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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 87/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PISAPIA CIOFFI GIANMARCO, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 24.01.2023 dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1 legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 253/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che nato a [...] il [...] è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Parte_1 assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88) nonché portatore di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge
104/92;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 21.02.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Adenocarcinoma prostatico in terapia ormonale in follow up negativo. 2) Diabete mellito tipo 2 insulinodipendente. 3) Artrosi polidistrettuale a prevalente impegno delle ginocchia con deambulazione possibile con appoggio e supervisione di terzi. 4) Maculopatia con visus spento OD e visus 2/10 OS. 5) Declino cognitivo ingravescente”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Per quanto detto si ritiene che di anni 84, presenta un complesso morboso tale da Parte_1 determinare la totale e permanente inabilità e la necessità di assistenza continua non essendo autonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita e, quindi, ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° Gennaio 2023; da tale data è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto
Pag. 2 di 3 del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova a far data Parte_1 dal 01.01.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) Pone le spese relative alla CTU a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 87/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PISAPIA CIOFFI GIANMARCO, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 24.01.2023 dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1 legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 253/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che nato a [...] il [...] è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Parte_1 assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88) nonché portatore di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge
104/92;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 21.02.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Adenocarcinoma prostatico in terapia ormonale in follow up negativo. 2) Diabete mellito tipo 2 insulinodipendente. 3) Artrosi polidistrettuale a prevalente impegno delle ginocchia con deambulazione possibile con appoggio e supervisione di terzi. 4) Maculopatia con visus spento OD e visus 2/10 OS. 5) Declino cognitivo ingravescente”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Per quanto detto si ritiene che di anni 84, presenta un complesso morboso tale da Parte_1 determinare la totale e permanente inabilità e la necessità di assistenza continua non essendo autonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita e, quindi, ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° Gennaio 2023; da tale data è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto
Pag. 2 di 3 del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova a far data Parte_1 dal 01.01.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) Pone le spese relative alla CTU a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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