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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/10/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1990, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Chiavari (GE), Corso A. Gianelli n. 11/2, presso lo studio degli Avv.ti Davide Sambuceti
e CO RL, che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/05/1989, residente in [...]8, elettivamente domiciliato in Chiavari (GE), Corso Lima n. 23 presso lo studio dell'Avv. Marco
Lambruschini, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 23/09/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 30/04/2025, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1 venisse regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto dalla relazione Per_1 sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig. e riconosciuto da Controparte_1
entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/09/2025, si è costituito in giudizio il convenuto e all'udienza del 23/09/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo,
a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale del minore.
Stante l'accordo raggiunto, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.22
c.p.c.,
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) figlio , nato a [...] il [...], è affidato in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione anagrafica ed abitativa prevalente presso la madre;
2) Il padre trascorrerà con il figlio i fine settimana secondo il criterio dell'alternanza. Nei week end del periodo scolastico (compreso tra il 15 settembre di ogni anno ed il 10 giugno di quello successivo) in cui starà con il padre, il medesimo potrà prendere il figlio Per_1
il Sabato mattina tre le h.
8.00 e le h.
9.00 riaccompagnandolo a casa dalla madre la entro le h. 19.00; Pt_2
2 3) nei week end del periodo di sospensione della frequenza scolastica (compreso tra il 11 giugno ed il 14 Settembre di ogni anno) in cui starà con il padre, il medesimo potrà Per_1 prendere il figlio il sabato mattina tre le h.
8.00 e le h.
9.00 riaccompagnandolo a casa dalla madre la domenica entro le h. 21.00;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, da concordarsi tramite messaggistica whatsapp con preavviso di almeno 48 ore, dall'uscita di scuola sino alle h. 19.00 nel periodo scolastico e fino alle h. 21.00 nel periodo dal 11 Giugno al 14
Settembre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e/o di qualsiasi altra natura di;
Per_1
5) Il padre potrà tenere con sé per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, Per_1
nel periodo estivo, nonché ulteriori sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo scolastico (15 settembre – 10 giugno), fatti salvi gli impegni scolastici e/o sportivi e/o di qualsiasi altra natura del figlio. Tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 giugno per le vacanze estive e con preavviso di almeno tre settimane per il periodo scolastico, salvo diversi accordi tra le Parti da determinarsi di volta in volta per iscritto o tramite messaggistica whatsapp;
6) Durante il periodo estivo in cui starà con il padre, la madre avrà diritto di Per_1
trascorrere con il figlio almeno un giorno ogni sette, dalle h.
9.00 alle 21.00, fino al compimento del quindicesimo anno di età del medesimo;
7) La madre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, mentre il padre trascorrerà con il medesimo la festività di Santo Stefano, quando lo andrà a prendere dalla madre tra le h.
8.00 e le h.
9.00 e lo riaccompagnerà ivi la sera alle h. 19.00.
Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Pasqua 2026 quando lo andrà a prendere dalla madre tra le h.
8.00 e le h.
9.00 e lo riaccompagnerà ivi la sera alle h. 19.00. La madre trascorrerà con il Lunedì dell'Angelo. Tale schema seguirà il criterio Per_1 dell'alternanza per gli anni successivi, salvo diverse pattuizioni.
8) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore fino al Controparte_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo nella misura di € 375,00
3 (trecentosettantacinque/00) mensili, da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 20
(venti) di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scolastiche comprendenti le gite, buoni pasto/mensa in caso di tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, vacanze senza alcuno dei genitori, ecc., richiamandosi in ogni caso al documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV di questo Tribunale del 15/09/2016) previo accordo tra i genitori e successiva presentazione di idonea documentazione.
9) L'Assegno Unico ed Universale viene corrisposto direttamente alla Sig.ra Parte_1
quale genitore collocatario.
[...]
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1990, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Chiavari (GE), Corso A. Gianelli n. 11/2, presso lo studio degli Avv.ti Davide Sambuceti
e CO RL, che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/05/1989, residente in [...]8, elettivamente domiciliato in Chiavari (GE), Corso Lima n. 23 presso lo studio dell'Avv. Marco
Lambruschini, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 23/09/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 30/04/2025, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1 venisse regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto dalla relazione Per_1 sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig. e riconosciuto da Controparte_1
entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/09/2025, si è costituito in giudizio il convenuto e all'udienza del 23/09/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo,
a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale del minore.
Stante l'accordo raggiunto, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.22
c.p.c.,
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) figlio , nato a [...] il [...], è affidato in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione anagrafica ed abitativa prevalente presso la madre;
2) Il padre trascorrerà con il figlio i fine settimana secondo il criterio dell'alternanza. Nei week end del periodo scolastico (compreso tra il 15 settembre di ogni anno ed il 10 giugno di quello successivo) in cui starà con il padre, il medesimo potrà prendere il figlio Per_1
il Sabato mattina tre le h.
8.00 e le h.
9.00 riaccompagnandolo a casa dalla madre la entro le h. 19.00; Pt_2
2 3) nei week end del periodo di sospensione della frequenza scolastica (compreso tra il 11 giugno ed il 14 Settembre di ogni anno) in cui starà con il padre, il medesimo potrà Per_1 prendere il figlio il sabato mattina tre le h.
8.00 e le h.
9.00 riaccompagnandolo a casa dalla madre la domenica entro le h. 21.00;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, da concordarsi tramite messaggistica whatsapp con preavviso di almeno 48 ore, dall'uscita di scuola sino alle h. 19.00 nel periodo scolastico e fino alle h. 21.00 nel periodo dal 11 Giugno al 14
Settembre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e/o di qualsiasi altra natura di;
Per_1
5) Il padre potrà tenere con sé per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, Per_1
nel periodo estivo, nonché ulteriori sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo scolastico (15 settembre – 10 giugno), fatti salvi gli impegni scolastici e/o sportivi e/o di qualsiasi altra natura del figlio. Tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 giugno per le vacanze estive e con preavviso di almeno tre settimane per il periodo scolastico, salvo diversi accordi tra le Parti da determinarsi di volta in volta per iscritto o tramite messaggistica whatsapp;
6) Durante il periodo estivo in cui starà con il padre, la madre avrà diritto di Per_1
trascorrere con il figlio almeno un giorno ogni sette, dalle h.
9.00 alle 21.00, fino al compimento del quindicesimo anno di età del medesimo;
7) La madre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale 2025, mentre il padre trascorrerà con il medesimo la festività di Santo Stefano, quando lo andrà a prendere dalla madre tra le h.
8.00 e le h.
9.00 e lo riaccompagnerà ivi la sera alle h. 19.00.
Il padre trascorrerà con il figlio il giorno di Pasqua 2026 quando lo andrà a prendere dalla madre tra le h.
8.00 e le h.
9.00 e lo riaccompagnerà ivi la sera alle h. 19.00. La madre trascorrerà con il Lunedì dell'Angelo. Tale schema seguirà il criterio Per_1 dell'alternanza per gli anni successivi, salvo diverse pattuizioni.
8) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore fino al Controparte_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo nella misura di € 375,00
3 (trecentosettantacinque/00) mensili, da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 20
(venti) di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scolastiche comprendenti le gite, buoni pasto/mensa in caso di tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, vacanze senza alcuno dei genitori, ecc., richiamandosi in ogni caso al documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV di questo Tribunale del 15/09/2016) previo accordo tra i genitori e successiva presentazione di idonea documentazione.
9) L'Assegno Unico ed Universale viene corrisposto direttamente alla Sig.ra Parte_1
quale genitore collocatario.
[...]
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
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