Art. 3.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e' tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera a), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e' tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera a), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.