Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, all'udienza del 18 marzo
2025, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18998/2022
TRA
MA BE, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Camposano alla via Moscati 22 presso lo studio dell'avv. Dominga Iasevoli dal quale è rappresentato e difeso come in atti
E
ASIA Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giacomo Puccini 27 presso lo studio dell'avv. Marcello Casertano dal quale è rappresentato e difeso in atti
Resistente
NONCHE'
AMBIENTE SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giuseppe Orsi 15 presso lo studio degli avv. Rosa Lo Giudice ed Emanuela Romaniello dai quali è rappresentata e difesa in atti resistente
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE GP RL, in persona dei curatori dott. Vincenzo Grimaldi e
Rosalba Micera, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Lo Presti
Resistenti
NONCHE'
DUE A TECNOLOGY RL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia ala via Luigi Denza 24 presso lo studio dell'avv. Alfonso
Giaquinto
Motivi della decisione
15/10/2022, giorno in cui è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato impiegato da GP - affidataria di uno dei lotti in cui è diviso il territorio del
Comune di Napoli - nell'ambito degli appalti 319/ACU/2015 e 408/ACU/2018 (quest'ultimo dell'inziale durata di 24 mesi e attualmente in fase di proroga) indetti da Asia Napoli per la raccolta di carta e cartone sul territorio di Napoli;
che, a seguito della risoluzione anticipata dell'appalto tra GP e ASIA, il personale di GP impiegatonell'appalto in parola è stato assorbito da Due A Tecnology s.r.l. e da Ambiente Solidale Società; che alle due società resistenti da ultimo menzionate, coaggiudicatarie dell 'appalto ASIA su altri lotti,con decorrenza 16/10/2022 e sino alla conclusione della nuova procedura di gara, è stato affidato il lotto dismesso dalla GP (già svolto da quest'ultima in regime di proroga); di non figurare nell'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto in questione, redatto ed inviato nel settembre del 2022 da GP ad ASIA;
di essere in possesso del requisito temporale richiesto dall'art 6 del c.c.n.l del settore Igiene Ambiente per il passaggio alle dipendenze di Due A Tecnology
s.r.l. e Ambiente Solidale Società Cooperativa Onlus, avendo ciascuno di loro lavorato per un periodo di tempo superiore a 240 giorni nell'appalto.
Chiedeva pertanto a) Accertare e dichiarare il diritto del sig. RABE al godimento della tutela sociale dell'art 6 del CCNL del settore Igiene Ambientale, e quindi il diritto ad essere firmatari del passaggio di cantiere che interessa l'affidamento momentaneo presso le imprese resistenti, nonché il nuovo passaggio di cantiere (alla scadenza dell'attuale affidamento temporaneo) che disciplinerà il nuovo appalto dell'Asia Napoli spa;
b) E per l'effetto dichiarare il diritto del sig RA BE alla assunzione da parte della soc Ambiente Solidale Coop e/o da parte della soc Due A Tecnology RL, che temporaneamente hanno assorbito i dipendenti della GP RL addetti all'appalto de quo;
c)
Condannare le società in modo alternativo Ambiente Solidale Coop sociale e/o la Due A
TecnologyRL ad assumere il ricorrente con contratto a tempo indeterminato e con le stesse mansioni;
d) Condannare la GP RL in persona del legale rapp.te pt al risarcimento dei danni per perdita di change arrecata al ricorrente che si quantifica in euro5000,00 cadauno
e/o in quella somma maggiore e/o minore che il GdL riterrà di giustizia;
Si costituivano le altre parti esperendo anche domande riconvenzionali,,
All'udienza del 18 marzo 2025 il ricorrente RA dichiarava di rinunciare al diritto ed alla domanda e le altre parti accettavano la rinuncia.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che parte ricorrente ha rinunciato al diritto ed alla domanda.
La valutazione complessiva della vicenda giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio