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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/417
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 417 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
nata a [...] il [...] C.F. residente in [...]nella Parte_1 C.F._1
via Mazzini n. 13, elettivamente domiciliata in Ussana (SU) nella via Vittorio Emanuele II n. 9,
presso lo studio legale dell'avv. Valentina Pia ( – fax 1782202524 – C.F._2
, che la rappresenta ed assiste giusta procura speciale resa in calce alla Email_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore,
appellante
CONTRO
Pagina 1 , nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3
domiciliato in Cagliari alla Via G.B. TUVERI n. 22 presso lo studio legale dell'avv. Michele Viola
(C.F. , pec che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 Email_2
difende in virtù di procura speciale a in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
All'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in
accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata n. 2469/2022:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata in
considerazione anche delle attuali condizioni economiche dell'appellante che vive in stato di
disoccupazione;
2) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza, perché è stata disposta la trattazione
scritta, in contrasto con le regole della trattazione orale ex art. 281 sexties c.p.c.;
3) in via principale e nel merito, in accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di
costituzione in primo grado che si intendono integralmente richiamate, rigettare l'avversa
domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per i
motivi esposti:
1) Pregiudizialmente, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile o
manifestamente infondata.
2) Rigettare l'appello proposto per i motivi di cui alla parte espositiva, confermando la sentenza di
primo grado.
Pagina 2 3) Con vittoria delle spese anche di questo grado di giudizio
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza dell'11 ottobre 2022 svolta nelle forme della trattazione scritta in linea con la proroga delle disposizioni emergenziali in tema di processo civile introdotte dal decreto legge n. 228/2021,
il Tribunale di Cagliari, preso atto che le parti avevano depositato memorie entro i termini assegnati, ha pronunciato la sentenza n. 2333/2022, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza darne lettura, attesa la modalità di svolgimento dell'udienza.
Con tale statuizione il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, il quale Controparte_1
aveva rappresentanto di avere prestato, nell'anno 2013, a , con cui aveva intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale da cui era nato un figlio, la somma di euro 25.000,00 occorrente per l'acquisto di un immobile in Sestu nonché, nello stesso anno, prima che la relazione giungesse definitivamente al termine, l'importo ulteriore di euro 2.500,00 per l'acquisto di una autovettura
Smart. Detti importi, aveva lamentato l'attore, nonostante le ripretute richieste, non gli erano mai stati restituiti dalla . Dal canto proprio, quest'ultima, senza contestare la corresponsione, da Pt_1
parte dell'ex compagno, delle somme in questione, aveva sostenuto essersi trattato di donazione di modico valore, tesi sostenuta dalla anche in sede penale, nel processo instaurato a seguito Pt_1
della denunzia sporta contro il per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. CP_1
Il Tribunale, nel dare atto che fosse pacifica la corresponsione alla da parte del della Pt_1 CP_1
complessiva somma di euro 27.500,00 ha ritenuto che nella specie l'onere probatorio a carico dell'asserito mutuante in ordine all'accordo di prestito e agli obblighi restitutori fosse superato dalle difese della convenuta, cui aveva fatto immediato eco, nei termini ex art. 183 n. 1 cpc, la replica dell'attore laddove aveva sostenuto che, anche se fosse stato appurato il carattere di liberalità
dell'elargizione in denaro, questa sarebbe stata nulla per difetto di forma, con conseguente obbligo restitutorio in capo alla . In tal modo difatti, secondo il Tribunale, l'attore aveva Pt_1
tempestivamente posto a fondamento della domanda anche la natura indebita del pagamento ex art.
Pagina 3 Posta in detti termini la questione, il Tribunale ha quindi ritenuto la domanda meritevole di accoglimento, non potendo considerarsi pertinente il principio opposto dalla convenuta, secondo cui
“… la convivenza more uxorio è disciplinata - anche per quanto è relativo ai rapporti economici -
in base al principio di solidarietà posto a fondamento dell'unione coniugale e, pertanto, che le
prestazioni patrimoniali compiute nell'ambito della famiglia di fatto, assumono quindi il carattere
della "doverosità" sul piano morale e sociale, integrando i caratteri di un'obbligazione naturale,
con conseguente impossibilità a richiederne la restituzione ex art. 2034 c.c….”. Difatti, non operando il regime proprio della comunione legale tra coniugi, doveva ritenersi ricorrere il principio
(ricavato, fra le altre, da Cass. n. 28258/2019 e 20508/2010) per cui il coniuge -o, nella specie, il convivente more uxorio- che abbia contribuito alla costruzione o all'acquisto di un immobile di
proprietà esclusiva dell'altro possa ripetere le somme spese a tal fine.
***
ha proposto appello avverso la sentenza, preliminarmente lamentandone la nullità, Parte_1
per l'incompatibilità della trattazione scritta dell'udienza con l'oralità propria della pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito ha ribadito di avere ricevute le somme per spirito di liberalità dell'allora convivente,
deducendo:
1. La contraddittorietà della sentenza laddove avrebbe tratto la prova dell'incapienza dell'attore
(da ciò desumendo che la donazione non potesse essere considerata di modico valore stanti le condizioni personali di questi), dalla sua ammissione al patrocinio dello Stato nel procedimento penale;
2. L'immotivato rigetto delle istanze istruttorie finalizzate a dimostrare che all'epoca della asserita donazione il aveva una sua attività imprenditoriale, versando quindi in una CP_1
condizione economica da cui desumere il carattere del modico valore della donazione fatta in suo favore.
L'appellato si è costituito resistendo.
Pagina 4 ***
L'appello è infondato.
Preliminarmente va precisato che all'epoca della pronuncia vigeva la normativa emergenziale,
rispetto alla quale, una volta rispettato il contraddittorio mediante l'assegnazione di termini per note in sostituzione della discussione in udienza, non si ravvisa alcuna incompatibilità con il rito ex art. 281 sexies c.p.c.. Se anche poi, in astratta ipotesi, la censura dovesse ritenersi fondata,
alcun effetto produrrebbe sul piano sostanziale, la lamentata nullità, non avendo l'appellante ricondotto ad essa alcuna specifica conseguenza sul piano delle difese che avrebbe potuto svolgere ove fosse stata presente in udienza.
Nel merito occorre rilevare che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale ha desunto il carattere non modico del valore della donazione -da accertarsi tenuto conto, quanto al criterio soggettivo, delle condizioni economiche del donante, quanto a quello oggettivo, dal valore del bene donato- argomentando:
- dal reddito annuo medio italiano all'epoca, addirittura inferiore all'importo corrisposto alla
; Pt_1
- dal fatto che all'epoca della donazione il non aveva neanche una casa di proprietà mentre CP_1
oggi -vale a dire all'epoca della causa- risultava addirittura ammesso al patrocinio e spese dello
Stato;
- dalla conseguente, rilevante incidenza dell'esborso -obiettivamente ingente- sul patrimonio del all'epoca in cui era stato effettuato. CP_1
Tali, dunque, le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta nullità della donazione e del conseguenziale obbligo restitutorio ex art.2033 c.c. da parte della , deriva che la censura Pt_1
svolta dall'appellante non coglie nel segno per la sua evidente inidoneità ed inefficacia a confutare l'iter motivazionale che sorregge la statuizione. Quanto, poi, alla non considerata prova documentale offerta dalla convenuta (doc. 2 visura ordinaria “Emmepiantincendio Melis
Alessandro” da cui risulta che l'attore è stato titolare della predetta impresa dal 2001 al 2013),
Pagina 5 si rileva che la titolarità di un impresa individuale -peraltro cessata a gennaio 2013 (vale a dire in data anteriore all'atto di compravendita da parte della , risalente al 26 marzo 2013 e alla Pt_1
esecuzione dei bonifici di cui trattasi - e cancellata ad aprile del medesimo anno, come si apprende dalla semplice lettura del documento- non attesta alcunchè in ordine alla capienza del reddito del tale da consentire di ritenere di modico valore l'importo corrisposto alla . CP_1 Pt_1
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate entro lo scaglione fino a euro
52.000,00, valore medio, minimo per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, stante la contenuta attività svolta in dette sedi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2333/2022 del
Tribunale di Cagliari;
condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado nei confronti di Parte_1
, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 6.734,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario e accessori;
dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di , dell'ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
La Cons. Est.
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2033 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 417 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
nata a [...] il [...] C.F. residente in [...]nella Parte_1 C.F._1
via Mazzini n. 13, elettivamente domiciliata in Ussana (SU) nella via Vittorio Emanuele II n. 9,
presso lo studio legale dell'avv. Valentina Pia ( – fax 1782202524 – C.F._2
, che la rappresenta ed assiste giusta procura speciale resa in calce alla Email_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore,
appellante
CONTRO
Pagina 1 , nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3
domiciliato in Cagliari alla Via G.B. TUVERI n. 22 presso lo studio legale dell'avv. Michele Viola
(C.F. , pec che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 Email_2
difende in virtù di procura speciale a in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
All'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in
accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata n. 2469/2022:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata in
considerazione anche delle attuali condizioni economiche dell'appellante che vive in stato di
disoccupazione;
2) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza, perché è stata disposta la trattazione
scritta, in contrasto con le regole della trattazione orale ex art. 281 sexties c.p.c.;
3) in via principale e nel merito, in accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di
costituzione in primo grado che si intendono integralmente richiamate, rigettare l'avversa
domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per i
motivi esposti:
1) Pregiudizialmente, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile o
manifestamente infondata.
2) Rigettare l'appello proposto per i motivi di cui alla parte espositiva, confermando la sentenza di
primo grado.
Pagina 2 3) Con vittoria delle spese anche di questo grado di giudizio
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza dell'11 ottobre 2022 svolta nelle forme della trattazione scritta in linea con la proroga delle disposizioni emergenziali in tema di processo civile introdotte dal decreto legge n. 228/2021,
il Tribunale di Cagliari, preso atto che le parti avevano depositato memorie entro i termini assegnati, ha pronunciato la sentenza n. 2333/2022, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza darne lettura, attesa la modalità di svolgimento dell'udienza.
Con tale statuizione il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, il quale Controparte_1
aveva rappresentanto di avere prestato, nell'anno 2013, a , con cui aveva intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale da cui era nato un figlio, la somma di euro 25.000,00 occorrente per l'acquisto di un immobile in Sestu nonché, nello stesso anno, prima che la relazione giungesse definitivamente al termine, l'importo ulteriore di euro 2.500,00 per l'acquisto di una autovettura
Smart. Detti importi, aveva lamentato l'attore, nonostante le ripretute richieste, non gli erano mai stati restituiti dalla . Dal canto proprio, quest'ultima, senza contestare la corresponsione, da Pt_1
parte dell'ex compagno, delle somme in questione, aveva sostenuto essersi trattato di donazione di modico valore, tesi sostenuta dalla anche in sede penale, nel processo instaurato a seguito Pt_1
della denunzia sporta contro il per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. CP_1
Il Tribunale, nel dare atto che fosse pacifica la corresponsione alla da parte del della Pt_1 CP_1
complessiva somma di euro 27.500,00 ha ritenuto che nella specie l'onere probatorio a carico dell'asserito mutuante in ordine all'accordo di prestito e agli obblighi restitutori fosse superato dalle difese della convenuta, cui aveva fatto immediato eco, nei termini ex art. 183 n. 1 cpc, la replica dell'attore laddove aveva sostenuto che, anche se fosse stato appurato il carattere di liberalità
dell'elargizione in denaro, questa sarebbe stata nulla per difetto di forma, con conseguente obbligo restitutorio in capo alla . In tal modo difatti, secondo il Tribunale, l'attore aveva Pt_1
tempestivamente posto a fondamento della domanda anche la natura indebita del pagamento ex art.
Pagina 3 Posta in detti termini la questione, il Tribunale ha quindi ritenuto la domanda meritevole di accoglimento, non potendo considerarsi pertinente il principio opposto dalla convenuta, secondo cui
“… la convivenza more uxorio è disciplinata - anche per quanto è relativo ai rapporti economici -
in base al principio di solidarietà posto a fondamento dell'unione coniugale e, pertanto, che le
prestazioni patrimoniali compiute nell'ambito della famiglia di fatto, assumono quindi il carattere
della "doverosità" sul piano morale e sociale, integrando i caratteri di un'obbligazione naturale,
con conseguente impossibilità a richiederne la restituzione ex art. 2034 c.c….”. Difatti, non operando il regime proprio della comunione legale tra coniugi, doveva ritenersi ricorrere il principio
(ricavato, fra le altre, da Cass. n. 28258/2019 e 20508/2010) per cui il coniuge -o, nella specie, il convivente more uxorio- che abbia contribuito alla costruzione o all'acquisto di un immobile di
proprietà esclusiva dell'altro possa ripetere le somme spese a tal fine.
***
ha proposto appello avverso la sentenza, preliminarmente lamentandone la nullità, Parte_1
per l'incompatibilità della trattazione scritta dell'udienza con l'oralità propria della pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito ha ribadito di avere ricevute le somme per spirito di liberalità dell'allora convivente,
deducendo:
1. La contraddittorietà della sentenza laddove avrebbe tratto la prova dell'incapienza dell'attore
(da ciò desumendo che la donazione non potesse essere considerata di modico valore stanti le condizioni personali di questi), dalla sua ammissione al patrocinio dello Stato nel procedimento penale;
2. L'immotivato rigetto delle istanze istruttorie finalizzate a dimostrare che all'epoca della asserita donazione il aveva una sua attività imprenditoriale, versando quindi in una CP_1
condizione economica da cui desumere il carattere del modico valore della donazione fatta in suo favore.
L'appellato si è costituito resistendo.
Pagina 4 ***
L'appello è infondato.
Preliminarmente va precisato che all'epoca della pronuncia vigeva la normativa emergenziale,
rispetto alla quale, una volta rispettato il contraddittorio mediante l'assegnazione di termini per note in sostituzione della discussione in udienza, non si ravvisa alcuna incompatibilità con il rito ex art. 281 sexies c.p.c.. Se anche poi, in astratta ipotesi, la censura dovesse ritenersi fondata,
alcun effetto produrrebbe sul piano sostanziale, la lamentata nullità, non avendo l'appellante ricondotto ad essa alcuna specifica conseguenza sul piano delle difese che avrebbe potuto svolgere ove fosse stata presente in udienza.
Nel merito occorre rilevare che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale ha desunto il carattere non modico del valore della donazione -da accertarsi tenuto conto, quanto al criterio soggettivo, delle condizioni economiche del donante, quanto a quello oggettivo, dal valore del bene donato- argomentando:
- dal reddito annuo medio italiano all'epoca, addirittura inferiore all'importo corrisposto alla
; Pt_1
- dal fatto che all'epoca della donazione il non aveva neanche una casa di proprietà mentre CP_1
oggi -vale a dire all'epoca della causa- risultava addirittura ammesso al patrocinio e spese dello
Stato;
- dalla conseguente, rilevante incidenza dell'esborso -obiettivamente ingente- sul patrimonio del all'epoca in cui era stato effettuato. CP_1
Tali, dunque, le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta nullità della donazione e del conseguenziale obbligo restitutorio ex art.2033 c.c. da parte della , deriva che la censura Pt_1
svolta dall'appellante non coglie nel segno per la sua evidente inidoneità ed inefficacia a confutare l'iter motivazionale che sorregge la statuizione. Quanto, poi, alla non considerata prova documentale offerta dalla convenuta (doc. 2 visura ordinaria “Emmepiantincendio Melis
Alessandro” da cui risulta che l'attore è stato titolare della predetta impresa dal 2001 al 2013),
Pagina 5 si rileva che la titolarità di un impresa individuale -peraltro cessata a gennaio 2013 (vale a dire in data anteriore all'atto di compravendita da parte della , risalente al 26 marzo 2013 e alla Pt_1
esecuzione dei bonifici di cui trattasi - e cancellata ad aprile del medesimo anno, come si apprende dalla semplice lettura del documento- non attesta alcunchè in ordine alla capienza del reddito del tale da consentire di ritenere di modico valore l'importo corrisposto alla . CP_1 Pt_1
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate entro lo scaglione fino a euro
52.000,00, valore medio, minimo per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, stante la contenuta attività svolta in dette sedi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2333/2022 del
Tribunale di Cagliari;
condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado nei confronti di Parte_1
, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 6.734,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario e accessori;
dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di , dell'ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
La Cons. Est.
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2033 c.c.