / 2023 DI
- n. 588 / 2023 RG), poiché relativo a beni legittimamente e regolarmente detenuti, posseduti o nella disponibilità del sig. e/o della sig.ra ; Parte_1 Parte_2 Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione NEL MERITO confermare per tutte le ragioni esposte il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare il sig. alla riconsegna in favore di Comital S.r.l. delle autovetture ER – Benz tg. Parte_1 DN387RR, GE OV VO tg. FG284PA e PO NA tg. GE591TK di proprietà della convenuta opposta. IN OGNI CASO: con condanna al pagamento del compenso e delle spese della procedura monitoria come da liquidazione nel decreto ingiuntivo opposto e del compenso professionale per il presente procedimento. SE DEL CASO: con condanna del sig. al risarcimento del danno che dovesse essere ritenuto Parte_1 equo ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, III comma, c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2023, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2023 emesso dal Tribunale di Modena il 13 febbraio
2023, con il quale era stato condannato alla riconsegna in favore di COMITAL S.R.L. di tre autovetture: una NZ tg. DN387RR, una GE OV VO tg. FG284PA e una PO NA tg.
GE591TK.
L'opponente eccepiva la legittima detenzione delle autovetture ER e PO in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito asseritamente sottoscritto con Comital S.r.l. in data 15 luglio 2021, nonché il difetto di legittimazione passiva rispetto alla GE OV, sostenendo che quest'ultima sarebbe detenuta dalla moglie sig.ra Parte_2
2 di 8 Si costituiva Comital S.r.l. contestando integralmente l'opposizione e disconoscendo formalmente il contratto di comodato prodotto dall'opponente, eccependone la manifesta falsità per una serie di elementi di fatto e di diritto dettagliatamente esposti. La convenuta opposta chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Con ordinanza del 29 novembre 2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle autovetture PO e ER, rilevando la sussistenza di plurimi elementi che inducevano a dubitare dell'attendibilità del contratto di comodato.
Seguiva fase istruttoria con deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. L'opponente richiedeva consulenza tecnica grafologica per verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di comodato, mentre la convenuta opposta si opponeva all'istanza per mancata produzione dell'originale del documento e assenza di scritture comparative.
All'udienza del 9 aprile 2024, il Giudice ammetteva la prova testimoniale e l'interrogatorio formale delle parti, nonché la consulenza tecnica grafologica richiesta dall'opponente, disponendo la nomina della dott.ssa quale consulente tecnico d'ufficio. Persona_1
All'udienza del 9 ottobre 2024 si procedeva all'assunzione della prova testimoniale e all'interrogatorio formale delle parti. La consulenza tecnica grafologica si concludeva con deposito di elaborato peritale in data 21 febbraio 2025.
Con ordinanza del 6 maggio 2025, il Giudice rigettava l'istanza di revisione della CTU formulata dall'opponente e, ritenendo sufficientemente istruita la causa, rinviava all'udienza del 5 luglio 2025 per la discussione con termine per note conclusive.
Le parti depositavano le rispettive note conclusive nei termini assegnati, confermando le conclusioni già spiegate negli atti introduttivi.
***
I. Premesse processuali e inquadramento dell'azione.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 420/2023 emesso dal Tribunale di Modena il 13 febbraio 2023, con il quale era stato condannato alla riconsegna in favore di Comital S.r.l. di tre autovetture: una NZ tg.
DN387RR, una GE OV VO tg. FG284PA e una PO NA tg. GE591TK.
Prima di procedere all'esame del merito della controversia, occorre inquadrare i principi che governano l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
3 di 8 Come noto, nell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena avente ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Pur verificandosi un'inversione meramente formale dei ruoli processuali, con il debitore ingiunto che assume la veste di attore in opposizione e il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le rispettive posizioni originarie. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato.
Nel caso di specie, Comital S.r.l. deve dimostrare il proprio diritto alla restituzione dei beni, mentre sul sig. grava l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale pretesa. Pt_1
II. Qualificazione giuridica del rapporto e dell'azione.
Nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie, tra le parti è intercorso un rapporto di comodato avente ad oggetto i beni mobili in questione. Tale rapporto, pur non formalizzato per iscritto, ha trovato la propria origine nella volontà di Comital S.r.l. di concedere in uso gratuito i veicoli al sig.
nell'ambito dei pregressi rapporti societari e della volontà di alleviare le difficoltà economiche Pt_1 dell'ex socio.
Che si tratti di comodato e non di mera tolleranza è possibile affermarlo, tenuto conto della natura e qualità dei beni oggetto di uso (autovetture di pregio del valore complessivo di diverse decine di migliaia di euro). Non può infatti qualificarsi come semplice tolleranza un rapporto che ha comportato la consegna stabile e continuativa di beni mobili di rilevante valore economico per un periodo così prolungato.
Tuttavia, tale rapporto deve qualificarsi come comodato di tipo precario, e non come comodato a termine come invece qualificato dall'opponente.
Come definito dall'art. 1803 del Codice civile, il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, ed è essenzialmente gratuito.
Le risultanze istruttorie hanno chiaramente evidenziato quanto segue:
- in relazione alla NZ targata DN387RR, il teste ha confermato che Testimone_1
l'autovettura "veniva acquistata in data 10 marzo 2011 da Comital S.r.l. e fin da subito utilizzata, senza formalità alcuna, dal Signor quale socio”; Parte_1
- in relazione alla PO NA targata GE591TK, dalle testimonianze è emerso che anche tale veicolo fu messo a disposizione del sig. senza il rispetto di particolari formalità, Pt_1 nell'ambito dei rapporti esistenti tra le parti;
4 di 8 - in relazione alla GE OV VO targata FG284PA, le deposizioni testimoniali hanno chiarito che, pur essendo il veicolo utilizzato dalla moglie del sig. sig.ra la Pt_1 Parte_2 consegna dello stesso fu effettuata direttamente in favore del sig. Come dichiarato dal Pt_1
"era stato lui ad intercedere col Signor affinché concedesse Testimone_1 Parte_3
l'utilizzo anche di detta vettura al e che fosse poi questi a farla guidare anche alla moglie”. Pt_1
Emerge quindi con chiarezza che tutti e tre i veicoli erano stati concessi in uso al sig. ell'ambito Pt_1 di un rapporto di comodato precario, caratterizzato dall'assenza di formalità e dalla fiducia della concessione.
Ne consegue che l'azione promossa da Comital S.r.l. deve essere qualificata come personale restitutoria fondata su un rapporto di comodato precario, e non come azione di rivendicazione basata sul più gravoso onere probatorio della proprietà.
Infatti, nel contratto di comodato, poiché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione ha soltanto l'onere di dimostrare la consegna e il rifiuto della restituzione e non anche di provare il suo diritto di proprietà.
III. L'inopponibilità del contratto di comodato scritto.
L'opponente ha tentato di dimostrare l'esistenza di un contratto scritto di comodato a termine datato 15 luglio 2021, che avrebbe legittimato la detenzione dei veicoli fino al 2031.
Tuttavia, tale documento è risultato apocrifo e quindi inopponibile alla società convenuta.
A) I risultati della consulenza tecnica grafologica.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ha concluso che "le sottoscrizioni Persona_1 apposte sul documento 'Contratto di comodato d'uso' identificate con la sigla x1 e x2, non sono riconducibili alla mano del Signor ma sono apocrife frutto di imitazione a mano libera Parte_3 di un campione di firma autografo".
Tale risultanza, ottenuta attraverso un'analisi comparativa rigorosa con le firme sicuramente olografe del sig. costituisce prova decisiva della non autenticità del documento. Come stabilito da Parte_3 consolidata giurisprudenza, la consulenza tecnica grafologa che accerti con alta probabilità l'attribuibilità
o meno delle firme costituisce prova del fatto in base al principio della preponderanza dell'evidenza.
B) Le incongruenze cronologiche.
Ulteriori elementi hanno confermato l'inattendibilità del documento:
- data di immatricolazione della PO: il contratto reca la data del 15 luglio 2021 e indica la targa
GE591TK della PO NA, ma dalla carta di circolazione risulta che il veicolo è stato
5 di 8 immatricolato solo il 29 luglio 2021, rendendo impossibile la conoscenza della targa al momento della presunta sottoscrizione;
- assenza del sig. nel periodo dal 10 al 21 luglio 2021, il sig. si trovava Parte_3 Parte_3 in vacanza in Sardegna, come attestato dai biglietti aerei prodotti e confermato dalla testimonianza della moglie, sig.ra Testimone_2
- mancata trascrizione al PRA: il contratto non è mai stato trascritto presso il Pubblico Registro
Automobilistico, come previsto dalle circolari ministeriali per i comodati di durata superiore a 30 giorni.
C) Le testimonianze assunte in corso di causa.
Anche le testimonianze acquisite non consentono di affermare che tra le parti sia intervenuta la conclusione del contratto di comodato scritto allegato dall'opponente.
Il teste, ha smentito l'esistenza del contratto: la testimonianza del figlio Testimone_1 dell'opponente, lungi dall'essere inficiata dai rapporti difficili intercorsi con il padre, trova corrispondenza con tutti gli altri elementi probatori sopra indicati, confermando l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Il teste indicato dall'opponente, nulla ha saputo riferire circa l'effettiva sottoscrizione del Tes_3 contratto de quo, limitandosi a dichiarare di aver visto e firmare un Parte_1 Parte_3 documento sulla scrivania", senza però essere in grado di identificarlo con certezza come il contratto prodotto.
IV. La legittimazione passiva rispetto alla GE OV.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla sostenendo CP_3 che il veicolo sarebbe detenuto dalla moglie, sig.ra Tale eccezione è priva di fondamento. Parte_2
Dalle risultanze istruttorie è emerso che:
- la GE OV è stata acquistata da Comital S.r.l. dal concordato preventivo di nel CP_4
2020, come documentato dalla fattura e dalla contabile bancaria prodotte;
- la consegna del veicolo è avvenuta direttamente al sig. come confermato dalla prova Pt_1 orale. In particolare, il teste ha dichiarato che "in vigenza del concordato Testimone_1 preventivo di e in attesa della vendita concorsuale della vettura GE OV tg FG CP_4
284PA, veniva acconsentito al Signor di conservarne il possesso, il quale la Parte_1 lasciava in uso alla moglie OR e che il sig. "aveva chiesto Parte_2 Parte_1 al Signor di acquistare la vettura GE OV dal concordato preventivo di Parte_3 per evitarne la vendita a terzi perché egli aveva la necessità di concederla in uso alla CP_4
6 di 8 moglie". Lo stesso teste ha precisato che era stato lui ad intercedere col Signor Parte_3 affinché concedesse l'utilizzo anche di detta vettura al e che fosse poi questi a farla Pt_1 guidare anche alla moglie;
- anche lo stesso opponente, durante l'interrogatorio formale, ha confermato che "in vigenza del concordato preventivo di e in attesa della vendita concorsuale della vettura GE CP_4
OV tg FG 284PA, veniva acconsentito al Signor di conservarne il possesso, Parte_1 il quale la lasciava in uso alla moglie OR . Parte_2
Non è mai intervenuto alcun rapporto diretto tra Comital S.r.l. e la sig.ra essendo la Parte_2 consegna avvenuta esclusivamente nei confronti del sig. Pt_1
Anche qualora si ammettesse che il veicolo sia utilizzato dalla moglie dell'opponente, ciò non escluderebbe la legittimazione passiva del sig. che rimane il soggetto che ha ricevuto la Pt_1 consegna del bene e che deve rispondere della sua restituzione.
La prova orale ha quindi dimostrato che la GE OV è stata consegnata direttamente al sig. Pt_1 nell'ambito del rapporto di comodato precario sopra descritto, e che l'eventuale uso da parte della moglie costituisce una mera articolazione interna di tale rapporto, senza alcuna rilevanza nei confronti di Comital
S.r.l.
V. La cessazione del rapporto di comodato precario.
Il rapporto di comodato precario intercorso tra le parti deve ritenersi concluso con la richiesta di restituzione formulata da Comital S.r.l.
Come previsto dall'art. 1810 del Codice civile, nel comodato senza determinazione di durata il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Nel caso di specie, il deterioramento dei rapporti tra le parti, documentato dalle denunce presentate e dalle diffide inviate, ha legittimato Comital S.r.l. a richiedere la restituzione immediata dei veicoli, venendo meno le ragioni di fiducia che avevano giustificato la concessione in uso.
Come noto, nel rapporto di comodato precario senza determinazione di durata, il comodante può richiedere ad nutum la restituzione del bene mediante semplice richiesta, determinando l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa.
VI. L'opposizione risulta pertanto infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
VII. Sulle spese processuali
Le spese processuali e di consulenza tecnica seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc, dovendo pertanto essere poste a carico dell'opponente soccombente.
7 di 8 La liquidazione viene effettuata in base ai parametri medi previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. modd., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa), della natura della controversia e dell'attività svolta dai difensori della convenuta vittoriosa.
Non ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc. essendo comunque emerso dall'istruttoria che tra le parti vi era in effetti un rapporto di comodato, seppure non nei termini prospettati dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2023 del 13 febbraio 2023 e per l'effetto condanna il sig. alla riconsegna in favore di Comital S.r.l. delle autovetture ER- Parte_1
Benz tg. DN387RR, GE OV VO tg. FG284PA e PO NA tg. GE591TK;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta opposta;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta in euro 7.616 per compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 8 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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