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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/10/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 925/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 26.7.1986, rappresentata e difesa dall'avv. CIOTTI MARIA TERESA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE contumace –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.6.2024 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...]
. CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10.6.2009.
Dalla loro unione non sono nati figli.
1 Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non è comparso né si è costituito in giudizio, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza ex art.473-bis.21 c.p.c., il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di porre in essere attività istruttoria e di emettere provvedimenti provvisori, ha invitato il difensore della ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione ex art.473-bis.22, comma 4, c.p.c., il quale ha precisato le conclusioni come da ricorso.
2. Sulla giurisdizione
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità.
Non risulta dirimente che il matrimonio sia stato celebrato all'estero, né che la ricorrente non abbia chiarito se abbia ottenuto la cittadinanza italiana: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 1111/2019, ratione temporis applicabile, risultando entrambi i coniugi residenti in Italia (Cfr. doc. n. 2 e n. 3 di parte ricorrente).
Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, deve richiamarsi il Regolamento 1259/2010, il cui art. 4 sancisce espressamente il principio universalistico relativamente al suo ambito di applicazione: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
Tanto premesso, si osserva che nessuna delle parti ha operato una specifica ed espressa scelta in ordine alla legge applicabile, ragione per cui, in ossequio all'art. 8 del Regolamento, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, risultando entrambi le parti residenti in Italia, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett a)
Reg. 1259/2010 si applica, in mancanza di scelta, la legge italiana.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 In particolare, la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di tollerabilità della convivenza.
Quanto poi agli aspetti economici nessuna richiesta di mantenimento è stata proposta da parte ricorrente, per cui nulla va disposto sul punto.
4. Il regime delle spese
Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritengono sussistenti i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONSO (PD) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 2, parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009);
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 15.10.2024.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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