Sentenza 20 febbraio 1999
Massime • 1
Il ritardo del giudice nel deposito di provvedimenti giudiziari che per consistenza e numero di essi - nella specie più di cento nell'arco di tre anni - supera i limiti di ragionevolezza e di giustificabilità, correlate anche all'attesa di sollecitudine compatibile con il personale e i mezzi a disposizione, poiché rende lo stesso giudice immeritevole della fiducia e considerazione di cui deve godere il magistrato, compromettendo così il prestigio dell' ordine giudiziario (art 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511), può configurare responsabilità disciplinare, se l'incolpato non dimostra l'esistenza di una causa di forza maggiore - come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro, costituito dalla consistenza del ruolo e delle udienze, che devono esser numericamente specificati - e l' avvenuta rappresentazione di essa al capo dell' ufficio o agli organi competenti a rimuoverla, mentre lo svolgimento di incarichi extragiudiziari (nella specie collaboratore per gli uditori giudiziari in tirocinio e componente della commissione d' esame per procuratore legale) può costituire attenuante soltanto se, prima di accettarli, il magistrato ha rappresentato agli organi conferenti la difficoltà a svolgerli per l' eccessivo lavoro giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1999, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NOME1, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOME2 11, presso lo studio dell'avvocato NOME3, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOME4, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6/97 del Consiglio superiore magistrature, depositata il 30/1/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato NOME3, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1 marzo 1997 la Procura generale presso la Corte di cassazione promuoveva azione disciplinare contro il magistrato NOME1, giudice del Tribunale di Bologna, per il ritardato deposito di una serie di provvedimenti civili, ciò che lo rendeva immeritevole della fiducia e considerazione di cui deve godere il magistrato, compromettendo altresì il prestigio dell'ordine giudiziario (art. 18 r.d. lgs 31 maggio 1946 n.511). Il successivo 27 settembre, però, la stessa Procura chiedeva alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di non farsi luogo al rinvio a dibattimento dell'incolpato e la Sezione con sentenza del 30 gennaio 1998 provvedeva in conformità. Questa osservava di essersi già pronunciata nel senso del proscioglimento per una serie di fatti analoghi con sentenza del 10 ottobre 1995 e che, come già allora, all'esclusione della responsabilità disciplinare induceva sia la particolare gravosità del ruolo assegnato al NOME1, che gli imponeva un lavoro superiore di gran lunga alla media dei colleghi, sia l'ottima reputazione da lui goduta nell'ambiente giudiziario, sia il considerevole numero di sentenze depositate nel primo semestre del 1997 ed infine il fatto che negli ultimi anni egli aveva assolto gli incarichi di magistrato collaboratore per gli uditore giudiziari in tirocinio e di componente della commissione d'esame per procuratore legale. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministro di grazia e giustizia. Resiste con controricorso il NOME1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso il Ministro lamenta la violazione dell'art. 18 r.d. lgs 31 maggio 1946 n.511 nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando come una consolidata giurisprudenza, sia della Corte di cassazione sia della stessa Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ritenga lesivi del prestigio dell'ordine giudiziario i ritardi del singolo magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, giustificabili solo da fatti di forza maggiore (quale, tipicamente, la grave malattia). Non valgono perciò a giustificare ritardi plurimi e di durata anche annuale alcune precedenti pronunce di proscioglimento per incolpazioni analoghe, le quale dovrebbero anzi essere considerate in senso opposto.
Col secondo motivo il ricorrente denunzia ancora difetti di motivazione in ordine ad altre scriminanti ravvisate dalla Sezione disciplinare, quali il carico di lavoro superiore alla media dell'ufficio ed alla stima goduta dall'incolpato nell'ambiente giudiziario. Elementi troppo genericamente richiamati nella sentenza qui impugnata. I due motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, sono fondati. Più volte queste Sezioni unite hanno affermato che i ritardi del magistrato nel deposito di sentenze e di provvedimenti giudiziari possono dar luogo a responsabilità disciplinare per compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario (art. 18 cit.) qualora per consistenza e numero vengano a superare i limiti di ragionevolezza e di giustificabilità, anche in relazione ad una legittima attesa di una sollecitudione compatibile con il personale ed i mezzi a disposizione (Cass. 21 aprile 1989 n. 1924). Valgono come discriminanti i casi di forza maggiore, come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro, rappresentato dalla consistenza del ruolo e dal numero delle udienze (Cass. 9 dicembre 1992 n. 13013, 29 dicembre 1994 n. 11283). Occorre però aggiungere che tali casi debbono essere specificamente indicati dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con riferimento a dati di fatto e ad entità numeriche, mentre non è sufficiente una evocazione generica oppure il rinvio a documenti acquisiti nel corso del processo. Nel caso di specie tale indicazione è mancata ed anzi la genericità della motivazione è resa evidente anche dal richiamo ad un'altra sentenza di proscioglimento, emessa nell'ottobre 1995 per fatti analoghi, il quale impedisce di comprendere per quale dei più di cento provvedimenti depositati in ritardo tra il 1993 ed il 1996 ed elencati nel capo d'imputazione attualmente si proceda.
È da aggiungere che la particolare gravosità del carico di lavoro assegnato al singolo magistrato può giustificare i suoi ritardi protratti per anni solo se egli rappresenti le relative difficoltà al capo dell'ufficio oppure agli organi competenti a rimuoverle, rischiandosi, in caso contrario, di trasformare la detta gravosità in una autorizzazione ai ritardi, valida sine die. Ma nessun accertamento in tal senso risulta essere stato svolto dalla Sezione disciplinare nel caso considerato.
La sentenza qui impugnata richiama quale attenuanti gli incarichi extragiudiziari assunti dall'incolpato e dei quali s'è detto in narrativa, ma non di se, prima di accettarli, il magistrato abbia rappresentato agli organi conferenti le difficoltà in cui versava a causa dell'eccessivo lavoro giudiziario assegnatogli ed al quale andava, comunque, riservata la precedenza, senza che l'assunzione di incarichi extragiudiziari potesse giustificarne l'accantonamento. Quanto alla stima goduta nell'ambiente giudiziario, essa non può essere affermata dal giudice disciplinare senza indicare specifici dati di fatto da cui possa nascere la favorevole valutazione della personalità del magistrato espressa dagli appartenenti all'ambiente giudiziario: come non potrebbe valere in senso sfavorevole un immotivato richiama alla disistima, così non è sufficiente come causa scriminante o attenuante una stima che, genericamente asserita, è, da un lato, indimostrata e, dall'altro, in contrasto con un comportamento di sistematico ritardo nel deposito dei provvedimenti di competenza e, quindi, cronicamente elusivo della puntuale osservanza di un dovere di ufficio.
In conclusione i detti difetti di motivazione rendono necessaria la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Sezione disciplinare, per una più congrua motivazione.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 12 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 20/2/1999.