Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2003, n. 10119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10119 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO 1 0 1 19/03 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 16501/01 Dott. Ettore - Cron. 21465 ATTIMELLO Consigliere Dott. Bruno MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Florindo Rep. Consigliere Ud. 07/03/03 | Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LM LI, già elettivamente domiciliato in ROMA 39, presso lo studio dell'avvocato VIA ARCHIMEDE CRISTALLINI, rappresentato e difeso CA | dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 presso rappresenta e difende ope legis;
1381 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 3097/00 del Tribunale di BARI, depositata il 15/02/01 R.G.N. 685/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 16501/01 Svolgimento del processo Con sentenza del 15 febbraio 2001, il Tribunale di Bari -pronunciando sull'appello del Ministero dell'Interno avverso la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Trani dell'11 ottobre 1999, che aveva riconosciuto a AL Felice l'indennità di accompagnamento con decorrenza (dal 1° agosto 1998) posteriore a quella domandata dalla parte privata- disattendeva il motivo di appello concernente la legittimazione passiva del Ministero e ne riteneva invece fondata la censura (subordinata) avverso la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Di queste, in parziale riforma della decisione appellata, disponeva perciò la compensazione, sul rilievo che il diritto alla prestazione assistenziale -richiesta con domanda amministrativa del 3 febbraio 1992 e con successiva domanda giudiziale del 3 giugno 1997- si era consolidato in corso di causa. Del pari compensava, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di secondo grado. Per la cassazione di questa sentenza il AL ha proposto ricorso, in unico motivo variamente articolato, cui il Ministero (costituitosi con controricorso) ha resistito, eccependone l'inammissibilità nonché l'infondatezza.. Motivi della decisione L'eccezione di tardività del ricorso è infondata. E' vero, infatti, che, avuto riguardo alla data (11 aprile 2001) di notifica della sentenza, il termine breve veniva a scadere l'11 giugno (essendo il 10 domenica) 2001 e che la ricezione del ricorso, notificato mediante il servizio postale, è avvenuta il 12 giugno 2001. E' però sufficiente a far ritenere la tempestività dell'impugnazione la circostanza che nella specie sia avvenuta entro il termine breve applicabile la spedizione (in data 8 giugno 2001) del ricorso stesso, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n.477 Fly 3 del 2002, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n.890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario". Il ricorrente denuncia, in una con vizi di motivazione, la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 149, disp. att., stesso codice, nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la difesa dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. -interpretato allaOsserva che il combinato disposto delle prime due norme stregua dei principi di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., del rilievo che il giudizio in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non ha natura impugnatoria di provvedimenti amministrativi di diniego della prestazione, ma di accertamento del rapporto e, infine, del principio di gratuità, per la parte privata, di tale giudizio, emergente dall'art. 152, disp. att., civ. - induce a ritenere irrilevante, ai finicod. proc. - della valutazione della soccombenza, il momento della decorrenza della prestazione stessa, una volta stabilita l'effettiva sussistenza del relativo diritto, incoerente essendo con questo accertamento la previsione dell'impossibilità, per la parte vittoriosa, di riversare l'onere economico del processo sulla controparte, la cui resistenza ha reso necessario il ricorso al giudice. Aggiunge, poi, il ricorrente che una siffatta impossibilità arrecherebbe un vulnus al diritto, garantito alla parte vittoriosa dalla sopra citata normativa convenzionale, al 4 дец godimento sereno dei suoi beni>>, nella dimensione al medesimo conferita dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale ogni entrata futura, legittimamente rivendicabile, integra gli estremi di un possesso tutelabile alla stregua della normativa stessa. Le esposte censure sono prive di fondamento. La parte che agisca in giudizio per far valere il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale, assumendo che i relativi fatti costitutivi esistono fin dal momento della presentazione della domanda giudiziale o da epoca ad essa anteriore, rimane, rispetto a tale assunto, sicuramente soccombente quante volte sia accertato che l'esistenza stessa si è perfezionata soltanto in un momento successivo. Non rileva in contrario che le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria si caratterizzino, anche quando richiedono lo svolgimento di un preventivo procedimento amministrativo, per la loro strumentalità ad un finale giudizio sul rapporto e non sull'atto. E' vero, infatti, che l'esclusione della funzione meramente impugnatoria impedisce che il giudice si limiti allo scrutinio di legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, con riguardo alla situazione esistente al momento dell'atto stesso, e gli impone, invece, di tenere conto anche dei fatti costitutivi verificatisi in epoca successiva e perfino nel corso del giudizio;
ma è ugualmente vero che la postulazione giudiziale di illegittimità del diniego della prestazione é espressione di un petitum avente ad oggetto un rapporto di durata maggiore (perché implicitamente ne è allegato l'insorgere già al momento suddetto) di quello poi accertato dal giudice per effetto di tali sopravvenienze, ragion per cui è innegabile che il bene della vita effettivamente ottenuto si caratterizza in termini diversi e ridotti rispetto a quello postulato. 5 La situazione che ne segue è già stata esaminata dalla giurisprudenza della Corte, che, in quest'ordine di idee, l'ha ricondotta ad un tipico fenomeno di soccombenza reciproca. Invero, con sentenza 27 novembre 1997 n. 11997, si è stabilito che è censurabile in sede di legittimità il diniego di compensazione delle spese processuali, nel caso in cui la pronuncia di merito abbia pretermesso di valutare la reciproca parziale soccombenza, implicita ogniqualvolta l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., per il diritto alla prestazione previdenziale, sia insorto nel corso del procedimento, Reputa il Collegio di dovere dare continuità a questo orientamento che affida le sue ragioni ultime ad una corretta nozione della soccombenza>>, nella quale ravvisa non una stereotipa ripetizione dell'obsoleto principio victus victori, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. Non è inopportuno ricordare che la stessa teoria tradizionale - secondo cui il giudizio come mezzo di attuazione della volontà della legge che garantisce ad alcuno un bene, non può che condurre al riconoscimento di questo bene nella maggiore possibile integrità>> - non si struttura affatto come dogma della gratuità del processo per chi vi consegue un risultato utile, ma viene temperata dall'affermazione che per aversi condanna nelle spese occorre che si sia resa necessaria la lite per parte del vinto>>, con un implicito, ma non per questo meno evidente, richiamo al profilo della causalità. Orbene, al lume di queste considerazioni, è incontestabile che non è priva di responsabilità, rilevante sul piano causale, la parte privata la quale si determini a pretendere dal competente organismo erogatore una provvidenza assistenziale allorché non sia ancora in possesso dei requisiti di legge e ad intraprendere, dopo essersi visto fce 6 opporre un legittimo rifiuto nella sede amministrativa, la via giudiziale il cui inizio si caratterizzi, a sua volta, per la persistente mancanza dei requisiti stessi, sì da giustificare la resistenza almeno iniziale della controparte. Ne consegue che questa responsabilità, non meno di quella gravante sulla controparte che abbia infondatamente perseverato nella sua resistenza pur dopo l'utile (per l'attore) sopravvenienza dei requisiti originariamente carenti, non esime da onere di spese giudiziali e determina la condizioni di reciprocità della soccombenza. Posta la questione nei termini così sintetizzati, appare del tutto inconferente qualsiasi richiamo all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che fa eccezione al principio della causalità nel limitato senso di impedire la condanna in favore dell'ente erogatore della provvidenza, non in quello di dovere sempre recuperare da questo le spese processuali, ossia anche in caso di corresponsabilità dell'assicurato nell'avvio del processo (v. Cass. 13 aprile 1995 n.4234). Così come è fuori luogo il riferimento alla protezione che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo accorda al patrimonio, anche nella dimensione potenziale, poiché si tratta di una tutela che nulla toglie all'estensione del principio per cui non si può pretendere la piena gratuità del processo quando se ne sia corresponsabili. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni prospettate le sottrae all'area della manifesta infondatezza e della temerità, ossia di operatività delle condizioni che, attesa la natura della controversia, potrebbero giustificare la condanna della parte privata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per lespese. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 7 IL PRESIDENTE Ettre Mecuro IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, 2/3 cly/2003 IL CANCELLIERE o 8 G ---- ----- IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Florists HI ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 598