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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/05/2024, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3824/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 08/05/2024
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca compare l'avv. Gabriella Marogna, la quale conferma le conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
È pure comparso l'avv. Michele Stara, il quale precisa che gli intervenuti e Controparte_1 [...]
sono eredi di de cuius; conferma le conclusioni rassegnate in atti e chiede che la CP_2 Persona_1
causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscriTT al n. 3824/2019 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente nella via Parte_1 C.F._1
Salita del Vaglio, elettivamente domiciliato in Sassari, piazza Del Rosario n. 9, presso lo studio degli avvocati
Alessandro Fiori e Gabriella Marogna, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citaIOne del 26.11.2019, ATTORE
CONTRO
, nata ad Alghero il 15.07.1932, C.F. , residente in [...] C.F._2
Boccaccio n. 2; , nata a Sassari il 23.08.1960, C.F. , Parte_2 C.F._3
residente in [...], e , nata ad [...] il 17.02.1964, C.F. Parte_3
, ivi residente nella via Almirante n. 6, elettivamente domiciliati in Sassari, viale C.F._4
Umberto n, 86/a presso lo studio dell'avv. Michele Stara, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
AN Stara e MariagraZI Stara, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituIOne e risposta in data
05.03.2020, CONVENUTI
E
pagina 2 di 13 , nata ad Ittiri il 08.06.1965, C.F. ), ivi residente nella via Controparte_1 C.F._5
G. Verdi n. 89, e , nato ad Ittiri il 18.05.1970, C.F. , residente in [...], CP_2 C.F._6
via Wagner 15/B, in qualità di eredi della loro madre deceduta in Ittiri in data 04.07.2021, Persona_1
elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto n, 86/a presso lo studio dell'avv. Michele Stara, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati AN Stara e MariagraZI Stara, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituIOne e risposta ex art. 302 c.p.c. in data 12.10.2021, INTERVENUTI
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore (come precisate nel foglio in data 02.03.2023):
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis
- accertato e dichiarato che parte attrice, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e
protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietaria per usucapione del lotto di terreno distinto al Foglio
78, Particella 64, Classe Pascolo 1 di superficie di are 16 e 44 centiare, reddito dominicale € 3,40 e agrario
€ 2,55 sul quale insiste una unità immobiliare non censita e non accatastata, indicata nel toponomastico del
Comune di Sassari alla Via Monte Minudu n. 79 A;
- conseguentemente ordinare all' , in persona del Controparte_4
responsabile pro tempore, di procedere alla trascriIOne nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario
per usucapione ex art. 1158 c.c. del predetto bene a favore della parte attrice;
- con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'avvocato costituito che si dichiara
antistatario.
Nell'interesse dei convenuti e degli intervenuti:
disattesa ogni contraria istanza:
1) RigeTTre la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
2) Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 26.11.2019 ha citato in giudiIO , Parte_4 Parte_2 [...]
e esponendo di avere dal 1992 il possesso continuato, Parte_3 Persona_1 CP_3
pagina 3 di 13 indisturbato, pubblico e pacifico, non violento, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni del lotto di terreno, identificato catastalmente in atti, precisando che sullo stesso terreno insiste una unità immobiliare non censita e non accatastata, costituita da un edificio composto al piano superiore da un rustico ed al piano terreno da un magazzino con grate alle finestre e porta in lamiera, utilizzato come deposito di attrezzi e di beni.
Ha esposto, altresì, l'attore di esercitare sul terreno e sull'edificio un potere di fatto come se ne fosse il proprietario, mentre i precedenti proprietari ed i convenuti non hanno mai mostrato alcun interesse all'eserciIO e/o alla tutela della loro proprietà, precisando che le disposiIOni testamentarie del 12.03.2015
e del 19.01.2018, seppure regolarmente trascritte, per legge soccombono rispetto all'acquisto della proprietà
del medesimo bene per usucapione.
Ha, dunque, concluso l'attore per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Con comparsa in data 05.03.2020 si sono costituite in giudiIO CP_3 Persona_1 Parte_2
e contestando il fondamento della domanda. In particolare, hanno
[...] Parte_3
premesso le convenute che: intorno alla metà degli anni '70 i coniugi dott. e Parte_5 Per_2
acquistarono, in regime di comunione legale, due lotti di terreno in Agro di Sassari, Loc. Tignoni – Monte
Minudu; in quello distinto al Foglio 78, mappali 52 e 65 hanno edificato intorno al 1978 la loro casa di abitaIOne ed annessi locali, impiantando nel terreno circostante un vigneto ed un frutteto;
nel lotto confinante, oggetto di causa e distinto al Foglio 78, mappale 64, hanno edificato nello stesso periodo un rustico censito nel catasto urbano al Foglio 78 mappale 106, con l'intento di vendere il tutto;
nel 2015 il dott. è deceduto lasciando unica erede testamentaria la moglie la quale a sua volta Parte_5 Per_2
è deceduta nel 2018, lasciando eredi legittime le due sorelle e nonché le nipoti Persona_1 CP_3
“ex sorore” e Parte_2 Parte_3
Hanno, dunque, esposto le convenute che: l'attore, alla fine degli anni '90, ha svolto per incarico del dott.
piccoli e saltuari lavori di manutenIOne, di puliZI e di giardinaggio limitatamente al tratto di terreno Pt_5
circostante la casa di abitaIOne dei proprietari, provvedendo al diserbo, alla potatura delle piante da frutto e del vigneto, sempre retribuito anche dalla signora successivamente alla morte del marito;
nei primi Per_1
anni del 2000, considerati i buoni rapporti intercorrenti tra le parti, alla richiesta di poter ricoverare alcuni pagina 4 di 13 attrezzi e materiali vari nel seminterrato del predetto rustico, il dott. vi acconsentì con l'accordo che il Pt_5
avrebbe liberato il locale a semplice richiesta ed in ogni caso laddove fosse stata alienata la proprietà; Pt_1
il dott. morì senza aver avuto occasione di vendere l'immobile. Pt_5
Hanno esposto, altresì, le convenute che: l'attore mai ha svolto lavori di manutenIOne ordinaria e straordinaria sia nel rustico (privo di porte e finestre, spoglio, non intonacato), sia nel terreno circostante,
che risulta incolto, coperto da una macchia mediterranea, da arbusti e da erbacce infestanti;
l'attore, pur godendo del seminterrato per concessione precaria dei proprietari, non ha eseguito alcun intervento di carattere ediliIO, come risulta dalle foto allegate alla periZI dell'arch. da cui emerge uno stato CP_2
di totale abbandono;
dalla morte della signora il non ha più esercitato alcun potere di Per_2 Pt_1
fatto sul seminterrato e mai vi si è più recato, pur non avendo ritirato i materiali ivi depositati.
Hanno, quindi, chiesto le convenute l'accoglimento della sopra riportate conclusioni.
- Con comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata in data 11.01.2022 si sono costituiti in giudiIO, in qualità di eredi di e , confermando le difese e le conclusioni della Persona_3 Controparte_1 CP_2
loro dante causa.
- La causa, istruita mediante ispeIOne dei luoghi, prove orali e documentali, all'udienza del 08.05.2024 è
discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che deve essere disattesa l'istanza di parte attrice, come formulata all'udienza del
03.03.2023 e relativa alla richiesta di audiIOne dei testi non ancora escussi, atteso che all'udienza precedente del
25.01.2023 la stessa parte, terminata la prova orale, ha chiesto fissarsi udienza per la precisaIOne delle conclusioni, così rinunciando alla prosecuIOne della prova.
Va preliminarmente rilevato, altresì, che, sotto l'aspetto della legittimaIOne processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, l'attore ha prodotto idonea certificaIOne, da cui risultano gli intestatari degli immobili oggetto di causa. Il contraddittorio, dunque, deve ritenersi correTTmente
esteso ai soggetti che potenZIlmente potrebbero far valere pretese reali sui beni oggetto di causa.
Va ancora rilevato che è stata esperita dall'attore la procedura di mediaIOne ante causam, dando atto che la stessa ha avuto esito negativo.
pagina 5 di 13 Nel merito, ha chiesto di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione degli Parte_4
immobili indicati in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti dominus da oltre vent'anni. I
convenuti, per contro, hanno contestato la pretesa dell'attore, chiedendone il rigetto.
Orbene, quanto alla domanda di usucapione degli immobili descritti in atti, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situaIOne caratterizzata, da un lato, dal mancato eserciIO delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzaIOne del bene medesimo, evidenZIndo come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenIOne di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudiIO per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedoTT fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'eserciIO del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione (come la continuità per il tempo stabilito dalla legge;
il modo pacifico;
la pubblicità; la non equivocità), devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'eserciIO del diritto di proprietà
protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 23849/2018).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere rigeTTta atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, non consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e dunque che pagina 6 di 13 l'attore abbia esercitato sugli stessi beni - in via esclusiva e continuativa uti dominus - un potere di fatto corrispondente all'eserciIO del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudiIO, infatti, i testi di parte attrice hanno riferito circa il rapporto di fiducia esistente fra i coniugi e il in virtù del quale quest'ultimo ha avuto accesso e disponibilità degli immobili Parte_6 Pt_1
oggetto di causa, senza tuTTvia riferire di comportamenti specifici atti a qualificarli come idonei ai fini dell'usucapione per cui è causa.
In particolare, ha riferito circa i lavori svolti dal per conto dei coniugi negli Testimone_1 Pt_1 Parte_6
immobili di loro proprietà, compreso quello per cui è causa, precisando che lo stesso aveva le chiavi sia dell'abitaIOne dei predetti coniugi, sia della “casa in costruIOne” in cui aveva riposto anche beni personali con il consenso della signora “conosco il sig. Ma()TT AT dal 1995; sono andato anche nell'immobile Per_1 Pt_4
di cui mi si chiede, in particolare il sig. (M)aTT mi chiamava per dei lavoretti per conto della signora AN,
moglie della villa che sta sopra la casa in costruIOne;
andavo a dare una mano senza lucro gli ho ucciso
qualche capretto e castrato i montoni;
ho anche aiutato a pulire le mura della villa perché il marito era anZIno
e non ce la faceva più; nella casa in costruIOne, che io sapevo essere del marito della signora AN, il Pt_1
metteva il suo maggiolino nel piano sottostante di cui aveva le chiavi come le aveva del cancello della villa,
oltre al maggiolino metteva anche accessori, ruote e le chiavi del lavoro, qualche saldatrice;
questi beni erano
di , c'era pure un tavolo;
il locale era pieno di roba del sig. . Io ho visto il nel terreno anche Pt_1 Pt_1 Pt_1
prima del 1995 in quanto andavo a trovare un amico che abitava davanti al terreno;
ho sentito qualche volta
dire la signora AN “e beh te lo hai pulito il terreno di giù?”; con il non ho mai parlato se il Pt_1 Pt_1
terreno e il fabbricato fosse il suo io posso solo dire che aveva le chiavi e aveva accesso al terreno come lo
aveva alla villa. So che il aiutava la signora AN facendole anche da autista, ho sentito personalmente Pt_1
quando lo chiamava al telefono per andare a prenderla ... so che aveva messo delle finestre per non entrare gli
animali, io sono 12 anni che non ci vado più, da quando mi sono separato da mia moglie. Comunque ho
continuato a vedere il nel terreno perché passo nella strada di fronte, la signora AN mi risulta che sia Pt_1
morta da 4 o 5 anni ... se (la) signora AN non fosse stata d'accordo il (M)aTT non avrebbe messo la sua roba
nel fabbricato e non gli avrebbe consentito di chiudere la porta. Un giorno ho assistito al fatto che la signora
pagina 7 di 13 AN lo (s)gridasse perché era arrivato in ritardo, per lei era come un figlio non avendo figli ... io mi sono
recato nell'immobile su invito del . io non ci sono mai andato da solo ... io non ho mai visto altre persone Pt_1
nella villa, la signora AN e il marito erano molto riservati e non si è permesso di portare altre persone Pt_1
se non me, posso dire ciò quando c'ero io ... nel terreno e nel fabbricato di cui mi si chiede io oltre non Pt_1
ho mai visto altri;
le chiavi le aveva sempre lui che apriva e chiudeva”.
ha riferito circa il rapporto di fiducia esistente tra la signora e l'attore, che, in virtù del Testimone_2 Per_1
rapporto di collaboraIOne fra loro esistente, provvedeva alla manutenIOne degli immobili, compresi quelli per cui è causa: “ frequentava spesso questo terreno perchè non voglio sbagliare ma aveva al suo interno una Pt_4
macchina e parecchi attrezzi oltre a pezzi di macchina che teneva all'interno del rustico;
posso precisare questa
circostanza perché ho accompagnato spesso mio cugino nel terreno di cui mi si chiede e mi è capitato di andarci
dal almeno vent'anni non continuativamente quando mio cugino era sprovvisto di macchina, preciso che
parecchi anni fa, fino a 15 anni fà o forse 20 se non sbaglio, mio cugino abitava lì vicino nella zona Li Mucci,
posta prima della via Monte Minudu, sapevo del rapporto che aveva con la proprietaria di questo rustico, Pt_4
si prestava a farle qualsiasi tipo di commissione, le faceva la spesa, era di famiglia;
molte volte l'ho vis(t)o fuori
del supermercato che aspeTTva l'uscita della signora AN, c'era un rapporto familiare, mio cugino Org_1
aveva l'acceso al terreno e al fabbricato e in mio presenza nessuno ha mai contestato il fatto che fosse entrato
lì, l'ho visto più volte pulire il terreno perché vi erano delle sterpaglie con le zecche e io avendone terrore io
rimanevo fuori dalla strada principale, c'era una catena che delimitata la proprietà messa alla buona, molte
volte lo lasciavo lì e poi andavo a riprenderlo quando non ave(v)a la macchina, mi ricor(d)o che nel rustico vi
era una finestra priva di vetro e mio cugino l'aveva coperta con dei pezzi di legna per evitare che entrassero
animali ... preciso che nella catena vi era un lucchetto ()di cui mio cugino aveva le chiavi ... la porta del
seminterrato era in lamiera o ferro e mio cugino aveva le chiavi anche di quella porta ... molte volte mio cugino
mi ha detto che la signora le chiedeva di pulire oltre quell'immobile anche un terreno della stessa signora posto
lì vicino, so che mio cugino si fermava anche a mangiare quando era in vita il marito della signora, mi parlava
di questo dott. , gli voleva molto bene perché si prestava a fare molte cose ... ho già risposto e ribadisco di Pt_5
averlo visto tentare di chiudere una finestra del fabbricato ... mi sono recato nell'immobile solo su invito di mio
cugino, da solo non ci sono mai andato, a volte sono passato da e altre volte da ... CP_5 Org_2
pagina 8 di 13 nell'arco di 20 anni ho accompagnato mio cugino nel terreno almeno 10 volte ... le volte che sono andato nel
terreno non ho mai visto altre persone se non mio cugino non ho visto altri neppure nel terreni adiacenti che
er()ano della stessa proprietaria”.
ha riferito anch'egli circa quanto dichiaratogli dall'attore sul rapporto esistente con i Testimone_3
coniugi “ ho conosciuto il sig. (M)aTT perché mio figlio stava costruendo una casa vicino al Parte_6
terreno di cui mi si chiede;
mi è capitato di vedere non tutti i giorni il sig. all'interno di quel terreno, Pt_1
c'era una catena con lucchetto, il sig, mi disse che aveva lì un garage con degli attrezzi ... non ricordo Pt_1
esaTTmente il periodo in cui mio figlio stava costruendo la casa forse 15 anni fà, ho frequentato il posto solo
quando appunto mio figlio stava costruendo la casa, e quindi ho visto il sig. solo in quel periodo, mio Pt_1
figlio ha impiegato 3 o 4 anni a costruire la casa, ho continuato a vedere il sig. (M)aTT anche dopo la
costruIOne della casa perché andavo per controllare che non entrassero animali ... il sig. mi diceva che Pt_1
veniva chiamato dal dott. o dalla moglie per pulire il terreno o per recuperare le caprette che erano Pt_5
scappate ... le volte che ho visto il sig. nel Terreno era solo ... ho già risposto per il terreno, nel fabbricato Pt_1
non l'ho mai visto fare niente, non sono mai entrato dentro ... sono rimasto sempre all'esterno nella strada
principale ... ribadisco che quando ho visto il sig. nel terreno e quando ho parlato con lui non ho mai Pt_1
visto altre persone”.
ha riferito circa i lavori svolti nel rustico dal dal medesimo utilizzato come deposito a Testimone_4 Pt_1
partire dal 2000: “conosco da 30 anni siamo amici, conosco il terreno e l'edifico di cui mi si chiede, Parte_4
quando va nel terreno mi chiama per fargli compagnia, se c'è da fare qualcosa l'aiuto, capita che Pt_4 Pt_4
vada anche da solo, ha fatto delle manutenIOni, ha riordinato e messo tutto a posto, ha fatto lavori di Pt_4
muratura nel seminterrato del prefabbricato, ha fatto dei rattoppi, ha messo de(l) cemento nei buchi, io ero
presente quando ha fatto questi lavori, gli ho dato una mano ... quando io sono andato con non c'erano Pt_4
altre persone ... non è mai capitato che in mia presenza qualcuno gli dicesse di andare via dal terreno ...ho
iniZIto ad andare nel terreno con dal 2000 ... ho visto tagliare l'erba nel terreno con il Pt_4 Pt_4
decespugliatore ... confermo che nel magazzino ripone i suoi attrezzi e una macchina d'epoca, un Pt_4
maggiolino; l'ultima volta che ci sono andato è una settimana fà e all'interno del magazzino ci sono sempre
si(a) ...la macchina che gli attrezzi ... sono andato nel terreno solo su invito di ... quando io sono andato Pt_4
pagina 9 di 13 nel terreno non ho mai visto altre persone, eravamo solo io e non mi ha detto mai di essere il Pt_4 Pt_4
proprietario del terreno ma solo di usare il fabbricato come deposito ... con non ho mai fatto lavori di Pt_4
bricolage ... ho scaTTto io la foto che mi viene esibita”.
Le predette testimonianza non appaiono in contraddiIOne con le dichiaraIOni dei testi di parte convenuta, i quali hanno riferito circa la volontà dei coniugi di porre in vendita l'immobile oggetto di causa, da Parte_6
loro realizzato proprio per questo fine, nonché del rapporto esistente tra gli stessi e l'attore.
Si richiamano, in particolare, le dichiaraIOni rese dalla teste , la quale ha riferito di aver visto Testimone_5
nel bene gli agenti immobiliari, che ebbero a visionarlo con la signora nonché del loro rapporto con il Per_1
dallo stesso riferito come di tipo lavorativo retribuito: “abito proprio accanto al terreno e al fabbricato di Pt_1
cui mi si chiede, ho conosciuto i coniugi la signora AN, era amica di mia madre, non avevano Parte_6
figli e la signora AN diceva sempre che i loro beni sarebbero speTT(t)i ai nipoti;
i miei genitori acquistarono
il terreno proprio dal sig. ; io ho conosciuto quel fabbricato rustico sempre in vendita e mi è capitato di Pt_5
vedere i coniugi che lo facevano vedere agli agenti immobiliari, io sapevo che erano agenti Parte_6
immobiliari dalle loro macchine e la signora AN quasi tutte le mattine veniva a casa a prendersi un caffè e mi
parlava di questo o meglio lo diceva a mia madre. Non mi ricor(d)o l'anno esatto ma posso dire più di vent'anni
fa che io ho visto il traffico dell(e) macchine dell'agenZI. La signora AN diceva di essere in traTTtive che non
si sono mai concluse, credo che a causa della malattia abbia abbandonato l'idea ... il sig. veniva a casa a Pt_1
parlava con noi, e ci diceva che svolgeva lavori nella villa per conto dei coniugi;
ci diceva anche Parte_6
che veniva pagato da loro;
ricordo di una occasione in cui il (M)aTT venne a casa e in televisione diedero la
notiZI che il giudice era stato ucciso ... (sul capo 3) nulla so in merito i coniugi non Per_4 Parte_6
dissero mai niente al riguardo. Ho visto il entrare ed uscire con la propria auto dal terreno e fermarsi Pt_1
davanti al seminterrato;
io non ricordo che il abbia mai detto di avere avuto l'autorizzaIOne dai coniugi Pt_1
... preciso che io non sono mai entrata nel rustico;
non vedo il nel terreno da molto tempo ma non so dire Pt_1
da quanto ...”.
Quanto alle dichiaraIOni rese dal teste , figlio della convenuta si rileva che lo Testimone_6 CP_3
stesso ha riferito circostanze già riportate dagli altri testi, in particolare circa la volontà degli coniugi Parte_6
di vendere l'immobile oggetto di causa e circa il rapporto esistente con l'attore come riferitogli dagli stessi zii:
pagina 10 di 13 “ e erano miei zii e per loro non avendo figli noi nipoti eravamo appunto come figli;
Parte_5 Per_2
quindi la nostra frequentaIOne della loro casa era frequente, andavamo spesso nella loro casa sita nel terreno
adiacente a quello per cui è causa. Posso anche precisare che fra il terreno per cui è causa e quello dei miei zii
vi era e vi è un cancelletto in ferro che consentiva l'accesso al terreno per cui è causa;
mio IO aveva comprato
negli anni '70 un grande lotto di terreno che poi ha fraIOnato per vendere o con progetto approvato quando vi
era un rustico oppure solo il terreno;
il terreno per cui è causa è uno di questi fraIOnamenti. Confermo quindi
che i miei zii hanno sempre avuto fino al loro decesso la disponibilità di tale terreno;
mia ZI è deceduta nel
2018 e mio IO nel 2015. Dopo la morte dei miei zii gli eredi ne sono entrati subito nella disponibilità Pt_5
tanto che hanno messo in vendita sia la parte dove vivevamo i miei zii oltre la villeTT, sia il terreno per cui è
causa; ribadisco che anche per mio IO il terreno per cui è causa era stato posto in vendita. Anche in nostra
presenza è capitato che venisse qualche acquirente e noi lo abbiamo accompagnato con mio IO a visionare
Per_ l'immobile; ciò è avvenuto negli anni '90 e negli anni 2000. Anche prima del decesso di mio IO, mia ZI
aveva dato incarico sia a me che a mio cugino architetto di far visionare l'immobile a possibili CP_2
acquirenti, ci aveva dato le chiavi del rustico. Certe volte veniva anche lei. Tali circostanze saranno capitate
circa 4 o 5 volte ... con riguardo alle caratteristiche dell'immobile sito nel terreno per cui è causa so che mio
cugino l'architetto ori ha controllato che si potesse mettere in vendita;
so che era regolare dal punto CP_6
di vista urbanistico per poter essere messo in vendita ... Noi avevano avuto l'incarico da mia ZI di far visionare
Per l'immobile e nulla altro ... conosco il sig. (M) e confermo che i miei zii a partire dagli anni '90 gli Pt_1
diedero l'incarico di provveder(e) alla manutenIOne del terreno dove gli stessi vivevano attiguo a quello per cui
è causa e corrispondevano a lui quanto dovuto per la sua prestaIOne. Questa circostanza mi è stata riferita da
mia ZI le vo(l)te in cui siamo andati a trovarla e in qualche occasione ho visto da lontano il sig. eseguire Pt_1
i lavori nel terreno di cui ho detto. Mio IO aveva anche attrezzato un locale come falegnameria e per tale hobby
veniva aiutato dal sig. che ho visto varie vote con mio IO nel detto locale, erano più che amici, Parte_7
erano come fratelli;
anche lui accompagnava mio IO a far vendere i lotti in vendita e in particolare il terreno
per cui è causa ... sia mio IO che mia ZI mi riferirono di aver dato l'autorizzaIOne al sig. di utilizzare il Pt_1
seminterrato del rustico per depositare del suo materiale, non ricordo esaTTmente il periodo. So che dopo
l'autorizzaIOne effettivamente il sig. mise del suo materiale nel seminterrato fra cui un vecchio Pt_1
pagina 11 di 13 , che ho potuto vedere personalmente nelle varie volte che sono sceso con mia ZI e con mio IO ... lo Parte_8
stato dei luoghi è quello rappresentato nelle foto dal n. 1 al n. 8 che mi vengono esibite, ma preciso che lo stato
di abbandono è precedente ai quattro anni indicati, è una situaIOne di abbandono che io ho visto anche alla
presenza di mio IO e risale dunque ad almeno 15 anni prima. Dopo la morte degli zii ho chiesto al sig. se Pt_1
avesse la disponibilità a prelevare la sua roba dal seminterrato perché avevamo intenIOne di vendere,
iniZIlmente mi ha dato la sua disponibilità e poi non mi ha più richiamato. L'ho richiamato e lui mi ha detto di
aver messo tutto nelle mani di un legale per la causa di usucapione”.
Si osserva, dunque, che è emerso come l'attore abbia svolto talune attività in favore dei coniugi Parte_6
danti causa dei convenuti, e che gli stessi gli abbiano concesso l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa.
TuTTvia, l'attore non ha fornito la prova circa la cosiddeTT “interversione nel possesso” ai sensi dell'art.1141,
secondo comma, cod. civ., ossia dell'utilizzo del bene come dominus e non come semplice detentore, qui evidenZIndo che la presunIOne di possesso utile ad usucapionem non opera quando la relaIOne con la cosa consegua non a un atto volontario d'apprensione, ma a un atto o a un fatto del proprietario - possessore, poiché
l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenIOne o precario) non corrisponde all'eserciIO di un diritto reale, non essendo svolta in opposiIOne al proprietario. In tal caso la detenIOne non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'interversione idonea a trasformare la detenIOne in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di voliIOne interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relaIOne di fatto con la cosa detenuta, in opposiIOne al possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno così da vantare per sé il diritto esercitato, convertendo in possesso la detenIOne, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata (tra le tante: Cass. Civ. n.27411/2019).
Si osserva che l'attore non ha, in ogni caso, fornito prova certa circa l'iniIO del suo asserito animus possidendi,
rilevando che, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenZIle il decorso di uno specifico lasso pagina 12 di 13 temporale, decorrente dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanZI il possesso;
difatti, i testi di parte attrice, come sopra indicati, sono stati del tutto generici sul punto e dunque diviene irrilevante la circostanza che l'attore detenga le chiavi del fabbricato e del cancello di accesso, come è risultato a seguito dell'ispeIOne dei luoghi, evidenZIndo che in quest'ultima è risultato anche che il terreno è incolto e caratterizzato dalla presenza di varia macchia mediterranea;
stesso stato dei luoghi risultante nelle foto in atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo convenute).
È dunque mancata la prova del cambiamento del proprio animus, considerato anche che la signora è Per_1
deceduta nel 2018 e che non è risultato che la stessa abbia mai abbandonato il dominio sul bene a favore di terzi provvedendo a disporne, come l'aver dato incarico agli agenti immobiliari di reperire acquirenti.
In conclusione, il materiale probatorio offerto dall'attore a fronte delle contestaIOni mosse dai convenuti induce al rigetto della domanda e dunque, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la sua condanna al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore dei convenuti,
liquidati sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto che il valore della causa viene stabilito come indeterminabile (complessità bassa), atteso che non vi è in atti l'indicaIOne della rendita catastale del fabbricato oggetto di causa (cfr. Cass. Civ. n. 10755/2019).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduIOne ed ecceIOne respinta e/o assorbita,
1. rigeTT la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese e compensi di lite in favore delle Parte_1
parti convenute, che si liquidano in euro 3.809,00, oltre rimborso forf. 15% e accessori di legge.
Sassari, 08.05.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 08/05/2024
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca compare l'avv. Gabriella Marogna, la quale conferma le conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
È pure comparso l'avv. Michele Stara, il quale precisa che gli intervenuti e Controparte_1 [...]
sono eredi di de cuius; conferma le conclusioni rassegnate in atti e chiede che la CP_2 Persona_1
causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscriTT al n. 3824/2019 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente nella via Parte_1 C.F._1
Salita del Vaglio, elettivamente domiciliato in Sassari, piazza Del Rosario n. 9, presso lo studio degli avvocati
Alessandro Fiori e Gabriella Marogna, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citaIOne del 26.11.2019, ATTORE
CONTRO
, nata ad Alghero il 15.07.1932, C.F. , residente in [...] C.F._2
Boccaccio n. 2; , nata a Sassari il 23.08.1960, C.F. , Parte_2 C.F._3
residente in [...], e , nata ad [...] il 17.02.1964, C.F. Parte_3
, ivi residente nella via Almirante n. 6, elettivamente domiciliati in Sassari, viale C.F._4
Umberto n, 86/a presso lo studio dell'avv. Michele Stara, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
AN Stara e MariagraZI Stara, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituIOne e risposta in data
05.03.2020, CONVENUTI
E
pagina 2 di 13 , nata ad Ittiri il 08.06.1965, C.F. ), ivi residente nella via Controparte_1 C.F._5
G. Verdi n. 89, e , nato ad Ittiri il 18.05.1970, C.F. , residente in [...], CP_2 C.F._6
via Wagner 15/B, in qualità di eredi della loro madre deceduta in Ittiri in data 04.07.2021, Persona_1
elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto n, 86/a presso lo studio dell'avv. Michele Stara, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati AN Stara e MariagraZI Stara, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituIOne e risposta ex art. 302 c.p.c. in data 12.10.2021, INTERVENUTI
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore (come precisate nel foglio in data 02.03.2023):
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis
- accertato e dichiarato che parte attrice, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e
protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietaria per usucapione del lotto di terreno distinto al Foglio
78, Particella 64, Classe Pascolo 1 di superficie di are 16 e 44 centiare, reddito dominicale € 3,40 e agrario
€ 2,55 sul quale insiste una unità immobiliare non censita e non accatastata, indicata nel toponomastico del
Comune di Sassari alla Via Monte Minudu n. 79 A;
- conseguentemente ordinare all' , in persona del Controparte_4
responsabile pro tempore, di procedere alla trascriIOne nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario
per usucapione ex art. 1158 c.c. del predetto bene a favore della parte attrice;
- con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'avvocato costituito che si dichiara
antistatario.
Nell'interesse dei convenuti e degli intervenuti:
disattesa ogni contraria istanza:
1) RigeTTre la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
2) Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 26.11.2019 ha citato in giudiIO , Parte_4 Parte_2 [...]
e esponendo di avere dal 1992 il possesso continuato, Parte_3 Persona_1 CP_3
pagina 3 di 13 indisturbato, pubblico e pacifico, non violento, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni del lotto di terreno, identificato catastalmente in atti, precisando che sullo stesso terreno insiste una unità immobiliare non censita e non accatastata, costituita da un edificio composto al piano superiore da un rustico ed al piano terreno da un magazzino con grate alle finestre e porta in lamiera, utilizzato come deposito di attrezzi e di beni.
Ha esposto, altresì, l'attore di esercitare sul terreno e sull'edificio un potere di fatto come se ne fosse il proprietario, mentre i precedenti proprietari ed i convenuti non hanno mai mostrato alcun interesse all'eserciIO e/o alla tutela della loro proprietà, precisando che le disposiIOni testamentarie del 12.03.2015
e del 19.01.2018, seppure regolarmente trascritte, per legge soccombono rispetto all'acquisto della proprietà
del medesimo bene per usucapione.
Ha, dunque, concluso l'attore per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Con comparsa in data 05.03.2020 si sono costituite in giudiIO CP_3 Persona_1 Parte_2
e contestando il fondamento della domanda. In particolare, hanno
[...] Parte_3
premesso le convenute che: intorno alla metà degli anni '70 i coniugi dott. e Parte_5 Per_2
acquistarono, in regime di comunione legale, due lotti di terreno in Agro di Sassari, Loc. Tignoni – Monte
Minudu; in quello distinto al Foglio 78, mappali 52 e 65 hanno edificato intorno al 1978 la loro casa di abitaIOne ed annessi locali, impiantando nel terreno circostante un vigneto ed un frutteto;
nel lotto confinante, oggetto di causa e distinto al Foglio 78, mappale 64, hanno edificato nello stesso periodo un rustico censito nel catasto urbano al Foglio 78 mappale 106, con l'intento di vendere il tutto;
nel 2015 il dott. è deceduto lasciando unica erede testamentaria la moglie la quale a sua volta Parte_5 Per_2
è deceduta nel 2018, lasciando eredi legittime le due sorelle e nonché le nipoti Persona_1 CP_3
“ex sorore” e Parte_2 Parte_3
Hanno, dunque, esposto le convenute che: l'attore, alla fine degli anni '90, ha svolto per incarico del dott.
piccoli e saltuari lavori di manutenIOne, di puliZI e di giardinaggio limitatamente al tratto di terreno Pt_5
circostante la casa di abitaIOne dei proprietari, provvedendo al diserbo, alla potatura delle piante da frutto e del vigneto, sempre retribuito anche dalla signora successivamente alla morte del marito;
nei primi Per_1
anni del 2000, considerati i buoni rapporti intercorrenti tra le parti, alla richiesta di poter ricoverare alcuni pagina 4 di 13 attrezzi e materiali vari nel seminterrato del predetto rustico, il dott. vi acconsentì con l'accordo che il Pt_5
avrebbe liberato il locale a semplice richiesta ed in ogni caso laddove fosse stata alienata la proprietà; Pt_1
il dott. morì senza aver avuto occasione di vendere l'immobile. Pt_5
Hanno esposto, altresì, le convenute che: l'attore mai ha svolto lavori di manutenIOne ordinaria e straordinaria sia nel rustico (privo di porte e finestre, spoglio, non intonacato), sia nel terreno circostante,
che risulta incolto, coperto da una macchia mediterranea, da arbusti e da erbacce infestanti;
l'attore, pur godendo del seminterrato per concessione precaria dei proprietari, non ha eseguito alcun intervento di carattere ediliIO, come risulta dalle foto allegate alla periZI dell'arch. da cui emerge uno stato CP_2
di totale abbandono;
dalla morte della signora il non ha più esercitato alcun potere di Per_2 Pt_1
fatto sul seminterrato e mai vi si è più recato, pur non avendo ritirato i materiali ivi depositati.
Hanno, quindi, chiesto le convenute l'accoglimento della sopra riportate conclusioni.
- Con comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata in data 11.01.2022 si sono costituiti in giudiIO, in qualità di eredi di e , confermando le difese e le conclusioni della Persona_3 Controparte_1 CP_2
loro dante causa.
- La causa, istruita mediante ispeIOne dei luoghi, prove orali e documentali, all'udienza del 08.05.2024 è
discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che deve essere disattesa l'istanza di parte attrice, come formulata all'udienza del
03.03.2023 e relativa alla richiesta di audiIOne dei testi non ancora escussi, atteso che all'udienza precedente del
25.01.2023 la stessa parte, terminata la prova orale, ha chiesto fissarsi udienza per la precisaIOne delle conclusioni, così rinunciando alla prosecuIOne della prova.
Va preliminarmente rilevato, altresì, che, sotto l'aspetto della legittimaIOne processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, l'attore ha prodotto idonea certificaIOne, da cui risultano gli intestatari degli immobili oggetto di causa. Il contraddittorio, dunque, deve ritenersi correTTmente
esteso ai soggetti che potenZIlmente potrebbero far valere pretese reali sui beni oggetto di causa.
Va ancora rilevato che è stata esperita dall'attore la procedura di mediaIOne ante causam, dando atto che la stessa ha avuto esito negativo.
pagina 5 di 13 Nel merito, ha chiesto di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione degli Parte_4
immobili indicati in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti dominus da oltre vent'anni. I
convenuti, per contro, hanno contestato la pretesa dell'attore, chiedendone il rigetto.
Orbene, quanto alla domanda di usucapione degli immobili descritti in atti, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situaIOne caratterizzata, da un lato, dal mancato eserciIO delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzaIOne del bene medesimo, evidenZIndo come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenIOne di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudiIO per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedoTT fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'eserciIO del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione (come la continuità per il tempo stabilito dalla legge;
il modo pacifico;
la pubblicità; la non equivocità), devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'eserciIO del diritto di proprietà
protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 23849/2018).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere rigeTTta atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, non consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e dunque che pagina 6 di 13 l'attore abbia esercitato sugli stessi beni - in via esclusiva e continuativa uti dominus - un potere di fatto corrispondente all'eserciIO del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudiIO, infatti, i testi di parte attrice hanno riferito circa il rapporto di fiducia esistente fra i coniugi e il in virtù del quale quest'ultimo ha avuto accesso e disponibilità degli immobili Parte_6 Pt_1
oggetto di causa, senza tuTTvia riferire di comportamenti specifici atti a qualificarli come idonei ai fini dell'usucapione per cui è causa.
In particolare, ha riferito circa i lavori svolti dal per conto dei coniugi negli Testimone_1 Pt_1 Parte_6
immobili di loro proprietà, compreso quello per cui è causa, precisando che lo stesso aveva le chiavi sia dell'abitaIOne dei predetti coniugi, sia della “casa in costruIOne” in cui aveva riposto anche beni personali con il consenso della signora “conosco il sig. Ma()TT AT dal 1995; sono andato anche nell'immobile Per_1 Pt_4
di cui mi si chiede, in particolare il sig. (M)aTT mi chiamava per dei lavoretti per conto della signora AN,
moglie della villa che sta sopra la casa in costruIOne;
andavo a dare una mano senza lucro gli ho ucciso
qualche capretto e castrato i montoni;
ho anche aiutato a pulire le mura della villa perché il marito era anZIno
e non ce la faceva più; nella casa in costruIOne, che io sapevo essere del marito della signora AN, il Pt_1
metteva il suo maggiolino nel piano sottostante di cui aveva le chiavi come le aveva del cancello della villa,
oltre al maggiolino metteva anche accessori, ruote e le chiavi del lavoro, qualche saldatrice;
questi beni erano
di , c'era pure un tavolo;
il locale era pieno di roba del sig. . Io ho visto il nel terreno anche Pt_1 Pt_1 Pt_1
prima del 1995 in quanto andavo a trovare un amico che abitava davanti al terreno;
ho sentito qualche volta
dire la signora AN “e beh te lo hai pulito il terreno di giù?”; con il non ho mai parlato se il Pt_1 Pt_1
terreno e il fabbricato fosse il suo io posso solo dire che aveva le chiavi e aveva accesso al terreno come lo
aveva alla villa. So che il aiutava la signora AN facendole anche da autista, ho sentito personalmente Pt_1
quando lo chiamava al telefono per andare a prenderla ... so che aveva messo delle finestre per non entrare gli
animali, io sono 12 anni che non ci vado più, da quando mi sono separato da mia moglie. Comunque ho
continuato a vedere il nel terreno perché passo nella strada di fronte, la signora AN mi risulta che sia Pt_1
morta da 4 o 5 anni ... se (la) signora AN non fosse stata d'accordo il (M)aTT non avrebbe messo la sua roba
nel fabbricato e non gli avrebbe consentito di chiudere la porta. Un giorno ho assistito al fatto che la signora
pagina 7 di 13 AN lo (s)gridasse perché era arrivato in ritardo, per lei era come un figlio non avendo figli ... io mi sono
recato nell'immobile su invito del . io non ci sono mai andato da solo ... io non ho mai visto altre persone Pt_1
nella villa, la signora AN e il marito erano molto riservati e non si è permesso di portare altre persone Pt_1
se non me, posso dire ciò quando c'ero io ... nel terreno e nel fabbricato di cui mi si chiede io oltre non Pt_1
ho mai visto altri;
le chiavi le aveva sempre lui che apriva e chiudeva”.
ha riferito circa il rapporto di fiducia esistente tra la signora e l'attore, che, in virtù del Testimone_2 Per_1
rapporto di collaboraIOne fra loro esistente, provvedeva alla manutenIOne degli immobili, compresi quelli per cui è causa: “ frequentava spesso questo terreno perchè non voglio sbagliare ma aveva al suo interno una Pt_4
macchina e parecchi attrezzi oltre a pezzi di macchina che teneva all'interno del rustico;
posso precisare questa
circostanza perché ho accompagnato spesso mio cugino nel terreno di cui mi si chiede e mi è capitato di andarci
dal almeno vent'anni non continuativamente quando mio cugino era sprovvisto di macchina, preciso che
parecchi anni fa, fino a 15 anni fà o forse 20 se non sbaglio, mio cugino abitava lì vicino nella zona Li Mucci,
posta prima della via Monte Minudu, sapevo del rapporto che aveva con la proprietaria di questo rustico, Pt_4
si prestava a farle qualsiasi tipo di commissione, le faceva la spesa, era di famiglia;
molte volte l'ho vis(t)o fuori
del supermercato che aspeTTva l'uscita della signora AN, c'era un rapporto familiare, mio cugino Org_1
aveva l'acceso al terreno e al fabbricato e in mio presenza nessuno ha mai contestato il fatto che fosse entrato
lì, l'ho visto più volte pulire il terreno perché vi erano delle sterpaglie con le zecche e io avendone terrore io
rimanevo fuori dalla strada principale, c'era una catena che delimitata la proprietà messa alla buona, molte
volte lo lasciavo lì e poi andavo a riprenderlo quando non ave(v)a la macchina, mi ricor(d)o che nel rustico vi
era una finestra priva di vetro e mio cugino l'aveva coperta con dei pezzi di legna per evitare che entrassero
animali ... preciso che nella catena vi era un lucchetto ()di cui mio cugino aveva le chiavi ... la porta del
seminterrato era in lamiera o ferro e mio cugino aveva le chiavi anche di quella porta ... molte volte mio cugino
mi ha detto che la signora le chiedeva di pulire oltre quell'immobile anche un terreno della stessa signora posto
lì vicino, so che mio cugino si fermava anche a mangiare quando era in vita il marito della signora, mi parlava
di questo dott. , gli voleva molto bene perché si prestava a fare molte cose ... ho già risposto e ribadisco di Pt_5
averlo visto tentare di chiudere una finestra del fabbricato ... mi sono recato nell'immobile solo su invito di mio
cugino, da solo non ci sono mai andato, a volte sono passato da e altre volte da ... CP_5 Org_2
pagina 8 di 13 nell'arco di 20 anni ho accompagnato mio cugino nel terreno almeno 10 volte ... le volte che sono andato nel
terreno non ho mai visto altre persone se non mio cugino non ho visto altri neppure nel terreni adiacenti che
er()ano della stessa proprietaria”.
ha riferito anch'egli circa quanto dichiaratogli dall'attore sul rapporto esistente con i Testimone_3
coniugi “ ho conosciuto il sig. (M)aTT perché mio figlio stava costruendo una casa vicino al Parte_6
terreno di cui mi si chiede;
mi è capitato di vedere non tutti i giorni il sig. all'interno di quel terreno, Pt_1
c'era una catena con lucchetto, il sig, mi disse che aveva lì un garage con degli attrezzi ... non ricordo Pt_1
esaTTmente il periodo in cui mio figlio stava costruendo la casa forse 15 anni fà, ho frequentato il posto solo
quando appunto mio figlio stava costruendo la casa, e quindi ho visto il sig. solo in quel periodo, mio Pt_1
figlio ha impiegato 3 o 4 anni a costruire la casa, ho continuato a vedere il sig. (M)aTT anche dopo la
costruIOne della casa perché andavo per controllare che non entrassero animali ... il sig. mi diceva che Pt_1
veniva chiamato dal dott. o dalla moglie per pulire il terreno o per recuperare le caprette che erano Pt_5
scappate ... le volte che ho visto il sig. nel Terreno era solo ... ho già risposto per il terreno, nel fabbricato Pt_1
non l'ho mai visto fare niente, non sono mai entrato dentro ... sono rimasto sempre all'esterno nella strada
principale ... ribadisco che quando ho visto il sig. nel terreno e quando ho parlato con lui non ho mai Pt_1
visto altre persone”.
ha riferito circa i lavori svolti nel rustico dal dal medesimo utilizzato come deposito a Testimone_4 Pt_1
partire dal 2000: “conosco da 30 anni siamo amici, conosco il terreno e l'edifico di cui mi si chiede, Parte_4
quando va nel terreno mi chiama per fargli compagnia, se c'è da fare qualcosa l'aiuto, capita che Pt_4 Pt_4
vada anche da solo, ha fatto delle manutenIOni, ha riordinato e messo tutto a posto, ha fatto lavori di Pt_4
muratura nel seminterrato del prefabbricato, ha fatto dei rattoppi, ha messo de(l) cemento nei buchi, io ero
presente quando ha fatto questi lavori, gli ho dato una mano ... quando io sono andato con non c'erano Pt_4
altre persone ... non è mai capitato che in mia presenza qualcuno gli dicesse di andare via dal terreno ...ho
iniZIto ad andare nel terreno con dal 2000 ... ho visto tagliare l'erba nel terreno con il Pt_4 Pt_4
decespugliatore ... confermo che nel magazzino ripone i suoi attrezzi e una macchina d'epoca, un Pt_4
maggiolino; l'ultima volta che ci sono andato è una settimana fà e all'interno del magazzino ci sono sempre
si(a) ...la macchina che gli attrezzi ... sono andato nel terreno solo su invito di ... quando io sono andato Pt_4
pagina 9 di 13 nel terreno non ho mai visto altre persone, eravamo solo io e non mi ha detto mai di essere il Pt_4 Pt_4
proprietario del terreno ma solo di usare il fabbricato come deposito ... con non ho mai fatto lavori di Pt_4
bricolage ... ho scaTTto io la foto che mi viene esibita”.
Le predette testimonianza non appaiono in contraddiIOne con le dichiaraIOni dei testi di parte convenuta, i quali hanno riferito circa la volontà dei coniugi di porre in vendita l'immobile oggetto di causa, da Parte_6
loro realizzato proprio per questo fine, nonché del rapporto esistente tra gli stessi e l'attore.
Si richiamano, in particolare, le dichiaraIOni rese dalla teste , la quale ha riferito di aver visto Testimone_5
nel bene gli agenti immobiliari, che ebbero a visionarlo con la signora nonché del loro rapporto con il Per_1
dallo stesso riferito come di tipo lavorativo retribuito: “abito proprio accanto al terreno e al fabbricato di Pt_1
cui mi si chiede, ho conosciuto i coniugi la signora AN, era amica di mia madre, non avevano Parte_6
figli e la signora AN diceva sempre che i loro beni sarebbero speTT(t)i ai nipoti;
i miei genitori acquistarono
il terreno proprio dal sig. ; io ho conosciuto quel fabbricato rustico sempre in vendita e mi è capitato di Pt_5
vedere i coniugi che lo facevano vedere agli agenti immobiliari, io sapevo che erano agenti Parte_6
immobiliari dalle loro macchine e la signora AN quasi tutte le mattine veniva a casa a prendersi un caffè e mi
parlava di questo o meglio lo diceva a mia madre. Non mi ricor(d)o l'anno esatto ma posso dire più di vent'anni
fa che io ho visto il traffico dell(e) macchine dell'agenZI. La signora AN diceva di essere in traTTtive che non
si sono mai concluse, credo che a causa della malattia abbia abbandonato l'idea ... il sig. veniva a casa a Pt_1
parlava con noi, e ci diceva che svolgeva lavori nella villa per conto dei coniugi;
ci diceva anche Parte_6
che veniva pagato da loro;
ricordo di una occasione in cui il (M)aTT venne a casa e in televisione diedero la
notiZI che il giudice era stato ucciso ... (sul capo 3) nulla so in merito i coniugi non Per_4 Parte_6
dissero mai niente al riguardo. Ho visto il entrare ed uscire con la propria auto dal terreno e fermarsi Pt_1
davanti al seminterrato;
io non ricordo che il abbia mai detto di avere avuto l'autorizzaIOne dai coniugi Pt_1
... preciso che io non sono mai entrata nel rustico;
non vedo il nel terreno da molto tempo ma non so dire Pt_1
da quanto ...”.
Quanto alle dichiaraIOni rese dal teste , figlio della convenuta si rileva che lo Testimone_6 CP_3
stesso ha riferito circostanze già riportate dagli altri testi, in particolare circa la volontà degli coniugi Parte_6
di vendere l'immobile oggetto di causa e circa il rapporto esistente con l'attore come riferitogli dagli stessi zii:
pagina 10 di 13 “ e erano miei zii e per loro non avendo figli noi nipoti eravamo appunto come figli;
Parte_5 Per_2
quindi la nostra frequentaIOne della loro casa era frequente, andavamo spesso nella loro casa sita nel terreno
adiacente a quello per cui è causa. Posso anche precisare che fra il terreno per cui è causa e quello dei miei zii
vi era e vi è un cancelletto in ferro che consentiva l'accesso al terreno per cui è causa;
mio IO aveva comprato
negli anni '70 un grande lotto di terreno che poi ha fraIOnato per vendere o con progetto approvato quando vi
era un rustico oppure solo il terreno;
il terreno per cui è causa è uno di questi fraIOnamenti. Confermo quindi
che i miei zii hanno sempre avuto fino al loro decesso la disponibilità di tale terreno;
mia ZI è deceduta nel
2018 e mio IO nel 2015. Dopo la morte dei miei zii gli eredi ne sono entrati subito nella disponibilità Pt_5
tanto che hanno messo in vendita sia la parte dove vivevamo i miei zii oltre la villeTT, sia il terreno per cui è
causa; ribadisco che anche per mio IO il terreno per cui è causa era stato posto in vendita. Anche in nostra
presenza è capitato che venisse qualche acquirente e noi lo abbiamo accompagnato con mio IO a visionare
Per_ l'immobile; ciò è avvenuto negli anni '90 e negli anni 2000. Anche prima del decesso di mio IO, mia ZI
aveva dato incarico sia a me che a mio cugino architetto di far visionare l'immobile a possibili CP_2
acquirenti, ci aveva dato le chiavi del rustico. Certe volte veniva anche lei. Tali circostanze saranno capitate
circa 4 o 5 volte ... con riguardo alle caratteristiche dell'immobile sito nel terreno per cui è causa so che mio
cugino l'architetto ori ha controllato che si potesse mettere in vendita;
so che era regolare dal punto CP_6
di vista urbanistico per poter essere messo in vendita ... Noi avevano avuto l'incarico da mia ZI di far visionare
Per l'immobile e nulla altro ... conosco il sig. (M) e confermo che i miei zii a partire dagli anni '90 gli Pt_1
diedero l'incarico di provveder(e) alla manutenIOne del terreno dove gli stessi vivevano attiguo a quello per cui
è causa e corrispondevano a lui quanto dovuto per la sua prestaIOne. Questa circostanza mi è stata riferita da
mia ZI le vo(l)te in cui siamo andati a trovarla e in qualche occasione ho visto da lontano il sig. eseguire Pt_1
i lavori nel terreno di cui ho detto. Mio IO aveva anche attrezzato un locale come falegnameria e per tale hobby
veniva aiutato dal sig. che ho visto varie vote con mio IO nel detto locale, erano più che amici, Parte_7
erano come fratelli;
anche lui accompagnava mio IO a far vendere i lotti in vendita e in particolare il terreno
per cui è causa ... sia mio IO che mia ZI mi riferirono di aver dato l'autorizzaIOne al sig. di utilizzare il Pt_1
seminterrato del rustico per depositare del suo materiale, non ricordo esaTTmente il periodo. So che dopo
l'autorizzaIOne effettivamente il sig. mise del suo materiale nel seminterrato fra cui un vecchio Pt_1
pagina 11 di 13 , che ho potuto vedere personalmente nelle varie volte che sono sceso con mia ZI e con mio IO ... lo Parte_8
stato dei luoghi è quello rappresentato nelle foto dal n. 1 al n. 8 che mi vengono esibite, ma preciso che lo stato
di abbandono è precedente ai quattro anni indicati, è una situaIOne di abbandono che io ho visto anche alla
presenza di mio IO e risale dunque ad almeno 15 anni prima. Dopo la morte degli zii ho chiesto al sig. se Pt_1
avesse la disponibilità a prelevare la sua roba dal seminterrato perché avevamo intenIOne di vendere,
iniZIlmente mi ha dato la sua disponibilità e poi non mi ha più richiamato. L'ho richiamato e lui mi ha detto di
aver messo tutto nelle mani di un legale per la causa di usucapione”.
Si osserva, dunque, che è emerso come l'attore abbia svolto talune attività in favore dei coniugi Parte_6
danti causa dei convenuti, e che gli stessi gli abbiano concesso l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa.
TuTTvia, l'attore non ha fornito la prova circa la cosiddeTT “interversione nel possesso” ai sensi dell'art.1141,
secondo comma, cod. civ., ossia dell'utilizzo del bene come dominus e non come semplice detentore, qui evidenZIndo che la presunIOne di possesso utile ad usucapionem non opera quando la relaIOne con la cosa consegua non a un atto volontario d'apprensione, ma a un atto o a un fatto del proprietario - possessore, poiché
l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenIOne o precario) non corrisponde all'eserciIO di un diritto reale, non essendo svolta in opposiIOne al proprietario. In tal caso la detenIOne non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'interversione idonea a trasformare la detenIOne in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di voliIOne interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relaIOne di fatto con la cosa detenuta, in opposiIOne al possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno così da vantare per sé il diritto esercitato, convertendo in possesso la detenIOne, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata (tra le tante: Cass. Civ. n.27411/2019).
Si osserva che l'attore non ha, in ogni caso, fornito prova certa circa l'iniIO del suo asserito animus possidendi,
rilevando che, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenZIle il decorso di uno specifico lasso pagina 12 di 13 temporale, decorrente dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanZI il possesso;
difatti, i testi di parte attrice, come sopra indicati, sono stati del tutto generici sul punto e dunque diviene irrilevante la circostanza che l'attore detenga le chiavi del fabbricato e del cancello di accesso, come è risultato a seguito dell'ispeIOne dei luoghi, evidenZIndo che in quest'ultima è risultato anche che il terreno è incolto e caratterizzato dalla presenza di varia macchia mediterranea;
stesso stato dei luoghi risultante nelle foto in atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo convenute).
È dunque mancata la prova del cambiamento del proprio animus, considerato anche che la signora è Per_1
deceduta nel 2018 e che non è risultato che la stessa abbia mai abbandonato il dominio sul bene a favore di terzi provvedendo a disporne, come l'aver dato incarico agli agenti immobiliari di reperire acquirenti.
In conclusione, il materiale probatorio offerto dall'attore a fronte delle contestaIOni mosse dai convenuti induce al rigetto della domanda e dunque, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la sua condanna al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore dei convenuti,
liquidati sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto che il valore della causa viene stabilito come indeterminabile (complessità bassa), atteso che non vi è in atti l'indicaIOne della rendita catastale del fabbricato oggetto di causa (cfr. Cass. Civ. n. 10755/2019).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduIOne ed ecceIOne respinta e/o assorbita,
1. rigeTT la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese e compensi di lite in favore delle Parte_1
parti convenute, che si liquidano in euro 3.809,00, oltre rimborso forf. 15% e accessori di legge.
Sassari, 08.05.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
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