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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14135/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14135/2021
Oggi 26 febbraio 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per 'avv. STEFANO BOTTI Parte_1
Per 'avv. GIADA ISIDORI, oggi sostituita dall'avv. Alessandra Polotti Controparte_1
Le parti si riportano alle conclusioni già precisate.
Il g.i. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14135 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
opponente, con l'avv. Stefano Botti
e
Controparte_1
opposta, con l'avv. Giada Isidori
pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che le parti riferiscono concordemente di aver definito transattivamente la lite con rinuncia al decreto ingiuntivo da parte di e rifusione, da parte di quest'ultima, delle spese Controparte_1
in favore del nella misura concordata, con conseguente cessazione della materia del Pt_1
contendere fra le parti (previa revoca del decreto ingiuntivo); rilevato che nulla osta all'accoglimento di tali richieste, che trova riscontro nel tenore della transazione sottoscritta dalle parti (vedila prodotta in data 2.12.2024); rilevato che nulla va disposto quanto alle spese di lite, avendo le parti – come detto – già provveduto alla regolazione delle stesse;
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 3801 ord. in data 10.10.2021 nei confronti del solo opponente e dichiara cessata la materia del contendere fra le parti. Parte_2
Nulla per le spese.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14135/2021
Oggi 26 febbraio 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per 'avv. STEFANO BOTTI Parte_1
Per 'avv. GIADA ISIDORI, oggi sostituita dall'avv. Alessandra Polotti Controparte_1
Le parti si riportano alle conclusioni già precisate.
Il g.i. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14135 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
opponente, con l'avv. Stefano Botti
e
Controparte_1
opposta, con l'avv. Giada Isidori
pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che le parti riferiscono concordemente di aver definito transattivamente la lite con rinuncia al decreto ingiuntivo da parte di e rifusione, da parte di quest'ultima, delle spese Controparte_1
in favore del nella misura concordata, con conseguente cessazione della materia del Pt_1
contendere fra le parti (previa revoca del decreto ingiuntivo); rilevato che nulla osta all'accoglimento di tali richieste, che trova riscontro nel tenore della transazione sottoscritta dalle parti (vedila prodotta in data 2.12.2024); rilevato che nulla va disposto quanto alle spese di lite, avendo le parti – come detto – già provveduto alla regolazione delle stesse;
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 3801 ord. in data 10.10.2021 nei confronti del solo opponente e dichiara cessata la materia del contendere fra le parti. Parte_2
Nulla per le spese.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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