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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RI IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7364/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Elena Boccanfuso, Guglielmo Abbate, ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), nella Via Mazzocchi, 143, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Controparte_1
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, tutti rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Controparte_2 CP_3 CP_4
elettivamente domiciliati presso l'Ufficio IX – Ambito Territoriale per la
[...]
Provincia di Caserta, Via Lubich n.6
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data il 14.11.2022 la ricorrente in epigrafe indicata, docente di
Scuola dell'Infanzia, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di
LO (CE) con contratto a tempo determinato, ha convenuto in giudizio il
[...]
al fine di accertare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale Controparte_1 docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e maturata nell'a.s. 2017/2018 in cui ha prestato servizio in virtù di distinti contratti a tempo determinato dal 15.11.2017 sino al 18.6.2018 e, per l'effetto, veder condannato il convenuto al pagamento CP_1
1 della somma spettante pari ad € 568,85, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese vinte, con attribuzione.
A fondamento della propria pretesa ha dedotto di non aver percepito in quanto titolare di supplenze temporanee tale indennità, benché non vi fosse alcuna differenza tra il servizio prestato e quello prestato dai docenti con supplenza annuale.
Ha quindi argomentato in ordine all'illegittimità e alla discriminatorietà della mancata corresponsione di tale indennità, riconosciuta invece ai soli docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, anche alla luce dei principi eurounitari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 25.9.2023, si è costituito per il tramite dell'articolazione territoriale il convenuto resistendo al CP_1 ricorso con varie argomentazioni ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La docente ricorrente agisce per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito e disciplinato dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del
15.03.2001 “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Con maggiore precisione ed al fine di analizzare il quadro normativo di riferimento, si osserva che l'art. 7 del CCNL 2001 rubricato “Retribuzione professionale docenti” dispone:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso
2 individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
Sulla base di tale disposizione, senza che quest'ultima operi alcuna distinzione in base alla natura temporanea o annuale della supplenza, il ha ritenuto di non dover CP_1 corrispondere la retribuzione professionale docenti nei confronti dei titolari di supplenze brevi e temporanee.
L'interpretazione sostenuta dall'amministrazione scolastica si fonda sull'espresso richiamo operato dal comma 3 dell'art. 7 all'art. 25 del CCNI del 1999, laddove dispone che: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999». Ha infatti desunto da tale richiamo che l'emolumento può essere riconosciuto solo ai supplenti annuali (31.08) e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30.06).
Tuttavia, tale assunto non appare condivisibile alla luce del dato letterale della previsione contrattuale in questione che rinvia all'art. 25 del CCNI al fine di individuare le modalità di corresponsione del nuovo trattamento, come sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione
(cfr. Cass. lav n. 20015/2018) la quale ha statuito che: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.".
Peraltro, non vi sono ragioni per ritenere non compatibile la retribuzione professionale docente con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia, giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si
3 pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Secondo la Suprema Corte, la retribuzione professionale docenti è un emolumento di natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) ragione per cui rientra nelle «condizioni di impiego» in virtù delle quali, come disposto dalla clausola 4 dell'Accoro quadro gli assunti a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Ne discende che non apparendo sussistere significative diversificazioni nello svolgimento delle attività didattiche da parte dei supplenti temporanei, deve ritenersi che il richiamo all'art. 25 del CCNI del 1999 ha la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, e non già quella di limitare la platea dei destinatari del trattamento accessorio.
Come è noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra
4 impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (GO
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
Va poi osservato che se si condividesse l'interpretazione data dal della normativa CP_1 contrattuale interna, oltre al fatto che tale interpretazione si pone in contrasto con i principi del diritto sovrannazionale, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti anche in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D.lgs.
n. 297/1994 che estende al personale docente e educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo senza effettuare alcuna distinzione.
In conclusione, si deve ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo (cfr. in tal senso Cass. sez. lav. ord. 5 marzo 2020, n. 6293).
D'altra parte, ritenere la retribuzione professionale docenti incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese.
Così riassunte le norme e i principi che regolano la materia, ne consegue che, nel caso in esame, venendo in rilievo proprio il principio di non discriminazione sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001, la disparità di trattamento economica può essere giustificata solo laddove il datore di lavoro provi che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito.
5 Prova che nel caso di specie è del tutto mancata in quanto il si è costituto in CP_1 giudizio limitandosi esclusivamente a ribadire l'interpretazione secondo la quale la retribuzione professionale va riconosciuta ai soli docenti a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Sicché alla luce dei principi esposti, non sussistendo alcuna prova di diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici dell'Amministrazione scolastica, deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive maturate nel corso dell'incarico di supplenza temporanea.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal
. CP_1
Al riguardo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. il diritto all'ottenimento di somme da corrispondersi periodicamente deve essere fatto valere entro cinque anni dalle singole scadenze, non condividendosi l'interpretazione della difesa di parte ricorrente secondo cui la decorrenza del termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto lavorativo. Inn tal senso si richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 36197/2023 secondo cui “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus”.
Ciò posto, considerato che la pretesa creditoria azionata da parte ricorrente concerne l'anno scolastico 2017/2018 ed è documentato che in tale annualità la stessa abbia prestato servizio, senza soluzione di continuità, in virtù di distinti contratti di supplenza con decorrenza dall'8.11.2017 sino al 18.6.2018 e che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso avvenuta in data 23.3.2023, devono ritenersi irrimediabilmente prescritti i crediti retributivi maturati sino al 22.3.2018.
Venendo ora alla determinazione dell'importo spettante alla docente a titolo di retribuzione professionale, il calcolo deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 25, co. 4 e 5, del CCNI del 1999, a norma dei quali l'emolumento spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le
6 situazioni di stato assimilate al servizio (comma 4) e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5).
Pertanto, tenuto conto della parziale prescrizione del credito, dell'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, essendo provato che nell'a.s.
2017/2018 la ricorrente ha lavorato in virtù di contratto a tempo parziale per 12 ore settimanali per 89 giorni, va riconosciuto in favore della ricorrente un credito pari a €
229,05.
Conseguentemente l'Amministrazione scolastica convenuta va condannata a corrispondere alla docente le differenze retributive maturate nell'importo innanzi determinato, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite vanno compensate per la metà tenuto conto della soccombenza reciproca. La restante metà è posta a carico del convenuto ed è liquidata come in dispositivo CP_1 tenuto conto del mancato svolgimento dell'attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti maturata in relazione al servizio prestato nell'a.s.
2017/2018 nei limiti della prescrizione quinquennale e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore a corrispondere alla ricorrente l'importo Controparte_1 di € 229,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
2) condanna il , in persona del p.t., al pagamento della metà Controparte_1 CP_5 delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 130,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distarsi a favore dei procuratori antistatari. Compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni
Il Giudice del lavoro
RI IN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RI IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7364/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Elena Boccanfuso, Guglielmo Abbate, ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), nella Via Mazzocchi, 143, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Controparte_1
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, tutti rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Controparte_2 CP_3 CP_4
elettivamente domiciliati presso l'Ufficio IX – Ambito Territoriale per la
[...]
Provincia di Caserta, Via Lubich n.6
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data il 14.11.2022 la ricorrente in epigrafe indicata, docente di
Scuola dell'Infanzia, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di
LO (CE) con contratto a tempo determinato, ha convenuto in giudizio il
[...]
al fine di accertare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale Controparte_1 docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e maturata nell'a.s. 2017/2018 in cui ha prestato servizio in virtù di distinti contratti a tempo determinato dal 15.11.2017 sino al 18.6.2018 e, per l'effetto, veder condannato il convenuto al pagamento CP_1
1 della somma spettante pari ad € 568,85, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese vinte, con attribuzione.
A fondamento della propria pretesa ha dedotto di non aver percepito in quanto titolare di supplenze temporanee tale indennità, benché non vi fosse alcuna differenza tra il servizio prestato e quello prestato dai docenti con supplenza annuale.
Ha quindi argomentato in ordine all'illegittimità e alla discriminatorietà della mancata corresponsione di tale indennità, riconosciuta invece ai soli docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, anche alla luce dei principi eurounitari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 25.9.2023, si è costituito per il tramite dell'articolazione territoriale il convenuto resistendo al CP_1 ricorso con varie argomentazioni ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La docente ricorrente agisce per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito e disciplinato dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del
15.03.2001 “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Con maggiore precisione ed al fine di analizzare il quadro normativo di riferimento, si osserva che l'art. 7 del CCNL 2001 rubricato “Retribuzione professionale docenti” dispone:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso
2 individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
Sulla base di tale disposizione, senza che quest'ultima operi alcuna distinzione in base alla natura temporanea o annuale della supplenza, il ha ritenuto di non dover CP_1 corrispondere la retribuzione professionale docenti nei confronti dei titolari di supplenze brevi e temporanee.
L'interpretazione sostenuta dall'amministrazione scolastica si fonda sull'espresso richiamo operato dal comma 3 dell'art. 7 all'art. 25 del CCNI del 1999, laddove dispone che: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999». Ha infatti desunto da tale richiamo che l'emolumento può essere riconosciuto solo ai supplenti annuali (31.08) e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30.06).
Tuttavia, tale assunto non appare condivisibile alla luce del dato letterale della previsione contrattuale in questione che rinvia all'art. 25 del CCNI al fine di individuare le modalità di corresponsione del nuovo trattamento, come sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione
(cfr. Cass. lav n. 20015/2018) la quale ha statuito che: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.".
Peraltro, non vi sono ragioni per ritenere non compatibile la retribuzione professionale docente con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia, giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si
3 pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Secondo la Suprema Corte, la retribuzione professionale docenti è un emolumento di natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) ragione per cui rientra nelle «condizioni di impiego» in virtù delle quali, come disposto dalla clausola 4 dell'Accoro quadro gli assunti a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Ne discende che non apparendo sussistere significative diversificazioni nello svolgimento delle attività didattiche da parte dei supplenti temporanei, deve ritenersi che il richiamo all'art. 25 del CCNI del 1999 ha la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, e non già quella di limitare la platea dei destinatari del trattamento accessorio.
Come è noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra
4 impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (GO
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
Va poi osservato che se si condividesse l'interpretazione data dal della normativa CP_1 contrattuale interna, oltre al fatto che tale interpretazione si pone in contrasto con i principi del diritto sovrannazionale, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti anche in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D.lgs.
n. 297/1994 che estende al personale docente e educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo senza effettuare alcuna distinzione.
In conclusione, si deve ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo (cfr. in tal senso Cass. sez. lav. ord. 5 marzo 2020, n. 6293).
D'altra parte, ritenere la retribuzione professionale docenti incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese.
Così riassunte le norme e i principi che regolano la materia, ne consegue che, nel caso in esame, venendo in rilievo proprio il principio di non discriminazione sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001, la disparità di trattamento economica può essere giustificata solo laddove il datore di lavoro provi che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito.
5 Prova che nel caso di specie è del tutto mancata in quanto il si è costituto in CP_1 giudizio limitandosi esclusivamente a ribadire l'interpretazione secondo la quale la retribuzione professionale va riconosciuta ai soli docenti a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Sicché alla luce dei principi esposti, non sussistendo alcuna prova di diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici dell'Amministrazione scolastica, deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive maturate nel corso dell'incarico di supplenza temporanea.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal
. CP_1
Al riguardo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. il diritto all'ottenimento di somme da corrispondersi periodicamente deve essere fatto valere entro cinque anni dalle singole scadenze, non condividendosi l'interpretazione della difesa di parte ricorrente secondo cui la decorrenza del termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto lavorativo. Inn tal senso si richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 36197/2023 secondo cui “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus”.
Ciò posto, considerato che la pretesa creditoria azionata da parte ricorrente concerne l'anno scolastico 2017/2018 ed è documentato che in tale annualità la stessa abbia prestato servizio, senza soluzione di continuità, in virtù di distinti contratti di supplenza con decorrenza dall'8.11.2017 sino al 18.6.2018 e che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso avvenuta in data 23.3.2023, devono ritenersi irrimediabilmente prescritti i crediti retributivi maturati sino al 22.3.2018.
Venendo ora alla determinazione dell'importo spettante alla docente a titolo di retribuzione professionale, il calcolo deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 25, co. 4 e 5, del CCNI del 1999, a norma dei quali l'emolumento spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le
6 situazioni di stato assimilate al servizio (comma 4) e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5).
Pertanto, tenuto conto della parziale prescrizione del credito, dell'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, essendo provato che nell'a.s.
2017/2018 la ricorrente ha lavorato in virtù di contratto a tempo parziale per 12 ore settimanali per 89 giorni, va riconosciuto in favore della ricorrente un credito pari a €
229,05.
Conseguentemente l'Amministrazione scolastica convenuta va condannata a corrispondere alla docente le differenze retributive maturate nell'importo innanzi determinato, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite vanno compensate per la metà tenuto conto della soccombenza reciproca. La restante metà è posta a carico del convenuto ed è liquidata come in dispositivo CP_1 tenuto conto del mancato svolgimento dell'attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti maturata in relazione al servizio prestato nell'a.s.
2017/2018 nei limiti della prescrizione quinquennale e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore a corrispondere alla ricorrente l'importo Controparte_1 di € 229,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
2) condanna il , in persona del p.t., al pagamento della metà Controparte_1 CP_5 delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 130,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distarsi a favore dei procuratori antistatari. Compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni
Il Giudice del lavoro
RI IN
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