TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.15283/24 sul ricorso svolto da e Parte_1 Parte_2
[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 19.12.2024;
ritenutane l'equità e congruità;
che non vi è pronuncia sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte depositate il 17.1.25, e, segnatamente: “1)i figli minori e rispettivamente di 9 e 6 anni, sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente in Roma via Salorno 64D, ove attualmente vivono, 2 presso l'abitazione materna condotta in locazione;
2) i genitori eserciteranno in comune accordo il ruolo e la funzione genitoriale impegnandosi a collaborare nella crescita morale e materiale dei figli, a concordare le linee educative, a favorire i rapporti con l'altro genitore e con i nonni;
3) le decisioni di maggiore interesse per i minori, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, o delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni;
per le questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che atterrà
l'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
4) i SIg.
, visto il buon esito degli accordi presi al momento della cessazione della loro Parte_3
convivenza, concordano che la frequentazione dei figli con ciascun genitore, entrambi soggetti a turni lavorativi, avvenga tenendo in debito conto la turnazione di ciascuno secondo il seguente prospetto da ritenersi indicativo e quindi sempre modificabile di comune accordo: i minori trascorreranno: - settimanalmente gg.3 consecutivi con il padre ed altri 3 consecutivi con la madre, alternando il fine settimana con il genitore che sarà libero dai turni lavorativi;
-ad anni alterni il 24 dicembre, il 25 dicembre ed il 26 dicembre;
il 31 dicembre,1 gennaio e 6 gennaio con l'alternanza di genitori;
- sempre ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;- tutte le altre festività (es. 25 aprile, 1 maggio, ecc.) con il genitore designato secondo la calendarizzazione ordinaria di frequentazione;
- gg.15 consecutivi nel periodo estivo con la madre e gg. 15 consecutivi con il padre;
- il compleanno e la festa del papà con quest'ultimo, il compleanno e la festa della mamma con quest'ultima, mentre il loro compleanno preferibilmente con entrambi i genitori. In caso di impossibilità ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
5) Le parti prendono atto che durante i periodi di spettanza esclusiva della prole, si riterrà sospeso il regime di incontri sopra stabilito, ma dovranno comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche della prole con l'altro genitore. Conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico presso il quale la prole sarà raggiungibile;
6) le parti convengono che ciascun genitore nei periodi di permanenza provveda al totale accudimento dei figli, facendosi carico di accompagnare e riprendere i minori a scuola ed alle attività sportive, ludiche, religiose e ricreative sia direttamente che a mezzo persone di fiducia con onere a proprio carico del relativo compenso;
7) il SI. si obbliga a Parte_1
corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
l'importo mensile di € 700,00(€ 350,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2023. Importo soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici elaborati dall'istat; 8) tutte le ulteriori spese straordinarie, obbligatorie o da concordarsi, indicate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma, al quale le parti dichiarano di aderire saranno ripartite nella misura del 50%; 8) i minori saranno fiscalmente a carico della SI.ra 3
nella misura del 100%; 9)l'assegno unico, per accordo delle parti, sarà Parte_2 percepito integralmente dalla SI.ra ” Parte_2
- nulla sulle spese.
Roma, 5.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.15283/24 sul ricorso svolto da e Parte_1 Parte_2
[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 19.12.2024;
ritenutane l'equità e congruità;
che non vi è pronuncia sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte depositate il 17.1.25, e, segnatamente: “1)i figli minori e rispettivamente di 9 e 6 anni, sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente in Roma via Salorno 64D, ove attualmente vivono, 2 presso l'abitazione materna condotta in locazione;
2) i genitori eserciteranno in comune accordo il ruolo e la funzione genitoriale impegnandosi a collaborare nella crescita morale e materiale dei figli, a concordare le linee educative, a favorire i rapporti con l'altro genitore e con i nonni;
3) le decisioni di maggiore interesse per i minori, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, o delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni;
per le questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che atterrà
l'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
4) i SIg.
, visto il buon esito degli accordi presi al momento della cessazione della loro Parte_3
convivenza, concordano che la frequentazione dei figli con ciascun genitore, entrambi soggetti a turni lavorativi, avvenga tenendo in debito conto la turnazione di ciascuno secondo il seguente prospetto da ritenersi indicativo e quindi sempre modificabile di comune accordo: i minori trascorreranno: - settimanalmente gg.3 consecutivi con il padre ed altri 3 consecutivi con la madre, alternando il fine settimana con il genitore che sarà libero dai turni lavorativi;
-ad anni alterni il 24 dicembre, il 25 dicembre ed il 26 dicembre;
il 31 dicembre,1 gennaio e 6 gennaio con l'alternanza di genitori;
- sempre ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;- tutte le altre festività (es. 25 aprile, 1 maggio, ecc.) con il genitore designato secondo la calendarizzazione ordinaria di frequentazione;
- gg.15 consecutivi nel periodo estivo con la madre e gg. 15 consecutivi con il padre;
- il compleanno e la festa del papà con quest'ultimo, il compleanno e la festa della mamma con quest'ultima, mentre il loro compleanno preferibilmente con entrambi i genitori. In caso di impossibilità ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
5) Le parti prendono atto che durante i periodi di spettanza esclusiva della prole, si riterrà sospeso il regime di incontri sopra stabilito, ma dovranno comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche della prole con l'altro genitore. Conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico presso il quale la prole sarà raggiungibile;
6) le parti convengono che ciascun genitore nei periodi di permanenza provveda al totale accudimento dei figli, facendosi carico di accompagnare e riprendere i minori a scuola ed alle attività sportive, ludiche, religiose e ricreative sia direttamente che a mezzo persone di fiducia con onere a proprio carico del relativo compenso;
7) il SI. si obbliga a Parte_1
corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
l'importo mensile di € 700,00(€ 350,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2023. Importo soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici elaborati dall'istat; 8) tutte le ulteriori spese straordinarie, obbligatorie o da concordarsi, indicate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma, al quale le parti dichiarano di aderire saranno ripartite nella misura del 50%; 8) i minori saranno fiscalmente a carico della SI.ra 3
nella misura del 100%; 9)l'assegno unico, per accordo delle parti, sarà Parte_2 percepito integralmente dalla SI.ra ” Parte_2
- nulla sulle spese.
Roma, 5.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi