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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Massimo Orlando Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
Dott.ssa Simona Capurso Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17/10/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2230/2021 R.G.;
nella causa pendente tra:
, (c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 31/5/1967, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Porciani e Mariacristina Torti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cecina (LI), Corso Matteotti n.
209, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] e (c.f. CP_2
) nata a [...] il [...], residente in [...] del Castello n. 5, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Meschino del foro di Siena, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siena, Strada di Castellina in
Chianti n. 28, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e al fine di CP_1 CP_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertato che il IG. è deceduto il Parte_2
29/4/2018 lasciando per testamento tutti i propri beni ai suoi quattro figli in parti uguali;
accertato che l'attrice, quale coniuge del defunto, è legittimaria totalmente pretermessa, avente diritto, ai sensi dell'art. 542 cc, alla complessiva quota di riserva di ¼ del patrimonio del defunto;
accertato che in data 15/4/2014 il convenuto, IG.
ha ricevuto la donazione di € 20.000/00 (ventimila/00) mediante la CP_1 corresponsione di assegno n° 0510442725 tratto su CRV filiale di Cecina;
accertato che in data 12/1/2016 la convenuta, IG.ra , ha ricevuto la donazione di CP_2
€ 6.000/00 (seimila/00) mediante corresponsione di assegno n°0511591106-00 tratto su CRV filiale di Cecina e in data 6/6/2016 di € 70.000/00 (settantamila/00) mediante corresponsione di assegno n° 0511600962-02 tratto su CRV filiale di Cecina, accertata e disposta la ricostruzione dell'asse ereditario con i beni indicati in premessa, accertare e dichiarare la lesione nella quota di riserva della IG.ra
, legittimaria totalmente pretermessa, e per l'effetto accogliere la Parte_1 domanda di riduzione proposta dall'attrice e dichiarare inefficaci le disposizioni lesive, eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, sia inter vivos, Parte_2 quali le donazioni di somme di denaro di cui in premessa, che mortis causa, in favore dei convenuti, e per l'effetto ordinare che le stesse siano ridotte nella misura necessaria al reintegro della quota di riserva della comparente totalmente pretermessa, mediante la proporzionale riduzione della quota ereditaria dei convenuti per il complessivo importo di almeno € 94764/12
(novantaquattromilasettecentosessantaquattro/12) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di riserva dell'attrice, da parte dei convenuti, oltre interessi e rivalutazione e per
l'effetto condannare i convenuti eredi testamentari beneficiari delle disposizioni lesive della legittima a corrispondere all'attrice, legittimaria totalmente pretermessa, mediante la liquidazione per equivalente della quota, che la comparente dichiara fin da ora di volere accettare, le seguenti somme: quanto ad la somma di € CP_1
40382/06 (quarantamilatrecentottandue/06) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione, quanto a la somma CP_2 di € 54382/06 (cinquantaquattromilatrecentottandue/06) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed
2 onorari di causa”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- in data 29/4/2018 è deceduto il sig. coniuge legalmente Parte_2 separato dell'attrice, lasciando testamento olografo mediante il quale nominava eredi in parti eguali i soli quattro figli del de cuius, CP_1 CP_2 Per_1
e escludendo totalmente l'attrice dalla successione;
[...] Persona_2
- l'attrice ha più volte tentato di chiedere agli eredi testamentari la reintegra nella propria quota di legittima pari ad ¼ del patrimonio del defunto secondo quanto stabilito dall'art. 542 c.c., ma invano;
- il patrimonio del de cuius al momento della morte era costituito da un conto corrente, da quote societarie e da due immobili, a tali beni va aggiunto quanto donato in vita dal de cuius, anch'esso soggetto a collazione, pari ad € 20.000,00 in favore di e ad € 76.000,00 in favore di CP_1 CP_2
- è stata esperita, in data 23/9/2020, la mediazione tra l'attrice e gli odierni convenuti e conclusasi con verbale negativo;
CP_1 CP_2
Alla luce di ciò, l'attrice, in qualità di erede legittimaria totalmente pretermessa, ha introdotto il presente giudizio nei confronti dei soli due eredi testamentari e al fine di vedersi reintegrata nella sua quota di CP_1 CP_2 legittima pari ad ¼ del patrimonio del de cuius.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e i quali CP_1 CP_2 hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come errata sia la ricostruzione del patrimonio ereditario effettuata da parte attrice, la quale non ha tenuto in considerazione né i debiti ereditari né la donazione dalla medesima ricevuta dal de cuius quando era ancora in vita. Alla luce di ciò, hanno rassegnato le seguenti conclusioni “1) In via principale Accertato e dichiarato che la sig.ra
non è legittimaria totalmente pretermessa;
accertato e dichiarato che la Parte_1 stessa ha ricevuto in vita dal del de cuius donazioni per Euro 67.000,00; accertato e dichiarato che la massa ereditaria ammonta ad euro 521.573,07 così come quantificata in narrativa, decurtata delle passività e considerando le donazioni percepite dall'attrice; accertato e dichiarato che il quarto di legittima pretendibile da tutti i quattro coeredi ammonta ad Euro 63.393,27 (130.393,27- 67.000,00); accertato
e dichiarato che parte attrice può pretendere al massimo dai sig. ed CP_2
la somma complessiva di Euro 31.696,63 ossia euro 15.848,31 cadauno;
CP_1 accertato e dichiarato che la stessa attrice sta occupando l'immobile dal Gennaio 2019 posto in Cecina P.zza Gramsci 27 di proprietà dei convenuti per il 30% e si è appropriata della mobilia, quadri e suppellettili di valore presenti nell'appartamento;
3 Tutto quanto accertato, dichiarare che nulla è dovuto all'attrice dagli odierni convenuti per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente respingere la domanda di parte attrice con vittoria di competenze di causa. 2) In Via Subordinata Sempre tenuto conto della ricostruzione della massa ereditaria così come ricostruita da parte convenuta dichiarare che la quota di legittima pretendibile dall' attrice ammonta ad Euro
15.848,31 pro-quota o quella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze di causa”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'interrogatorio formale dell'attrice, l'escussione di testimoni e una CTU tecnica al fine di stimare il valore degli immobili rientranti nel patrimonio ereditario.
All'udienza del 17/10/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha così modificato le proprie conclusioni, alla luce dell'istruttoria espletata in corso di causa “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertato che il IG. è deceduto il 29/4/2018 lasciando per testamento Parte_2 tutti i propri beni ai suoi quattro figli in parti uguali;
accertato che l'attrice, quale coniuge del defunto, è legittimaria totalmente pretermessa, avente diritto, ai sensi dell'art 542 cc, alla complessiva quota di riserva di 1/4 del patrimonio del defunto;
accertato che in data 15/4/2014 il convenuto, IG. ha ricevuto la CP_1 donazione di € 20.000/00 (ventimila/00) mediante la corresponsione di assegno n°
0510442725 tratto su CRV filiale di Cecina;
accertato che in data 12/1/2016 la convenuta, IG. , ha ricevuto la donazione di € 6.000/00 (seimila/00) CP_2 mediante corresponsione di assegno n° 0511591106-00 tratto su CRV filiale di Cecina
e in data 6/6/2016 di €70.000/00 (settantamila/00) mediante corresponsione di assegno n° 0511600962-02 tratto su CRV filiale di Cecina, accertata e disposta la ricostruzione dell'asse ereditario con i beni indicati in premessa, in virtù anche delle risultanze della CTU, nella misura di € 713.913/00, accertare e dichiarare la lesione nella quota di riserva della IG.ra legittimaria totalmente Parte_1 pretermessa, e per l'effetto accogliere la domanda di riduzione proposte dall'attrice e dichiarare inefficaci le disposizioni lesive, eccedenti la quota di cui il de cuius Pt_2 poteva disporre, sia inter vivos, quali le donazioni di somme di denaro di cui in
[...] premessa, che mortis causa, in favore dei convenuti, e per l'effetto ordinare che le stesse siano ridotte nella misura necessaria al reintegro della quota di riserva della comparente totalmente pretermessa, mediante la proporzionale riduzione della quota ereditaria dei convenuti per il complessivo importo di € 101.239/12, alla luce anche delle risultanze della ctu, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e per l'effetto condannare i convenuti eredi testamentari
4 beneficiari delle disposizioni lesive della legittima a corrispondere all'attrice, legittimaria totalmente pretermessa, mediante liquidazione per equivalente della quota, che la comparente dichiara fin da ora di voler accettare, le seguenti somme: quanto ad la somma di € 43.619/56 CP_1
(quarantatremilaseicentodiciannove/56) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione, quanto a la somma di € CP_2
57.619/56 (cinquantasettemilaseicentodiciannove/56) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari di causa”, mentre i convenuti hanno confermato le conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in riserva con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, il Collegio ritiene che la domanda attorea sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto va osservato che l'azione di riduzione è lo strumento attraverso il quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
L'azione mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, l'art. 557 c.c. dispone che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari (coniuge, figli e ascendenti) e dai loro eredi o aventi causa.
Al fine dell'accertamento dell'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia dispositiva del de cuius, del limite dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari, è necessario procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario al momento della morte, da cui vanno sottratti i debiti ereditari, e poi riuniti i beni di cui è stato disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia) (cfr., sul punto, Cass. n°2919.2012: “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con
5 riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”).
Nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata in corso di causa, deve ritenersi provato che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio costituente il relictum risultava così composto:
- Saldo conto corrente intestato al de cuius pari ad € 485,00, fatto pacifico e non contestato dalle parti;
- Quote societarie della Fulcrum srl, di cui il de cuius era socio al 20%, per un valore pari ad € 465.828,00, come pacificamente dichiarato dai convenuti anche nella dichiarazione di successione;
- Valore degli immobili, che, secondo la stima effettuata dal CTU nel corso del presente giudizio, è pari a: € 185.000,00 quanto all'immobile sito in Cecina
P.zza Gramsci 27 p. I, la cui quota di proprietà del de cuius era di 3/5 e dunque pari ad € 111.000,00, e nell'importo di € 203.000,00 quanto all'appartamento sito in Cecina P.zza Gramsci 30, la cui quota di proprietà del de cuius era di 1/5 e dunque pari ad € 40.600,00. Totale delle quote di proprietà del de cuius pari ad € 151.600,00.
Pertanto, il totale del relictum è pari all'importo complessivo di € 617.913,00.
Da tale importo così come sopra calcolato vanno detratti i debiti ereditari, che, nel caso di specie, sono sicuramente costituiti dalle spese funerarie pari a complessivi € 3.206,00 e dalle spese per la dichiarazione di successione pari ad €
530,00, come regolarmente documentate dai convenuti, per un totale complessivo di
€ 3.736,00.
Il valore dei debiti ereditari va accertato al momento dell'apertura della successione.
Ciò posto, deve essere considerato come debito ereditario, nel caso in esame, anche quello accertato dalla sentenza n. 566/2017 emessa il 24/05/2017 dal
Tribunale di Livorno, immediatamente esecutiva, che ha condannato il de cuius
6 al pagamento nei confronti degli attori di quel giudizio dell'importo di Parte_2
€ 47.136,93, che rappresenta un debito certo, liquido ed esigibile.
Non può, invece, essere ricompreso tra i debiti ereditari anche l'ulteriore importo pari ad € 27.633,00, pure richiamato dai convenuti, ma sfornito di qualsiasi prova documentale.
Orbene, alla luce di ciò, il valore del relictum al netto dei debiti ereditari deve essere calcolato nell'importo complessivo di € 567.040,07.
Quanto al donatum, vanno analizzate le presunte donazioni effettuate in vita dal de cuius sia nei confronti dell'attrice che nei confronti dei figli convenuti, come allegate da entrambe le parti costituite nel presente giudizio.
Ed invero, l'attrice ha domandato considerarsi nella collazione anche le donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei figli e odierni convenuti per un importo totale di € 96.000,00, di cui € 20.000,00 in favore di ed € 76.000,00 in CP_1 favore di CP_2
I convenuti, dal canto loro, non hanno contestato di avere effettivamente ricevuto tali somme, imputandole però ad adempimento di obbligazioni naturali.
In particolare, il convenuto ha riferito di aver ricevuto dal padre CP_1
l'importo di € 20.000,00 per averlo coadiuvato nella gestione delle complesse faccende riguardanti la società famigliare Fulcrum SRL, nonché gli intricati contenziosi insorti tra il padre ed i fratelli soci Fulcrum e comproprietari immobiliari degli appartamenti siti in Cecina, piazza Gramsci, n. civici 27 e 30. La convenuta ha rappresentato di aver ricevuto dal padre l'importo di € 76.000,00 CP_2 che è stato destinato in gran parte al pagamento di un mutuo ipotecario relativo all'acquisto di un podere acquistato dalla defunta madre e ricevuto in successione dai figli.
Sul punto, il Collegio ritiene che la dazione delle suddette somme possa essere qualificata come donazione cd. rimuneratoria, una liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario, che differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. La prova dei suddetti requisiti non è stata in alcun modo fornita dai convenuti, né è emersa nel corso dell'istruttoria della causa. Pertanto, le suddette dazioni di danaro effettuata dal de cuius in favore dei figli devono essere considerate come donazioni remuneratorie ai sensi dell'art. 770 c.c., e come tali
7 devono essere prese in considerazione al fine della riunione fittizia del patrimonio ereditario nel presente giudizio.
Alle medesime conclusioni, invece, non può giungersi con riguardo a quanto domandato dai convenuti in merito ad una presunta donazione dell'importo di €
67.000,00 ricevuto da parte attrice.
Ed invero, dalla documentazione depositata in atti e nello specifico dall'atto di transazione del 5/6/2016, depositato dagli stessi convenuti, è emerso che la sig,ra ha ricevuto l'importo di € 67.000,00 sulla scorta di un atto di Parte_1 transazione stragiudiziale intervenuto con altri soggetti, diversi dal de cuius, al fine di porre fine ad un contenzioso giudiziario incorso tra gli stessi. Non si rinvengono, pertanto, i presupposti per considerare quella somma come ricevuta per donazione dall'odierna parte attrice.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi esposte, il relictum, al momento dell'apertura della successione, al netto dei debiti ereditari, e tenuto conto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei figli e CP_1 CP_2
deve essere calcolato nell'importo di € 663.040,07, di cui 1/4 è la quota che la
[...] legge riserva al coniuge ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 542 c.c.,
2/4 è la quota riserva ai figli che va divisa in parti uguali tra gli stessi, e 1/4 è la quota disponibile.
Dunque, tenuto conto che è stata totalmente estromessa Parte_1 dall'eredità, la medesima ha subito una lesione pari all'intero valore della quota a lei riservata pari ad € 165.760,01.
Conseguentemente vanno ridotte le donazioni ricevute in vita dai convenuti e le quote ereditarie ricevute dai medesimi per testamento, per un valore corrispondente alla suddetta quota di riserva e gli stessi convenuti devono essere condannati al pagamento del relativo importo in favore di parte attrice.
Va evidenziato, però, che l'attrice ha introdotto il presente giudizio esclusivamente nei confronti di e che rappresentano solo due dei CP_1 CP_2 quattro figli del de cuius, nominati tutti eredi testamentari in parti eguali.
Conseguentemente gli odierni convenuti non possono essere condannati a restituire all'attrice anche quanto spetterebbe agli altri eredi testamentari che, per scelta della stessa parte attrice, non sono stati citati nel presente giudizio.
Alla luce di ciò, tenuto conto del valore del patrimonio ereditario al netto dei debiti ereditari, e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, e calcolata la quota disponibile e la quota di riserva spettante alla coniuge pretermesso, tenuto altresì conto che il convenuto ha ricevuto una quota complessiva pari ad € CP_1
8 161.760,01 (comprensivo dell'importo di € 20.000,00 ricevuto in donazione) e la convenuta ha ricevuto una quota complessiva pari ad € 217.760,01 CP_2
(comprensivo della somma di € 76.000,00 ricevuto in donazione), i suddetti importi devono essere ridotti proporzionalmente al fine di reintegrare la quota di legittima riservata all'attrice, ne consegue che deve essere condannato a CP_1 restituire a parte attrice la somma di € 40.440,00 e deve essere CP_2 condannata a restituire alla medesima attrice l'importo di € 54.440,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda attorea nonché della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Le spese per la CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Accerta che l'attrice , in qualità di erede legittimaria del de Parte_1 cuius è stata totalmente estromessa dalla successione Parte_2 ereditaria,
• Dispone la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie effettuate in favore dei convenuti in misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege all'attrice e, per l'effetto,
• Condanna il convenuto a corrispondere a parte attrice la somma CP_1 di € 40.440,00 e la somma di € 54.440,00 oltre interessi legali CP_2 su tali importi dalla data di apertura della successione e fino al soddisfo;
• Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 786,00 per esborsi ed € 9.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
• Pone le spese liquidate al CTU definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso.
9 Livorno, 01/03/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Orlando
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Massimo Orlando Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
Dott.ssa Simona Capurso Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17/10/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2230/2021 R.G.;
nella causa pendente tra:
, (c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 31/5/1967, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Porciani e Mariacristina Torti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cecina (LI), Corso Matteotti n.
209, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] e (c.f. CP_2
) nata a [...] il [...], residente in [...] del Castello n. 5, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Meschino del foro di Siena, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siena, Strada di Castellina in
Chianti n. 28, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e al fine di CP_1 CP_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertato che il IG. è deceduto il Parte_2
29/4/2018 lasciando per testamento tutti i propri beni ai suoi quattro figli in parti uguali;
accertato che l'attrice, quale coniuge del defunto, è legittimaria totalmente pretermessa, avente diritto, ai sensi dell'art. 542 cc, alla complessiva quota di riserva di ¼ del patrimonio del defunto;
accertato che in data 15/4/2014 il convenuto, IG.
ha ricevuto la donazione di € 20.000/00 (ventimila/00) mediante la CP_1 corresponsione di assegno n° 0510442725 tratto su CRV filiale di Cecina;
accertato che in data 12/1/2016 la convenuta, IG.ra , ha ricevuto la donazione di CP_2
€ 6.000/00 (seimila/00) mediante corresponsione di assegno n°0511591106-00 tratto su CRV filiale di Cecina e in data 6/6/2016 di € 70.000/00 (settantamila/00) mediante corresponsione di assegno n° 0511600962-02 tratto su CRV filiale di Cecina, accertata e disposta la ricostruzione dell'asse ereditario con i beni indicati in premessa, accertare e dichiarare la lesione nella quota di riserva della IG.ra
, legittimaria totalmente pretermessa, e per l'effetto accogliere la Parte_1 domanda di riduzione proposta dall'attrice e dichiarare inefficaci le disposizioni lesive, eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, sia inter vivos, Parte_2 quali le donazioni di somme di denaro di cui in premessa, che mortis causa, in favore dei convenuti, e per l'effetto ordinare che le stesse siano ridotte nella misura necessaria al reintegro della quota di riserva della comparente totalmente pretermessa, mediante la proporzionale riduzione della quota ereditaria dei convenuti per il complessivo importo di almeno € 94764/12
(novantaquattromilasettecentosessantaquattro/12) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di riserva dell'attrice, da parte dei convenuti, oltre interessi e rivalutazione e per
l'effetto condannare i convenuti eredi testamentari beneficiari delle disposizioni lesive della legittima a corrispondere all'attrice, legittimaria totalmente pretermessa, mediante la liquidazione per equivalente della quota, che la comparente dichiara fin da ora di volere accettare, le seguenti somme: quanto ad la somma di € CP_1
40382/06 (quarantamilatrecentottandue/06) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione, quanto a la somma CP_2 di € 54382/06 (cinquantaquattromilatrecentottandue/06) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed
2 onorari di causa”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- in data 29/4/2018 è deceduto il sig. coniuge legalmente Parte_2 separato dell'attrice, lasciando testamento olografo mediante il quale nominava eredi in parti eguali i soli quattro figli del de cuius, CP_1 CP_2 Per_1
e escludendo totalmente l'attrice dalla successione;
[...] Persona_2
- l'attrice ha più volte tentato di chiedere agli eredi testamentari la reintegra nella propria quota di legittima pari ad ¼ del patrimonio del defunto secondo quanto stabilito dall'art. 542 c.c., ma invano;
- il patrimonio del de cuius al momento della morte era costituito da un conto corrente, da quote societarie e da due immobili, a tali beni va aggiunto quanto donato in vita dal de cuius, anch'esso soggetto a collazione, pari ad € 20.000,00 in favore di e ad € 76.000,00 in favore di CP_1 CP_2
- è stata esperita, in data 23/9/2020, la mediazione tra l'attrice e gli odierni convenuti e conclusasi con verbale negativo;
CP_1 CP_2
Alla luce di ciò, l'attrice, in qualità di erede legittimaria totalmente pretermessa, ha introdotto il presente giudizio nei confronti dei soli due eredi testamentari e al fine di vedersi reintegrata nella sua quota di CP_1 CP_2 legittima pari ad ¼ del patrimonio del de cuius.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e i quali CP_1 CP_2 hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come errata sia la ricostruzione del patrimonio ereditario effettuata da parte attrice, la quale non ha tenuto in considerazione né i debiti ereditari né la donazione dalla medesima ricevuta dal de cuius quando era ancora in vita. Alla luce di ciò, hanno rassegnato le seguenti conclusioni “1) In via principale Accertato e dichiarato che la sig.ra
non è legittimaria totalmente pretermessa;
accertato e dichiarato che la Parte_1 stessa ha ricevuto in vita dal del de cuius donazioni per Euro 67.000,00; accertato e dichiarato che la massa ereditaria ammonta ad euro 521.573,07 così come quantificata in narrativa, decurtata delle passività e considerando le donazioni percepite dall'attrice; accertato e dichiarato che il quarto di legittima pretendibile da tutti i quattro coeredi ammonta ad Euro 63.393,27 (130.393,27- 67.000,00); accertato
e dichiarato che parte attrice può pretendere al massimo dai sig. ed CP_2
la somma complessiva di Euro 31.696,63 ossia euro 15.848,31 cadauno;
CP_1 accertato e dichiarato che la stessa attrice sta occupando l'immobile dal Gennaio 2019 posto in Cecina P.zza Gramsci 27 di proprietà dei convenuti per il 30% e si è appropriata della mobilia, quadri e suppellettili di valore presenti nell'appartamento;
3 Tutto quanto accertato, dichiarare che nulla è dovuto all'attrice dagli odierni convenuti per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente respingere la domanda di parte attrice con vittoria di competenze di causa. 2) In Via Subordinata Sempre tenuto conto della ricostruzione della massa ereditaria così come ricostruita da parte convenuta dichiarare che la quota di legittima pretendibile dall' attrice ammonta ad Euro
15.848,31 pro-quota o quella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze di causa”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'interrogatorio formale dell'attrice, l'escussione di testimoni e una CTU tecnica al fine di stimare il valore degli immobili rientranti nel patrimonio ereditario.
All'udienza del 17/10/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha così modificato le proprie conclusioni, alla luce dell'istruttoria espletata in corso di causa “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertato che il IG. è deceduto il 29/4/2018 lasciando per testamento Parte_2 tutti i propri beni ai suoi quattro figli in parti uguali;
accertato che l'attrice, quale coniuge del defunto, è legittimaria totalmente pretermessa, avente diritto, ai sensi dell'art 542 cc, alla complessiva quota di riserva di 1/4 del patrimonio del defunto;
accertato che in data 15/4/2014 il convenuto, IG. ha ricevuto la CP_1 donazione di € 20.000/00 (ventimila/00) mediante la corresponsione di assegno n°
0510442725 tratto su CRV filiale di Cecina;
accertato che in data 12/1/2016 la convenuta, IG. , ha ricevuto la donazione di € 6.000/00 (seimila/00) CP_2 mediante corresponsione di assegno n° 0511591106-00 tratto su CRV filiale di Cecina
e in data 6/6/2016 di €70.000/00 (settantamila/00) mediante corresponsione di assegno n° 0511600962-02 tratto su CRV filiale di Cecina, accertata e disposta la ricostruzione dell'asse ereditario con i beni indicati in premessa, in virtù anche delle risultanze della CTU, nella misura di € 713.913/00, accertare e dichiarare la lesione nella quota di riserva della IG.ra legittimaria totalmente Parte_1 pretermessa, e per l'effetto accogliere la domanda di riduzione proposte dall'attrice e dichiarare inefficaci le disposizioni lesive, eccedenti la quota di cui il de cuius Pt_2 poteva disporre, sia inter vivos, quali le donazioni di somme di denaro di cui in
[...] premessa, che mortis causa, in favore dei convenuti, e per l'effetto ordinare che le stesse siano ridotte nella misura necessaria al reintegro della quota di riserva della comparente totalmente pretermessa, mediante la proporzionale riduzione della quota ereditaria dei convenuti per il complessivo importo di € 101.239/12, alla luce anche delle risultanze della ctu, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e per l'effetto condannare i convenuti eredi testamentari
4 beneficiari delle disposizioni lesive della legittima a corrispondere all'attrice, legittimaria totalmente pretermessa, mediante liquidazione per equivalente della quota, che la comparente dichiara fin da ora di voler accettare, le seguenti somme: quanto ad la somma di € 43.619/56 CP_1
(quarantatremilaseicentodiciannove/56) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione, quanto a la somma di € CP_2
57.619/56 (cinquantasettemilaseicentodiciannove/56) o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari di causa”, mentre i convenuti hanno confermato le conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in riserva con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, il Collegio ritiene che la domanda attorea sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto va osservato che l'azione di riduzione è lo strumento attraverso il quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
L'azione mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, l'art. 557 c.c. dispone che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari (coniuge, figli e ascendenti) e dai loro eredi o aventi causa.
Al fine dell'accertamento dell'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia dispositiva del de cuius, del limite dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari, è necessario procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario al momento della morte, da cui vanno sottratti i debiti ereditari, e poi riuniti i beni di cui è stato disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia) (cfr., sul punto, Cass. n°2919.2012: “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con
5 riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”).
Nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata in corso di causa, deve ritenersi provato che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio costituente il relictum risultava così composto:
- Saldo conto corrente intestato al de cuius pari ad € 485,00, fatto pacifico e non contestato dalle parti;
- Quote societarie della Fulcrum srl, di cui il de cuius era socio al 20%, per un valore pari ad € 465.828,00, come pacificamente dichiarato dai convenuti anche nella dichiarazione di successione;
- Valore degli immobili, che, secondo la stima effettuata dal CTU nel corso del presente giudizio, è pari a: € 185.000,00 quanto all'immobile sito in Cecina
P.zza Gramsci 27 p. I, la cui quota di proprietà del de cuius era di 3/5 e dunque pari ad € 111.000,00, e nell'importo di € 203.000,00 quanto all'appartamento sito in Cecina P.zza Gramsci 30, la cui quota di proprietà del de cuius era di 1/5 e dunque pari ad € 40.600,00. Totale delle quote di proprietà del de cuius pari ad € 151.600,00.
Pertanto, il totale del relictum è pari all'importo complessivo di € 617.913,00.
Da tale importo così come sopra calcolato vanno detratti i debiti ereditari, che, nel caso di specie, sono sicuramente costituiti dalle spese funerarie pari a complessivi € 3.206,00 e dalle spese per la dichiarazione di successione pari ad €
530,00, come regolarmente documentate dai convenuti, per un totale complessivo di
€ 3.736,00.
Il valore dei debiti ereditari va accertato al momento dell'apertura della successione.
Ciò posto, deve essere considerato come debito ereditario, nel caso in esame, anche quello accertato dalla sentenza n. 566/2017 emessa il 24/05/2017 dal
Tribunale di Livorno, immediatamente esecutiva, che ha condannato il de cuius
6 al pagamento nei confronti degli attori di quel giudizio dell'importo di Parte_2
€ 47.136,93, che rappresenta un debito certo, liquido ed esigibile.
Non può, invece, essere ricompreso tra i debiti ereditari anche l'ulteriore importo pari ad € 27.633,00, pure richiamato dai convenuti, ma sfornito di qualsiasi prova documentale.
Orbene, alla luce di ciò, il valore del relictum al netto dei debiti ereditari deve essere calcolato nell'importo complessivo di € 567.040,07.
Quanto al donatum, vanno analizzate le presunte donazioni effettuate in vita dal de cuius sia nei confronti dell'attrice che nei confronti dei figli convenuti, come allegate da entrambe le parti costituite nel presente giudizio.
Ed invero, l'attrice ha domandato considerarsi nella collazione anche le donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei figli e odierni convenuti per un importo totale di € 96.000,00, di cui € 20.000,00 in favore di ed € 76.000,00 in CP_1 favore di CP_2
I convenuti, dal canto loro, non hanno contestato di avere effettivamente ricevuto tali somme, imputandole però ad adempimento di obbligazioni naturali.
In particolare, il convenuto ha riferito di aver ricevuto dal padre CP_1
l'importo di € 20.000,00 per averlo coadiuvato nella gestione delle complesse faccende riguardanti la società famigliare Fulcrum SRL, nonché gli intricati contenziosi insorti tra il padre ed i fratelli soci Fulcrum e comproprietari immobiliari degli appartamenti siti in Cecina, piazza Gramsci, n. civici 27 e 30. La convenuta ha rappresentato di aver ricevuto dal padre l'importo di € 76.000,00 CP_2 che è stato destinato in gran parte al pagamento di un mutuo ipotecario relativo all'acquisto di un podere acquistato dalla defunta madre e ricevuto in successione dai figli.
Sul punto, il Collegio ritiene che la dazione delle suddette somme possa essere qualificata come donazione cd. rimuneratoria, una liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario, che differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. La prova dei suddetti requisiti non è stata in alcun modo fornita dai convenuti, né è emersa nel corso dell'istruttoria della causa. Pertanto, le suddette dazioni di danaro effettuata dal de cuius in favore dei figli devono essere considerate come donazioni remuneratorie ai sensi dell'art. 770 c.c., e come tali
7 devono essere prese in considerazione al fine della riunione fittizia del patrimonio ereditario nel presente giudizio.
Alle medesime conclusioni, invece, non può giungersi con riguardo a quanto domandato dai convenuti in merito ad una presunta donazione dell'importo di €
67.000,00 ricevuto da parte attrice.
Ed invero, dalla documentazione depositata in atti e nello specifico dall'atto di transazione del 5/6/2016, depositato dagli stessi convenuti, è emerso che la sig,ra ha ricevuto l'importo di € 67.000,00 sulla scorta di un atto di Parte_1 transazione stragiudiziale intervenuto con altri soggetti, diversi dal de cuius, al fine di porre fine ad un contenzioso giudiziario incorso tra gli stessi. Non si rinvengono, pertanto, i presupposti per considerare quella somma come ricevuta per donazione dall'odierna parte attrice.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi esposte, il relictum, al momento dell'apertura della successione, al netto dei debiti ereditari, e tenuto conto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei figli e CP_1 CP_2
deve essere calcolato nell'importo di € 663.040,07, di cui 1/4 è la quota che la
[...] legge riserva al coniuge ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 542 c.c.,
2/4 è la quota riserva ai figli che va divisa in parti uguali tra gli stessi, e 1/4 è la quota disponibile.
Dunque, tenuto conto che è stata totalmente estromessa Parte_1 dall'eredità, la medesima ha subito una lesione pari all'intero valore della quota a lei riservata pari ad € 165.760,01.
Conseguentemente vanno ridotte le donazioni ricevute in vita dai convenuti e le quote ereditarie ricevute dai medesimi per testamento, per un valore corrispondente alla suddetta quota di riserva e gli stessi convenuti devono essere condannati al pagamento del relativo importo in favore di parte attrice.
Va evidenziato, però, che l'attrice ha introdotto il presente giudizio esclusivamente nei confronti di e che rappresentano solo due dei CP_1 CP_2 quattro figli del de cuius, nominati tutti eredi testamentari in parti eguali.
Conseguentemente gli odierni convenuti non possono essere condannati a restituire all'attrice anche quanto spetterebbe agli altri eredi testamentari che, per scelta della stessa parte attrice, non sono stati citati nel presente giudizio.
Alla luce di ciò, tenuto conto del valore del patrimonio ereditario al netto dei debiti ereditari, e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, e calcolata la quota disponibile e la quota di riserva spettante alla coniuge pretermesso, tenuto altresì conto che il convenuto ha ricevuto una quota complessiva pari ad € CP_1
8 161.760,01 (comprensivo dell'importo di € 20.000,00 ricevuto in donazione) e la convenuta ha ricevuto una quota complessiva pari ad € 217.760,01 CP_2
(comprensivo della somma di € 76.000,00 ricevuto in donazione), i suddetti importi devono essere ridotti proporzionalmente al fine di reintegrare la quota di legittima riservata all'attrice, ne consegue che deve essere condannato a CP_1 restituire a parte attrice la somma di € 40.440,00 e deve essere CP_2 condannata a restituire alla medesima attrice l'importo di € 54.440,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda attorea nonché della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Le spese per la CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Accerta che l'attrice , in qualità di erede legittimaria del de Parte_1 cuius è stata totalmente estromessa dalla successione Parte_2 ereditaria,
• Dispone la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie effettuate in favore dei convenuti in misura corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege all'attrice e, per l'effetto,
• Condanna il convenuto a corrispondere a parte attrice la somma CP_1 di € 40.440,00 e la somma di € 54.440,00 oltre interessi legali CP_2 su tali importi dalla data di apertura della successione e fino al soddisfo;
• Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 786,00 per esborsi ed € 9.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
• Pone le spese liquidate al CTU definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso.
9 Livorno, 01/03/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Orlando
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