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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10291 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice LA RA all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 17561/2025 R.G. promossa da:
n persona del l.r.p.t., parte opponente, con il patrocinio dell'avv. Laura Cortelli Parte_1
contro
:
, parte opposta con il patrocinio dell'avv. Sergio Cupellini Controparte_1
OGGETTO: retribuzione e responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs n. 276/2003
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2025, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
2700/2025 del Tribunale di Roma sez lavoro, notificato l'11.04.2025, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore del sig. di € 2.610,17 a titolo di spettanze di fine rapporto, oltre Controparte_1 gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione deduceva che detto pagamento era stato intimato ad quale Pt_1 committente responsabile ex art. 29 d.lgs n. 276; che il sig. aveva lavorato alle dipendenze di CP_1
IC Consorzio Stabile a.r. , cui aveva conferito un appalto di servizi;
chiedeva l'integrazione del Pt_1 contraddittorio nei confronti di al fine di accertare sia la fondatezza della Controparte_2 somma lamentata sia che il d.i. fosse l'unico fatto valere per il credito individuato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo al GL l'accoglimento dell'opposizione con con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva dichiararsi la cessata materia Controparte_1 del contendere per avere ricevuto nelle more del giudizio il pagamento delle spettanze di fine rapporto da parte di IC Servizi Consorzio Stabile. Deduceva che detto pagamento era stato effettuato solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo de quo, in data 28 maggio 2025.
Deduceva di essere stato assunto dalla con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3 indeterminato, con qualifica di operaio, inquadrato nel livello 3 del CCNL "Pulizie e Servizi
pagina 1 di 3 Integrati/Multiservizi", con rapporto di lavoro a tempo parziale al 90%; di aver lavorato sull'appalto che il rapporto di lavoro aveva avuto decorrenza dal 01.04.2024 ed era cessato in data Pt_1
151.01.2025; che alla cessazione del rapporto con non gli erano state corrisposte le Controparte_3 competenze di fine rapporto (mensilità di gennaio 2025, ratei mensilità aggiuntive e tfr); che ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs n. 276/03 sussisteva la responsabilità solidale di , quale committente Pt_1 dell'appalto. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 15 ottobre 2025 aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere ma Pt_1 chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Indi la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per essere stata CP_ la parte opposta, nelle more del giudizio, interamente soddisfatta nel suo credito ad opera di CP_3
[...
suo datore di lavoro.
Quanto alle spese di lite le stesse devono porsi a carico di , quale soccombente virtuale. Pt_1
Invero la presente opposizione si basa unicamente sulla richiesta di di integrare il Pt_1 contraddittorio nei confronti di quale società appaltatrice, al fine di accertare che il Controparte_3 pagamento da parte della committente non determinasse un indebito arricchimento dell'opposto o Pt_1 che comunque il d.i. emesso fosse l'unico relativo al credito vantato.
L'assunto di parte opponente appare privo di fondamento non essendo contestata l'esistenza del contratto di appalto tra , quale committente, e quale appaltatrice. Peraltro il tfr Pt_1 Controparte_3 vantato da parte opposta risulta documentato da documenti di provenienza datoriale, quali le buste paga emesse da Parimenti documentata appare anche l'assegnazione di parte opposta Controparte_3 all'appalto (vedi verbale cambio appalto sub doc. fasc. monitorio). Pt_1
Dunque appare palese l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 29 co. 2 d.lgs n. 276/03, che prevede una responsabilità solidale della parte committente per i crediti di natura prettamente retributiva vantati dai dipendenti della società appaltatrice.
La ratio di tale norma è quella di agevolare il recupero dei crediti retributivi dei lavoratori, consentendo loro di agire direttamente nei confronti del soggetto committente dell'appalto, senza necessità di far partecipare al giudizio il datore di lavoro/appaltatore e senza l'obbligo di sua preventiva escussione.
Sicchè in assenza di contestazioni sull'esistenza del contratto di appalto e sulle spettanze di fine rapporto, l'opposizione appare priva di fondamento, risultando il d.i. correttamente emesso. pagina 2 di 3 Pertanto deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in Pt_1 dispositivo, con applicazione delle sole fasi di studio e introduzione della causa, nonché dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
CONDANNA A RIFONDERE ALLA PARTE OPPOSTA LE SPESE DI LITE, CHE Pt_1
LIQUIDA IN € 657,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 15 ottobre 2025
La Giudice
LA RA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice LA RA all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 17561/2025 R.G. promossa da:
n persona del l.r.p.t., parte opponente, con il patrocinio dell'avv. Laura Cortelli Parte_1
contro
:
, parte opposta con il patrocinio dell'avv. Sergio Cupellini Controparte_1
OGGETTO: retribuzione e responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs n. 276/2003
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2025, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
2700/2025 del Tribunale di Roma sez lavoro, notificato l'11.04.2025, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore del sig. di € 2.610,17 a titolo di spettanze di fine rapporto, oltre Controparte_1 gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione deduceva che detto pagamento era stato intimato ad quale Pt_1 committente responsabile ex art. 29 d.lgs n. 276; che il sig. aveva lavorato alle dipendenze di CP_1
IC Consorzio Stabile a.r. , cui aveva conferito un appalto di servizi;
chiedeva l'integrazione del Pt_1 contraddittorio nei confronti di al fine di accertare sia la fondatezza della Controparte_2 somma lamentata sia che il d.i. fosse l'unico fatto valere per il credito individuato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo al GL l'accoglimento dell'opposizione con con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva dichiararsi la cessata materia Controparte_1 del contendere per avere ricevuto nelle more del giudizio il pagamento delle spettanze di fine rapporto da parte di IC Servizi Consorzio Stabile. Deduceva che detto pagamento era stato effettuato solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo de quo, in data 28 maggio 2025.
Deduceva di essere stato assunto dalla con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3 indeterminato, con qualifica di operaio, inquadrato nel livello 3 del CCNL "Pulizie e Servizi
pagina 1 di 3 Integrati/Multiservizi", con rapporto di lavoro a tempo parziale al 90%; di aver lavorato sull'appalto che il rapporto di lavoro aveva avuto decorrenza dal 01.04.2024 ed era cessato in data Pt_1
151.01.2025; che alla cessazione del rapporto con non gli erano state corrisposte le Controparte_3 competenze di fine rapporto (mensilità di gennaio 2025, ratei mensilità aggiuntive e tfr); che ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs n. 276/03 sussisteva la responsabilità solidale di , quale committente Pt_1 dell'appalto. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 15 ottobre 2025 aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere ma Pt_1 chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Indi la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per essere stata CP_ la parte opposta, nelle more del giudizio, interamente soddisfatta nel suo credito ad opera di CP_3
[...
suo datore di lavoro.
Quanto alle spese di lite le stesse devono porsi a carico di , quale soccombente virtuale. Pt_1
Invero la presente opposizione si basa unicamente sulla richiesta di di integrare il Pt_1 contraddittorio nei confronti di quale società appaltatrice, al fine di accertare che il Controparte_3 pagamento da parte della committente non determinasse un indebito arricchimento dell'opposto o Pt_1 che comunque il d.i. emesso fosse l'unico relativo al credito vantato.
L'assunto di parte opponente appare privo di fondamento non essendo contestata l'esistenza del contratto di appalto tra , quale committente, e quale appaltatrice. Peraltro il tfr Pt_1 Controparte_3 vantato da parte opposta risulta documentato da documenti di provenienza datoriale, quali le buste paga emesse da Parimenti documentata appare anche l'assegnazione di parte opposta Controparte_3 all'appalto (vedi verbale cambio appalto sub doc. fasc. monitorio). Pt_1
Dunque appare palese l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 29 co. 2 d.lgs n. 276/03, che prevede una responsabilità solidale della parte committente per i crediti di natura prettamente retributiva vantati dai dipendenti della società appaltatrice.
La ratio di tale norma è quella di agevolare il recupero dei crediti retributivi dei lavoratori, consentendo loro di agire direttamente nei confronti del soggetto committente dell'appalto, senza necessità di far partecipare al giudizio il datore di lavoro/appaltatore e senza l'obbligo di sua preventiva escussione.
Sicchè in assenza di contestazioni sull'esistenza del contratto di appalto e sulle spettanze di fine rapporto, l'opposizione appare priva di fondamento, risultando il d.i. correttamente emesso. pagina 2 di 3 Pertanto deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in Pt_1 dispositivo, con applicazione delle sole fasi di studio e introduzione della causa, nonché dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
CONDANNA A RIFONDERE ALLA PARTE OPPOSTA LE SPESE DI LITE, CHE Pt_1
LIQUIDA IN € 657,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 15 ottobre 2025
La Giudice
LA RA
pagina 3 di 3