Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1999, n. 94
CASS
Sentenza 20 febbraio 1999

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Il ritardo del giudice nel deposito di provvedimenti giudiziari che per consistenza e numero di essi - nella specie più di cento nell'arco di tre anni - supera i limiti di ragionevolezza e di giustificabilità, correlate anche all'attesa di sollecitudine compatibile con il personale e i mezzi a disposizione, poiché rende lo stesso giudice immeritevole della fiducia e considerazione di cui deve godere il magistrato, compromettendo così il prestigio dell' ordine giudiziario (art 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511), può configurare responsabilità disciplinare, se l'incolpato non dimostra l'esistenza di una causa di forza maggiore - come lo stato di salute o l'entità del carico di lavoro, costituito dalla consistenza del ruolo e delle udienze, che devono esser numericamente specificati - e l' avvenuta rappresentazione di essa al capo dell' ufficio o agli organi competenti a rimuoverla, mentre lo svolgimento di incarichi extragiudiziari (nella specie collaboratore per gli uditori giudiziari in tirocinio e componente della commissione d' esame per procuratore legale) può costituire attenuante soltanto se, prima di accettarli, il magistrato ha rappresentato agli organi conferenti la difficoltà a svolgerli per l' eccessivo lavoro giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1999, n. 94
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 94
    Data del deposito : 20 febbraio 1999

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