Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 183/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, letti gli atti della causa iscritta al n. 183/2024 r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025
sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
c.f. , con sede in Torino in piazza San Carlo n. 156, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Mililli del Foro di Chieti
opponente e
Controparte_1
(p. iva ), con sede in Chieti in via Spezioli n. 30/32, in persona del
[...] P.IVA_2 liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germano Nuzzo e Roberta Di Michelangelo del Foro di
Chieti
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: dichiarazione di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
La si è opposta al decreto ingiuntivo n. 602/2023 emesso da questo Tribunale in data Parte_1
22.12.2023 all'esito del procedimento n. 1718/2023 r.g., notificatole il 29.12.2023, e avente ad oggetto il credito di € 359.935,12 oltre interessi e spese, vantato dalla Confidi Coopcredito s.c. a r.l.-in liquidazione, che aveva chiesto la restituzione delle somme risultanti dal saldo dei conti correnti n. 10832 e 10831 accesi presso la banca opponente e alimentati con fondi della finalizzati a garantire i crediti concessi in Controparte_1
favore delle imprese.
La società opponente ha eccepito la improcedibilità dell'azione per mancata attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione, l'insussistenza del credito della Confidi Coopcredito s.c. a r.l.-in liquidazione,
essendo i conti correnti alimentati con fondi regionali (peraltro indisponibili perché vincolati ad una
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La si è costituta in giudizio chiedendo, in via Parte_2
preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la concessione dei termini per l'avvio della procedura di mediazione, e in subordine, l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186bis c.p.c. di pagamento delle somme non contestate pari ad € 127.185,12 e, nel merito, l'accertamento dell'infondatezza dell'opposizione e conseguentemente, il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Successivamente al deposito delle memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., le trattative al fine di un bonario componimento della controversia si sono concluse all'udienza del 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in cui le parti, avendo dato atto di aver stipulato un accordo transattivo, hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese di lite;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
1. Il Tribunale, lette le note scritte depositate dalle parti, prende atto del fatto che tra esse è
intervenuto un accordo transattivo, che prevede la revoca del decreto ingiuntivo, e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, come concordemente richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti della di garanzia di credito dei commercianti della Regione Controparte_1
Abruzzo s.c. a r.l.-in liquidazione, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti del giudizio;
• revoca il decreto ingiuntivo n. 602/2023 emanato da questo Tribunale il 22.12.2023, nell'ambito del procedimento n. 1718/2023 r.g.;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Chieti, 1.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Marcello Cozzolino