Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26668/ 2024 R.G.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 20/07/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 11/11/1989 a MOLDOVA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]39/41 26833 COMAZZO ITALIA con l'Avv. RIZZI SARAH elettivamente domiciliato VIA DUE GIUGNO, 30 20068 PESCHIERA
BORROMEO
Parte attrice nei confronti di
2) CP 1 data e luogo di nascita: 16/08/1977 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in VIA STRADA NUOVA PAULLESE 4/C 20049 SETTALA ITALIA con l'Avv. RIVA BARBARA elettivamente domiciliato via C.gi Falcone 26839 ZELO BUON
PERSICO
Parte convenuta
AVV.TO ELENA BISONI quale CURATORE SPECIALE DEIMINORI nata CP 2
a Milano il 4/12/2009 ed CP_3 nata a [...] il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 2.9.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a SETTALA (MI) il 25/09/2010 (anno 2010, atto n16, parte I, serie)
Dal matrimonio sono nati CP 2 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 3 ed
CP 3 nata a [...] il [...]
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte 2 dichiarare la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso delle minori CP 2 ed Cont con revoca dell'affido ai Servizi Sociali disposto con decreto del Tribunale per i minorenni di
Milano del 10.6.2020, la regolamentazione dei tempi di permanenza delle minori presso entrambi i genitori, con obbligo per gli stessi di provvede direttamente al mantenimento delle figlie quando presso di sé con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano. CP 1 , ritualmente costituitosi in giudizio, ha aderito alle domande della parte attrice.
Nel procedimento si è costituita anche l'avv.to ELENA BISONI quale curatore speciale delle minori nominata con decreto del 5.8.2024
Con provvedimento il medesimo provvedimento è stata altresì richiesta ai Servizi Sociali del Comune di Settala l'invio di relazione di aggiornamento in relazione al nucleo familiare in particolare dando contezza dell'andamento delle frequentazioni delle minori con la madre, dell'effettività e dell'andamento dei percorsi di sostegno disposti, con espresso mandato ad acquisire informazioni aggiornate dalle insegnanti e dal pediatra delle minori e al Tribunale per i Minorenni di Milano informazioni relativamente al proc n. 1207/2020 relativo alle minori CP 2 nata a Milano il
4.12.2009 e CP_3 nata a [...] in data [...] rilevandosi profili di incompetenza funzionale.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'11.2.2025, presenti entrambi i coniugi, è stato esperito con esito negativo di conciliazione;
alla successiva udienza del 1.4.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 26668/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e CP 1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in SETTALA (MI) il 25/09/2010 (anno 2010 atto n. 16, parte I, serie, Ufficio I );
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SETTALA (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 2.4.2025 Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai