CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la violazione del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, emesso ai sensi dell'art. 3 d.lgs. citato, non rientrando tale condotta, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, tra quelle sanzionabili, posto che il divieto può essere disposto solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 36865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36865 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avv. Liborio CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36865 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 settembre 2020 il Tribunale di Parma giudicava IN RA colpevole del reato ascrittogli, ex art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannando l'imputato, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione e 1.550,00 euro di multa. 2. Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato per cui si procede, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi riguardando la detenzione di due utenze cellulari da parte di IN RA, avvenuta in violazione dell'avviso orale emesso nei confronti dell'imputato dal Questore di Parma il 10 aprile 2013, ex art. 3 d.lgs. 159 del 2011, che veniva accertata nel corso di un controllo di polizia eseguito il 14 ottobre 2015. 4. Avverso questa sentenza IN RA, a mezzo dell'avv. Liborio CA, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 3, comma 4, 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della configurazione del reato contestato a RA, in relazione alla quale, in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 15, 21, 117 Cost., 8, 10 CEDU. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione, reso evidente dall'episodicità dei comportamenti criminosi. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della concessione delle attenuanti generiche in regime di 2 prevalenza anziché di equivalenza, che si imponeva per la caratura dei fatti di reato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IN RA è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che l'esame del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di IN RA postula il vaglio preliminare della legittimità della condotta che gli viene contestata, ex art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che deve essere effettuato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
2-2023 del 20 dicembre 2022. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale «dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [...], nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo». La declaratoria di incostituzionalità - che interveniva sul primo periodo dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159 del 2011, che recitava: «Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni [...]» - muoveva dall'assunto che la tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza individuale, garantita dall'art. 15 Cost., estende la garanzia a ogni forma di comunicazione, aprendo il testo costituzionale alle esigenze di tutela delle forme di comunicazione riservata più avanzata (Corte cost., sent. n. 2 del 2023). Ne consegue che, laddove la disciplina del mezzo finisce per penetrare all'interno del nucleo essenziale del diritto, determina inevitabili ricadute restrittive sulla libertà di comunicazione tutelata dalla Costituzione. Queste ricadute appaiono evidenti soprattutto nella materia delle misure di prevenzione, che sono finalizzate a consentire forme di controllo, rilevanti per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto, ma non sono deputate alla punizione per le sue condotte pregresse (tra le altre, Corte cost., sent. n. 180 del 2022; Corte cost., sent. n. 100 del 1968). t/I 3 Al contempo, la qualificazione della libertà di comunicazione come inviolabile implica che il suo contenuto essenziale non può subire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, a condizione che l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria (tra le altre, Corte cost., sent. n. 24 del 2019; Corte cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., n. 366 del 1991; Corte cost., sent. n. 2 del 156). In altri termini, in presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali della persona assistiti da una riserva assoluta di legge, l'intervento dell'autorità giudiziaria presenta connotazioni sostanziali e non meramente formali. Il vaglio giurisdizionale, infatti, risulta associato alla garanzia del contraddittorio e alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura di prevenzione, consentendo, in questo modo, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa del prevenuto, che non è altrimenti comprimibile (tra le altre, Corte cost., sent. n. 177 del 1980; Corte cost., n. 53 del 1968). Ne discende ulteriormente che la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà di comunicazione dell'individuo, protetta dall'art. 15 Cost., è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e alla tutela delle garanzie giurisdizionali, che costituiscono due requisiti essenziali e, tra loro, intimamente connessi, essendo evidente che la mancanza dell'uno vanifica le esigenze di tutela dell'altro, la cui protezione, diversamente, finisce per assumere connotazioni meramente apparenti (tra le altre, Corte cost., n. 177 del 1980; Corte cost., sent. n. 177 del 1980; Corte cost., sent. n. 11 del 1956). Pertanto, il divieto di possedere e di utilizzare un telefono mobile o cellulare da parte del soggetto destinatario di un avviso orale, ex art. 3, comma 4, d.lgs. 159 del 2011, come nel caso di RA, si traduce in un limite alla libertà di comunicare e allo spazio vitale che circonda la persona, tenuto conto dell'universale diffusione di questo strumento di comunicazione, che investe ogni ambito dell'esistenza umana, riguardando la vita lavorativa, familiare e personale. In questa cornice, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 - nella parte in cui include i telefoni mobili o cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo - comporta che l'eventuale misura limitativa deve essere disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria, fl/ 4 atteso che il possesso e l'utilizzo di telefoni mobili o cellulari è assistito dalla garanzia costituzionale dell'art. 15 Cost. Il questore, dunque, non può incidere con un atto amministrativo su una tale libertà, che, essendo espressione di un potere di natura discrezionale, non può incidere su un ambito individuale tutelato da una riserva di legge assoluta, che impone l'adozione di un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria (Corte cost., sent. n. 2 del 2023, cit.). Né è influente, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione, l'eventuale previsione di un riesame del giudice, attivabile su iniziativa dell'interessato, rilevando, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione costituzionalmente imposta, esclusivamente la titolarità del potere di decidere, direttamente e definitivamente, l'adozione della misura. Tutto questo comporta che la violazione del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari imposto dal questore, quale prescrizione dell'avviso orale, non costituisce una condotta illecita sanzionabile ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione di cui può essere vietato, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo Ne discende conclusivamente che il comportamento posto in essere da IN RA, pur costituendo una violazione delle prescrizioni impostegli con l'avviso orale emesso nei suoi confronti dal Questore di Parma il 10 aprile 2013, ex art. 3, comma 4, d.lgs. 159 del 2011, non possiede connotazioni di illiceità, riguardando la violazione di un divieto che, nei termini esposti, riguarda una libertà individuale, afferente all'art. 15 Cost., tutelata da una riserva giurisdizionale imposta costituzionalmente 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza del fatto contestato all'imputato IN RA. o
P.Q.M.
z O o Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. gi
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avv. Liborio CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36865 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 settembre 2020 il Tribunale di Parma giudicava IN RA colpevole del reato ascrittogli, ex art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannando l'imputato, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione e 1.550,00 euro di multa. 2. Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato per cui si procede, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi riguardando la detenzione di due utenze cellulari da parte di IN RA, avvenuta in violazione dell'avviso orale emesso nei confronti dell'imputato dal Questore di Parma il 10 aprile 2013, ex art. 3 d.lgs. 159 del 2011, che veniva accertata nel corso di un controllo di polizia eseguito il 14 ottobre 2015. 4. Avverso questa sentenza IN RA, a mezzo dell'avv. Liborio CA, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 3, comma 4, 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della configurazione del reato contestato a RA, in relazione alla quale, in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 15, 21, 117 Cost., 8, 10 CEDU. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione, reso evidente dall'episodicità dei comportamenti criminosi. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della concessione delle attenuanti generiche in regime di 2 prevalenza anziché di equivalenza, che si imponeva per la caratura dei fatti di reato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IN RA è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che l'esame del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di IN RA postula il vaglio preliminare della legittimità della condotta che gli viene contestata, ex art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che deve essere effettuato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
2-2023 del 20 dicembre 2022. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale «dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [...], nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo». La declaratoria di incostituzionalità - che interveniva sul primo periodo dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159 del 2011, che recitava: «Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni [...]» - muoveva dall'assunto che la tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza individuale, garantita dall'art. 15 Cost., estende la garanzia a ogni forma di comunicazione, aprendo il testo costituzionale alle esigenze di tutela delle forme di comunicazione riservata più avanzata (Corte cost., sent. n. 2 del 2023). Ne consegue che, laddove la disciplina del mezzo finisce per penetrare all'interno del nucleo essenziale del diritto, determina inevitabili ricadute restrittive sulla libertà di comunicazione tutelata dalla Costituzione. Queste ricadute appaiono evidenti soprattutto nella materia delle misure di prevenzione, che sono finalizzate a consentire forme di controllo, rilevanti per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto, ma non sono deputate alla punizione per le sue condotte pregresse (tra le altre, Corte cost., sent. n. 180 del 2022; Corte cost., sent. n. 100 del 1968). t/I 3 Al contempo, la qualificazione della libertà di comunicazione come inviolabile implica che il suo contenuto essenziale non può subire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, a condizione che l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria (tra le altre, Corte cost., sent. n. 24 del 2019; Corte cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., n. 366 del 1991; Corte cost., sent. n. 2 del 156). In altri termini, in presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali della persona assistiti da una riserva assoluta di legge, l'intervento dell'autorità giudiziaria presenta connotazioni sostanziali e non meramente formali. Il vaglio giurisdizionale, infatti, risulta associato alla garanzia del contraddittorio e alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura di prevenzione, consentendo, in questo modo, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa del prevenuto, che non è altrimenti comprimibile (tra le altre, Corte cost., sent. n. 177 del 1980; Corte cost., n. 53 del 1968). Ne discende ulteriormente che la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà di comunicazione dell'individuo, protetta dall'art. 15 Cost., è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e alla tutela delle garanzie giurisdizionali, che costituiscono due requisiti essenziali e, tra loro, intimamente connessi, essendo evidente che la mancanza dell'uno vanifica le esigenze di tutela dell'altro, la cui protezione, diversamente, finisce per assumere connotazioni meramente apparenti (tra le altre, Corte cost., n. 177 del 1980; Corte cost., sent. n. 177 del 1980; Corte cost., sent. n. 11 del 1956). Pertanto, il divieto di possedere e di utilizzare un telefono mobile o cellulare da parte del soggetto destinatario di un avviso orale, ex art. 3, comma 4, d.lgs. 159 del 2011, come nel caso di RA, si traduce in un limite alla libertà di comunicare e allo spazio vitale che circonda la persona, tenuto conto dell'universale diffusione di questo strumento di comunicazione, che investe ogni ambito dell'esistenza umana, riguardando la vita lavorativa, familiare e personale. In questa cornice, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 - nella parte in cui include i telefoni mobili o cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo - comporta che l'eventuale misura limitativa deve essere disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria, fl/ 4 atteso che il possesso e l'utilizzo di telefoni mobili o cellulari è assistito dalla garanzia costituzionale dell'art. 15 Cost. Il questore, dunque, non può incidere con un atto amministrativo su una tale libertà, che, essendo espressione di un potere di natura discrezionale, non può incidere su un ambito individuale tutelato da una riserva di legge assoluta, che impone l'adozione di un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria (Corte cost., sent. n. 2 del 2023, cit.). Né è influente, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione, l'eventuale previsione di un riesame del giudice, attivabile su iniziativa dell'interessato, rilevando, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione costituzionalmente imposta, esclusivamente la titolarità del potere di decidere, direttamente e definitivamente, l'adozione della misura. Tutto questo comporta che la violazione del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari imposto dal questore, quale prescrizione dell'avviso orale, non costituisce una condotta illecita sanzionabile ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione di cui può essere vietato, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo Ne discende conclusivamente che il comportamento posto in essere da IN RA, pur costituendo una violazione delle prescrizioni impostegli con l'avviso orale emesso nei suoi confronti dal Questore di Parma il 10 aprile 2013, ex art. 3, comma 4, d.lgs. 159 del 2011, non possiede connotazioni di illiceità, riguardando la violazione di un divieto che, nei termini esposti, riguarda una libertà individuale, afferente all'art. 15 Cost., tutelata da una riserva giurisdizionale imposta costituzionalmente 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza del fatto contestato all'imputato IN RA. o
P.Q.M.
z O o Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. gi