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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9679 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dalle Parte_1 avv.te Carmen Pansini e Caterina D'Accorso, giusta procura allegata al ricorso in opposizione ad avviso di addebito;
- Opponente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
-Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 26/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. N. 314 2024 00031282 83 000 formato in data 9 ottobre 2024 e notificato
16.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 3.131,57, a titolo di contributi Gestione Artigiani, comprensivo di spese di notifica ed oneri di riscossione.
L'opponente deduceva che, con lettera raccomandata a/r n. 66482338289 notificata il 12.04.2023, CP_ l' gli aveva comunicato l'iscrizione nella Gestione artigiani dal 7/2/2023; che in data 9/7/2024 aveva chiesto l'annullamento in autotutela del provvedimento di iscrizione, in quanto a far data dal
7.5.2012 risultava essere dipendente prima della ditta individuale ' e Parte_2 successivamente della società 'INFISSI CORCELLA SRL'; che l'istanza era stata rigettata;
che
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infine aveva ricevuto l'avviso di addebito opposto in relazione ai contributi dovuti per il periodo
2/2023 – 12/2023; che erano insussistenti i presupposti per l'iscrizione nella Gestione Artigiani.
Si costituiva in giudizio l' , che deduceva di aver svolto verifiche amministrative, all'esito delle CP_1 quali aveva provveduto all'annullamento della posizione contributiva del con sgravio Pt_1 dell'avviso di addebito per cui era causa.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' infatti incontroverso – come risulta dalla documentazione in atti – che l' abbia provveduto CP_1 all'integrale sgravio degli importi richiesti con l'avviso di addebito impugnato, riconoscendo sostanzialmente la fondatezza delle pretese dell'opponente, il quale già successivamente all'iscrizione nella Gestione Artigiani e prima dell'emissione dell'avviso di addebito aveva chiesto in autotutela l'annullamento dell'iscrizione medesima, come risulta dalla documentazione depositata.
Pertanto non vi è più ragione per pronunciarsi in ordine al merito della controversia.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd.
“soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie le spese devono essere integralmente poste a carico dell' , considerando che CP_1 lo sgravio è intervenuto in data 8 maggio 2025, a ridosso dell'udienza di discussione. Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
20/12/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore CP_1 delle procuratrici dichiaratesi antistatarie in € 886,00 per compensi (nulla per esborsi), oltre
RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani il 26/5/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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