Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19813 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 07/01/2025 tenutasi secondo le modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine fino al fino al 10/03/2025 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
( ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) nato a [...] il [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Antonio Laurenzo ( ), con studio in Napoli alla C.F._3
Via Cuma n. 6, in virtù di procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
- ATTORI -
E
( nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Stelo ( con studio in C.F._5
Napoli alla via S. Domenico 18, in virtù di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «1) in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo istruttorio e ammettere la prova testimoniale così come articolata nelle memorie istruttorie già depositate;
2) accettare e dichiarare la responsabilità civile ex art. 2476 c.c., del SI.
, in ordine ai fatti per cui è causa e per le causali di cui in Controparte_1
premessa e per l'effetto 3) condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della SI.ra , quantificati in Euro 150.480,00 o in quella Pt_1
somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria 4) condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali in favore del SI. quantificati in Euro 69.420,00 o in quella somma Parte_2
maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria
5) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, nonché il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario».
Per parte convenuta: «in via preliminare di rito, accertare la carenza di legittimazione passiva del SI. atteso che in data 05 maggio Controparte_1
2017 veniva dichiarato fallito in proprio con sentenza n° 91\2017 del Tribunale di
Napoli (fallimento n° 89\2017 – v. sentenza allegata); - gradatamente, in via preliminare di merito, accertare la prescrizione del diritto azionato al risarcimento dei danni, essendo decorso il relativo termine quinquennale e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta;
- in via ulteriormente gradata, rigettare le domande proposte dagli attori in quanto assolutamente infondate e non provate;
- condannare gli attori alla refusione delle spese e competenze processuali, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 21/07/2021, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione
[...]
specializzata in materia d'impresa, , al fine di sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: «1) accettare e dichiarare la responsabilità civile ex art. 2476, VI comma c.c., del SI. , (c.f. in ordine Controparte_1 C.F._4
ai fatti per cui è causa e per le causali di cui in premessa e per l'effetto 2) condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della SI.ra
, quantificati in Euro 150.480,00 o in quella somma maggiore o minore che si Pt_1
riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria 3) condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali in favore del SI.
[...]
quantificati in Euro 69.420,00 o in quella somma maggiore o minore che Parte_2
si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria 4) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, nonché il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario».
A sostegno della domanda giudiziale gli attori esponevano: di essere soci della costituita in data 16\06\2014; che , Controparte_2 Controparte_1
veniva nominato amministratore della società ed in tale sua veste ebbe a gestire l'operazione commerciale relativa all'acquisto prospettato di un immobile (l'ex cinema ) da destinare allo svolgimento dell'attività sociale che richiedeva un CP_2
investimento pari ad «Euro 2.800.000,00, per l'acquisto, e di circa 400.000,00-
500.000,00 Euro per gli eventuali lavori di ristrutturazione dei locali» da attuare con una richiesta di mutuo per l'importo complessivo di Euro 3.200.000,00 e «con un investimento iniziale relativamente basso per i soci, intorno ai 300.000,00 Euro» ; che, in questa prospettiva, in attesa dell'erogazione del mutuo, i soci eseguivano i finanziamenti e, in particolare, in data 24/06/2014, versava, a mezzo Parte_1
assegno circolare, la somma di € 100.000,00; che in data 27/06/2014, con atto del
Notaio dott. (repertorio 9918 raccolta 4570 registrato in data Persona_1
04/07/2014) , nella qualità di amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore della sottoscriveva con Controparte_2
la proprietaria SI.ra un contratto preliminare di vendita Controparte_3
avente ad oggetto l'immobile (ex cinema ) sito in Napoli alla via Francesco CP_2
Giordani n. 20-22 di circa 2800,00 mq al prezzo di € 2.800.000,00; che, a titolo di caparra confirmatoria, veniva versato l'acconto di € 100.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare ed i restanti € 2.700.000,00 sarebbero stati versati alla stipula del contratto definitivo (previsto per il 30/07/2014) a seguito della concessione del mutuo ipotecario da parte della banca;
che, a seguito del ritardo della concessione del mutuo, la data per la stipula del definitivo veniva prorogata sino al 15\12\2014; che successivamente, divenuta non più perseguibile la compravendita del predetto immobile a causa delle difformità urbanistiche che lo classificavano da un locale agibile per il pubblico ad un garage, e, quindi, con un notevole abbassamento del valore, la società decideva di affittare due locali adiacenti al cinema ex , sempre siti in Via Giordani (civici 5 e 7) al fine di dare CP_2
avvio all'attività sociale consistente in un centro sportivo multidisciplinare e venivano avviati i lavori di ristrutturazione dei predetti locali;
che, per fare fronte alle spese di ristrutturazione e considerato il ritardo del finanziamento, veniva chiesto ai soci di collaborare al reperimento urgente della liquidità necessaria per sostenere i costi necessari per avviare l'attività; che a tal fine, la SI.ra Pt_1
sottoscriveva un finanziamento bancario di euro 50.000,00, «versando alla società
Euro 44.480,00, oltre 6.000,00 per non meglio specificate spese notarili, somme che, poi, a detta del SI. , le sarebbero state restituite al Controparte_1
momento dell'erogazione del mutuo»; che, a sua volta, il SI. Parte_2
richiedeva ed otteneva due finanziamenti bancari: «Euro 50.000,00 presso Intesa
San Paolo in data 24.12.2014 […]; Euro 20.000,00 presso la;
che Parte_3
l'intero importo dei finanziamenti ricevuti veniva utilizzato per il pagamento di debiti della società e precisamente € 37.020,00, a titolo di canoni di locazioni arretrati;
€ 2.400,00, corrisposti a mezzo n. 2 bonifici bancari al dipendente della palestra, SI. per stipendi arretrati;
€ 10.000,00 pagati all'impresa CP_4
“O Costruzioni” per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali di Via F.
Giordani n.5 e 7, nonché' € 20.000,00, versati a mezzo bonifico bancario alla G&G
Costruzioni, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali di Via F.Giordani
n. 7.
Assumevano ancora gli attori che l'acquisto dell'ex cinema non veniva CP_2 concluso, in quanto la Banca, come riferito dall'allora amministratore
[...]
, non aveva accettato la richiesta di finanziamento avendo riscontrato CP_1
delle irregolarità catastali relativi all'immobile, informazione in realtà falsa, in quanto, all'insaputa dei soci, la richiesta di finanziamento non era stata mai né sottoscritta né formalizzata.
Lamentavano il raggiro posto in essere dall'amministratore «consistito nell'illusione di un mega finanziamento che avrebbe permesso di acquistare l'immobile da adibire a centro sportivo, nonchè sostenerne i relativi oneri imprenditoriali, restituendo, poi, ai soci tutti gli anticipi da essi, in buona fede, versati». Evidenziavano che alla SI.ra non veniva restituita «né la somma di Pt_1
Euro 100.000,00 da lei anticipata a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile, (nonostante a detta del SI. la somma venne Controparte_1
restituita dalla promissaria venditrice) né i restanti 50.000,00 anticipati come canoni di locazione e lavori di ristrutturazione dei locali presi in fitto» e che «lo stesso trattamento veniva riservato al SI. che non si vedeva restituire Parte_2
la somma versata di euro 69.420,00».
Essendo stata dichiara fallita la società dal Tribunale Controparte_2
di Napoli con sentenza n. 252/2016 in data 23/09/2016, gli attori lamentavano «il danno irreparabile consistente nell'impossibilità dei soci odierni attori di recuperare quanto anticipato alla società a titolo personale», di cui chiedevano il ristoro.
2. In data 26/11/2021, si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1
il quale contestava la domanda attorea e chiedeva il rigetto delle domande
[...]
proposte dagli attori, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto dichiarato fallito in data 05/05/2017, sostenendo che la legittimazione processuale spettasse esclusivamente al curatore fallimentare e sollevando eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, oltre a dedurre nel merito l'infondatezza della pretesa.
3. Successivamente, nei termini concessi dal giudice istruttore, le parti depositavano memorie integrative ex art. 183, comma 6 c.p.c., con le quali precisavano le proprie deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie. La parte attrice replicava alle eccezioni, sostenendo la propria legittimazione attiva in virtù della scelta di esperire la c.d. tutela postfallimentare, ovvero agire per ottenere una sentenza di condanna eseguibile nei confronti del debitore una volta ritornato in bonis. Relativamente all'eccezione di prescrizione, gli attori assumevano che il dies a quo dovesse decorrere dal momento in cui il danneggiato subisce gli effetti della condotta illecita, identificando tale momento nella dichiarazione di fallimento della società avvenuta il 23/09/2016. Controparte_2
4. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 06/07/2023, il giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 07/01/2025, precisate le conclusioni dalle parti, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (sino al
10/03/2025) e delle memorie di replica (ulteriori venti giorni). Le parti costituite depositavano le proprie comparse conclusionali in data 10/03/2025 e le successive memorie di replica, insistendo nelle rispettive difese, eccezioni e conclusioni come in epigrafe trascritte.
6. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalle parti attrici debba essere rigettata in quanto infondata per l'assorbente insussistenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell'art. 2476, comma 7 c.c. (a seguito dell'introduzione del comma 6 operata dal D. Lgs. 12/01/2019, n. 14).
Come già esposto nella parte narrativa della presente motivazione, la principale accusa mossa contro riguarda la sua gestione relativa Controparte_1
all'acquisto prospettato di un immobile (l'ex cinema ) e la successiva CP_2
decisione di affittare altri locali. Gli attori sostengono che ha Controparte_1
perseguito l'acquisto dell'immobile (per un investimento di € 2.800.000,00 più lavori di ristrutturazione per circa € 400.000,00-500.000,00) pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche della società e delle irregolarità urbanistiche dell'immobile che avrebbero impedito l'ottenimento di un mutuo bancario. Si afferma che alcuna richiesta formale di finanziamento sia mai stata presentata alle banche, nonostante incontri preliminari e che le promessa di vendita è stata successivamente risolta a causa delle difformità urbanistiche. A fronte di questa operazione immobiliare e per far fronte alle spese della società (di ristrutturazione dei locali, di pagamento dei canoni di locazione, di retribuzione dei dipendenti), gli attori affermano di aver effettuato versamenti a titolo di finanziamenti nelle casse sociali basandosi sulle false informazioni fornite da circa la Controparte_1
situazione finanziaria della società e la fattibilità dell'operazione. Tali somme, di cui si invoca il risarcimento, sarebbero andate perse a causa del fallimento della società.
Va premesso al riguardo che la responsabilità dell'amministratore di società a responsabilità limitata per condotte che siano direttamente lesive del patrimonio dei singoli soci trova specifica previsione nell'art. 2476 che, dopo aver disciplinato l'azione sociale di responsabilità (ai primi tre comma) e l'azione dei creditori sociali
(al comma 6), al settimo comma, con una norma del medesimo tenore di quella trasfusa nell'art. 2395 c.c., in tema di società per azioni, testualmente prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Per costante giurisprudenza con riferimento all'analogo disposto del predetto art. 2395 c.c., l'azione individuale spettante ai soci per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015).
L'azione per il danno direttamente cagionato al singolo socio dalla condotta dell'amministratore si pone al di fuori del contratto sociale che lega i soci o del mandato che lega l'amministratore alla società e presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci (o terzi), come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi;
tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio sia in rapporto causale diretto con l'azione degli amministratori. Invero, l'azione contemplata dall'art. 2476, comma 7 c.c. - al pari di quella prevista dall'art. 2395 c.c. - riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori, dove il termine “direttamente” circoscrive l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2476, comma 7 c.c., rispetto alla cd. azione sociale di responsabilità, cosicché se il danno allegato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si
è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c. e dell'art. 2476, comma 7
c.c., in quanto tali norme richiedono che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo (Cass. 25/07/2007, n. 16416; Cass. n. 8359 del
03/04/2007; Cass. 05/08/2008, n. 21130).
Nel caso di specie, attenendo le doglianze svolte dagli attori alla cattiva o fraudolenta gestione dell'affare riguardante l'ex cinema , il cui mancato CP_2
acquisto gli istanti hanno ritenuto dannoso, va osservato che il pregiudizio prospettato rientra nel novero dei danni patrimoniali indiretti, non ristorabili ex articolo 2476, comma 7 c.c., dal momento che, con riguardo a ciascuno degli addebiti sui quali parte attrice fonda la pretesa risarcitoria, anche laddove dimostrata la relativa sussistenza e provato il pregiudizio patrimoniale dai medesimi derivato, il danno avrebbe avuto comunque incidenza diretta esclusivamente sulla società, comportando il depauperamento del patrimonio degli attori solo quale conseguenza della compromissione patrimoniale riferita alla società. Infatti, al di là della qualificazione datane dagli attori, le condotte tenute dall'amministratore hanno una potenzialità dannosa riferibile direttamente alla società e solo indirettamente - a seguito del fallimento - agli attori, in quanto soci della medesima e titolari di una partecipazione al capitale sociale o creditori della stessa per effetto dei finanziamenti infruttiferi elargiti alla società.
D'altra parte, gli stessi attori, nel dedurre che ai fini il dies a quo rilevante ai fini del termine prescrizionale debba considerarsi la pronunzia di fallimento, invocano la postdatazione del termine tipica dell'azione dei creditori sociali di cui all'art. 2476 comma 6 c.c.
Essendo invece il presupposto dell'azione che compete al singolo socio o terzo costituito da un pregiudizio diretto sul patrimonio del singolo provocato da comportamenti dell'amministratore e non dall'eventuale riflesso derivante dal danno incidente sul patrimonio della società, la domanda attorea deve essere considerata manifestamente infondata per tale ragione più liquida.
7. In ogni caso, se i danni reclamati fossero riconducibili ai danni diretti, in accoglimento della rituale eccezione sollevata dal convenuto, l'azione deve ritenersi prescritta, essendo decorsi oltre cinque anni dalla conclusione degli atti assunti come pregiudizievoli o, in alternativa, degli esborsi effettuati.
Si è detto che le diverse azioni previste dall'art. 2476 c.c. a favore rispettivamente della società, dei creditori sociali o dei singoli soci, hanno ad oggetto domande risarcitorie che si distinguono «tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione» (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015 cit.).
Pacifica la natura extracontrattuale dell'azione spiegata e dunque il termine di prescrizione quinquennale, va osservato che la prescrizione dell'azione ex art. 2476, comma 7 c.c. (sebbene la norma non riproduca la disposizione specifica sull'azione per le società per azioni di cui all'art. 2395, comma 2 c.c. che prevede la prescrizione in cinque anni "dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo") decorre dal giorno in cui “il fatto si è verificato” in ossequio al principio generale di cui all'art. 2947 c.c..
Sebbene vi sia giurisprudenza che per i "danni lungolatenti" o per difficoltà di oggettiva percepibilità del danno faccia decorrere il termine da un momento successivo, la regola generale è quella che lega la decorrenza all'evento lesivo inteso come comportamento illecito o alla sua manifestazione immediata nel patrimonio del danneggiato. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di illecito civile, a norma degli artt. 2935 c.c. e 2947, comma 1, c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro (v.
Cass n. 4899/2016, in ipotesi di reato, e Cass. S.U. n. 576/2008). Tuttavia, «ciò comporta una rigorosa analisi da parte del Giudice di merito sul contenuto della diligenza eSIibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi» (Cass. S.U. n. 576/2008 cit.).
Nel caso di specie, le condotte asseritamente dannose e i versamenti di somme da parte degli attori si collocano tutti in un periodo antecedente al quinquennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (21/07/2021).
L'atto preliminare di compravendita che gli attori assumono dannoso e fraudolento è stato concluso in data 27/06/2014. Secondo la stessa prospettazione degli attori «in data 28/07/2014, dopo la stipula del preliminare, il geometra
, su incarico del SI. , redigeva una relazione Controparte_5 Controparte_1
tecnica nella quale attestava che l'attuale stato dei luoghi del locale Ex era CP_2
totalmente difforme dalla documentazione depositata presso i registri catastali e che erano presenti delle gravi irregolarità» ed «ai primi di novembre, dopo aver concluso l'accordo e versato gli acconti, ai soci veniva comunicato che la formalizzazione della vendita risultava impossibile per gravi irregolarità, che declassavano l'immobile di due categorie, portandolo da un locale agibile per il pubblico ad un garage, e, quindi, con un notevole abbassamento del valore economico».
Ne deriva che già a partire da novembre 2014 la condotta asseritamente illecita del convenuto era oggettivamente percepibile dai danneggiati come dannosa, usando quella “diligenza eSIibile” in presenza della quale la giurisprudenza di legittimità parifica la conoscenza ai fini della decorrenza della prescrizione.
Anche avendo riguardo all'evento dannoso va osservato che l'ultimo versamento risulta effettuato da al 26/05/2015. Quindi considerando tale Parte_2
data o le date delle condotte gestorie illecite che si assume abbiano causato il danno diretto, il termine quinquennale di prescrizione risulterebbe ampiamente decorso al momento della proposizione della domanda.
L'argomentazione degli attori che fa decorrere il termine dalla dichiarazione di fallimento della società (23/09/2016) si lega all'orientamento giurisprudenziale che presume la coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento in ragione dell'onerosità della prova circa la percezione dello stato di decozione. Tuttavia, tale presunzione si applica all'oggettiva percepibilità dello stato di decozione che è presupposto per la diversa azione di cui al comma 6 dell'art. 2476 c.c. (azione dei creditori sociali contro gli amministratori per fatti che hanno causato il dissesto), e non già all'azione per danno diretto di cui al comma 7 che postula un pregiudizio immediato al patrimonio del socio a causa di una specifica condotta, indipendentemente dallo stato della società o dal suo successivo fallimento.
Né risulta versarsi nell'ipotesi di sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c., atteso che anche tale disposizione si applica solo alle azioni promosse ai sensi dell'art. 2476 commi 1 e 3 c.c. (cioè per le ipotesi di azioni per responsabilità degli amministratori verso la società) e non (come nel caso) per l'azione risarcitoria promossa dal singolo socio o terzo che si assuma direttamente danneggiato spiegata ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c. La sospensione della prescrizione, infatti, opera ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c. “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi” e non tra i soci, i terzi e gli amministratori.
Per completezza va altresì rilevato che il termine prescrizionale sarebbe maturato anche considerando il termine più lungo stabilito dall'art. 2947 comma 3 c.c. per il reato di truffa per il quale è stabilita una prescrizione di sei anni, peraltro neanche invocata dagli attori.
In definitiva, ritenendo che il termine quinquennale decorra dal momento in cui l'atto che ha generato il preteso danno diretto è stato compiuto o dal momento della sua immediata manifestazione nella sfera patrimoniale del socio, l'azione diretta risulta prescritta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori. Giacché il convenuto risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato e considerato che la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass. S.U. 8561/2021), la parte attrice va condannata ad eseguire a favore dello Stato il pagamento delle spese come liquidate in dispositivo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in G.U.
n.77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia commisurato al petitum (€ 219.900,00) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con liquidazione delle fasi studio ed introduttiva ai valori medi e delle restanti fasi ai minimi tabellari).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2) CONDANNA e , in via solidale, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore di , ammesso al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato, e, per l'effetto, dispone che sia eseguito a favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri nonché dei compensi che LIQUIDA in € 9.142,00, oltre spese generali nella misura del
15%, al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di conSIlio del 02/04/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
11 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).