Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1262/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 27 MAGGIO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giorno 27 maggio 2025 è stata trattata dinanzi al Tribunale di Avellino,
Sezione Specializzata Agraria, la causa recante n. 1262/2024 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), nato l'[...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
RR (AV) ed ivi residente;
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_2
Pratola RR (AV);
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_3
Mercato San Severino (SA) alla via G. Matteotti;
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...];
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_4
(AV), alla via Viturano n. 4; tutti rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Eliana Giugliano (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Tufo (AV), alla via IV Novembre n. 1;
RICORRENTI
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
7.10.2000 e residente in [...], al Corso Garibaldi n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Tullio Tartaglia (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe Sasso CodiceFiscale_4
(C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata in Avellino, CodiceFiscale_5 alla via Circumvallazione n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sasso;
CONVENUTA
Alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglia tenutasi alla stessa data dell'udienza del
27 maggio 2025, il Tribunale decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza mediante deposito del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, all'udienza del 27 maggio
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riunito nelle persone dei seguenti componenti: dr. Sossio Pellecchia Presidente dr.ssa Teresa Cianciulli Giudice dr.ssa Valeria Villani Giudice rel. dott. Antonio Dello Iacono Esperto dott. Antonio Stornaiuolo Esperto ha, mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazione, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1262/2024 Ruolo Controversie
Agrarie, avente ad oggetto: risoluzione del contratto di affitto agrario, pendente
TRA
(C.F. ), nato l'[...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
RR (AV) ed ivi residente;
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_2
Pratola RR (AV);
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_3
Mercato San Severino (SA) alla via G. Matteotti;
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]; R.G. n. 1262/2024
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_4
(AV), alla via Viturano n. 4; tutti rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Eliana Giugliano (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Tufo (AV), alla via IV Novembre 1;
RICORRENTI
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
7.10.2000 e residente in [...], al Corso Garibaldi n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Tullio Tartaglia (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe Sasso CodiceFiscale_4
(C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata in Avellino, CodiceFiscale_5 alla via Circumvallazione n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sasso;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02 maggio 2024, , Parte_1 Parte_2
, , e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Controparte_1 Parte_4
, hanno adito l'intestato Tribunale onde ottenere la declaratoria di Persona_1 risoluzione del contratto di affitto agrario sottoscritto tra il de cuius Persona_1
e , titolare dell'omonima impresa individuale per grave Controparte_2 inadempimento di e per sentir accertare l'omesso versamento Controparte_2 dei canoni annuali, con condanna della convenuta al pagamento dei canoni mai versati a far data dalla sottoscrizione del contratto, previa quantificazione dell'esatto ammontare dei ratei annui scaduti e mai riscossi nonché per sentir condannare la resistente al risarcimento dei danni derivanti dalla diversa e cattiva gestione dei fondi de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I ricorrenti hanno, altresì, chiesto di condannare la convenuta a Controparte_2 rilasciare il predetto fondo libero da persone e cose in favore dei ricorrenti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
2. I ricorrenti hanno premesso in fatto:
a) di esser comproprietari dei seguenti appezzamenti di terreno, siti in agro di Pratola
RR (AV) e riportati in catasto terreni al foglio 1, particella 1, per Ha 00.00.95; al foglio 1, particella 2, per Ha 00.00.65; al foglio 1, particella 3, per Ha 00.16.70; al foglio 1, particella 303, per Ha 00.00.49; al foglio 1, particella 4, per Ha 00.12.93; R.G. n. 1262/2024
al foglio 1, particella 36, per Ha 00.41.34; al foglio 1, particella 52, per Ha
00.04.56; al foglio 1, particella 53, per Ha 00.27.50; al foglio 1, particella 122, per
Ha 00.89.47; al foglio 1, particella 131, per Ha 00.04.18; al foglio 1, particella
183, per Ha 00.20.66; al foglio 1, particella 193, per Ha 00.06.90; al foglio 1, particella 194, per Ha 00.06.30; al foglio 1, particella 306, per Ha 00.14.25; al foglio 1, particella 311, per Ha 00.13.57; al foglio 1, particella 509, per Ha
00.07.05; al foglio 1, particella 532, per Ha 00.25.36; al foglio 1, particella 304, per Ha 00.23.40; al foglio 1, particella 163, per Ha 00.02.03; al foglio 1, particella
166, per Ha 00.01.15; al foglio 1, particella 169, per Ha 00.15.50; al foglio 1, particella 206, per Ha 00.01.30; al foglio 1, particella 207, per Ha 00.00.80; al foglio 1, particella 208, per Ha 00.08.50; al foglio 1, particella 305, per Ha
00.39.00; al foglio 1, particella 34, per Ha 00.17.53; al foglio 1, particella 180, per
Ha 00.00.54, estesi nell'intero ha 04.02.61;
b) di aver ereditato tali beni da , figlio di e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, nato il [...] a [...] e deceduto in AL NA (AV),
[...]
l'01.05.2022, come da denuncia di successione presentata all'Agenzia delle
Entrate di Avellino al Vol. 88888 al n. 74071;
c) che il de cuius soffriva da diversi anni di dipendenze da alcool, Persona_1 circostanza che aveva causato l'insorgenza di forti incomprensioni e litigi in famiglia sino a quando lo stesso anzichè curarsi, ha preferito stabilirsi, nell'anno
2021 presso il domicilio di in AL NA (AV) alla via Controparte_3
Pannone, presso la cui abitazione è deceduto in circostanze non ancora del tutto chiare;
d) che, in occasione dei funerali, , avvicinatosi all'anziano Persona_2 Pt_1
gli ha confermato di aver preso in affitto i predetti fondi dal figlio,
[...] dichiarandosi disposto alla restituzione degli stessi;
e) che i ricorrenti, previa verifica presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino, hanno rinvenuto il contratto di affitto con cui il de cuius ha concesso in Persona_1 affitto i terreni innanzi elencati, non già a - come da questi Controparte_3 dichiarato - ma a , coltivatrice diretta, con decorrenza dal Controparte_2
1.05.2020 al 30.04.2035 per la durata di 15 anni;
f) che da una disamina di detto contratto i ricorrenti si sono resi conto che lo stesso contiene una serie di pattuizioni che rendono il rapporto tra i due contraenti fortemente squilibrato in favore dell'affittuaria ed a totale svantaggio del CP_2 R.G. n. 1262/2024
proprietario ed, in particolare, i terreni in questione vengono indicati tutti come seminativi laddove la maggior parte degli stessi presenta tutt'altra destinazione ed, infatti, tali particelle per ha 00.85.81 sono coltivate a vigneto, altre a noccioleto ed altre ancora sono seminativi e bosco;
che il canone di affitto annuale pattuito per tutti i terreni menzionati è di € 150,00, importo irrisorio tenuto conto della presenza di vigneti in produzione, noccioleti e seminativi, laddove generalmente i canoni di affitto per i vigneti si attestano anche oltre € 1.000,00 per singolo ettaro;
che è prevista in contratto l'autorizzazione all'affittuaria ad effettuare “lavori di miglioramento e di trasformazione fondiaria facendo ricorso agli aiuti finanziari previsti dalle normative CEE, Nazionali e Regionali, senza nulla avere a pretendere per i miglioramenti eseguiti”;
g) che tale clausola deve ritenersi nulla, in quanto, per poter derogare agli artt. 16 e
17 della L.203/82, è necessaria la presenza e la sottoscrizione del contratto da parte delle organizzazioni professionali di categoria;
h) che al rilascio dei fondi potrebbe pretendere indennità per Controparte_2 miglioramenti, anche eventualmente non effettuati in quanto non vi è una ricognizione dettagliata dei fondi nel detto contratto di affitto;
i) che tali circostanze hanno ingenerato nei ricorrenti il sospetto che il defunto Per_1
sia stato raggirato o, cosa ancor più grave, che sia stato indotto a tali
[...] pattuizioni in un momento in cui lo stesso si trovava in stato confusionale a causa della dipendenza cronica da alcol come accertato dall'autopsia eseguita sul cadavere nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura di Avellino;
j) che i ricorrenti non hanno mai visto né conosciuto la convenuta e da CP_2 notizie circolanti ci sarebbe addirittura il sospetto che non viva più in Italia ma si sia trasferita all'estero, ove addirittura svolgerebbe attività lavorativa in maniera stabile e continuativa;
k) che nessun canone annuale è mai stato corrisposto dalla convenuta con la CP_2 quale è risultato vano ogni tentativo di dialogo, atteso che, sia una prima comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 14.03.2023, sia una seconda comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata A/R e anticipata via pec nel mese di dicembre 2023, sono rimaste senza esito alcuno, essendo la raccomandata tornata al mittente per compiuta giacenza;
R.G. n. 1262/2024
l) che il tentativo di conciliazione regolarmente esperito presso la Commissione agraria di Avellino ha avuto esito negativo per l'assenza di , la Controparte_2 quale è stata regolarmente convocata a mezzo pec ed a mezzo raccomandata A/R;
m) che, in occasione di svariati accessi sui fondi, si è rinvenuto sempre CP_3
intento a lavorare in compagnia di altri operai, pur non avendo alcun titolo
[...] per accedere ai fondi concessi in locazione alla convenuta, tant'è che detta circostanza è stata contestata a con una prima diffida nel Controparte_2 marzo del 2023, in ragione del fondato sospetto che i fondi fossero stati addirittura concessi in subaffitto;
n) che nei predetti fondi vi è un immobile destinato a civile abitazione nel quale viveva il figlio deceduto;
o) che, nel mese di marzo 2023, ha presentato agli uffici dell'Alto Parte_1
Calore di Avellino domanda per ottenere il distacco dell'utenza idrica allacciata al fabbricato de quo per poi scoprire che, nelle more, , dichiarando Controparte_2 di essere conduttrice dell'immobile oltre che dei fondi e traendo così in errore l'Alto
Calore, ha ottenuto la voltura dell'utenza idrica n. 0159150 allacciata sull'immobile de quo, allegando alla richiesta una foto del contatore ottenuta dopo aver verosimilmente manomesso la cassetta esterna alla casa, ove è ubicato detto contatore, il cui cilindretto è stato rinvenuto rotto e divelto;
p) che l'Alto Calore ha rimediato all'errore estinguendo l'utenza idrica, così come richiesto, con emissione nel mese di luglio 2023 dell'ultima bolletta per chiusura della fornitura;
q) che le iniziative intraprese da e da che agisce in suo CP_2 Controparte_3 nome e per suo conto, ai danni dei ricorrenti, configurano anche chiare ipotesi di reato penalmente rilevanti, per le quali si è agito nelle sedi e forme opportune;
r) che, inoltre, con l'affitto di detti fondi la risulta beneficiaria del decreto n. CP_2
147 del 29.12.2022 emanato dalla Regione Campania nell'ambito della Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti della somma di € 16.122,05 su contributo ammesso di € 20.152,56 proprio in virtù del lavoro di imprenditrice agricola;
s) che l'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 consente di derogare pattiziamente alla disciplina legale in materia di contratti agrari purchè vi sia l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, a pena di nullità della relativa convenzione;
R.G. n. 1262/2024
t) che, nel caso di specie, tale assistenza è mancata per entrambe le parti contraenti, con conseguente nullità del contratto;
u) che appare irrisorio il canone annuo pattuito per € 150,00;
v) che l'art. 5, secondo e terzo comma, L. 3 maggio 1982, n. 203 prevede che la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto possa essere pronunziata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione;
w) che nel caso de quo il canone di affitto non è mai stato versato ed il fondo versa in totale stato di abbandono.
3. Ciò posto, con decreto emesso in data 03 maggio 2024, è stata fissata per la discussione l'udienza del 22 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
4. Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato a , che si è costituita Controparte_2 con memoria difensiva depositata in data 15 ottobre 2024, domandando la concessione del termine di grazia, ai sensi dell'art. 11, co. 8, d.lgs. 150/2011, al fine di sanare la morosità ed eccependo, nel merito, il difetto di legittimazione – titolarità del diritto in capo ai ricorrenti, i quali non hanno fornito la prova del rapporto di parentela con il de cuius, non avendo depositato documentazione atta a comprovare l'avvenuta accettazione dell'eredità, non essendo all'uopo sufficiente la mera dichiarazione di successione e non costituendo la proposizione della domanda e/o nell'esercizio dell'attività stragiudiziale un atto di accettazione tacita dell'eredità.
Sempre nel merito, la convenuta ha fatto rilevare, da un lato, che il CP_2 contratto non contempla alcuna deroga alla durata legale (quindicennale) dell'affitto e, dall'altro, che in esso non è contemplata alcuna rinuncia da parte del concedente all'indennità per miglioramenti, essendo, viceversa, prevista la rinuncia dell'affittuario all'indennità per miglioramenti.
Quanto, poi, all'esiguità del canone pattuito, la convenuta ha rappresentato che, nella quantificazione della somma, è stata tenuta in debito conto la natura del predio emergente dalle visure per soggetto Agenzia delle Entrate, datate R.G. n. 1262/2024
30.10.2020, allegate al contratto di affitto per cui è causa, dalle quali emerge la natura, per le singole particelle che lo compongono, di seminativo, seminativo arborato, bosco ceduo, pascolo, seminativo irriguo;
che, al momento dell'immissione dell'affittuaria nella detenzione del bene, la natura del fondo era quella coincidente con i dati emergenti dalle richiamate visure ed, invero, sugli stessi insistevano sporadiche piante di nocciolo e da frutta e qualche vite;
che l'affittuaria, a sue cure e spese, ha svolto attività di messa a dimora di barbatelle di uva varietà fiano, interessando il fondo con tale opera per la quasi sua totalità.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto, non sussistendo alcun grave inadempimento dell'affittuaria, che, in ossequio alla previsione contrattuale, ha regolarmente corrisposto pro manibus al concedente i canoni relativi alle annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022 (come da quietanze di pagamento rilasciate dal concedente), maturando la morosità soltanto per l'annata agraria 2022/2023, per un importo di € 150,00; inadempimento che non presenta il requisito della gravità necessario per la declaratoria di risoluzione del contratto.
All'uopo ha dichiarato di voler sanare la morosità e di voler Controparte_2 corrispondere, banco iudicis, ai ricorrenti l'importo di € 150,00.
In ordine, poi, alla dedotta cattiva conduzione del fondo ed al pessimo stato di conservazione e manutenzione dei fondi, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda, avendo i ricorrenti omesso, sia nella diffida inoltrata all'affittuaria
(5.12.2023), sia nell'istanza alla Stapa Ce.pi.ca di Avellino datata 11.01.2024, ogni riferimento al dedotto asserito inadempimento ed ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto della domanda per difetto di prova della qualità di eredi in capo ai ricorrenti nonché il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di affitto agrario.
In subordine, la convenuta ha chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto di affitto per gli asseriti inadempimenti sia con riferimento alla cattiva coltivazione e manutenzione del fondo, sia con riferimento alla morosità del canone di affitto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. Il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 28 gennaio 2025, ove il Collegio agrario ha autorizzato, ai sensi dell'art. 421, co. 1, c.p.c., il deposito telematico del certificato di famiglia storico e del certificato di morte del de cuius Per_1 R.G. n. 1262/2024
ed ha concesso, ai sensi dell'art. 11, co. 8, d.lgs. 150/2011, alla Per_1 convenuta termine sino al 28 febbraio 2024 per la sanatoria Controparte_2 della morosità, comprensiva di tutti i canoni maturati dalla data di stipula del contratto all'attualità, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con rinvio della causa all'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove, all'esito della camera di consiglio tenutasi in pari data, la causa viene decisa previa lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio, ex art. 429, 1° comma, c.p.c. con contestuale deposito della relativa motivazione.
6. Ciò posto, in ordine all'istanza di revoca dell'ordinanza resa in data 28 gennaio
2025, formulata dalla convenuta con note scritte depositate in Controparte_2 data 22 maggio 2025, ritiene il Collegio che l'istanza non sia meritevole di accoglimento.
Invero, in tesi di parte convenuta, i ricorrenti, che si sono affermati eredi di Per_1
e, per l'effetto, comproprietari dei fondi oggetto del contratto di affitto
[...] rustico, hanno omesso di fornire la prova della loro legitimatio ad causam, non avendo prodotto alcuna documentazione o certificazione attestante il rapporto di parentela con il de cuius (essendo all'uopo sufficiente la produzione di uno stato di famiglia) e non essendo idonea allo scopo la dichiarazione di successione né costituendo atto di accettazione tacita dell'eredità la proposizione della domanda e/o l'esercizio di attività stragiudiziale.
In realtà, osserva il Collegio che risulta ritualmente depositata dai ricorrenti, in uno alla denuncia di successione, anche la visura catastale, dalla quale si evince che, a seguito della morte di , gli odierni ricorrenti sono divenuti Persona_1 intestatari dei fondi per cui è causa.
Orbene, se è certamente vero che dalla mera denuncia di successione, in base all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, non può desumersi l'accettazione della qualità di erede, costituendo un mero adempimento fiscale
(Cass. 4783/2007), è altrettanto vero che dalla voltura catastale ben può desumersi l'accettazione tacita dell'eredità, rivestendo detto adempimento sia natura tributaria sia civilistica.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità R.G. n. 1262/2024
di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (cfr. Cass. Cass.
n. 10796/2009).
A tanto aggiungasi che nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta sulla persona del de cuius nell'ambito del procedimento penale recante Persona_1
n. 2040/44/22 R.G. notizie di reato risultano richiamati i verbali di sommarie informazioni rese da , e da ai Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Carabinieri della Stazione di AL NA in data 02 maggio 2022, da cui emerge, quanto ai primi due, il rapporto di filiazione con il de cuius Persona_1
e, quanto al terzo, il rapporto di parentela in linea collaterale di secondo grado, essendo ed i genitori di ed Parte_1 Parte_2 Persona_1 essendo fratello di . Controparte_1 Persona_1
Ne consegue che l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio da parte del Tribunale è avvenuta, non già – come sostenuto dalla convenuta - in funzione sostitutiva degli oneri di parte ed al fine di supplire a carenze probatorie totali, ma a fronte di risultanze di causa che già di per sé offrivano significativi dati di indagine ed al solo scopo di superare “lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (cfr. Cass. sent. n. 23605/2020).
7. Ciò posto, passando ad esaminare la res controversa, i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di eredi di , hanno promosso azione di Persona_1 risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto dal de cuius e
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale per grave Controparte_2 inadempimento di , con condanna di quest'ultima al rilascio dei Controparte_2 fondi, al pagamento dei canoni non versati ed al risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva gestione dei fondi de quibus.
Risulta documentalmente provata la stipula tra il de cuius e Persona_1 [...]
del contratto di affitto di fondo rustico in data 01 maggio 2020 Controparte_2 senza l'assistenza delle rispettive associazioni. R.G. n. 1262/2024
Tale contratto prevede, quale decorrenza, la data del 1° maggio 2020 ed ha scadenza al 30 aprile 2035, con canone complessivo annuo in € 150,00.
8. Infondata è, dunque, l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo ai ricorrenti, formulata dalla convenuta , atteso che, anche a mezzo della Controparte_2 documentazione prodotta su istanza del Tribunale ex art. 421, co. 1, c.p.c.
(certificato di morte del de cuius e stato di famiglia), i ricorrenti Persona_1 hanno comprovato la qualità di eredi nell'odierno giudizio, essendo Pt_1 ed i genitori del de cuius ,
[...] Parte_2 Persona_1 Pt_3
e i fratelli del de cuius e la nipote del de
[...] Controparte_1 Parte_4 cuius , figlia della premorta sorella de cuius e, Persona_1 Persona_3 dunque, erede per rappresentazione.
9. Ciò posto, la domanda di risoluzione del contratto è stata proposta dai ricorrenti deducendo la morosità della conduttrice in ordine al canone pattuito di € 150,00 annui e non corrisposto sin dalla stipula del contratto e deducendo, altresì,
l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni di conservazione e CP_2 manutenzione dei fondi.
La convenuta, sin dalla propria costituzione, ha chiesto concedersi il termine di grazia per sanare la morosità ed ha eccepito l'improcedibilità (rectius,
l'improponibilità) della domanda di risoluzione per inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione dei fondi, in quanto non preceduta dalla previa contestazione e dal previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 46 L. 203/1982.
10. Orbene, ritiene il Tribunale che tale domanda sia improponibile, in quanto, non solo non risulta preceduta dal previo esperimento del tentativo di conciliazione, ma non risulta neppure effettuata la previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti all'affittuaria a norma dell'art. 5, co.3, L. 293/1982, che è preordinata a consentire alla conduttrice di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, così evitando l'instaurazione del giudizio.
A ciò consegue l'improponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto per il dedotto inadempimento di obbligazioni concernenti la manutenzione del fondo.
11. Quanto alla dedotta morosità, è documentato e non discusso l'invio ed il recapito per compiuta giacenza della precedente lettera di contestazione e diffida, nella R.G. n. 1262/2024
quale i ricorrenti lamentavano il mancato pagamento di tutte le rate del canone a far data dalla stipula del contratto.
Posto che la previa contestazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non richiede formule sacrali né l'esplicito richiamo all'art. 5 legge
203/1982 bensì solo la contestazione dell'inadempimento e le motivate richieste del locatore, onde consentire al conduttore di sanare l'inadempienza e escludere la risoluzione per inadempimento, deve ritenersi che la lettera trasmessa in data 06 dicembre 2023 soddisfi pienamente la finalità della norma di assicurare al conduttore la possibilità di impedire l'instaurazione del giudizio con il tardivo adempimento.
Ritiene, dunque, il Tribunale che sia proponibile la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con esclusivo riguardo al dedotto mancato pagamento dei canoni, oggetto di anteriore contestazione conforme ai requisiti ex art. 5 legge 203/1982.
12. Ciò posto, a fronte della richiesta di termine di grazia formulata da
[...]
in sede di comparsa di costituzione e ribadita all'udienza del 28 gennaio CP_2
2025, il Collegio agrario ha concesso alla convenuta termine sino al 28 febbraio
2025 per sanare la morosità, ai sensi dell'art. 46, comma 6, L. 203/1982, oggi trasfuso nell'art. 11 comma 8 d. lgs. n. 150/2011, in virtù del quale “quando
l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità”.
Risulta documentato in atti che la convenuta ha provveduto, in data 24 febbraio
2025, al pagamento di tutte le morosità pregresse a far data dalla stipula del contratto (2020), compresi interessi legali e rivalutazione monetaria entro il termine di grazia concessole per complessivi € 829,86 a mezzo bonifico bancario, con conseguente integrale sanatoria della morosità maturata dall'affittuaria.
Stante tale pacifico e documentato adempimento, deve esser dichiarata cessata la materia del contendere su tale domanda, da dichiararsi “anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione R.G. n. 1262/2024
tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (così Cass. Sez. II sent. n. 19845 del 23.7.2019).
13. Non meritevole di accoglimento è, invece, la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di affitto agrario per mancata assistenza da parte delle associazioni sindacali, atteso che, qualora un contratto di affitto agrario venga concluso in violazione del terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio
1971, n. 11 (come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203) - disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali - non si determina la nullità dell'intero negozio, bensì l'automatica sostituzione - ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. - delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste, ferma restando l'esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, secondo comma, cod. civ. (cfr. Cass. 14046/13; Cass. n.
13359/99).
Trattasi, peraltro, di nullità cd. "di protezione" che, in quanto tale, può essere fatta valere solo dalla parte interessata e, dunque, dall'affittuario e non già dal proprietario del fondo.
A tanto aggiungasi che, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, deve ritenersi valido il documento contrattuale, ivi compresa la pattuizione del corrispettivo, stante l'autonomia negoziale sul punto.
Da tali considerazioni deriva l'irrilevanza ai fini della decisione della prova orale articolata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
14. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della declaratoria di improponibilità della domanda di risoluzione per mancata manutenzione dei fondi agricoli e della circostanza che, solo a seguito della proposizione della domanda di risoluzione per morosità dell'affittuaria e della concessione del termine di grazia, la convenuta
[...]
ha provveduto al pagamento dei canoni dovuti a far data dalla Controparte_2 stipula del contratto.
P.Q.M.
R.G. n. 1262/2024
Il Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da , , Parte_1 Parte_2
, e nei confronti di Parte_3 Controparte_1 Parte_4 [...]
, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede: CP_2
1. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico per morosità;
2. dichiara ex art. 5 L. 203/1982 l'improponibilità della domanda di risoluzione del contratto e rilascio del fondo per cause diverse dalla morosità;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Il Giudice estensore dr.ssa Valeria Villani
Il Presidente
Dr. Sossio Pellecchia