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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 10021/2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Gilberto Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Tullio Gesué Rizzi Ulmo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2024 9007653612 000, notificatale il 27.06.2024, avente a oggetto i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi Gestione
Commercianti e sanzioni:
1) n. 328 2018 0001359033 000, per € 4.174,07, che si assume notificato il 02.08.2018;
2) n. 328 2018 0007622579 000, per € 2794,20 che si assume notificato il 21.01.2018;
1 3) n. 328 2019 0003238222 000, per € 2.777,37, che si assume notificato il 05.09.2019;
4) n. 328 2019 0007334060 000 per € 2.685,81 che si assume notificato il 18.02.2020;
5) n. 328 2021 0002768332 000, per € 4151,16, che si assume notificato il 27.01.2022;
6) n. 328 2022 0001686679 000, per € 4441,13 che si assume notificato il 02.09.2022;
7) n. 328 2022 0007094229 000, per € 3.298,07 che si assume notificato in data
04.03.2023.
Nel dettaglio, ha dedotto l'insussistenza del presupposto della partecipazione all'attività commerciale con abitualità e prevalenza della società School Infant Paradise s.r.l., necessario ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e del versamento dei relativi contributi. Ha eccepito, inoltre, la nullità degli avvisi per omessa notifica dell'atto presupposto e per carenza di motivazione. Ha eccepito, infine, la prescrizione della pretesa contributiva per gli avvisi indicati ai numeri da 1) a 5) di cui sopra, per omessa notifica degli stessi.
Ha, pertanto, chiesto l'accertamento negativo della pretesa contributiva in parola, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale, premesso che l'iscrizione della ricorrente alla
Gestione Commercianti era avvenuta fino al mese di giugno 2018 ed era dovuta alla sua posizione nella società ha Controparte_3 eccepito di aver disposto l'annullamento parziale dell'avviso n. 328 2019 0003238222
000 e l'annullamento totale degli avvisi nn. 328 2019 0007334060 000, 328 2021
0002768332 000, 328 2022 0001686679 000 e 328 2022 0007094229 000.
Quanto agli ulteriori crediti, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto allegando la legittimità della pretesa creditoria.
Pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi annullati, e rigettarsi il ricorso con riferimento agli altri avvisi, con compensazione delle spese.
Si è costituita impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Va in via preliminare dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento agli CP_ avvisi oggetto di annullamento, anche parziale, avendo l' provveduto all'annullamento degli stessi (vd. prospetto allegato alla memoria), come del resto confermato dal ricorrente il quale si è associato alla richiesta di tale pronuncia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere con riferimento agli avvisi n. 328 2019 0003238222 000, limitatamente ai crediti relativi al periodo successivo al giugno 2018, e nn. 328 2019
0007334060 000, 328 2021 0002768332 000, 328 2022 0001686679 000 e 328 2022
0007094229 000.
Quanto agli avvisi nn. 328 2018 0001359033 000, relativo a contributi per l'anno 2017
(1/2017 – 12/2017) e 328 2018 0007622579 000, relativo a contributi per gli anno 2017
e 2018 (1/2017 – 12/2018) la domanda va rigettata.
3 Assume rilievo dirimente la circostanza che l' ha fornito prova della regolare CP_1 notifica degli avvisi indicati nell'intimazione opposta (cfr. avvisi di addebito e cartoline in atti).
Nello specifico, il primo dei predetti avvisi risulta regolarmente notificato per compiuta giacenza in data 02.08.2018 e il secondo risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r.
Sul punto va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di SS (vd. Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche SS civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (SS civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 4 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha svolto osservazioni dirimenti in merito, né ha proposto querela di falso.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all'avviso n. 328 2019
0003238222 000, limitatamente ai crediti non annullati, atteso che, pur non essendovi prova della sua regolare notifica, lo stesso è stato reso noto alla ricorrente tramite notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2021 90019029 30/000, perfezionatasi il
17.11.2021 tramite raccomandata a/r, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto contestare la relativa pretesa contributiva nel termine di 40 gg dall'invio della stessa.
Ne discende l'inammissibilità di tutte le censure inerente i vizi formali relativi all'iscrizione a ruolo (omesso invio dell'atto presupposto e vizio di motivazione), in quanto proposte oltre il termine di 20 ggg dalla notifica degli avvisi ex art. 617 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle censure inerenti il merito della pretesa contributiva, in quanto proposte oltre il termine di 40 gg dalla notifica stessa, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla legittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza, anche virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
5 a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi 328 2019
0003238222 000, limitatamente ai crediti relativi al periodo successivo al giugno
2018, e nn. 328 2019 0007334060 000, 328 2021 0002768332 000, 328 2022
0001686679 000 e 328 2022 0007094229 000;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 10021/2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Gilberto Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Tullio Gesué Rizzi Ulmo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2024 9007653612 000, notificatale il 27.06.2024, avente a oggetto i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi Gestione
Commercianti e sanzioni:
1) n. 328 2018 0001359033 000, per € 4.174,07, che si assume notificato il 02.08.2018;
2) n. 328 2018 0007622579 000, per € 2794,20 che si assume notificato il 21.01.2018;
1 3) n. 328 2019 0003238222 000, per € 2.777,37, che si assume notificato il 05.09.2019;
4) n. 328 2019 0007334060 000 per € 2.685,81 che si assume notificato il 18.02.2020;
5) n. 328 2021 0002768332 000, per € 4151,16, che si assume notificato il 27.01.2022;
6) n. 328 2022 0001686679 000, per € 4441,13 che si assume notificato il 02.09.2022;
7) n. 328 2022 0007094229 000, per € 3.298,07 che si assume notificato in data
04.03.2023.
Nel dettaglio, ha dedotto l'insussistenza del presupposto della partecipazione all'attività commerciale con abitualità e prevalenza della società School Infant Paradise s.r.l., necessario ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e del versamento dei relativi contributi. Ha eccepito, inoltre, la nullità degli avvisi per omessa notifica dell'atto presupposto e per carenza di motivazione. Ha eccepito, infine, la prescrizione della pretesa contributiva per gli avvisi indicati ai numeri da 1) a 5) di cui sopra, per omessa notifica degli stessi.
Ha, pertanto, chiesto l'accertamento negativo della pretesa contributiva in parola, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale, premesso che l'iscrizione della ricorrente alla
Gestione Commercianti era avvenuta fino al mese di giugno 2018 ed era dovuta alla sua posizione nella società ha Controparte_3 eccepito di aver disposto l'annullamento parziale dell'avviso n. 328 2019 0003238222
000 e l'annullamento totale degli avvisi nn. 328 2019 0007334060 000, 328 2021
0002768332 000, 328 2022 0001686679 000 e 328 2022 0007094229 000.
Quanto agli ulteriori crediti, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto allegando la legittimità della pretesa creditoria.
Pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi annullati, e rigettarsi il ricorso con riferimento agli altri avvisi, con compensazione delle spese.
Si è costituita impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Va in via preliminare dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento agli CP_ avvisi oggetto di annullamento, anche parziale, avendo l' provveduto all'annullamento degli stessi (vd. prospetto allegato alla memoria), come del resto confermato dal ricorrente il quale si è associato alla richiesta di tale pronuncia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere con riferimento agli avvisi n. 328 2019 0003238222 000, limitatamente ai crediti relativi al periodo successivo al giugno 2018, e nn. 328 2019
0007334060 000, 328 2021 0002768332 000, 328 2022 0001686679 000 e 328 2022
0007094229 000.
Quanto agli avvisi nn. 328 2018 0001359033 000, relativo a contributi per l'anno 2017
(1/2017 – 12/2017) e 328 2018 0007622579 000, relativo a contributi per gli anno 2017
e 2018 (1/2017 – 12/2018) la domanda va rigettata.
3 Assume rilievo dirimente la circostanza che l' ha fornito prova della regolare CP_1 notifica degli avvisi indicati nell'intimazione opposta (cfr. avvisi di addebito e cartoline in atti).
Nello specifico, il primo dei predetti avvisi risulta regolarmente notificato per compiuta giacenza in data 02.08.2018 e il secondo risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r.
Sul punto va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di SS (vd. Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche SS civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (SS civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 4 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha svolto osservazioni dirimenti in merito, né ha proposto querela di falso.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all'avviso n. 328 2019
0003238222 000, limitatamente ai crediti non annullati, atteso che, pur non essendovi prova della sua regolare notifica, lo stesso è stato reso noto alla ricorrente tramite notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2021 90019029 30/000, perfezionatasi il
17.11.2021 tramite raccomandata a/r, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto contestare la relativa pretesa contributiva nel termine di 40 gg dall'invio della stessa.
Ne discende l'inammissibilità di tutte le censure inerente i vizi formali relativi all'iscrizione a ruolo (omesso invio dell'atto presupposto e vizio di motivazione), in quanto proposte oltre il termine di 20 ggg dalla notifica degli avvisi ex art. 617 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle censure inerenti il merito della pretesa contributiva, in quanto proposte oltre il termine di 40 gg dalla notifica stessa, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla legittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza, anche virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
5 a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi 328 2019
0003238222 000, limitatamente ai crediti relativi al periodo successivo al giugno
2018, e nn. 328 2019 0007334060 000, 328 2021 0002768332 000, 328 2022
0001686679 000 e 328 2022 0007094229 000;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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