Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4597/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, con sede a Mola di Bari, alla Contrada Pulgatorio km 1, Parte_1
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Mola di Bari, alla Via Tripoli, n. 27, presso l'Avv. Marino Liuzzi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione OPPONENTE E
, con sede in Angri (SA) alla Via Arnedi,23 Controparte_1
C.F. e P.IVA , in persona del presidente p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_2
Giovanni Savarese (c.f. ), giusta procura in atti, entrambi C.F._1 elettivamente dom.ti in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Roma 373 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 880/2021, notificato in data 2/7/2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
, della somma di € 15.950,10 oltre interessi e spese, in forza delle Controparte_1 fatture n. ri 215, 216, 217 del 13.07.2019 e n. 357 del 31.08.2019, per € 12.992,10, nonché di quella ulteriore, pari ad € 2.958,00 quale differenza sulle fatture n. ri 52, 53, 54 e 56 del 25.05.2019, per un totale, quindi, di € 15.950,10. Parte opponente eccepiva di aver tempestivamente denunciato i vizi della merce venduta (angurie) in data 16/7/2019, con riferimento alle spedizioni avvenute nei giorni 8/9/2019 e 10/07/2019. Eccepiva altresì di aver subito un ulteriore danno da perdita di chance: la stessa, infatti, aveva stipulato diversi contratti con altra impresa del settore, la “ Parte_2
N.R.G. 4597/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
mancato guadagno: € 800,00 per ciascun camion;
distruzione: € 1.000,00 per ciascun camion, per un totale di € 17.200,00 (quattro camion), che la stessa ha dovuto, Parte_1 rimborsare in favore della “ Parte_3
Concludeva dunque chiedendo di sentire accogliere le seguenti conclusioni: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria;
condannare la Cooperativa Agricola Europa
[...]
corrispondere in favore della la somma di € 17.200,00, a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno subito. Con vittoria di spese e competenze di lite. In data 23/11/2021 si costituiva la che, in Controparte_1 via preliminare, osservava che, nonostante in data 13.01.2021 fosse stata inviata una missiva con la quale si richiedeva il pagamento dell'importo contenuto nel decreto ingiuntivo oggi opposto, la prima ed unica contestazione, nonché richiesta di pagamento in via riconvenzionale di € 17.200,00, è stata fatta solo in fase di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Eccepiva che, pur trattandosi dei vizi apparenti, rilevabili dall'acquirente con rapido e sommario esame o riconoscibili con la normale diligenza, nulla risultava annotato sui documenti di trasporto, e addirittura la merce, seppure evidentemente viziata, veniva venduta dall'opponente alla che, tra l'altro, chiedeva il Parte_3 risarcimento dei danni all'opponente dopo oltre due anni dalla consegna.
Eccepiva poi che parte opponente aveva contestato solo le fatture n.215 del 13/07/2019, n.216 del 13/07/2019, n.217 del 13/07/2019, n.357 del 31/08/2019, per un totale di € 12.992,10, quindi il residuo importo di € 2.958,00 quale differenza sulle fatture n.52 del 25/05/2019, n.53 del 25/05/2019, n.54 del 25/05/2019, n.56 del 25/05/2019, non veniva contestato. Chiedeva dunque una condanna ex art. 96 c.p.c. Concludeva chiedendo: piaccia all'Ill.mo Giudice Adito così provvedere: 1) In via preliminare: atteso che l'opposizione così come formulata è infondata e inammissibile, nonché non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, chiede concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n 880/2021 ai sensi dell'art.648 c.p.c.; 2) In subordine chiede concedersi l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, pari ad € 2.958,00; 3) Nel merito rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n 880/2021; 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione. In data 14/6/2022 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione.
N.R.G. 4597/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Istruita la causa, escusso il teste di parte opposta, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). In primo luogo, va rilevato che alcuna contestazione ha sollevato l'opponente circa la debenza della somma di € 2958,00 quale differenza sulle fatture n.52 del 25/05/2019, n.53 del 25/05/2019, n.54 del 25/05/2019, n.56 del 25/05/2019. Risultano invece contestate dalle fatture: n.215 del 13/07/2019 per € 3327,48, in relazione alla quale la consegna è avvenuta il 10/7/2019: n.216 del 13/07/2019 per € 3918,10, in relazione alla quale la consegna è avvenuta il 9/7/2019, n.217 del 13/07/2019 per € 3511,04, in relazione alla quale la consegna è avvenuta l'8/7/2019, n.357 del 31/08/2019, per € 2235,00 in relazione alla quale la consegna è avvenuta il 28/8/2019, per un totale di € 12992,10.
N.R.G. 4597/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Parte opponente ha prodotto in giudizio le lettere di contestazione datate 11/7/2019, 12/7/2019, 14/7/2019 e 30/8/2019, delle quali, però non è provata neppure la spedizione. L'art. 1495 c.c. prevede che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. Trattandosi nel caso di specie di vizi apparenti, l'acquirente è decaduto dalla possibilità di far valere gli stessi non avendo provato di aver denunciato i vizi nel termine sopra indicato. L'opposizione va pertanto rigettata. Dal rigetto dell'opposizione discende altresì il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, tra l'altro in alcun modo provato. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza dei convenuti nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4597/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo, n. 880/2021, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4597/2021 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4