Decreto cautelare 21 giugno 2022
Sentenza breve 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 28/07/2022, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01307/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Erroi, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico Liceo Scientifico “ -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- ” - Lecce, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l'annullamento
- nei limiti dell'interesse, delle graduatorie di ammessi all'esame di stato della Classe VF del Liceo Scientifico ‘ -OMISSIS-' di Lecce, nella parte in cui non è stato ammesso il Sig. -OMISSIS-;
- del verbale del Consiglio di Classe V F del Liceo Scientifico ‘ -OMISSIS-' di Lecce -OMISSIS-, nella parte in cui non è stato ammesso il Sig. -OMISSIS-;
- nei limiti dell'interesse, di tutti i verbali collegiali del Consiglio di Classe V F del Liceo Scientifico ‘ -OMISSIS-' di Lecce e della valutazione operata nei confronti del ricorrente;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Liceo Scientifico “-OMISSIS-” - Lecce e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Maruotti e F. Romano per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del ciclo di scuola secondaria superiore;
- con decreto monocratico presidenziale -OMISSIS- del 21.6.2022, il ricorrente è stato ammesso con riserva a sostenere le prove della maturità;
- con memoria depositata il 23.7.2022, il ricorrente ha documentato di avere superato l’esame di maturità con il voto di 60/100 ed ha dedotto, conseguentemente, il sopravvenuto assorbimento dell’impugnato giudizio negativo, inizialmente espresso dal Consiglio di classe, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Considerato che, secondo noti e consolidati principi giurisprudenziali, da cui la Sezione non ha motivo di discostarsi, “ Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi. Deve infatti ritenersi preminente la considerazione che l’esame di maturità, pur vertendo, all’epoca del giudizio, su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di Classe, ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica. La Commissione d’esame, pertanto, discostandosi, nel caso di specie, dal giudizio di non ammissione, supera ogni diversa valutazione circa la maturità del candidato in questione ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1892; TAR Lecce, sez. II, 4 agosto 2014, n. 2088; TAR Catanzaro, sez. II, 6 marzo 2013, n. 258; TAR Bologna, sez. I, 5 ottobre 2012, n. 614; TAR Parma, sez. I, 28 aprile 2011, n. 119; TAR Roma, sez. III, 21 aprile 2011, n. 3500; TAR Napoli, sez. VII, 9 febbraio 2011, n. 755);
Ritenuto che - essendo sopravvenuto il superamento dell’esame di maturità - deve ritenersi che il ricorrente non abbia più interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, dal momento che il successivo esito positivo dell’esame di Stato ha superato e assorbito interamente l’esito negativo del giudizio preliminare impugnato nel presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti in causa, considerata la vicenda nel suo complesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.