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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
10.02N.R.G.1401/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCHESE GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/02/2025 ad ore 10.02 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Francesca Rovato in sostituzione dell'avv. MARCHESE
GIOVANNI per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time, o con quel diverso orario di lavoro ritenuto di giustizia, tra il sig.
e la ditta individuale Parte_1 Controparte_1 dal 01.06.2021 al 29.07.2022, o da e fino a quelle diverse date ritenuta di
[...]
giustizia;
2. accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
all'inquadramento della prestazione resa in favore della ditta individuale Controparte_1
dal 01.06.2021 al 29.07.2022 – o anche da e fino a quelle diverse date
[...]
ritenute di giustizia - nel 3 livello del CCNL Edilizia Artigianato - o anche in quel diverso livello, anche di quel diverso CCNL, ritenuto di legge o di giustizia - e, per l'effetto, condannare la ditta individuale in persona del Controparte_1 titolare e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 18.504,08 (di Parte_1
cui Euro 2.006,26 a titolo di TFR), o quell'altra diversa ritenuta di legge o di giustizia;
Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con condanna di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova e fermi restando i poteri del Giudice ex art. 421 c.p.c., si chiede: A) Ammettersi prova per interrogatorio formale del titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta individuale Controparte_1
e prova per testi sulle circostanze esposte nella parte in fatto, da intendersi qui integralmente ritrascritte, espunte di ogni giudizio o valutazione, e precedute dall'espressione “vero che”, nonché a prova contraria sui capitoli di prova di controparte, con i seguenti testi: 1) Tes_1
c/o Amministrazioni Stabili Ghironi S.r.l., in Via G.A. Amedeo n. 52, in Milano.
[...]
Nonché tutti gli altri dipendenti della ditta individuale Controparte_1
come risultanti dall'esibendo LUL. Con riserva di contro dedurre ed indicare testi,
[...]
anche a prova contraria, sulle circostanze dedotte da controparte. B) Ordinare alla convenuta la produzione in giudizio del LUL, di tutte le buste paga del ricorrente nonché di ogni documento relativo al ricorrente. C) Disporre d'ufficio, ex art. 421 c.p.c., ogni altro mezzo di prova ritenuto opportuno al fine di definire il giudizio, ivi compreso l'accesso sul luogo di lavoro con audizione dei testi in loco. D) Disporre, altresì, in caso di contestazione dei conteggi, o qualora ritenuto opportuno ai fini della decisione, la nomina di un CTU per la determinazione dell'esatto ammontare delle somme ritenute dovute.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1401/2023 promossa da:
(cf. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCHESE GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1
individuale per ottenere Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni dianzi evidenziate. A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 1° giugno 2021 fino al 29 luglio 2022; che il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo a decorrere dal 21 marzo 2022; di essere stato in malattia dal 9 maggio al 29 luglio 2022 senza ricevere l'indennità a carico del datore di lavoro;
che il datore di lavoro non gli ha corrisposto il tfr e le competenze di fine rapporto.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica il resistente è rimasto contumace.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'unico teste citato dal ricorrente non ha saputo riferire alcuna circostanza di fatto inerente alla specifica prestazione di lavoro resa dall'istante in favore del convenuto (cfr. verbale di udienza del 5 novembre 2024).
Ne consegue che le allegazioni in ordine alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in giudizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 22 marzo
2022 non possono ritenersi provate;
parimenti deve concludersi per il contenuto della prestazione e per l'orario di lavoro prestato.
Si deve, infatti, evidenziare che la mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale non costituisce di per sé un mezzo di prova ma può essere valorizzato come elemento indiziario unitamente ad altri;
nel caso di specie non vi è alcun altro elemento indiziario che faccia ritenere provate le circostanze di fatto articolate nei capitoli di prova formulati per l'interrogatorio formale.
2.1. Parte ricorrente ha poi chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme dovute per festività non godute, tredicesima mensilità, indennità di malattia per i mesi di giugno e luglio 2022, cassa edile e tfr.
Parte resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha assolto al proprio onere probatorio in merito al pagamento delle somme indicate.
Queste ultime sono dovute per il periodo contrattualizzato (marzo/luglio 2022), decurtando quanto risulta corrisposto in base alle buste paga prodotte dal ricorrente.
Dalle stesse (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) emerge che nel periodo tra marzo e luglio 2022 al rapporto di lavoro è stato applicato il contratto collettivo per i dipendenti delle imprese artigiane edili.
Quanto alle festività non godute, atteso che il periodo del contratto di lavoro si è sviluppato tra il 22 marzo 2022 ed il 29 luglio 2022, spetterebbero al ricorrente, in base alle previsioni di cui all'art. 20 del CCNL menzionato, una somma pari ad otto ore per le giornate del lunedì dopo la Pasqua (18 aprile 2022), del 25 aprile 2022, del 1° maggio 2022 e del 2 giugno 2022.
Dalle buste paga prodotte dal ricorrente si evince che per il mese di aprile sono state corrisposte 16 ore per festività e per quello di maggio ne sono state corrisposte 8. Non risulta provato l'avvenuto pagamento di 8 ore per il 2 giugno 2022, pertanto spetta al ricorrente la somma lorda di euro 93,43 per festività non godute.
I conteggi prodotti dal ricorrente, per le rimanenti voci, appaiono attendibili in quanto conformi alle tabelle reddituali di cui al contratto menzionato.
Spettano, pertanto, a parte ricorrente le seguenti somme lorde calcolate in proporzione al periodo di lavoro documentato: euro 387,86 per tfr;
210,88 euro per tredicesima mensilità; euro 190,14 per cassa edile;
38,61 euro a titolo di maggiorazione cassa edile riposi annui.
2.2. Parte ricorrente ha documentato di avere inoltre diritto ad euro 3.133,81 a titolo di indennità di malattia.
In definitiva, parte resistente deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 4.054,73 oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulle singole componenti dianzi evidenziati a decorrere dalle mensilità di spettanza.
3. L'accoglimento di una parte delle domande di parte ricorrente integra una ipotesi di soccombenza reciproca parziale alla quale consegue una compensazione delle spese di lite del
60%; la restante parte delle spese di lite viene posta a carico di parte resistente e viene liquidata nel dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 4.054,73 oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulle singole componenti dianzi evidenziate a decorrere dalle mensilità di spettanza in favore di;
Parte_1
2. condanna altresì parte resistente a rimborsare all'avv. Giovanni Marchese le spese di lite, che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in € 1.050,40 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCHESE GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/02/2025 ad ore 10.02 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Francesca Rovato in sostituzione dell'avv. MARCHESE
GIOVANNI per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time, o con quel diverso orario di lavoro ritenuto di giustizia, tra il sig.
e la ditta individuale Parte_1 Controparte_1 dal 01.06.2021 al 29.07.2022, o da e fino a quelle diverse date ritenuta di
[...]
giustizia;
2. accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
all'inquadramento della prestazione resa in favore della ditta individuale Controparte_1
dal 01.06.2021 al 29.07.2022 – o anche da e fino a quelle diverse date
[...]
ritenute di giustizia - nel 3 livello del CCNL Edilizia Artigianato - o anche in quel diverso livello, anche di quel diverso CCNL, ritenuto di legge o di giustizia - e, per l'effetto, condannare la ditta individuale in persona del Controparte_1 titolare e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 18.504,08 (di Parte_1
cui Euro 2.006,26 a titolo di TFR), o quell'altra diversa ritenuta di legge o di giustizia;
Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con condanna di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova e fermi restando i poteri del Giudice ex art. 421 c.p.c., si chiede: A) Ammettersi prova per interrogatorio formale del titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta individuale Controparte_1
e prova per testi sulle circostanze esposte nella parte in fatto, da intendersi qui integralmente ritrascritte, espunte di ogni giudizio o valutazione, e precedute dall'espressione “vero che”, nonché a prova contraria sui capitoli di prova di controparte, con i seguenti testi: 1) Tes_1
c/o Amministrazioni Stabili Ghironi S.r.l., in Via G.A. Amedeo n. 52, in Milano.
[...]
Nonché tutti gli altri dipendenti della ditta individuale Controparte_1
come risultanti dall'esibendo LUL. Con riserva di contro dedurre ed indicare testi,
[...]
anche a prova contraria, sulle circostanze dedotte da controparte. B) Ordinare alla convenuta la produzione in giudizio del LUL, di tutte le buste paga del ricorrente nonché di ogni documento relativo al ricorrente. C) Disporre d'ufficio, ex art. 421 c.p.c., ogni altro mezzo di prova ritenuto opportuno al fine di definire il giudizio, ivi compreso l'accesso sul luogo di lavoro con audizione dei testi in loco. D) Disporre, altresì, in caso di contestazione dei conteggi, o qualora ritenuto opportuno ai fini della decisione, la nomina di un CTU per la determinazione dell'esatto ammontare delle somme ritenute dovute.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1401/2023 promossa da:
(cf. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCHESE GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1
individuale per ottenere Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni dianzi evidenziate. A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 1° giugno 2021 fino al 29 luglio 2022; che il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo a decorrere dal 21 marzo 2022; di essere stato in malattia dal 9 maggio al 29 luglio 2022 senza ricevere l'indennità a carico del datore di lavoro;
che il datore di lavoro non gli ha corrisposto il tfr e le competenze di fine rapporto.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica il resistente è rimasto contumace.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'unico teste citato dal ricorrente non ha saputo riferire alcuna circostanza di fatto inerente alla specifica prestazione di lavoro resa dall'istante in favore del convenuto (cfr. verbale di udienza del 5 novembre 2024).
Ne consegue che le allegazioni in ordine alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in giudizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 22 marzo
2022 non possono ritenersi provate;
parimenti deve concludersi per il contenuto della prestazione e per l'orario di lavoro prestato.
Si deve, infatti, evidenziare che la mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale non costituisce di per sé un mezzo di prova ma può essere valorizzato come elemento indiziario unitamente ad altri;
nel caso di specie non vi è alcun altro elemento indiziario che faccia ritenere provate le circostanze di fatto articolate nei capitoli di prova formulati per l'interrogatorio formale.
2.1. Parte ricorrente ha poi chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme dovute per festività non godute, tredicesima mensilità, indennità di malattia per i mesi di giugno e luglio 2022, cassa edile e tfr.
Parte resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha assolto al proprio onere probatorio in merito al pagamento delle somme indicate.
Queste ultime sono dovute per il periodo contrattualizzato (marzo/luglio 2022), decurtando quanto risulta corrisposto in base alle buste paga prodotte dal ricorrente.
Dalle stesse (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) emerge che nel periodo tra marzo e luglio 2022 al rapporto di lavoro è stato applicato il contratto collettivo per i dipendenti delle imprese artigiane edili.
Quanto alle festività non godute, atteso che il periodo del contratto di lavoro si è sviluppato tra il 22 marzo 2022 ed il 29 luglio 2022, spetterebbero al ricorrente, in base alle previsioni di cui all'art. 20 del CCNL menzionato, una somma pari ad otto ore per le giornate del lunedì dopo la Pasqua (18 aprile 2022), del 25 aprile 2022, del 1° maggio 2022 e del 2 giugno 2022.
Dalle buste paga prodotte dal ricorrente si evince che per il mese di aprile sono state corrisposte 16 ore per festività e per quello di maggio ne sono state corrisposte 8. Non risulta provato l'avvenuto pagamento di 8 ore per il 2 giugno 2022, pertanto spetta al ricorrente la somma lorda di euro 93,43 per festività non godute.
I conteggi prodotti dal ricorrente, per le rimanenti voci, appaiono attendibili in quanto conformi alle tabelle reddituali di cui al contratto menzionato.
Spettano, pertanto, a parte ricorrente le seguenti somme lorde calcolate in proporzione al periodo di lavoro documentato: euro 387,86 per tfr;
210,88 euro per tredicesima mensilità; euro 190,14 per cassa edile;
38,61 euro a titolo di maggiorazione cassa edile riposi annui.
2.2. Parte ricorrente ha documentato di avere inoltre diritto ad euro 3.133,81 a titolo di indennità di malattia.
In definitiva, parte resistente deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 4.054,73 oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulle singole componenti dianzi evidenziati a decorrere dalle mensilità di spettanza.
3. L'accoglimento di una parte delle domande di parte ricorrente integra una ipotesi di soccombenza reciproca parziale alla quale consegue una compensazione delle spese di lite del
60%; la restante parte delle spese di lite viene posta a carico di parte resistente e viene liquidata nel dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 4.054,73 oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulle singole componenti dianzi evidenziate a decorrere dalle mensilità di spettanza in favore di;
Parte_1
2. condanna altresì parte resistente a rimborsare all'avv. Giovanni Marchese le spese di lite, che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in € 1.050,40 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina