Ordinanza 9 agosto 2018
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- 1. Accoglienza rifugiati e richiedenti asilo e revoca finanziamenti pubblici. La giurisdizione è del giudice amministrativo.Marco Calabrò · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Revoca di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo: la giurisdizione è del giudice amministrativo (nota a Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2020, n. 3375) di Marco Calabrò Sommario: 1. La vicenda. – 2. L'organizzazione del sistema di accoglienza della popolazione immigrata in Italia. – 3. La tesi (respinta) dell'inquadramento del modello di finanziamento dei progetti di accoglienza in una dinamica di tipo contrattuale. – 4. La duplice ratio del riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo: la riconducibilità della fattispecie nell'ambito degli accordi ex art. 15, l. n. 241/1990 e la natura discrezionale del …
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Premesso: che con l'atto impugnato l'Anpal ha revocato il contributo FNC-S 18222_001 di euro 39.977,60 nei confronti della King Catering s.r.l., per avere quest'ultima omesso di presentare la richiesta di anticipazione e di saldo e il deposito della fidejussione nel termine di decadenza indicato nell'avviso Anpal per l'accesso al Fondo nuove competenze; che con memoria depositata il 14 ottobre 2023 l'Anpal ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito; che con memoria di replica, depositata il 16 ottobre 2023, la società King Catering insiste per la giurisdizione del giudice amministrativo ribadendo che l'erogazione del contributo non sia mai avvenuta e che "l'erogazione (ai …
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Revoca di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo: la giurisdizione è del giudice amministrativo (nota a Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2020, n. 3375) di Marco Calabrò Sommario: 1. La vicenda. – 2. L'organizzazione del sistema di accoglienza della popolazione immigrata in Italia. – 3. La tesi (respinta) dell'inquadramento del modello di finanziamento dei progetti di accoglienza in una dinamica di tipo contrattuale. – 4. La duplice ratio del riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo: la riconducibilità della fattispecie nell'ambito degli accordi ex art. 15, l. n. 241/1990 e la natura discrezionale del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/08/2018, n. 20683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20683 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2018 |
Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17624-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, con ordinanza emessa 1'8/3/2017 (r.g. n. 1043/17) nella causa tra: NG EG;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -
contro
RISCOSSIONE SE.RI.T. SICILIA S.P.A.;- resistente non costituitasi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2018 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UNDERTO IDE AUGUSTINIS, che ha concluso affinché la Corte, regolando la giurisdizione, ritenga sussistere quella del giudice ordinario. RITENUTO IN FATTO EG AR proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Agrigento avverso cartella esattoriale n. 291 2015 0011937977000 di C 2.889,15 con la quale la Er.GO. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, avente sede in Bologna, richiedeva il recupero della somma a seguito della revoca della borsa di studio assegnata per l'anno accademico 2008/2009. Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza del 15 giugno 2016, declinava la giurisdizione ritenendo la natura tributaria del provvedimento di revoca della borsa di studio, individuando quale giudice competente la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la quale - investita della lite con atto in riassunzione - con ordinanza n. 1043 del 08.03/12.07.2017 (ritualmente comunicata), ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la controversia ha ad oggetto un finanziamento riconosciuto direttamente dalla legge, demandato alla pubblica amministrazione soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per il suo conferimento, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico. Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario, mentre le parti non hanno spiegato difese. Ric. 2017 n. 17624 sez. SU - ud. 13-02-2018 -2-
CONSIDERATO IN DIRITTO
La tesi del giudice rimettente è fondata. In applicazione del principio (da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza di queste sezioni unite: ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 11371 e n. 3057 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 25211 e n. 15147 del 2015; Cass. Sez. Un. n. 22747, n. 198905 e n. 15941 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 17776 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 15877 del 2011; Cass. Sez. Un. n. 3766 del 2010; Cass. Sez. Un. n. 14169 del 2004) secondo cui sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato il solo compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. Di converso sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Ric. 2017 n. 17624 sez. SU - ud. 13-02-2018 -3- In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, nel cui ambito rientrano i conferimenti delle borse di studio, quali finanziamenti concessi a studenti che non dispongono di mezzi economici per proseguire gli studi quale premio per risultati ottenuti, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (prima ipotesi); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (seconda ipotesi). Nel caso in esame, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, perché ricorre l'ipotesi di revoca disposta per comportamenti contrari agli obblighi nascenti dalla concessione del contributo (v. pag. 2 ultima parte della presente ordinanza di rimessione). Infatti ove la revoca sia motivata su asseriti inadempimenti del precettore del contributo, per la dedotta violazione di obblighi nascenti dall'atto concessorio del finanziamento, la situazione soggettiva fatta valere dal beneficiario rimane di diritto soggettivo e la pubblica amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità (in senso stretto) nell'apprezzamento di detti inadempimenti. Sono i dedotti inadempimenti a costituire la causa della disposta revoca. Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale va rimessa la causa. Nulla per le spese, data la natura officiosa del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, sul regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, dichiara che nella presente causa la giurisdizione spetta al giudice ordinario, e, conseguentemente, cassa la sentenza del Giudice di pace di Agrigento del 15 giugno 2016 declinatoria della Ric. 2017 n. 17624 sez. SU - ud. 13-02-2018 -4- giurisdizione, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 13 febbraio 2018. Il Presidente 11, AN SL Paola