Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Luigi Maria Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sicilia, Ministero della Difesa Dir Gen personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della contestazione degli addebiti (nota n.-OMISSIS- – Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale) e degli atti tutti del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente conclusosi col decreto del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa del-OMISSIS-;
- del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa del-OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato sanzionato con la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, la cessazione del servizio permanente e l’iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano;
- di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri, Sicilia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-dei Carabinieri, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con cui l’Amministrazione gli ha irrogato la massima sanzione disciplinare di stato della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.
Espone, in punto di fatto, quanto segue: a) con sentenza n. -OMISSIS-, resa nella forma del rito abbreviato, confermata dalla Corte d’Appello e dalla Corte di Cassazione, è stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di anni quattro di reclusione, nonché interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, per i seguenti reati: a-OMISSIS-; b) con nota n. -OMISSIS- Reggimento Carabinieri “Sicilia” – Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale è stata avviata l’inchiesta formale; c) considerata la connessione della sua posizione con quelle -OMISSIS-, proponeva in data -OMISSIS- istanza di accesso a tutta la documentazione processuale e disciplinare relativa ai predetti; d) detta istanza veniva rigettata e il rigetto veniva confermato con lettera n. -OMISSIS-; e) pertanto, il deducente proponeva ricorso a codesto T.A.R. NI che, con sentenza n. -OMISSIS-, lo accoglieva; f) in data -OMISSIS-, esercitava il diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare nei confronti-OMISSIS-, constatando l’effettiva sussistenza dei vizi del procedimento, con particolare riferimento alla violazione dell’art. 1391 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 “Codice dell’ordinamento militare”.
Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
Violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 1391 e 1393, comma 1, del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 “Codice dell’ordinamento militare”; violazione della Guida tecnica “Procedure disciplinari” della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (8a edizione del 6 giugno 2023). Deduce il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe violato sia la disposizione contenuta nell’art. 1391 C.O.M. che impone la trattazione unitaria dei procedimenti disciplinari in caso di corresponsabilità, a garanzia del diritto di difesa degli incolpati (art. 24 Cost.), sia quella di cui all’art. 1393, co 1., C.O.M. che dispone l’avvio immediato del procedimento disciplinare, a prescindere dallo svolgimento di quello penale. In particolare, prima della costituzione della commissione di disciplina, avvenuta in data 27 ottobre 2023, non sarebbe stato osteso il provvedimento ministeriale di separazione; solo il -OMISSIS-, a seguito dell’accesso, parte ricorrente avrebbe appreso della separazione dei procedimenti senza la formale autorizzazione ministeriale.
Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 . In ogni caso, gli atti impugnati risulterebbero viziati da difetto assoluto di motivazione in ordine alle ragioni poste alla base della separazione dei due procedimenti disciplinari.
2. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione intimata e, con memoria in data 19 luglio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto e in diritto.
3. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza di giorno 29 gennaio 2025, il Presidente ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., della possibile irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.
5. Sul punto il ricorrente ha osservato che l’eccezione sollevata d’ufficio dal Collegio avrebbe dovuto essere risolta in sede cautelare a pena di decadenza.
6. La causa è stata, quindi, discussa e trattenuta in decisione.
7. Come indicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dal Presidente alle parti in udienza, il ricorso è irricevibile.
7.1. L’art. 29, comma 1 c.p.a. prevede che “ L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni .”; il successivo art. 41, comma 2, precisa che “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49 ”.
L'applicazione del richiamato art. 49 impone di individuare da quale momento, per il ricorrente, ha avuto inizio la decorrenza del termine per proporre il presente gravame e, quindi, la conoscenza del provvedimento.
In linea teorica, essa può verificarsi secondo tre modalità differenti: (i) in seguito alla notifica o comunicazione del provvedimento, per atti per cui è richiesta la notifica individuale; (ii) in seguito a pubblicazione del provvedimento, ovvero dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione, nelle ipotesi in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto e sempre che la pubblicazione sia prevista da disposizioni di legge o in base alla legge; (iii) per effetto della effettiva conoscenza dell'atto.
Nel caso in esame, venendo in considerazione un atto per il quale è richiesta la notifica individuale, il dies a quo non può che decorrere dalla data della notifica dello stesso.
Orbene, l’impugnato decreto con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare è stato notificato alla parte ricorrente in data -OMISSIS-, come lo stesso deducente evidenzia e come risulta dalla documentazione versata in atti, con la conseguenza che la notificazione a mezzo PEC del ricorso, in data -OMISSIS-, risulta tardiva in quanto successiva allo spirare del termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento avversato.
7.2. Per completezza, osserva il Collegio che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, il concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo non deve essere inteso quale “integrale conoscenza” del provvedimento che si intende impugnare, ovvero di tutti gli eventuali atti endoprocedimentali la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, in quanto ciò che è sufficiente ad integrare la “piena conoscenza” - cui fa riferimento l’art. 41, comma 2 per individuare il dies a quo della impugnazione - è la percezione dell’esistenza di un provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato. La conoscenza integrale del provvedimento, così come di altri atti del procedimento, influisce piuttosto sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione e, quindi, sulla causa petendi.
Sul punto il giudice d’appello ha da ultimo ribadito che: “ La piena conoscenza - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a . per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti ”. (cfr ex multis la recente sentenza del Consiglio di Stato , sez. V , 17/10/2024 , n. 8316).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, non può che affermarsi che già con la notificazione del provvedimento impugnato il ricorrente fosse certamente in grado di percepirne l’immediata e concreta lesività e che la successiva conoscenza della omessa adozione del provvedimento di separazione dei procedimenti disciplinari da parte del Ministro della Difesa, avrebbe potuto (e dovuto) rilevare solo ai fini della proposizione di motivi aggiunti, ma non anche, per quanto esposto, della decorrenza del termine per l’impugnazione. A ciò si aggiunga, peraltro, che già dalla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare il ricorrente era a conoscenza del fatto che i procedimenti disciplinari fossero stati avviati separatamente e che ciò rappresentava una potenziale violazione dell’art. 1391 C.O.M..
Ed invero, la cennata scansione temporale dettata per l’instaurazione del processo amministrativo, caratterizzata dalla previsione di termini decadenziali piuttosto brevi, trova la sua origine nell’esigenza di assicurare la certezza e la stabilità dell’assetto di interessi prodotto dal provvedimento amministrativo adottato dalla pubblica autorità; il valore della certezza giuridica, infatti, impone di evitare che un atto pubblico possa essere messo in discussione davanti al giudice, anche a distanza di tempo dalla sua emanazione, da chi abbia interesse alla sua eliminazione.
Da ciò consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm..
8. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.