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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/05/2024, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 366/2022 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. GIACCO Parte_1 CodiceFiscale_1
MICHELE, elettivamente domiciliata a Prato, via del Castagno 88, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti TOGNINI PAOLA, LOGLI STEFANIA e
BARTALESI ELENA, ed elettivamente domiciliata presso il servizio legale della Provincia di
Prato, via Ricasoli 25
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(in servizio presso la Polizia Provinciale di Prato) ha convenuto in giudizio la Parte_1
resistente per ottenerne la condanna al pagamento della retribuzione per il periodo dal 3 gennaio
2022 al 29 marzo 2022, pari a complessivi 8.899,80, nonché l'accertamento della continuità
professionale ai fini della progressione in carriera.
A suo dire, il provvedimento di sospensione adottato in conseguenza della contestata inosservanza dell'obbligo vaccinale, che ha privato la ricorrente dei mezzi di sussistenza per poter svolgere una vita libera e dignitosa, sarebbe basato su disposizioni normative costituzionalmente
1 illegittime, tanto più laddove si consideri la natura sperimentale dei vaccini e la loro inidoneità a prevenire i contagi.
Rileva altresì la disparità di trattamento con i dipendenti sospesi per motivi disciplinari i quali – a differenza degli inadempienti all'obbligo vaccinale – conservano il diritto alla corresponsione degli emolumenti da natura alimentare.
Ritiene, inoltre, che l'illegittimità del provvedimento deriverebbe anche dal fatto che le disposizioni che avevano introdotto la sanzione della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione per chi non si fosse sottoposto al vaccino, erano state abrogate dal D.L. 24/2022,
avente – a suo dire – portata retroattiva e con effetti sin dal 15 dicembre 2021.
Lamenta, poi, la natura discriminatoria e la contrarietà dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per lo svolgimento dell'attività lavorativa alla normativa europea (segnatamente, il Regolamento
953/21, la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/21, i Regolamenti CE 726/2004 - art. 4 bis - e
507/2006).
Si è costituita la rilevando la correttezza del proprio operato, conforme alla Controparte_1
legislazione adottata per far fronte all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, negando la portata retroattiva delle disposizioni che hanno sostituito la sospensione dal servizio e dalla retribuzione con una sanzione di tipo pecuniario.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 5 dicembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vanno a illustrare.
2 Per comprendere le ragioni del decidere, occorre richiamare le disposizioni sulle quali si fonda il provvedimento di cui si lamenta l'illegittimità, vale a dire l'art. 4 ter del D.L. 44/2021, nella formulazione introdotta dal D.L. 172/2021, vigente all'epoca dei fatti, che ha esteso l'obbligo vaccinale al “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché'
degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124” dal 15 dicembre 2021.
Il comma 3 della richiamata disposizione disciplinava le modalità di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte dei responsabili delle strutture in cui il personale interessato presta servizio e, in caso di inadempimento, prevedeva l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività
lavorativa “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, con esclusione del diritto a percepire la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Posto il quadro normativo di riferimento, nel caso in esame è pacifico e documentato che l'amministrazione resistente, presto atto del mancato rispetto dell'obbligo di cui si discute, ha emesso il decreto di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, prot.n. 28 del 3 gennaio 2022
(doc. 5 memoria), al quale hanno fatto seguito, poi, le trattenute effettuate sugli stipendi successivi, con riferimento al mese precedente, come da determinazione dirigenziale n. 167 del 3 febbraio 2022 (doc.6 memoria), che hanno riguardato la retribuzione dovuta fino al 28 marzo
2022, essendo stata la retribuzione regolarmente corrisposta dal 29 marzo 2022 (data in cui la ricorrente è rientrata in servizio).
Ebbene, l'operato dell'amministrazione risulta del tutto coerente con la legislazione vigente all'epoca dei fatti (e, del resto, sotto questo profilo alcuna valida censura è stata mossa), non essendo neppure stata allegata dalla ricorrente la sussistenza di condizioni personali che giustificassero il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
Né è ravvisabile un contrasto delle disposizioni che qui vengono in rilievo con i principi costituzionali, trattandosi di questioni tutte affrontate dalle note pronunce 14 e 15 del 2023 dalla
Corte Costituzionale (del tutto condivisibili e valide anche per il personale della polizia locale),
che ha ritenuto la scelta del legislatore di imporre obblighi vaccinali non irragionevole né sproporzionata, tenuto conto della situazione epidemiologica vigente al momento dell'adozione delle misure di cui si discute e delle risultanze scientifiche disponibili, a fronte delle quali nessun
3 altra misura poteva ritenersi altrettanto adeguata al fine di fronteggiare la pandemia e consentire,
al contempo, lo svolgimento di attività essenziali.
Quanto allo specifico profilo, rilevato dal ricorrente, dei possibili pericoli per la salute, è stato spiegato come il rischio che si verifichino eventi avversi, anche gravi – ancorché remoti – non determina, di per sé, l'illegittimità della scelta legislativa (frutto di un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute collettiva), costituendo tale evenienza titolo per l'indennizzo.
Quanto al consenso dell'interessato, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l'obbligatorietà del
vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre
“qualora (…) il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Riguardo, poi, alla eccepita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44 cit. , nella parte in cui esclude la diritto a percepire la retribuzione o altro compenso o emolumento per il periodo di sospensione, le sentenze in esame hanno chiarito che la soluzione legislativa trova giustificazione nel fatto che
“nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto”; argomentazione, questa, che vale anche per la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare, trattandosi di
“conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro
compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta” (così, sentenza 15/2023).
Non è pertinente la eccepita disparità di trattamento rispetto agli impiegati civili dello stato sottoposti a procedimento disciplinare, ai quali la legge (art. 82 D.P.R. 3/1957) riconosce il diritto alla percezione di un assegno alimentare.
Invero, si tratta di situazioni non comparabili in ragione della diversa natura del provvedimento di sospensione (che, solo in un caso, quello che giustifica l'applicazione dell'art. 82 cit., è di tipo disciplinare), nonché (di conseguenza) del soggetto al quale è ascrivibile la responsabilità della sospensione dell'attività lavorativa.
4 In altre parole, poiché la sospensione connessa a una violazione di rilievo disciplinare è
imputabile alla unilaterale determinazione datoriale, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva (…)” trova giustificazione nell'esigenza di garantire al lavoratore un sostegno temporaneo “per il tempo occorrente alla
definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata” (cfr. sentenza 15/2023).
Invece, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo vaccinale, la momentanea interruzione dell'attività lavorativa deriva da una scelta del lavoratore “consistente nel sottrarsi unilateralmente
alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”; circostanza che esclude “quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica (…) di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè
che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una
scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (così, Corte Costituzionale n. 15/2023).
Né è ravvisabile un contrasto con la normativa europea, peraltro del tutto genericamente e acriticamente richiamata nel ricorso: invero, il Regolamento UE/2021/953, è intervenuto al solo fine di agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini nell'UE durante la pandemia, non interferendo con ambiti, come quello che qui ci occupa, di competenza dei singoli Stati;
la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/21, non costituisce strumento del diritto dell'Unione
(e, dunque, è priva di effetti giuridici); il Regolamento (CE) n. 726/2004 ha istituito procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e (e non presenta un art. 4 bis, di cui si lamenta la violazione) e quello (CE) n. 507/2006 è relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e non si comprende sotto quale profilo risulterebbero violati.
Destituita di fondamento è poi la doglianza in merito all'efficacia retroattiva della disposizione
(art. 8 D.L. 24 del 24 marzo 20222) che ha introdotto per talune categorie di lavoratori – tra le quali
5 quella di appartenenza della ricorrente - la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza all'obbligo vaccinale, anziché la revoca della sospensione dal servizio, stante il principio di irretroattività di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. e l'assenza di espresse previsioni derogatorie.
Da ultimo deve evidenziarsi la genericità della domanda volta all'accertamento della continuità professionale ai fini della progressione in carriera della ricorrente, non adeguatamente argomentata, né supportata da idonea documentazione.
Si impone, pertanto, il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla sua natura documentale.
PQM
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 4.216 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a se dovute.
Prato, 29 maggio 2024
Il Giudice
Mariella Galano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 366/2022 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. GIACCO Parte_1 CodiceFiscale_1
MICHELE, elettivamente domiciliata a Prato, via del Castagno 88, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti TOGNINI PAOLA, LOGLI STEFANIA e
BARTALESI ELENA, ed elettivamente domiciliata presso il servizio legale della Provincia di
Prato, via Ricasoli 25
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(in servizio presso la Polizia Provinciale di Prato) ha convenuto in giudizio la Parte_1
resistente per ottenerne la condanna al pagamento della retribuzione per il periodo dal 3 gennaio
2022 al 29 marzo 2022, pari a complessivi 8.899,80, nonché l'accertamento della continuità
professionale ai fini della progressione in carriera.
A suo dire, il provvedimento di sospensione adottato in conseguenza della contestata inosservanza dell'obbligo vaccinale, che ha privato la ricorrente dei mezzi di sussistenza per poter svolgere una vita libera e dignitosa, sarebbe basato su disposizioni normative costituzionalmente
1 illegittime, tanto più laddove si consideri la natura sperimentale dei vaccini e la loro inidoneità a prevenire i contagi.
Rileva altresì la disparità di trattamento con i dipendenti sospesi per motivi disciplinari i quali – a differenza degli inadempienti all'obbligo vaccinale – conservano il diritto alla corresponsione degli emolumenti da natura alimentare.
Ritiene, inoltre, che l'illegittimità del provvedimento deriverebbe anche dal fatto che le disposizioni che avevano introdotto la sanzione della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione per chi non si fosse sottoposto al vaccino, erano state abrogate dal D.L. 24/2022,
avente – a suo dire – portata retroattiva e con effetti sin dal 15 dicembre 2021.
Lamenta, poi, la natura discriminatoria e la contrarietà dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per lo svolgimento dell'attività lavorativa alla normativa europea (segnatamente, il Regolamento
953/21, la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/21, i Regolamenti CE 726/2004 - art. 4 bis - e
507/2006).
Si è costituita la rilevando la correttezza del proprio operato, conforme alla Controparte_1
legislazione adottata per far fronte all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, negando la portata retroattiva delle disposizioni che hanno sostituito la sospensione dal servizio e dalla retribuzione con una sanzione di tipo pecuniario.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 5 dicembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vanno a illustrare.
2 Per comprendere le ragioni del decidere, occorre richiamare le disposizioni sulle quali si fonda il provvedimento di cui si lamenta l'illegittimità, vale a dire l'art. 4 ter del D.L. 44/2021, nella formulazione introdotta dal D.L. 172/2021, vigente all'epoca dei fatti, che ha esteso l'obbligo vaccinale al “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché'
degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124” dal 15 dicembre 2021.
Il comma 3 della richiamata disposizione disciplinava le modalità di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte dei responsabili delle strutture in cui il personale interessato presta servizio e, in caso di inadempimento, prevedeva l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività
lavorativa “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, con esclusione del diritto a percepire la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Posto il quadro normativo di riferimento, nel caso in esame è pacifico e documentato che l'amministrazione resistente, presto atto del mancato rispetto dell'obbligo di cui si discute, ha emesso il decreto di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, prot.n. 28 del 3 gennaio 2022
(doc. 5 memoria), al quale hanno fatto seguito, poi, le trattenute effettuate sugli stipendi successivi, con riferimento al mese precedente, come da determinazione dirigenziale n. 167 del 3 febbraio 2022 (doc.6 memoria), che hanno riguardato la retribuzione dovuta fino al 28 marzo
2022, essendo stata la retribuzione regolarmente corrisposta dal 29 marzo 2022 (data in cui la ricorrente è rientrata in servizio).
Ebbene, l'operato dell'amministrazione risulta del tutto coerente con la legislazione vigente all'epoca dei fatti (e, del resto, sotto questo profilo alcuna valida censura è stata mossa), non essendo neppure stata allegata dalla ricorrente la sussistenza di condizioni personali che giustificassero il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
Né è ravvisabile un contrasto delle disposizioni che qui vengono in rilievo con i principi costituzionali, trattandosi di questioni tutte affrontate dalle note pronunce 14 e 15 del 2023 dalla
Corte Costituzionale (del tutto condivisibili e valide anche per il personale della polizia locale),
che ha ritenuto la scelta del legislatore di imporre obblighi vaccinali non irragionevole né sproporzionata, tenuto conto della situazione epidemiologica vigente al momento dell'adozione delle misure di cui si discute e delle risultanze scientifiche disponibili, a fronte delle quali nessun
3 altra misura poteva ritenersi altrettanto adeguata al fine di fronteggiare la pandemia e consentire,
al contempo, lo svolgimento di attività essenziali.
Quanto allo specifico profilo, rilevato dal ricorrente, dei possibili pericoli per la salute, è stato spiegato come il rischio che si verifichino eventi avversi, anche gravi – ancorché remoti – non determina, di per sé, l'illegittimità della scelta legislativa (frutto di un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute collettiva), costituendo tale evenienza titolo per l'indennizzo.
Quanto al consenso dell'interessato, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l'obbligatorietà del
vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre
“qualora (…) il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Riguardo, poi, alla eccepita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44 cit. , nella parte in cui esclude la diritto a percepire la retribuzione o altro compenso o emolumento per il periodo di sospensione, le sentenze in esame hanno chiarito che la soluzione legislativa trova giustificazione nel fatto che
“nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto”; argomentazione, questa, che vale anche per la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare, trattandosi di
“conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro
compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta” (così, sentenza 15/2023).
Non è pertinente la eccepita disparità di trattamento rispetto agli impiegati civili dello stato sottoposti a procedimento disciplinare, ai quali la legge (art. 82 D.P.R. 3/1957) riconosce il diritto alla percezione di un assegno alimentare.
Invero, si tratta di situazioni non comparabili in ragione della diversa natura del provvedimento di sospensione (che, solo in un caso, quello che giustifica l'applicazione dell'art. 82 cit., è di tipo disciplinare), nonché (di conseguenza) del soggetto al quale è ascrivibile la responsabilità della sospensione dell'attività lavorativa.
4 In altre parole, poiché la sospensione connessa a una violazione di rilievo disciplinare è
imputabile alla unilaterale determinazione datoriale, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva (…)” trova giustificazione nell'esigenza di garantire al lavoratore un sostegno temporaneo “per il tempo occorrente alla
definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata” (cfr. sentenza 15/2023).
Invece, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo vaccinale, la momentanea interruzione dell'attività lavorativa deriva da una scelta del lavoratore “consistente nel sottrarsi unilateralmente
alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”; circostanza che esclude “quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica (…) di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè
che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una
scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (così, Corte Costituzionale n. 15/2023).
Né è ravvisabile un contrasto con la normativa europea, peraltro del tutto genericamente e acriticamente richiamata nel ricorso: invero, il Regolamento UE/2021/953, è intervenuto al solo fine di agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini nell'UE durante la pandemia, non interferendo con ambiti, come quello che qui ci occupa, di competenza dei singoli Stati;
la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/21, non costituisce strumento del diritto dell'Unione
(e, dunque, è priva di effetti giuridici); il Regolamento (CE) n. 726/2004 ha istituito procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e (e non presenta un art. 4 bis, di cui si lamenta la violazione) e quello (CE) n. 507/2006 è relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e non si comprende sotto quale profilo risulterebbero violati.
Destituita di fondamento è poi la doglianza in merito all'efficacia retroattiva della disposizione
(art. 8 D.L. 24 del 24 marzo 20222) che ha introdotto per talune categorie di lavoratori – tra le quali
5 quella di appartenenza della ricorrente - la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza all'obbligo vaccinale, anziché la revoca della sospensione dal servizio, stante il principio di irretroattività di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. e l'assenza di espresse previsioni derogatorie.
Da ultimo deve evidenziarsi la genericità della domanda volta all'accertamento della continuità professionale ai fini della progressione in carriera della ricorrente, non adeguatamente argomentata, né supportata da idonea documentazione.
Si impone, pertanto, il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla sua natura documentale.
PQM
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 4.216 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a se dovute.
Prato, 29 maggio 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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